INTRODUZIONE
DIRITTO DI FAMIGLIA assiologico
Disposizione che prevede un principio il principio ha un contenuto
(= di
molto ampio.
valori) “se A allora B”.
Norma di fattispecie costruita su
Si può porre il problema di concretizzazione di un principio, il quale può avvenire solo
di fronte ad un caso concreto.
I principi del nostro diritto di famiglia sono diversi rispetto ad anni fa e questo ci dice
che la famiglia è un fenomeno sociale, e non un fenomeno naturale (fenomeno
fermo nel tempo): basta guardare ai principi che formavano il diritto di famiglia nel
1865 ed i principi che formano il diritto di famiglia oggi.
Nel passato:
Matrimonio: istituto sovraordinato ai singoli individui, in quanto essi erano liberi di
entrarci ma non di uscirci; il matrimonio non poteva essere sciolto. In questa
concezione il matrimonio era più importante di un’esigenza di libertà del singolo
coniuge.
Figli: essi dovevano essere concepiti in presenza del matrimonio; i figli adulterini
(ossia nati da relazioni extraconiugali), inoltre, non potevano essere riconosciuti dal
coniuge che aveva commesso adulterio, questo al fine di mantenere la salvezza del
matrimonio, disincentivando l’adulterio.
Marito: era posto in un piano di superiorità rispetto alla moglie e al figlio, il quale
non era soggetto di diritti, ma oggetto del potere altrui (del padre e del giudice).
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha, però, una rivoluzione per quanto
riguarda i fondamenti della famiglia, che porterà allo spazzamento del pregresso.
Art. 29, Costituzione:
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
visto così sembra quasi che la Costituzione su questo punto sia
Comma 1: naturale
anacronistica, ma non è così, infatti l’aggettivo non si riferisce al fatto che
la famiglia non può evolversi, ma solo che la famiglia, in quanto fenomeno
naturale, preesiste allo Stato, il quale, quindi, deve riconoscerla come quello che è,
senza stravolgerne gli elementi di fatto. dominus
siamo passati dal marito che era il del matrimonio sia sulla
Comma 2:
moglie che sui figli, ad una regola a senso opposto.
Art. 30, comma 1, Costituzione:
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. illegittimi,
Il Codice Civile del 1942 definiva i figli nati fuori dal matrimonio figli
ossia fuori dalla legge, mentre adesso, da quanto si evince da questo articolo,
questi doveri scattano per i genitori per il solo fatto di aver messo al mondo un
figlio, anche se non lo riconoscono; questo si traduce nel fatto che se dopo 10 anni,
per esempio, il figlio non riconosciuto viene riconosciuto coattivamente, il genitore
deve sia mantenerlo nel futuro ma anche nel passato “risarcendolo” per i 10 anni
mancati.
Il legislatore quando legifera non deve, però, rispettare solo i vincoli derivanti dalla
Costituzione ma anche quelli derivanti dalla normativa europea e dalla normativa
internazionale. 1
(Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
Art. 12, CEDU
fondamentali) (anni ’40) :
Diritto al matrimonio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) (anni ‘90)
Art. 9, CDFUE :
Diritto di sposarsi e di costituire la famiglia
Che differenza c’è tra i due?
L’ slega il diritto di costituire una famiglia dal diritto di sposarsi, li considera due
art. 9
diritti diversi, mentre l’ , invece, lega la famiglia al matrimonio; vi è, quindi, una
art.12
diversità dal passato.
Art. 8, CEDU:
Diritto al rispetto della vita privata e familiare. vita familiare,
questo articolo non specifica cosa sia la quindi
Vita familiare:
interviene una sentenza della , la quale dice
Corte europea dei diritti dell’uomo
che non è vita familiare solo quella matrimoniale, essa non postula per forza il
coniugio o la parentela, ma è una situazione di fatto che si caratterizza per stabilità
del legame affettivo e assistenza morale e materiale reciproca.
