Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto privato - il contratto Pag. 1 Diritto privato - il contratto Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - il contratto Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La formazione del contratto

La formazione dell'accordo contrattuale: il contratto esiste e produce i suoi effetti quando si è formato o quando si è concluso. Il problema generale della formazione del contratto è definire in quale tempo e in quale luogo il contratto è formato, o concluso.

Gli schemi legali per la formazione del contratto: la formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani che deve risultare conforme al modello, o schema stabilito dalla legge. Se la sequenza dei comportamenti reali corrisponde al modello fissato dalla legge, allora il contratto è formato, o concluso. Il problema della formazione del contratto risponde a una logica di relatività, e non di assolutezza. Gli schemi legali per la formazione del contratto possono essere diversi da ordinamento a ordinamento. Nello stesso ordinamento possono modificarsi nel tempo e possono coesistere differenti modelli procedimentali fissati.

Dalla legge per la formazione del contratto. Ciò vale rispetto anche al sistema giuridico italiano, nel cui ambito possono identificarsi: un modello base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga una diversa previsione e diversi modelli particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di una precisa classe di contratti.

Lo schema base: proposta e accettazione: il problema di accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, o neppure si pone, come accade quando le parti agiscono nello stesso contesto di luogo e di tempo. Il problema sorge quando le parti impegnate a fare il contratto comunicano fra loro a distanza e in modo indiretto. La legge, a questo proposito, individua le due componenti elementari dell'accordo contrattuale, e della formazione del contratto: la proposta e l'accettazione. Essa presuppone che una parte detta proponente formuli all'altra parte detta oblato la proposta del contratto.

“il contratto èconcluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenzadell'accettazione dell'altra parte” (art.1326). L'applicazione di questa regola può dare luogo a qualche problema: la conoscenza è un fatto mentale e quando si può accertare con certezza se e quando uno prende coscienza di qualcosa? La legge risolve il problema sostituendo il difficile accertamento del fatto psichico con l'accertamento di un fatto esteriore e riscontrabile in senso obiettivo: l'accettazione si reputa conosciuta dal proponente, cui è diretta, nel momento in cui giunge all'indirizzo del proponente. All'accettante basta dimostrare che la sua accettazione è giunta all'indirizzo del proponente. Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato perchè non ha conosciuto la sua accettazione, può farlo ma deve provare di essere stato, senza sua colpa,”

nell'impossibilità di averne notizia (1335art.)(ad es. dimostrare che era in ospedale per un'operazione delicata quando è giunta al suo indirizzo l'accettazione). Oppure dimostrare che l'accettazione è tardiva. Infatti l'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso o in quello necessario in base alla natura dell'affare o agli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione tardiva ma deve comunicarlo immediatamente all'accettante. È chiaro che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme equivale ad una nuova proposta.

Il contratto formato mediante esecuzione: una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale, comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta

delproponente stesso, o perché così richiedono la natura degli affari o degli usi. In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione art. 1327. Però l'accettante deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e in mancanza deve risarcire il danno. Il contratto formato mediante proposta non rifiutata: questo schema di formazione del contratto si applica quando il proponente propone all'oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponente stesso, mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell'oblato: è il caso di chi offre al creditore l'espromissione. Qui non occorre l'accettazione: il contratto si forma in base alla semplice proposta, se l'oblato non la rifiuta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. I contratti formati mediante consegna della cosa: contratti consensuali e contratti reali: la regola generale è che,seguinte significato: essi accettano di essere vincolati dalle stesse condizioni del contratto originario, senza la necessità di negoziare nuovamente tutti i termini. Questo tipo di contratto è particolarmente comune nei contratti di assicurazione, dove nuovi assicurati possono aderire alle stesse condizioni dei precedenti.

