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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
ART.1326
• Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è problema, ma
fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante
• In quale momento si considera concluso?
• Quando chi ha fatto la proposta riceve notizia
dell’accettazione dell’altra parte
• Accettazione: 1. uguale alla proposta 2. entro termine
stabilito 3. forma richiesta dal proponente
Nell’ordinamento italiano vale la
• Teoria della COGNIZIONE: il contratto si considera
concluso quando il proponente abbia effettiva conoscenza
dell’accettazione dell’oblato (1326 e 1335 presunzione di
conoscenza, meglio nella sfera di CONOSCIBILITA’)
• In altri ordinamenti:
• Teoria della spedizione (common law e in Francia) (nel
tempo e nel luogo in cui il destinatario spedisce
l’accettazione)
• Teoria della ricezione (Germania, molto simile ma non
ammessa prova liberatoria della mancata conoscenza
incolpevole pur giunta all’indirizzo) ( sufficiente arrivo
all’indirizzo del proponente)
REVOCA (art.1328 c.c.)
• Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili ma,
come orientamento prevalente in dottrina, su principi
diversi:
• Revoca proposta: «la proposta può essere revocata
finché il c. non sia concluso»; vale il principio della
spedizione perché vale se spedita prima della
conoscenza dell’accettazione
• Revoca accettazione: «l’accettazione può essere
revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del
proponente prima dell’accettazione»; vale il principio
della cognizione cioè efficace solo se conosciuta dal
proponente prima dell’accettazione
Critiche sulla differenziazione dei principi
• Revoca proposta ex art 1328, comma 1 tiene conto
di tutte le possibili modalità di conclusione: in
giurisprudenza, nel combinato disposto degli artt.
1334 e 1335, si ritiene applicabile il principio
della cognizione (spiega effetto dal momento in
cui perviene all’indirizzo dell’oblato)
• In ogni caso è previsto un indennizzo (spese e
perdite subite) x l’accettante che, in buona fede,
abbia iniziato attività, al fine di perequare le
posizioni (1328 comma1)
Proposta irrevocabile: 1329 c.c.
• Tecnicamente non è assunzione di obbligo
ma rinuncia alla revoca;
• Necessita di un termine altrimenti è
proposta semplice cioè revocabile
CONCLUSIONE A MEZZO ESECUZIONE (ART.1327)
• Richiesta del proponente o
• Natura dell’affare: la prestazione deve avere contenuto
positivo nella sfera giuridica del proponente e esclusa utilità
trattative (es. editore con novità per cliente abituale: cedolino barrato =proposta del
o
lettore, spedizione vale a perfezionare contratto; urgenza del proponente)
• Usi: in giurisprudenza pratiche contrattuali fra imprenditori
• La prestazione possa eseguirsi senza una preventiva risposta
• Luogo e tempo della conclusione: inizio di esecuzione
• Accettante ha l’onere di dare avviso all’altra parte pena
risarcimento del danno: il contratto si è già concluso, ma se il
proponente non ne fosse al corrente potrebbe agire in modo
da avere poi danni di cui chiedere il risarcimento
all’accettante (oblato)
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C.
• Si tratta di contratti a titolo gratuito
• La proposta, quando conosciuta dal destinatario, diviene
irrevocabile
• IN MANCANZA DI RIFIUTO il contratto è
CONCLUSO (es. assunzione di garanzia non a titolo
oneroso o proposta di deposito a titolo gratuito); si
conclude con il silenzio (secondo altri A. «comportamento» concludente o
deroga al principio generale
contratto unilaterale):
• Oggetto del rifiuto non è un diritto già acquisito, ma la
proposta della controparte; a conferma della struttura
bilaterale
• Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo silenzio non
poteva essere interpretato come adesione l’accordo potrà
dirsi non raggiunto.
CONTRATTI DI FATTO
• Tipici delle contrattazioni di massa
• Non scambio di consensi, ma
comportamento di fatto
• Quando l’utilizzazione della prestazione
offerta è “consapevole” si assume concluso
il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.)
OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.)
• «l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione è
diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi»
• E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una
generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina)
• Quando contiene gli elementi essenziali del
contratto vale come PROPOSTA
• Revoca deve avere medesima forma o forma
equipollente; opponibile a tutti