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PERDITA DEL POSSESSO
Si verifica per il venir meno del corpus o dell’animus (o entrambi). Per la perdita del
corpus occorre la definitiva irreperibilità o irrecuperabilità del bene da parte del
possessore.
PRESUNZIONE DI POSSESSO
Art. 1141 c.c.:
Co. 1: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova
che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Ciò significa che, chi esercita un potere di fatto si presume possessore fino a quando non si
dimostra che ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore PRESUNZIONE
→
SEMPLICE.
Co. 2: “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso
finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il possessore.” 12
Quindi, se si ha una cosa come detentore, si rimane detentore fino ad un eventuale
mutamento del possesso (=interversione del possesso).
Il detentore diventa possessore se:
• Fa opposizione al possessore (affermo la mia titolarità e dimostro di esercitare
un potere e il mio animus= intenzione di tenere la cosa non più come detentore ma
come possessore).
Da tal momento iniziano a decorrere i termini per l’usucapione;
• Titolo mutato per causa proveniente da un terzo: atto in cui l’attuale
possessore (anche se non legittimato) attribuisca al detentore il diritto
corrispondente alla propria posizione possessoria.
Es. ho in affitto un orto, un giorno arriva il fratello del proprietario che mi dice di
essere il nuovo proprietario e me lo vende con contratto in forma scritta (non è
necessario rendere l’atto pubblico per trasferire la proprietà di un immobile, ma si
trasferisce semplicemente con un contratto in forma scritta.) e pago. Da detentore
divento possessore perché voglio comportarmi su quel terreno come proprietario
ma non sono proprietario perché il terzo non aveva il titolo per vendere.
Da tal momento inizia a decorrere il termine necessario per l’usucapione.
Art. 1142 c.c.: “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume
che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”. Quindi, se si è sicuri che una persona
fosse possessore all’inizio e che lo sia adesso ma non si ha sicura conoscenza riguardo il
periodo intermedio, si presume che lo fosse anche in tal periodo (utile ai fini
dell’usucapione), salvo la dimostrazione che in quel periodo non lo fosse, e dunque che si
fosse interrotto il possesso PRESUNZIONE DI POSSESSO INTERMEDIO.
→
Art. 1143 c.c.: “il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che
egli abbia posseduto dalla data del titolo”. Quindi, non si può far retroagire il possesso a
meno che non si dimostri un titolo PRESUNZIONE DI POSSESSO ANTERIORE.
→
EFFETTI DEL POSSESSO
Preliminare distinzione tra:
• Possesso di buona fede
Art. 1147 c.c.:
1. È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto;
2. La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave;
3. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.
• Possesso di mala fede.
Il possesso rileva principalmente per:
Acquisto dei frutti (Art. 1148 c.c.);
o Rimborso delle spese (Art. 1149 c.c.);
o 13
Riparazione e miglioramenti;
o Acquisto della proprietà in forza del possesso:
o Usucapione;
Possesso vale titolo.
POSSESSO VALE TITOLO (MOLTO IMPORTANTE)
Art. 1153 c.c. “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è
→
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
È un’ipotesi di vendita di cosa altrui.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e
vi è la buona fede dell’acquirente. L’acquisto è a titolo originario.
→
Modo di acquisto “a non domino” della proprietà= cioè, acquisto da chi non è
proprietario.
PRESUPPOSTI:
• Titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà: cioè, un atto che
non presenti nessun vizio se non quello di essere stato stipulato da chi non è
legittimato a disporre del bene.
“Astrattamente idoneo” significa che di per sé non sarebbe idoneo perché chi
trasferisce non è proprietario.
Quando il titolo non è idoneo e nemmeno astrattamente idoneo? Es. se il venditore
è minore o incapace di intendere e volere;
• Beni mobili (tranne beni mobili registrati e universalità);
• Consegna della cosa: la consegna fa acquistare il possesso e di conseguenza si
acquista anche la proprietà;
• Buona fede dell’acquirente nel momento in cui gli viene consegnato salvo che
l’ignoranza non dipenda da colpa grave o che fosse a conoscenza dell’illegittima
provenienza della cosa.
In presenza di questi requisiti, l’acquirente che compra da chi non è proprietario, diventa
proprietario dell’oggetto. Il proprietario non ha nessuna azione disponibile, perché non è
più il proprietario, può solamente ottenere il risarcimento.
DOPPIA ALIENAZIONE Art. 1155 c.c.: “se taluno con successivi contratti aliena a
→
più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha per prima acquistato in buona fede
il possesso è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore”.
Vale per i beni mobili.
