Estratto del documento

Sezione 1, introduzione

Capitolo 1. La norma giuridica

Definita come comando giuridico a carattere generale e astratto che ha come funzione disciplinare conflitti intersoggettivi.

Generale

Inteso come generalità degli individui, e quindi la collettività, principio che porta all’eguaglianza, così da impedire discriminazioni individuali.

Astratto

Inteso che le norme sono ripetibili, e applicabili a molteplici casi. Garantisce quindi maggiore ordine e consente la prevedibilità della legge.

La norma è tale affinché alla sua violazione corrisponda un effetto o un meccanismo sanzionatorio; all’interno della norma viene quindi formulato un giudizio ipotetico in maniera precettiva che generalmente comporta una pena per il trasgressore.  Non tutte le norme sono però direttamente collegate ad un meccanismo sanzionatorio.

Norma minus quam perfecta

Esempio: art.315 del Codice Civile (capitolo 1 delle persone e famiglia):

  • Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Ordinamento giuridico

Il complesso coordinamento di norme è detto ordinamento giuridico, caratterizzato dalla possibilità di utilizzo della forza (ma solo in situazioni marginali), non per questo motivo viene però rispettata la norma. Il rispetto della norma nasce spesso dalla sua accettazione, fondata sul riconoscimento della sua utilità.

Le fonti del diritto italiano

Definite in ordine gerarchico:

  • Costituzione
  • Leggi ordinarie dello Stato
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

Affiancate dal Diritto Comunitario dell’Unione Europea che non può però chiedere/modificare la Costituzione (emanare regolamenti comunitari).

“Disposizioni: l’ordine gerarchico precedentemente definito è differente da quello fornito nelle disposizioni sulla legge in generale” del Codice Civile nell’articolo 1 (leggi, regolamenti, norme corporative, gli usi); questa differenza sorge dal fatto che il Codice Civile attuale è del 1942, scritto per ordine di Mussolini; allora esistevano le corporazioni che attualmente corrispondono ai nostri sindacati, caduto il fascismo caddero le corporazioni. La Costituzione allora non esisteva ancora in quanto introdotta ed entrata in vigore l’1 gennaio 1948.

1. La costituzione

Prima nella gerarchia delle fonti del diritto, in quanto detta le norme fondamentali di organizzazione dello Stato. Vincola privati, giuridici, organi esecutivi dello Stato, e lo stesso Parlamento. Il Parlamento ha il potere di modificare la Costituzione, solo tramite la maggioranza assoluta, prova della rigidità della Costituzione.

2. Leggi ordinarie dello Stato

Devono sottostare alla Costituzione. Sono le norme contenute nel Codice Civile. Leggi in continuo sviluppo per rispondere alle nuove esigenze della società. È materia viva, in quanto deve adeguarsi agli impegni assunti dall’Italia mediante convenzioni Internazionali (articolo 10 della Costituzione: l’Italia ha l’obbligo di rispetto delle convenzioni internazionali).

3. Leggi regionali

Emanate a norma nell’articolo 116 e 117 della Costituzione, devono sottostare a Cost. e Leggi O. e non possono essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni. Questo vale per le Regioni a Statuto Ordinario, per le Regioni a Statuto Autonomo l’autonomia è ovviamente più accentuata.

4. Regolamenti

Vi sono diverse categorie, per quelle che riguardano il diritto privato abbiamo Regolamenti di Esecuzione: disciplinano l’applicazioni delle leggi statali e delle leggi regionali.

5. Usi e consuetudini

Nascono dalla tradizione:

  • Materiale oggettivo: pratica uniforme e costante
  • Psicologico soggettivo: viene rispettata la convinzione che sia obbligatoria perché conforme a regola giuridica

La legge non può venir meno alla desuetudine.

L'attività giurisdizionale

Dal concetto di norma generale e astratta si passa a un caso individuale; il giudizio individuale deve essere conforme  alla norma generica, così da diventare l’applicazione al caso concreto meccanismo sillogistico, non consiste nella semplice riproduzione di un articolo ma la sentenza va costruita utilizzando diverse tecniche.

