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Diritto privato II: diritti reali

I diritti reali

I diritti reali sono sette: in tutti gli ordinamenti di derivazione romanistica sono considerati un numero chiuso, cioè non se ne possono creare altri oltre a quelli già previsti. Il principale è il diritto di proprietà (ius in re propria).

Divisione dei diritti reali

  • Di godimento: è il diritto che una persona ha su una cosa che appartiene in proprietà ad un altro ma dalla quale può trarre delle utilità, dei vantaggi. Usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie, enfiteusi (solo uso e usufrutto possono avere ad oggetto anche beni mobili. Tutti gli altri hanno ad oggetto solo beni immobili). Costituiscono una limitazione al diritto di proprietà perché il proprietario deve rispettare il diritto altrui su queste cose. Danno un diritto limitato e hanno una durata determinata visto che è un godimento eccezionale e la proprietà non può venir limitata troppo;
  • Di garanzia: pegno e ipoteca. Il proprietario ha il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dall’eventuale alienazione forzata del bene in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito.

I diritti di godimento e di garanzia sono iura in re aliena: diritti su cosa altrui.

Perché si chiamano diritti reali?

I diritti reali sono diritti che si esercitano nei confronti di persone non predeterminate, quindi, si esercitano nei confronti di chiunque (invece, i diritti di credito si esercitano nei confronti di una determinata persona). Sono diritti assoluti (non relativi) e sono diritti a contenuto patrimoniale.

Origine dei diritti reali

I diritti di obbligazione nascono solo da contratto o atto illecito, invece, i diritti reali possono nascere da un contratto ma non solo (ad es. l’acquisto per usucapione). Alcuni contratti, come ad esempio la locazione, affitto o comodato, assomigliano ai diritti reali. Quindi, originano diritti di obbligazione ma è come se avessi anche dei diritti sulla cosa. Quindi la differenza sta nel contenuto e non nell’origine contrattuale.

Caratteristiche dei diritti reali

  • Immediatezza: il titolare del diritto si soddisfa direttamente sulla cosa. Significa che il diritto viene esercitato nei confronti della cosa e non nei confronti della persona che mi ha dato il diritto;
  • Assolutezza: il diritto reale spetta al titolare rispetto a qualunque persona si contrapponga al suo diritto (erga omnes). Quindi, il proprietario può agire in giudizio erga omnes, e tutti i consociati devono astenersi dall’interferire. Difesa assoluta = può essere esercitato contro chiunque ne contesti l’esercizio (Art. 1079 c.c.). Diritto di sequela = i diritti reali minori sono opponibili a tutti i successivi proprietari (ad esempio, se cambia il proprietario mi rimane il diritto di usufrutto);
  • Tipicità: sono solo alcuni tipi (= numero chiuso).

Oggetto dei diritti reali

Oggetto dei diritti reali sono i beni. Essi sono definiti all’Art. 810 c.c.: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.”

Tipologie di beni

  • Materiali: cose che occupano uno spazio fisico, rientrano anche le energie ad es. energia elettrica;
  • Immateriali: le invenzioni, idee, musica, brevetti, diritti d’autore ecc., sono beni che non esistono in natura ma sono creazione dell’intellettualità umana.
  • Mobili: tutti gli altri beni e le energie (Art. 812 co. 3 e 814 c.c.);
  • Immobili: per natura o per legge (Art. 812 c.c.);
  • Mobili registrati: beni mobili che per la loro particolare natura vengono inseriti in un registro e la loro circolazione è assoggettata ad un regime particolare che prevede anche la registrazione (Art. 815 c.c.).

Cose specifiche e generiche

  • Cose specifiche: si intendono cose che sono individuabili in un bene specifico. Per far sì che sia una cosa specifica devo dare quegli elementi che la caratterizzano nella sua specificità (es. “sono proprietario di una vespa il cui numero di immatricolazione è ***” ecc.);
  • Cose generiche: es. “sono proprietario di una vespa” mi sto riferendo a una cosa di genere (es. Art. 1178 c.c.).

Altre categorie di beni

  • Cose fungibili: cose che possono essere sostituite da altre simili (es. un pezzo di stoffa);
  • Cose infungibili: non possono essere sostituite da altre simili (es. opere artistiche);
  • Cose consumabili: cose che possono essere oggetto di un uso unico (es. cibo; es. Art. 995 c.c.);
  • Cose inconsumabili: possono essere oggetto di uso ripetuto, non significa che non si deteriorano;
  • Cose deteriorabili (es. Art. 996 c.c.);
  • Cose indeteriorabili;
  • Cose divisibili: es. un animale vivo è indivisibile ma nel momento della macellazione è divisibile;
  • Cose indivisibili: ad es. un orologio pur essendo composto da più parti ha una sua funzionalità se è completo.

