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Estratto del documento

SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Art. 149, Codice civile:

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o

dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri

casi previsti dalla legge. scioglimento del matrimonio cessazione

L’ dà atto della distinzione tra e

art. 149 c.c.

degli effetti civili del matrimonio: il primo si riferisce al matrimonio civile, il secondo a

quello religioso concordatario.

La causa di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio citata

espressamente dal Codice civile è la morte di uno dei coniugi. A tal proposito, è bene

vedovo

ricordare che la condizione di non è equiparabile in tutto alla condizione di

non coniugato, in quanto il matrimonio, sebbene sciolto, continua a produrre taluni

effetti in capo al coniuge superstite:

Nascono i diritti successori

o Ha diritto alla pensione di reversibilità

o lutto vedovile

Sorge il divieto di nuove nozze durante il c.d.

o Ha diritto a conservare la cittadinanza italiana, se straniero

o Ha diritto a conservare il diritto all’uso del nome del marito, se donna.

o

L’altra causa di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio non citata

direttamente dal Codice civile è il divorzio, il quale si atteggia nell’ordinamento

rimedio

italiano quale al fallimento coniugale, ed è quindi ammissibile solamente

la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o

quando

ricostituita. L’accertamento di tale dissoluzione dell’unione coniugale è, però,

ammissibile esclusivamente quando ricorra una delle cause indicate dall’art. 3 l.

separazione

898/1970. La causa più importante è costituita dalla (ma non la semplice

separazione di fatto); le altre sono:

Condanna penale, passata in giudicato, di particolare gravità

 Condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio

 Assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per il quale la condanna

 comporterebbe causa sufficiente a giustificare la domanda di divorzio

Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero

 Mancata consumazione del matrimonio

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI DIVORZIO

Il divorzio in Italia può essere solo giudiziale e può svolgersi: 25

con un procedimento contenzioso si ha quando un coniuge

(art. 4 l. div.)

o propone domanda per ottenere lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del

matrimonio.

Il procedimento, in estrema sintesi, è così scandito: udienza presidenziale,

provvedimenti temporanei e urgenti, nomina del giudice istruttore, fase istruttoria,

decisione.

su domanda congiunta dei coniugi la domanda

(art. 4, co. 16, l. div.)

o congiunta dei coniugi è proposta con ricorso, contenente le condizioni inerenti alla

prole rapporti economici.

e ai Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei

presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli,

decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli

siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si ha un mutamento del rito in

contenzioso. Anche qui, come nella separazione consensuale, il tribunale ha,

nell’interesse della prole, il potere di sindacare il merito delle pattuizioni

economiche che la riguardino.

ASSEGNO DI DIVORZIO

L’assegno di divorzio è previsto dall’ , Il quale adopera una

art. 5, co. 6, l. 898/1970

terminologia in parte simile a quella dell’ sull’assegno di

art. 156, co. 1, c.c.

mantenimento. somministrare

L’articolo, infatti, stabilisce che il giudice dispone l’obbligo di

periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi

adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive mezzi

(i sintagmi

adeguati adeguati redditi propri,

e infatti, sono molto simili).

Fin da due fondamentali pronunce della Cassazione a Sezioni unite del 1990 (la n.

11490 e la n. 11492), la Suprema Corte ha sempre ripetuto - fino ai primi mesi del

2017 (in cui è intervenuta una sentenza innovativa) - che i mezzi adeguati di cui

tenore di vita analogo a

all’art. 5 co. 6 l. 898/1970 dovessero essere parametrati al

quello goduto in costanza di matrimonio; pertanto prima del revirement della

Cassazione del 2017, sia l’assegno di mantenimento che l’assegno di divorzio erano

volti ad assicurare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di

matrimonio. Gli assegni erano, dunque, speculari, condividendo il medesimo

presupposto.

Anche l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articolava, prima della

sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2018, in due fasi:

an

Fase certa dell’ il giudice doveva comparare i redditi

(presupposto dell’assegno)

o dei coniugi e, in presenza di uno squilibrio, doveva capire se il coniuge che

guadagnava meno era comunque in grado di avere un tenore di vita analogo a

quello tenuto in costanza di matrimonio; se la risposta era negativa il giudice

riteneva adeguata la domanda a procedere alla seconda fase.

quantum

Fase solo eventuale del il giudice definiva la quantità

(quantificazione)

o dell’assegno (generalmente 100€ o 200€) tenuto conto delle condizioni dei coniugi

, delle ragioni

(es. salute, età, titolo di studio, appetibilità nel mercato del lavoro, etc.)

della decisione (anche se non esiste il divorzio con addebito, riemerge il profilo della

e dei contributi personali ed economici dati da ciascuno dei coniugi alla

colpa)

conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno .

La Cassazione intervenne, però, con la sentenza n. 11504/2017 dicendo che

l’impostazione assunta fino a quel momento era errata, in quanto:

Nella pratica quei parametri venivano solo marginalmente applicati (non venivano

 veramente valutati i contributi di ciascun coniuge) 26

Parametrare l’assegno di divorzio all’analogo tenore di vita tenuto in costanza di

 matrimonio non si concilia affatto con lo scioglimento del matrimonio, in quanto

quest’ultimo sciogliendosi, appunto, non può conservare un’ultrattività così

pesante per l’ex coniuge soccombente (egli ha diritto a potersi rifare una vita, e la

cosa è molto difficile se deve mantenere l’ex coniuge).

La Cassazione ha, quindi, detto che l’assegno di divorzio va parametrato non

non autosufficienza economica,

all’analogo tenore di vita ma alla e che, di

conseguenza, ne ha diritto solo l’ex coniuge non economicamente autosufficiente. Ha

dell’an quantum,

inoltre detto che l’assegno di divorzio conserva le due fasi e del ma

l’an

che è, ovviamente, basato sulla non autosufficienza economica.

La Cassazione ha inoltre configurato il limite di autosufficienza economica nella cifra

gratuito

di 1100€, sulla base che quella stessa cifra è la discriminante per ottenere il

patrocino (spese legali pagate dallo Stato).

Il problema di questa sentenza risiede, però, nel fatto che così facendo non si tiene

affatto conto dei contributi che il coniuge economicamente più debole ha apportato in

famiglia, anche non economici, per poter permettere, casomai, all’ex coniuge di poter

guadagnare quanto guadagna.

La Cassazione a sezioni unite è nuovamente intervenuta con la sentenza n.

18287/2018 affermando che i criteri dell’analogo tenore di vita e della non

autosufficienza economica sono criteri extralegali, inventanti, e, dunque, inaccettabili;

il giudice, infatti, è soggetto alla legge e non può inventare niente.

La sentenza introduce due grandi novità:

L’art. 5, co. 6 non disegna affatto due fasi, ma una fase unica, in quanto i parametri

 servono a giustificare l’assegno.

L’assegno di divorzio non ha soltanto una funzione assistenziale ma assolve

 anzitutto una funzione perequativo compensativa; deve, cioè, compensare gli

effetti negativi dei sacrifici fatti durante il matrimonio. Effetti negativi che

emergono solo in sede di divorzio, in quanto finchè vi è matrimonio ci sono solo

effetti positivi (si pensi, ad es., alla decisione di un coniuge di passare ad un contratto

part-time per accudire i figli mentre l’altro fa la specializzazione).

Il giudice, quindi, a seguito della sentenza, a fronte della domanda di divorzio non

deve attribuire l’assegno per garantire un analogo tenore di vita analogo o per far

fronte alla non autosufficienza economica dell’altro, ma deve valutare se lo squilibrio

reddituale fra i coniugi dipende dalla vita matrimoniale.

La Cassazione, a sostegno di ciò che dice, porta in causa l’ ,

art. 29, co. 2, Cost.

dicendo che l’uguaglianza tra coniugi deve operare anche in sede di scioglimento,

altrimenti quella stessa parità viene depotenziata.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a

nuove nozze, in quanto in tal caso acquista diritto all’assistenza economica nei

confronti del nuovo coniuge.

ALTRI DIRITTI DEL CONIUGE DIVORZIATO

La , oltre all’assegno di divorzio, prevede altri diritti di cui è titolare

legge n. 898/1970

l’ex coniuge economicamente debole; si tratta di diritti collegati alla titolarità

dell’assegno di divorzio. Essi sono:

Pensione di reversibilità in caso di morte del

(art. 9, co. 2 e 3, l. 898/1970)

o titolare della pensione, spetta all’ex coniuge del defunto la pensione di reversibilità

se tale coniuge:

sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5;

 non sia passato a nuove nozze.

 27

Se al momento della morte del titolare della pensione vi è, oltre all’ex coniuge,

anche il coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una

quota della pensione di reversibilità è attribuita dal tribunale all’ex coniuge

tenendo conto di una serie di elementi.

Assegno periodico a carico dell’eredità se l’ex

(art. 9-bis, l. 898/1970)

o coniuge debitore dell’assegno di divorzio muore, all’ex coniuge creditore che si

trovi in stato di bisogno il tribunale può attribuire un assegno periodico a carico

dell’eredità, tenendo conto di una serie di elementi ai fini della quantificazione di

detto assegno indicati dall’art. 9-bis.

Percentual

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
91 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Variva di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gorgoni Antonio.