La nuova assiologia costituzionale necessitava di spazzare via tutta la vecchia
normativa, cosa che avvenne con la , la quale riscrive tutto il diritto
legge 151/1975
della famiglia e che attua soprattutto il principio di uguaglianza (art. 146 c.c.).
Per quanto riguarda, però, i figli nati fuori dal matrimonio, a seguito di questa legge si
filiazione legittima figliazione naturale
parlava di e rimanendo,
(quella extraconiugale),
però, differenze di legislazione tra i due tipi; soltanto con la si avrà
legge 219/2012
l’unicità dello stato di figli, sia nati nel matrimonio che fuori.
Tratti caratterizzanti del diritto di famiglia oggi? famiglia istituzione,
Centralità del legame affettivo passaggio dalla con la
centralità del matrimonio, alla centralità del legame affettivo
Interesse concreto del minore vi è un principio costituzionale espresso in fonti
principio del preminente interesse del minore,
sovranazionali che è il ossia
l’interesse di quel minore specifico.
Anche la giurisprudenza ha dato un contributo significativo al diritto di famiglia sotto il
profilo della valorizzazione del legame affettivo:
Cassazione, sent. 2988/1994 riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale
causato dell’uccisione del convivente more uxorio a favore del superstite.
Prima di questa sentenza i conviventi more uxorio non avevano alcuna rilevanza
giuridica, quindi se uno dei due veniva ucciso, il superstite non poteva vantare
alcuna situazione giuridica soggettiva lesa.
L’ aggancio normativo per questa sentenza è l’art. 2 della Costituzione, il quale tutela
tutte quelle formazioni sociali all’interno delle quali si realizza la personalità
dell’individuo. 2
IL MATRIMONIO
matrimonio
Nel diritto italiano il termine è utilizzato tanto per indicare l’atto (le nozze)
quanto il rapporto giuridico che ne deriva in capo agli sposi.
Il matrimonio ha la prerogativa di costituire una famiglia?
si
Sotto il profilo giuridico verrebbe di dire per come si è comportato il legislatore,
infatti il matrimonio è l’unico istituto previsto dal nostro ordinamento giuridico
attraverso cui si da luogo ad una famiglia, ma noi constatiamo che esistono una
pluralità di strutture familiari (ad es. unione civile e convivenza di fatto).
Famiglia legittima famiglia fondata sul matrimonio, che si costituisce, quindi,
attraverso il compimento di uno specifico atto (matrimonio) produttivo di una serie
di effetti legali
Famiglia di fatto famiglia costituita da persone che, pur non essendo legate
(more
tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono come se fossero coniugati
uxorio) insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione
Il vincolo matrimoniale, a seguito dell’introduzione del divorzio, ha cessato di
indissolubile,
essere ma rimane:
Esclusivo è monogamico
o Indisponibile è preclusa una regolazione convenzionale in deroga o in aggiunta
o al regime legale
Di durata indeterminata non è consentito pattuire un matrimonio a tempo o
o sottoporlo a condizione risolutiva o a qualsiasi altra causa di scioglimento al di fuori
dei casi tassativamente stabiliti dalla legge sul divorzio.
PROMESSA DI MATRIMONIO
codice civile
Il agli art. 79 e seguenti inizia a disciplinare la promessa del
matrimonio, la quale viene prima del matrimonio; il legislatore ha deciso di
disciplinare la promessa perché ci sono degli aspetti collegati ad essa che sono
giuridicamente rilevanti, in particolare il legislatore ne individua 3:
Problema della vincolabilità della promessa di matrimonio essa non obbliga a ne
contrarre il matrimonio ne ad eseguire quanto si fosse eventualmente convenuto in
“se non ti sposerò dovrò
caso di inadempimento (ad es. un’obbligazione tipo:
trasferirti la piena proprietà della casa in compagna”), questo perché altrimenti vi
sarebbe una coazione indiretta sulla volontà, in quanto uno dei due promessi
sposi potrebbe decidere di sposare l’altro al solo fine di evitare l’adempimento di
un’obbligazione onerosa, e questo contrasterebbe con uno dei principi cardine del
matrimonio che è la libertà della volontà di contrarre matrimonio; nel caso in cui 3
fossero assunte queste tipologie di obbligazioni, esse sarebbero inefficaci, in
quanto nulle.