Particolari tipologie di beni

  • Universalità: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Art. 816 c.c.). Un esempio è l’eredità intesa come insieme di beni lasciati da una persona che muore. Possono essere vendute per intero ma anche per pezzi. Le universalità su cose mobili non sono soggette alle regole di usucapione e del possesso (Art. 1156 c.c.);
  • Pertinenze: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (Art. 817 c.c.). Un esempio di pertinenza può essere il garage. “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto” (Art. 818 c.c.), quindi, ad es. il proprietario può vendere la casa specificando che non vende anche il garage, ma se non dice nulla il garage è compreso nella vendita della casa. Una cosa diversa è l’accessorietà. I beni accessori per loro natura fanno parte del bene principale (es. cavo del pc);
  • Frutti:
    • Naturali: provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo;
    • Civili: ciò che costituisce il corrispettivo del godimento di un bene che appartiene ad un altro (Art. 820 c.c.);

Beni pubblici

  • Beni demaniali (Art. 822 c.c.): possono essere ceduti quando non sono più demaniali (sdemanializzazione = è un provvedimento con cui la autorità pubblica trasforma il bene da bene demaniale a patrimonio Art. 829 c.c.). Sono inalienabili e non usucapibili. Possono essere naturali o artificiali;
  • Patrimonio indisponibile: tutto ciò che non è classificato come demanio. Non è usucapibile. Può essere oggetto di disponibilità ma solo limitata (es. concessione d’uso), quindi, può diventare disponibile in forza di un atto amministrativo;
  • Patrimonio disponibile: quei beni che non sono né demaniali né patrimonio indisponibile.

La proprietà

Funzione e contenuto della proprietà

Art. 42 Cost.: la proprietà ha funzione sociale. Il proprietario subisce delle limitazioni al godimento. Di conseguenza i comportamenti che vanno oltre questa funzione sociale sono vietati.

Art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico“.

  • Godere in senso statico significa utilizzare quel bene, in senso dinamico vuol dire anche poterne trarre i frutti;
  • Disporre possibilità di vendere o di destinarlo ad un determinato scopo. Possibilità di darlo in garanzia o costituirvi un diritto reale a favore di un altro;
  • In modo pieno significa che il proprietario può farne ciò che vuole ma solo tendenzialmente è senza limiti, ci sono limiti di ordine pubblico o privato da rispettare;
  • Esclusivo posso escludere qualsiasi persona che non abbia alcun titolo su quel bene. Infatti, ci sono una serie di azioni che aspettano solo al proprietario (esistono anche azioni che aspettano solo al possessore o a entrambi).

Estensione della proprietà

La proprietà si estenderebbe senza limiti sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante. Tuttavia, l’Art. 840 co. 2 c.c. dispone che “il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano ad una tale profondità o altezza che egli non abbia interesse ad escluderle”.

Quindi, la proprietà si estende a quella parte di sottosuolo (e soprassuolo) suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità. La sussistenza dell’interesse ad escludere l’attività di terzi deve essere valutata non solo con riferimento alle situazioni e destinazioni attuali del suolo, ma anche in riferimento alle possibili future utilizzazioni anche se non sono state concretamente individuate.

Una limitazione verticale si ha quando viene costituito, ad esempio, un diritto di superficie. Mentre, in senso orizzontale ogni proprieta si estende nell’ambito dei propri confini. Il proprietario ha diritto di cintare il proprio fondo in qualsiasi momento e di impedirne l’accesso a chiunque (Art. 841 c.c.).

Caratteristiche della proprietà

  • Imprescrittibilità: se nessuno utilizza il bene che è di mia proprietà e nemmeno io, non perdo il diritto di proprietà. Lo perdo solo se qualcuno lo ha utilizzato per un determinato tempo. Quindi, si perde il diritto per usucapione di un altro. È imprescrittibile anche l’azione di rivendicazione, cioè l’azione per affermare il diritto (se il mio diritto di proprietà viene contestato da un altro che afferma di essere proprietario, non ho un termine per agire).
  • Perpetuità: non c’è un limite di tempo. Tuttavia, esistono anche casi di proprietà temporanea.
  • Elasticità: i poteri del proprietario possono essere compressi a causa dell’esistenza sul bene di altri diritti reali o vincoli di carattere pubblicistico. Non appena dovessero venir meno, i poteri sono destinati a riespandersi automaticamente.

Limitazione e vincoli sulla proprietà

Di diritto pubblico

  • Vincoli urbanistici (Art. 871-872 c.c.);
  • Ideologici (Art. 866 c.c.);
  • Vincoli dei piani regolatori: per gli interventi di maggior impatto è necessario il previo rilascio dall’autorità comunale del “permesso di costruire” (cfr. prg. 135);
  • Espropriazione per pubblico interesse (Artt. 834 c.c. e 42 Cost.): “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”;
  • Diritto di prelazione che spetta allo stato per i beni di valore artistico o archeologico (Art. 839 c.c. e Art. 9 Cost.): la Repubblica “tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Per garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione sono posti dei limiti sia al potere di godimento (divieto di distruggerli ecc.), sia al potere di disposizione. Inoltre, possono essere espropriati per causa di pubblica utilità, quando vi è un importante interesse a migliorarne le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica.

