La donazione e le liberalità
Giuridicamente, la donazione è un contratto, ma è opportuno precisare che chi dona non fa uno scambio, ma dà qualcosa senza ricevere nulla. Stranamente però la donazione non è disciplinata nel quarto libro, là dove sono contenute le regole sui diversi tipi di contratto, bensì è disciplinata nel secondo libro, di seguito alle norme sulle successioni (artt. 769-809). La ragione è che il contratto di donazione presenta elementi che l’avvicinano alla successione per causa di morte, molto più che alla generalità degli altri contratti.
Definizione di donazione secondo l'art. 769
Secondo l’art. 769, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Come la generalità dei contratti, essa si forma solo con l’accettazione dell’altrui proposta. L’accettazione può essere dichiarata dal donatario nello stesso contesto in cui è formulata la proposta del donante, o anche separatamente: in quest’ultimo caso, però la donazione si perfeziona solo “dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante” (art. 782, c. 2); e fino a quel momento, “tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione” (art. 782, c. 3).
Differenze tra donazione e testamento
È opportuno precisare che vi è una profonda differenza giuridica fra donazione e testamento, poiché mentre quest’ultimo è un atto unilaterale a causa di morte, la donazione è un atto bilaterale fra vivi.
Oggetto della donazione
L’oggetto della donazione può essere duplice, ovvero:
- Può consistere nella disposizione di un diritto del donante in favore del donatario, e in tal caso la donazione è un contratto con effetti reali;
- Oppure, può consistere nell’assunzione di un’obbligazione del donante verso il donatario: e allora è un contratto con effetti obbligatori.
Inoltre, la donazione non può avere per oggetto beni futuri, a pena di nullità (art. 771, c. 1): e qui la regola vuole tutelare il donante contro una decisione presa in condizioni che non consentono di valutare appieno la portata dell’atto.
Requisiti formali della donazione
La donazione richiede la forma dell’atto pubblico (art. 782, c. 1), con l’assistenza di due testimoni (art. 48 legge n. 89/1913: cosiddetta legge notarile).
Spirito di liberalità
La donazione si fa “per spirito di liberalità” (art. 769), cioè per arricchire il donatario senza ricevere niente in cambio: quindi, spirito di liberalità del donante e arricchimento del donatario sono la causa della donazione.