Valore di accettazione della proposta contenuta nella clausola di apertura del contratto originario. In base ad essa, la partecipazione al contratto può formarsi secondo tre criteri:

  1. Se esistono modalità per l'adesione, fissate nel contratto originario, l'adesione deve avvenire in base a queste.
  2. In mancanza di modalità cosiddette determinate, la partecipazione del nuovo aderente si forma quando la sua adesione giunge all'organo costituito per l'attuazione del contratto.
  3. In mancanza di organo, occorre che l'adesione pervenga a tutti i contraenti originari.

L'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta indirizzata non a un determinato destinatario ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari: l'esposizione dei prodotti nelle vetrine di un negozio vale come proposta di vendita, rivolta ad ogni cliente interessato. Per sapere in base a quali criteri si formano questo genere di contratti bisogna consultare l'art.

1336 c.1. Il primo criterio è che l'offerta al pubblico può valere come vera e propria proposta di contratto solo a due condizioni: - che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere, - che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi. L'offerta al pubblico vale non come proposta ma come invito a proporre ad es. quando chi legge l'annuncio e si presenta al proprietario dicendogli che vuole l'appartamento, assume lui il ruolo di chi propone la locazione, e il proprietario può decidere se accettare o meno la sua proposta. Vicende della formazione del contratto: fra il momento in cui proposta o accettazione sono formulate, e il momento in cui il contratto arriva a concludersi può passare un periodo di tempo più o meno lungo. Nel corso di esso può sopravvenire la morte o l'incapacità di chi ha fatto la proposta o l'accettazione oppure chi ha fatto laproposta ol'accettazione può pentirsene e cercare di tornare indietro, con la revoca della propria dichiarazione. Morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante: se il proponente ol'accettante muore o diventa incapace legale dopo la conclusione del contratto il problema non riguarda la formazione del contratto ma la sua esecuzione: se ne occuperà l'erede del defunto o il rappresentante dell'incapace. Se invece l'evento si verifica prima della conclusione del contratto quest'ultimo non può più formarsi. La regola ha due eccezioni: 1) il caso che la proposta fatta fosse irrevocabile; 2) riguarda la qualità del dichiarante e del contratto: se il dichiarante è un imprenditore, e il contratto è attinente all'esercizio dell'impresa, proposta o accettazione rimangono efficaci. La ragione è che i contratti relativi all'impresa hanno carattere impersonale. Ma se il dichiarante è un piccoloimprenditore proposta o accettazione perdono efficacia. La revoca della proposta e dell'accettazione: può accadere che, dopo aver formulato la proposta o l'accettazione, il dichiarante si pente, e per qualche ragione desideri impedire la conclusione del contratto. La legge normalmente consente di farlo, con un atto unilaterale chiamato revoca, in relazione al quale valgono regole diverse per la proposta e l'accettazione. Per la proposta, il presupposto della revoca è che la proposta non sia irrevocabile, se non lo è può essere revocata fino a quel momento in cui il contratto risulta concluso. Se la revoca della proposta riesce a bloccare la formazione del contratto ma intanto l'altra parte ha già accettato e senza sapere che è intervenuta la revoca, comincia in buona fede a eseguire il contratto, il revocante deve indennizzarla delle spese e delle perdite causate da questo inizio di esecuzione. Anche l'accettazione puòessere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. La revoca dell'accettazione è un atto ricettizio e blocca il contratto solo se arriva prima della sua conclusione. La proposta irrevocabile: ci sono casi in cui la proposta non può essere revocata, perché è una proposta irrevocabile o ferma. L'irrevocabilità, a volte, è stabilita dalla legge; più spesso dipende da una decisione dello stesso proponente, che volontariamente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. La conseguenza è che il proponente non può revocare la proposta prima che sia scaduto il termine e se per caso lo fa, la revoca è senza effetto. L'opzione: è l'accordo tra il proponente e l'oblato, per cui il proponente si obbliga a tenere ferma una sua proposta per un determinato periodo di tempo. È essenziale che sia stabilito il termine per cui
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ferdinando10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.