Regime giuridico dei doni che un fidanzato ha fatto all’altro in esecuzione della
promessa di matrimonio l’art. 80 del c.c. conferma l’attenzione del legislatore
alla libertà della volontà prevedendo che il promittente può domandare la
restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio se questo non è
stato contratto; questo perché il soggetto che ha promesso e che ha donato se non
avesse la possibilità di ottenere la restituzione dei doni potrebbe essere indotto a
contrarre matrimonio al sol fine di non “perdere” la cosa donata. Entrambi gli ex
fidanzati, entro un anno, possono chiedere la restituzione dei doni
indipendentemente dai motivi che hanno indotto la rottura e indipendentemente
da di chi è stata l’iniziativa di rompere la promessa.
Presupposti per la restituzione:
Promessa di matrimonio (anche informale)
Inadempimento della promessa
Doni fatti a causa della promessa
Regime giuridico delle spese collegate al matrimonio inutilmente sostenute
l’affidamento alla conclusione
l’art. 81 del c.c. non tutela la libertà del volere, ma
del matrimonio, in quanto prevede che il promesso sposo che ha effettuato
inutilmente delle spese ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno consistente
nelle spese inutilmente sostenute per il matrimonio. Presupposti:
Reciprocità della promessa
o Formalismo della promessa attraverso , ,
atto pubblico scrittura privata
o ; attualmente l’unico utilizzato è la richiesta di
richiesta della pubblicazione
pubblicazione.
Rifiuto ingiustificato di dare seguito alla promessa Se il rifiuto è giustificato
o (ad es. scopro una relazione con un altro) non vi è obbligo al risarcimento.
Limiti alla risarcibilità:
È incerto il confine tra rottura giustificata e ingiustificata del rapporto, in forza
della libertà di contrarre matrimonio; secondo un’autrice occorre riferirsi a
“valori esterni al sistema normativo, desumibili dalla realtà sociale e da principi
di ordine etico, relativi al contesto storico e ambientale”.
Il danno è risarcito nel limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla
condizione delle parti; non sono, cioè, risarcibili le spese sproporzionate rispetto
al proprio profilo economico-patrimoniale (ad es. sposa che spende una fortuna
in un abito firmato non avendone le possibilità).
Il risarcimento del danno non spetta solo a chi subisce il rifiuto ingiustificato del
matrimonio (es. la sposa che riceve un rifiuto ingiustificato da parte del marito),
ma anche a chi, a causa di una colpa dell’altro, abbia un giusto motivo per
rifiutare il matrimonio (es. il marito che rifiuta di sposare la moglie perché ha
scoperto un tradimento).
La domanda deve essere presentata entro un anno dal rifiuto della celebrazione
del matrimonio.
CAPACITÀ E IMPEDIMENTI
Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità
di sposarsi e che non sussistano impedimenti relativi alla coppia, riguardanti, cioè,
l’idoneità dei due nubendi a contrarre le nozze tra loro.
Sotto il profilo della capacità sono necessari, per ciascuno degli sposi: 4
Libertà di stato non può contrarre nuovo matrimonio chi è legato
(art. 86, c.c.)
o dal vincolo di nozze precedenti, a meno che queste siano state annullate o siano
nulle, oppure che il rapporto si sia sciolto, per divorzio o morte dell’altro coniuge.
Età minima è necessaria la maggiore età, salvo casi particolari,
(art. 84, c.c.)
o previa autorizzazione del giudice, in cui sono ammessi anche coloro che hanno
almeno 16 anni.