L'interpretazione

Ogni formulazione verbale ha una zona di significato centrale sicuro, e attorno ad essa, una penombra di riferimenti incerti. I limiti di questa sono sanciti nell’articolo 12 delle Disposizioni in generale del cc, Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal “significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.” La disposizione una norma interpretata diventa norma.

Procedimento analogico

Quando non esiste una norma specifica a risolvere la controversia del caso concreto, si procede per analogia, adottando una norma di un altro caso a quello analizzando, tenendo conto delle situazioni analoghe. Tramite individuazione della ratio di entrambe le norme, la quale deve coincidere; non può essere utilizzata per Leggi eccezionali e norme penali.

Clausole generali

Il legislatore fissa i principi lasciando alla giurisprudenza di specificarli in relazione ai vari tipi di casi; il sistema giuridico acquista flessibilità, adeguandosi a concezioni ed esigenze nuove; “giusta causa”, “grave motivo”, “danno ingiusto”. Il giudice non deve decidere in base a criteri politici personali o peggio. Equità (??)

Il giudice e la legge

I giudici svolgono quindi un’opera di integrazione dell’ordinamento giuridico, le quali non hanno però la stessa efficacia delle leggi, infatti le loro interpretazioni costituiscono solo un passaggio nella motivazione della sentenza che decide un singolo caso, c’è da aggiungere però che ogni decisione giudiziaria costituisce un precedente che influenza di fatto le decisioni successive.

Capitolo 2. Diritto privato e diritto pubblico

Diritto privato: relazione tra enti privati in un piano di uguaglianza (anche tra Stato e privato, se non viene esplicata la potestà pubblica), spesso l’ente pubblico ricorre agli strumenti del diritto privato per la realizzazione dei propri fini.

Diritto pubblico: organizzazione dello Stato, degli enti pubblici e territoriali; è il diritto che si applica ogni qualvolta lo Stato entra in un rapporto di autorità col privato, esplicando la sua potestà pubblica (diritto costituzionale, amministrativo, tributario, diritto e procedura penale).

 La distinzione dipende dal tipo di rapporto, a seconda che esso si svolga su un piano di parità giuridica e in base a un principio di autonomia dei soggetti, o invece manifesti l’esercizio di poteri di supremazia.

Capitolo 3. La costituzione e il diritto privato

La costituzione e i principi fondamentali del diritto privato

La preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti, ha un duplice significato:

  • Costituzione: Disciplinare la validità dell’attività legislativa, per questo motivo rigida
  • Esprime i principi dell’ordinamento giuridico, proclamando diritto e doveri dei cittadini e dei gruppi sociali e delineando le strutture organizzative pubbliche

 Per questi motivi è strettamente legata al diritto privato, in quanto le disposizioni circa i diritti e doveri dei cittadini riguardano anche i rapporti tra privati, non solo in relazione allo Stato (esempio articolo 30 della Costituzione, dove viene indicato il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli).

Quando la legge ordinaria è in contrasto con i precetti costituzionali, il giudice sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale se accerta il contrasto dichiara l’illegittimità costituzionale della norma di legge che cessa di produrre i suoi effetti.

Nelle norme costituzionali i problemi di interpretazione sono maggiori per due motivi: 1. ragione del loro oggetto, struttura politica dell’ordinamento, 2. in modo da avere maggiore stabilità e durata.

Stato di diritto e Stato sociale

Le proclamazioni dei diritti inviolabili dell’uomo hanno un precedente storico: “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (Francia, 26 agosto 1789), fondata su principi quali libertà, proprietà privata, uguaglianza di fronte alla legge.

  • Libertà: era intesa come autonomia degli individui e libertà di agire anche in campo economico, con il solo limite del rispetto dei diritti altrui
  • Proprietà privata: dichiarata inviolabile e sacra, era considerata fondamento necessario della libertà
  • Uguaglianza: si contrapponeva a quelli che erano i privilegi di aristocrazia e clero. L’eguaglianza giuridica non escludeva diseguaglianze economiche e sociali di fatto.