Es. Tizio è proprietario di un quadro, lo vende a Caio che paga ma non glielo consegna.
Tizio successivamente vende il quadro a Sempronio che lo riceve subito. La proprietà è di
Caio perché è sufficiente il consenso ma Sempronio oltre ad averlo acquistato ne ha anche
14
il possesso (dato che ne ha la disponibilità materiale). Dunque, la legge preferisce
quest’ultimo il quale, quindi, ne acquista anche la proprietà. Si va oltre al principio
→
consensualistico.
Invece, per i beni immobili vale la regola della trascrizione: tra due persone che hanno
acquistato in momenti diversi dallo stesso proprietario, è proprietario il primo ma qualora
il secondo trascriva prima egli diventa proprietario.
In entrambi i casi, il primo acquirente si rivolgerà al venditore per chiedere il
risarcimento, ma la cosa non gli apparterrà più.
Questa regola non si applica ai beni mobili registrati e alle universalità di
mobili.
Per i titoli di credito valgono regole particolari e differenti.
AZIONI DI DIFESA DEL POSSESSO o AZIONI POSSESSORIE (1 e 2)
1. Azione di reintegrazione spetta al possessore e in alcuni casi anche al detentore;
2. Azione di manutenzione spetta esclusivamente al possessore;
3. Denuncia di nuova opera;
4. Denuncia di danno temuto.
La 3 e la 4 spettano al possessore (che non sia proprietario) o al proprietario (ecco perché
non sono definite azioni possessorie secondo alcuni).
1. Azione di reintegrazione:
Art. 1168 c.c.: chi è stato spogliato del possesso violentemente od occultamente, entro
l’anno dallo spoglio può chiedere (contro l’autore) la reintegrazione del possesso.
Si può estendere anche ai beni mobili.
Requisiti:
• Spoglio: cioè, la sottrazione della disponibilità materiale della cosa. Può essere
totale o parziale;
• Violento od occulto: violento significa contro la volontà e senza il consenso del
possessore, occulto (o clandestino) cioè senza che il possessore in quel momento se
ne renda conto;
• 1 anno: l’azione si può esercitare solo se non è ancora trascorso un anno dallo
spoglio (co. 3: se è stato occulto, il termine decorre dal momento della scoperta).
Quest’azione è uno strumento di cui può avvalersi il proprietario? Solo se il proprietario è
anche possessore, perché la esercita in veste di possessore.
Può essere esercitata dal possessore sia di mala che di buona fede. Può essere esercitata
anche dal detentore nei confronti di terzi ma anche del possessore purché la detenzione sia
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autonoma (=acquisita nel proprio interesse). Il detentore non autonomo può esperire solo
nei confronti di terzi.
Può essere esercitata contro il proprietario? Si, ad esempio dal possessore che ha un diritto
di usufrutto su un campo. Il possessore ha diritto alla reintegrazione del possesso anche se
lo spoglio è avvenuto da parte del proprietario.
Si ritiene che l’autore dello spoglio debba esserne cosciente deve esserci la volontà.
→
Art. 1168 c.c. co. ult.: “la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice
→
notorietà del fatto, senza dilazione”. Quindi, è sufficiente dimostrare, con qualunque
strumento, che si era possessori. Senza dilazione significa che il giudice procede con
l’adozione di un provvedimento di urgenza (adottato subito perché non bisogna dimostrare
la proprietà che sarebbe molto più lungo).
Senza tali requisiti non si può esercitare l’azione di reintegrazione.
2. Azione di manutenzione:
Art. 1170 c.c.: “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un’universalità di beni mobili può, entro l’anno dalla turbativa,
chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.
Presupposti:
• Molestie o turbative: cioè, qualunque comportamento o attività che non permette al
possessore di godere liberamente del suo bene. Devono essere turbative di diritto
(atti giuridici) o di fatto: es. qualcuno che prende al posto mio l’affitto del mio
appartamento.
• Possesso di immobile o diritto reale e universalità;
• Entro un anno dalla turbativa;
• Co. 2: il possesso deve durare da un anno e deve essere continuo e ininterrotto
(interruzione del possesso= es. quando vi è un’azione di rivendicazione);
• Il possesso non deve essere stato acquistato violentemente;
• Può essere esercitata anche se è stato violento ma solo dopo un anno dalla
cessazione della violenza;
• Anche in caso di spoglio non violento o clandestino.
3. Denuncia di nuova opera:
Art. 1171 c.c.
Requisiti:
• Ragione di temere un pregiudizio derivante da una nuova attività;
• Entro un anno dall’inizio;
• Non