Di diritto privato (o limiti legali di buon vicinato)

  • Atti di emulazione (o emulativi): sono atti che “non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.” (Art. 833 c.c.).
    • Oggettivo = assenza di utilità per chi lo compie;
    • Soggettivo = intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri.
    Non si incorre in tale divieto in caso di comportamenti omissivi del proprietario anche se finalizzati a nuocere al vicino.
  • Immissioni: (Art. 844 c.c.) “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni (…) derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.” Quindi, se le immissioni rimangono al di sotto della normale tollerabilità, chi le subisce deve sopportarle. Se le immissioni superano tale soglia ma sono giustificate da esigenze di produzione (vedi co. 2), chi le subisce ha diritto ad un indennizzo per il pregiudizio sofferto. Se non sono giustificate da esigenze di produzione, chi le subisce ha diritto ad un integrale indennizzo per il danno sofferto e alla cessazione delle stesse;
  • Accesso da parte del vicino: (Art. 843 c.c.) “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.”;
  • Distanze per costruzioni, piantagioni, scavi (Art. 873 c.c.): “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore di tre metri” (norme in tema di distanze ritenute inderogabili). Se l’immobile risulta a distanza inferiore il vicino può agire per la rimozione dell’opera o per il risarcimento del danno sofferto (azione reale va rivolta all’attuale proprietario dell’opera illegittima).
  • Apertura di luci e vedute (Artt. 900 ss. c.c.):
    • Vedute: consentono di guardare sul fondo del vicino senza l’ausilio di mezzi meccanici e di sporgere il capo su esso per vedere di fronte, obliquamente e lateralmente. Possono sempre essere aperte, a tutela della riservatezza del fondo finitimo, ma deve rispettare le distanze minime. Il proprietario del fondo contiguo non può chiuderle.
    • Luci: aperture che non permettono la vista o l’affaccio sul fondo del vicino, pur consentendo il passaggio di aria e luce. Le luci devono avere determinate caratteristiche stabilite dalla legge. Se una luce risulta irregolare perché non rispetta tali caratteristiche, il vicino può esigere in qualsiasi momento che venga resa regolare.
  • Stillicidio: (Art. 908 c.c.) “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.”;
  • Diritti degli eredi “necessari” o “legittimari”, non c’è libertà assoluta di disporre dei propri beni.

La comunione

Artt. 1100 ss. c.c. Art. 1100 c.c.: “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti” = Comunione pro indiviso: quando più persone sono contitolari del medesimo diritto reale. Il diritto di ciascuno dei contitolari investe l’intero bene, anche se l’esercizio di tale diritto trova limite nell’esistenza del diritto degli altri.

Disciplina della comunione

Titolo: la disciplina del codice può essere derogata dal titolo, il quale può consistere in un contratto. Quindi, le norme del codice trovano applicazione solo laddove manca una diversa disciplina negoziale.

Caratteristiche: ciascuno è proprietario di una parte che si chiama quota ideale (di regola essa è disponibile e segna la misura di diritti ed obblighi dei rispettivi titolari. Le quote si presumono uguali se non diversamente previsto). Il comproprietario, che si chiama comunista, dovrà partecipare pro quota (= per la parte a lui spettante, cioè in proporzione alla sua quota) a tutti i vantaggi ma anche a tutte le spese e gli oneri.

Comunione ordinaria

  • Volontaria: la comproprietà che si è creata nasce da un accordo tra i futuri contitolari (es. acquisto in comune di un terreno). Quando con testamento viene lasciato in comunione di due o più persone si parla comunque di comunione volontaria perché dipende dalla volontà del proprietario originario;
  • Incidentale: non dipende dalla volontà delle parti. Si ha quando vi è successione senza testamento, quindi senza la volontà del proprietario originario. Es.: comunione legale dei coniugi: se il marito acquista un appartamento ma non partecipa all’atto l’altro coniuge, l’appartamento apparterrà ad entrambi i coniugi.

Comunione forzosa

Si ha quando la comunione nasce dall’esercizio di un diritto potestativo da parte di uno dei futuri contitolari. Non è permesso lo scioglimento.

Es.: il condominio è fatto di tante proprietà esclusive e proprietà comuni, su quest’ultime non si può sciogliere la comunione. Es.: Art 874 c.c.: comunione forzosa del muro di confine.

Comunioni speciali

Figure previste e regolate dalla legge, cui le norme sulla comunione ordinaria trovano applicazioni solo dove compatibili.

Amministrazione

Art. 1105 c.c.: “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune”. Non è però richiesto il consenso di tutti, infatti, le decisioni di ordinaria amministrazione si prendono a maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote (cioè, è sufficiente il consenso di tanti comproprietari le cui quote rappresentino più della metà del valore complessivo del bene. Quindi, se io ho una quota maggiore il mio voto vale di più). Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario raggiungere i 2/3 (maggioranza qualificata).

Quota

Art. 1103 c.c.: “ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”. In genere la propria quota può essere ceduta liberalmente (= disponibile): significa che non serve il consenso dell’altro comproprietario. Si può dare in usufrutto e l’usufruttuario potrà godere dei frutti nei limiti della quota. Può essere anche venduta o ipotecata (ipoteca sul valore).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher prugnafranci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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