La formazione del contratto
La formazione dell'accordo contrattuale: il contratto esiste e produce i suoi effetti quando si è formato o quando si è concluso. Il problema generale della formazione del contratto è definire in quale tempo e in quale luogo il contratto è formato, o concluso.
Gli schemi legali per la formazione del contratto
La formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani che deve risultare conforme al modello, o schema stabilito dalla legge. Se la sequenza dei comportamenti reali corrisponde al modello fissato dalla legge, allora il contratto è formato, o concluso. Il problema della formazione del contratto risponde a una logica di relatività, e non di assolutezza.
Gli schemi legali per la formazione del contratto possono essere diversi da ordinamento a ordinamento. Nello stesso ordinamento possono modificarsi nel tempo e possono coesistere differenti modelli procedimentali fissati dalla legge per la formazione del contratto. Ciò vale rispetto anche al sistema giuridico italiano, nel cui ambito possono identificarsi: un modello base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga una diversa previsione e diversi modelli particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di una precisa classe di contratti.
Lo schema base: proposta e accettazione
Il problema di accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, o neppure si pone, come accade quando le parti agiscono nello stesso contesto di luogo e di tempo. Il problema sorge quando le parti impegnate a fare il contratto comunicano fra loro a distanza e in modo indiretto.
La legge, a questo proposito, individua le due componenti elementari dell'accordo contrattuale, e della formazione del contratto: la proposta e l' accettazione. Essa presuppone che una parte detta proponente formuli all'altra parte detta oblato la proposta del contratto. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” (art.1326).
L'applicazione di questa regola può dare luogo a qualche problema: la conoscenza è un fatto mentale e quando si può accertare con certezza se e quando uno prende coscienza di qualcosa? La legge risolve il problema sostituendo il difficile accertamento del fatto psichico con l'accertamento di un fatto esteriore e riscontrabile in senso obiettivo: l'accettazione si reputa conosciuta dal proponente, cui è diretta, nel momento in cui giunge all'indirizzo del proponente. All'accettante basta dimostrare che la sua accettazione è giunta all'indirizzo del proponente.
Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato perché non ha conosciuto la sua accettazione, può farlo ma deve provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (1335 art.) (ad es. dimostrare che era in ospedale per un'operazione delicata quando è giunta al suo indirizzo l'accettazione). Oppure dimostrare che l'accettazione è tardiva. Infatti l'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso o in quello necessario in base alla natura dell'affare o agli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione tardiva ma deve comunicarlo immediatamente all'accettante. È chiaro che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme equivale ad una nuova proposta.
Il contratto formato mediante esecuzione
Una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale, comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, o perché così richiedono la natura degli affari o degli usi. In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione art. 1327. Però l'accettante deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e in mancanza deve risarcire il danno.
Il contratto formato mediante proposta non rifiutata
Questo schema di formazione del contratto si applica quando il proponente propone all'oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponente stesso, mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell'oblato: è il caso di chi offre al creditore l'espromissione. Qui non occorre l'accettazione: il contratto si forma in base alla semplice proposta, se l'oblato non la rifiuta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.
I contratti formati mediante consegna della cosa
Contratti consensuali e contratti reali: la regola generale è che, anche quando il contratto implica la consegna di una cosa, tale consegna non è necessaria per la formazione del contratto ma costituisce se mai esecuzione del contratto, già formato. I contratti che obbediscono a questo schema si chiamano contratti consensuali, in quanto si formano in base al semplice consenso delle parti. C'è una categoria di contratti che fanno eccezione a questo principio: si chiamano contratti reali e il loro schema di formazione non si accontenta dell'accordo fra le parti ma richiede la consegna materiale della cosa. Ad esempio, il mutuo, il deposito, la donazione materiale.
L'adesione al contratto aperto
I contratti aperti sono quelli per i quali...