La legge tutela la libertà ma allo stesso tempo la limita, così intesa la legge esprime obblighi di rispetto per assicurare il rispetto.

Stato di diritto: a garanzia dei diritti e delle libertà del cittadino, questo concede rimedi giurisdizionali, non solo nei rapporti coi privati, ma anche contro l’azione illegale della pubblica amministrazione, per l’esercizio di tali rimedi è istituito il potere giudiziario. Caratterizzato da sovranità della legge, sistema dei rimedi giurisdizionali, divisione dei poteri, certezza del diritto, principio della retroattività delle leggi.

Stato sociale: nasce per superare le situazioni di bisogno economico e per rimuovere le disuguaglianze sociali, per favorire la piena occupazione, si hanno diretti e indiretti interventi pubblici nell’economia (la socialità integra e perfeziona la libertà).

Diritti e libertà civili e loro garanzia costituzionale

La Costituzione italiana pone in primo piano la persona umana, dove lo Stato è al servizio dell’uomo; garantisce anche i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità: la famiglia, le organizzazioni religiose, le associazioni, i partiti, i sindacati, la scuola, le minoranze linguistiche. Per altri diritti e libertà la Costituzione prevede la loro delimitazione mediante la legge ordinaria (riserva di legge).

Principio di eguaglianza

L’articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio dell’eguaglianza trova poi una serie di applicazioni come per esempio l’uguaglianza dei coniugi nel matrimonio. Esistono però diversità di trattamento, le quali diventano illecite quando ha il fine di perseguitare un particolare gruppo, quando è dettata dal pregiudizio.

Il legislatore può dettare norme protettive di categorie più deboli, creando disuguaglianze giuridiche formali, manifesto soprattutto nelle disposizioni protettive dei lavoratori di fronte ai datori di lavoro affiancate da strumenti di organizzazione sindacale, dello sciopero, della contrattazione collettiva.

Capitolo 4. Aspetti generali del diritto privato

Divieto dell’autotutela privata

La regola giuridica ha la funzione di assicurare la pacifica convivenza e lo sviluppo dei consociati, occorre anche disciplinare il procedimento di attuazione del diritto, per garantire principi di civiltà, libertà e dignità umana. Perciò tutti gli ordinamenti progrediti vietano al privato di farsi giustizia da sé, non solo in riferimento ad atti violenti, ma qualsiasi tipo di atto. L’autotutela è quindi vietata, e implica responsabilità civile, e nei casi più gravi costituisce reato ed è colpita con sanzioni penali.

Esiste qualche deroga a questo principio: quando l’autotutela è necessaria per difendere un diritto proprio o altrui contro un’aggressione attuale, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa, considerata legittima difesa.

Il diritto soggettivo

Essenziale è la libertà nel suo esercizio dell’individuo, attribuendo al singolo una zona di potere nella quale egli può muoversi a suo criterio, questa zona presuppone l’attualità di interessi in conflitto e tiene conto della loro rilevanza sociale. Talvolta il limite è definito in relazione a circostanze, la legge consente allora che il limite sia determinato caso per caso dal giudice o dall’autorità amministrativa. Quando il limite è voluto direttamente dall’interesse pubblico e va accertato o determinato caso per caso, si ha l’intervento della Pubblica Amministrazione.

La libertà del diritto soggettivo appare in rilievo se quest’ultimo viene confrontato e contrapposto alla nozione di potestà, la quale consiste in un potere attribuito a una persona per l’esercizio di una funzione rivolta a proteggere e realizzare un interesse altrui o un interesse superiore. Le figure di funzione e della potestà sono specialmente importanti nel diritto pubblico, ma trovano anche applicazione nel diritto privato, (articolo 30 della Costituzione).

L’autonomia privata

Importa il potere del singolo di regolare nel modo che egli ritiene, il suo interesse e i molteplici rapporti giuridici che sono il contesto delle attività economiche e delle relazioni personali. Si esplica mediante i negozi giuridici, cioè dichiarazione dispositive alle quali l’ordinamento fa seguire effetti giuridici conformi all’intento del dichiarante. Questa libertà implica che nessuno possa disporre della e nella sfera altrui senza il consenso dell’interessato o senza un apposito incarico.

