Il contratto ed i terzi
Il contratto di regola produce effetti solo tra le parti. Infatti, altrimenti ci sarebbe una limitazione dell'autonomia privata poiché in tal caso l'atto sarebbe eteronomo per i terzi e inefficace per chi l'ha fatto. Vige il principio di intangibilità della sfera giuridica dei terzi. Non sono deroghe a tale principio:
La disciplina della promessa del fatto del terzo
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Un soggetto promette ad un altro la prestazione di un terzo. Il terzo non ha alcun obbligo e nel caso non adempiesse alla prestazione il promittente dovrebbe indennizzare il contraente.
Il contratto in danno del terzo
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L'effetto dannoso non deriva dal contratto ma dall'attuazione delle parti che potrà invece costituire un illecito (due imprenditori si accordano per boicottare il terzo).
Disciplina del divieto di alienazione
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Riguarda l'impossibilità di vendere, per un determinato tempo. Tale limite esaurisce la sua efficacia solo tra le parti ed inoltre è valido solo se circoscritto entro un determinato periodo di tempo ragionevole e se soddisfa un 'apprezzabile interesse di una delle parti. Tali limiti rispondono alla tutela della circolazione della ricchezza.
Eccezioni al principio di intangibilità della sfera altrui
Quando dal contratto scaturiscano degli effetti favorevoli per il terzo, ma egli potrà comunque opporsi tramite rifiuto ad un'attribuzione patrimoniale indesiderata. Questo risultato favorevole di regola si raggiunge tramite un contratto a favore di terzo. Esempio: l'assicurazione sulla vita. Tale contratto non è un tipo autonomo, ma ha uno schema tipico per consentire la produzione del beneficio del terzo di qualsivoglia effetto contrattuale.
Le parti del contratto
- Stipulante + promittente = rapporto di provvista
- Promittente + terzo = rapporto di valuta