Capacità di intendere e di volere non può contrarre matrimonio
(art. 85, c.c.)
o l’interdetto per infermità di mente o la persona che, sebbene non interdetta, sia
incapacità
incapace di intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria (
naturale).
Assenza di rischio di commixtio sanguinis requisito che
(art. 89, c.c.)
o riguarda solo la donna che sia già stata sposata, la quale non può contrarre nuove
300 giorni
nozze se non dopo che siano trascorsi dallo scioglimento, dalla
cessazione degli effetti civili o dall’annullamento, ad eccezione del caso in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.
L’inosservanza del divieto non dà luogo ad invalidità del matrimonio, ma solo ad
una sanzione amministrativa per i coniugi e per l’ufficiale dello stato civile.
Sotto il profilo degli impedimenti, invece, non possono contrarre matrimonio tra loro
:
(art. 87, c.c.)
Ascendenti e discendenti in linea retta;
Fratelli e sorelle;
Zio/zia e nipote;
Affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera); divieto che sussiste anche
in caso di affinità derivante da matrimonio sciolto o dichiarato nullo (in questo caso
può essere accordata dispensa);
Affini in linea collaterale in secondo grado (cognati); divieto suscettibile di
dispensa;
Adottante con adottato e i suoi discendenti;
Figli adottivi della stessa persona;
Adottato e figli dell’adottante;
Adottato e il coniuge dell’adottante, adottante e il coniuge dell’adottato.
Non possono, inoltre, contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato e l’altra sia il coniuge della vittima (art.
.
88, c.c.)
Lo straniero che contragga matrimonio in Italia deve presentare una dichiarazione
delle autorità del Paese di appartenenza, dalla quale risulti che nulla osta al
matrimonio.
PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONE
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune
formalità preliminari.
La pubblicazione consiste nell’affissione di un atto contenente le generalità degli
sposi alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni; essa serve sia a prevenire
richieste di nozze precipitose, sia a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di
contrarre nozze e mettere così ogni interessato in grado di fare le eventuali
opposizioni. La celebrazione non può avvenire prima del 4° giorno successivo al
compimento della pubblicazione.
L’esecuzione della formalità deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del
comune di residenza di uno dei nubendi, dai nubendi stessi o da persona che ne abbia
speciale incarico;
avuto chi richiede la pubblicazione deve dichiarare le generalità 5
degli sposi e se esistono cause impeditive della celebrazione del matrimonio, spetta,
poi, all’ufficiale dello stato civile verificarne l’esattezza. Se l’ufficiale di stato civile si
rifiuta di procedere alla pubblicazione è dato ricorso al tribunale che provvede con il
rito della camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 98 c.c.).
Prescinde dalla pubblicazione il matrimonio in immediato pericolo di vita.
Se manca una delle condizioni richieste per la celebrazione del matrimonio può essere
fatta opposizione dalle persone indicate dall’art. 102 c.c. o dal pubblico ministero.
Art. 102, Codice Civile:
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono
fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua
celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete
anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro
matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione
spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il
matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti
di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un
impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a
causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
L’atto di opposizione si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove
è stata eseguita la pubblicazione; il presidente convoca le parti e può, se lo ritiene
opportuno, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa
l’opposizione. Il tribunale, sentite le parti, decide sull’opposizione con decreto
motivato e se l’opposizione viene respinta l’opponente, che non sia un ascendente di
uno degli sposi o il PM, può essere condannato al risarcimento del danno (art. 104,
.
c.c.)
La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti
all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione con le formalità
previste dall’art. 107 c.c.: l&rsqu
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di diritto privato II - diritti reali, successioni, famiglia
-
Istituzioni di diritto privato I: Teoria generale diritto di famiglia e persone giuridiche successioni diritti real…
-
Istituzioni di diritto privato 1(no famiglia,no diritti reali,no successioni)
-
Appunti diritto privato