Questa autonomia ha come presupposto la capacità di agire (maggiore età e sano di mente) e permette protezione legale. Esistono limiti di carattere generale precisati dalla legge e altri elaborati dalla giurisprudenza.

Stabilità, dinamica, concorrenza

L’ordinamento giuridico promuove e realizza due essenziali obiettivi: stabilità e dinamica, identificati nell’interpretazione dei vari istituti:

  • Il presupposto di qualsiasi attività giuridica rilevante è una base di certezza e di stabilità del dettato legislativo e delle posizioni giuridiche, essenziale per il titolare del diritto e per i terzi che devono rispettare quel diritto.
  • Un diritto soggettivo cristallizzato nella stabilità, non corrisponde al processo delle attività umane, esiste cioè una dinamica per la quale le singole posizioni, in contatto con quelle altrui, determinano rispettivi mutamenti e condizionamenti, dinamica quindi che attiene alla circolazione e al mutamento dei diritti. L’esigenza statica viene a contrapporsi con quella dinamica e subentrano condizioni formalistiche: disposizioni cioè che per la validità di certi atti richiedono forme particolari come la forma scritta, l’atto notarile, l’uso di parole specifiche. Questo formalismo ha lo scopo di fissare la sicurezza nell’urgenza delle novità, agevolarne il controllo esemplificarne la prova.
  • Il fenomeno più caratteristico della dinamicità è dato dal principio di concorrenza che implica il diuturno confronto nel campo economico. Lo troviamo all’interno dell’impresa, della proprietà industriale, del diritto d’autore.

Potere economico, interessi del pubblico, principio di solidarietà

La società di massa si impone per la sua entità quantitativa alimentata dai benefici dell’affluenza e del benessere e per la struttura che si è venuta determinando nel sistema socio-economico. Prodotto di questa è la grande impresa, attività che ha rapporti con istituzioni e con il pubblico di consumatori, degli utenti e dei risparmiatori; il compito delle Istituzioni è di assicurare il vantaggio delle collettività e che non si creino situazioni di oligopolio o monopolio, o distorsioni nell’informazione pubblica. Il problema degli interessi diffusi si presenta a proposito della difesa dei consumatori e degli utenti necessario è quindi un controllo amministrativo; è possibile anche rendere un ente pubblico pubblico portatore di questi interessi e attribuirgli azioni di diritto privato a loro tutela. Poteri di iniziativa possono anche essere attribuiti ad associazioni rappresentative di interessi collettivi oltre che ad enti pubblici.

Il principio solidaristico intende assicurare ad ogni cittadino le condizioni migliori per un’esistenza libera e dignitosa e per l’affermazione e lo sviluppo della propria personalità, obiettivo che necessita di un sistematico intervento pubblico.

Capitolo 5. I rapporti giuridici

Dalla definizione di norma giuridica, che prevede che il soggetto debba tenere un certo comportamento, questo è un suo dovere. Questo dovere può avere per oggetto un’azione o un’astensione.

Il dovere è sempre imposto per la realizzazione di un interesse, se di questo interesse è portatore un soggetto questo è titolare di una pretesa obbligo. Pretesa e obbligo sono concetti correlati, i quali se negati portano al concetto di facoltà e mancanza di pretesa (la facoltà si può avere nei confronti di chiunque, ma si può avere anche solo nei confronti di un certo soggetto). Pretese e obblighi vengono creati, modificati, trasferiti o estinti, la possibilità di operare questo risultato nel modo voluto si chiama potere. La situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere giuridico si chiama soggezione (qualsiasi situazione nella quale un soggetto subisca le conseguenze di un atto dispositivo altrui).

La negazione di pretese e di obbligo sono immunità e mancanza di potere.

  • Pretesa e obbligo
  • Mancanza di pretesa e facoltà
  • Potere e soggezione
  • Mancanza di potere e immunità
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuel2296 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Inzitari Bruno.
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