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Responsabilità del donante e garanzie nel caso di mancata esecuzione della prestazione
La mancata o difettosa esecuzione della prestazione da parte del donante fa scattare rimedi a tutela del donatario. E in particolare, per il caso di inadempimento o ritardo nella prestazione, sorge la responsabilità (contrattuale) del donante, che lo obbliga a risarcire il danno: ma tale responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave (art. 789).
Inoltre, se la cosa donata è difettosa, il donante può essere tenuto alla garanzia per vizi; ma solo nel caso limite di suo dolo (art. 798).
Può anche incorrere in garanzia per evizione, ma solo se:
- Ha espressamente promesso la garanzia;
- L'evizione dipende da dolo o fatto personale di lui;
- Si tratta di donazione modale o di donazione remuneratoria.
La donazione modale è la donazione in cui è previsto un onere (o modus) a carico del donatario, analogo a quello che il testatore può prevedere a carico dell'erede o del legatario. L'onere
limital’arricchimento del donatario, imponendogli qualche prestazione, di regola connessa con talearricchimento: ad esempio, X dona a Y un immobile, stabilendo che il 50% dei canoni annualmentericavati dalla sua locazione, siano devoluti alla Lega per la lotta contro il cancro. Ne nasce una verae propria obbligazione a carico del donatario, che “è tenuto all’adempimento entro i limiti delvalore della cosa donata” (art. 793, c. 2).
In caso di inadempimento dell’onere, contro il donatario può promuoversi giudizio perl’adempimento, inoltre, in questo caso è legittimato ad agire non solo il donante, ma anche“qualsiasi interessato” (art. 793, c. 3). Oppure può chiedersi la risoluzione della donazione, chetoglie effetto al contratto e obbliga il donatario a restituire ciò che gli era stato donato: e in questocaso possono agire il donante e i suoi eredi (art. 793, c. 4).
Se la donazione contiene un onere
illecito o impossibile, questo è nullo: ma di regola si considera non apposto, e la donazione resta valida ed efficace come donazione non modale. La donazione invalida può essere nulla oppure annullabile. La nullità della donazione può dipendere dalle stesse cause che rendono nulli i contratti in genere, e anche da alcune cause specifiche: l'avere per oggetto beni futuri; l'impossibilità o illiceità dell'onere che rappresenti l'unico motivo determinante della donazione; l'illiceità del motivo che risulti dall'atto e sia l'unico determinante. Il trattamento giuridico della donazione nulla presenta una particolarità che l'accomuna al testamento: infatti vi è la possibilità di sanatoria mediante conferma, espressa o tacita. Per le cause di annullabilità della donazione valgono in linea di principio le regole sul contratto in genere, ma con qualche differenza, e in
particolare:
- L'incapacità naturale determina di per sé l'annullabilità;
- L'errore sul motivo rende la donazione annullabile.
Il donante può revocare la donazione, per fatti successivi alla donazione stessa, in due casi: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli (art. 800).
La revoca per ingratitudine può farsi quando il donatario ha commesso contro il donante o i suoi stretti familiari qualcuno degli stessi fatti che determinano indegnità a succedere, e inoltre quando porta ingiuria grave al donante o grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli rifiuta indebitamente gli alimenti dovuti (art. 801).
Mentre, la revoca per sopravvenienza di figli può farsi quando dopo la donazione nasce un figlio legittimo al donante, o questi scopre di avere un figlio prima ignorato, o riconosce un figlio naturale (art. 803).
La revoca è esclusa per due sottotipi di donazione: ossia quella remuneratoria e quella obnuziale (art.
805). La revoca obbliga il donatario a restituire il bene donato (in natura, se ancora esistente; perequivalente monetario, se nel frattempo l'ha alienato); e in quest'ultimo caso i terzi acquirenti sono salvi, purché abbiano trascritto l'acquisto prima della trascrizione della domanda di revoca (art. 808).