Successioni (libro II - art.456 -> 768)
colui della cui eredità\successione si tratta
termini da sapere: de cuius: insieme du diritti e obbligazioni che facevano capo al de cuius; sia le attività che le
eredità: passività; coincide con la morte del de cuius; si apre nel luogo dell'ultimo
apertura della successione: domicilio (è importante perchè definisce il tribunale
competente in caso di controversia);
=beni ereditari=massa ereditaria= complesso di beni ereditari= patrimonio
asse ereditario: ereditario (intesa come comprensiva di diritti e di doveri, insieme del
rapporto di passivi ed attivi)
effettiva offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto; vuol dire
delazione (art.457): offrire; coincide con l'apertura della successione o con l'avverarsi della
condizione sospensiva;
è il titolo in base al quale si succede (testamento o legge);
vocazione ereditaria: colui che ha diritto di diventare erede ma che non lo è ancora perchè
chiamato all'eredità: non ha effettuato ancora l'accettazione;
l'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione ma ha sempre
art.459: effetto retroattivo (possono passare diversi anni prima dell'accettazione)
fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti
NOZIONE: giuridici
la morte dell'individuo determina il sorgere dell'esigenza di destinare il patrimonio del soggetto defunto
affinchè non resti privo di titolarità e si eviti l'insogere di una situazione precaria dei rapporti obbligatori la cui
continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del rapporto;
- l'art.42
PRINCIPI DEL SISTEMA SUCCESSORIO: riconoscimento della leggittimità della ricchezza eredita:
cost ammette la leggittimità non solo della ricchezza guadagnata ma
anche della ricchezza ereditata che aumenta le garanzie legate alla
proprietà privata;questo principio riconosce ai soggetti la possibilità di
ampliare la propria ricchezza privata consentendogli di ottenere beni
non prodotti esclusivamente dal loro lavoro ma ceduti da un altro
soggetto alla sua morte, non concedendo allo stato di potersene
appropriare; il nostro ordinamento
- riconoscimento dell'autonomia privata:
consente ai privati di disporre delle proprie sostanze anche per il
tempo successivo alla propria morte nella maniera più conforme
possibile ai prpri giudizi, interessi, sentimenti e capricci attraverso il
testamento; l'autonomia privata si identifica con la libertà
testamentaria;
l'autonomia privata è soggetta a limiti:
a. DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI (art.458):
- patti sostitutivi: atti con cui un soggetto dispone della
propria eredità; tali atti sono nulli e lasciano il soggetto libero
di fare o non fare validamente testamento anche in senso
difforme dagli impegni assunti in tali atti; atto nullo; accordo
con il quale un soggetto decide di disporre dei bene che un
giorno questo aperta la successione potrebbe ricevere;
ES: un soggetto che si impegna a non fare testamento
facendo ricadere così il suo patrimonio solo agli eredi
legittimi; oppure fare testamento in favore di un soggetto;
oppure escludere una certa persona dal proprio testamento;
- patti dispositivi: atti con cui il soggetto attribuisce ad altri
suoi futuri eventuali diritti ereditari:
ES: un soggetto che promette di vendere ad un altro beni
degli ascendenti prima della loro morte;
- patti rinunciativi: atti con cui il soggetto rinuncia
anticipatamente ai suoi futuri eventuali diritti ereditari
rispetto del meccanismo della successione necessaria
b. il nostro ordinamento
- trasmissione della ricchezza per via familiare:
riconosce un canale privilegiato per il passaggio delle posizioni
giuridiche del defunto ai successori alle relazioni di famiglia;
attuabile con 2 distinti meccanismi:
1. limita la libertà
meccanismo della successione necessaria:
testamentaria; il testatore non può disporre della
destinazione del 100% del suo patrimonio, una quota di essi è
destinata in modo vincolante dala legge ad alcuni successori
necessari che corrispondono ai più stretti familiari del
defunto; la legge vuole che almeno una quota del patrimonio
del defunto resti nell'ambito della sua famiglia;
se un soggetto
2. meccanismo della successione legittima:
muore senza lasciare testamento, i suoi successori verranno
individuati dalla legge (per questo successori legittimi); se
manca qualsiasi determinazione di autonimia privata del
titolare del patrimonio, la legge vuole che questo resti
nell'ambito della famiglia;
successione a titolo universale; complesso di rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi,
EREDITà: facente capo al de cuius al momento dell sua morte intesa in senso oggettivo; è assoggettata ad una
varietà di regimi in funzione di un ampia casistica; la chiamata\vocazione comprende
complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare ponendo il beneficiario
nelle condizioni di poter subentrare in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius, ad
eccezione di quelli per i quali sia stato disposto diversamemnte (dalla legge o dal testamento);
chiamato asse ereditario visto nella sua consistenza complessiva;
socio-economia
intero patrimonio del defunto o una frazione aritmetica dell'intero patrimonio (1\4, 2\3,..)
oggetto: meccanismo risolvibile con l'ausilio di 2
individuazione di chi acquisterà l'eredità del defunto: (in sostanza i due concetti
concetti:
coincidono)
"chiamata"; il sistema successorio serve per determinare fondamentalmente quali
1. vocazione:
sono le del defunto (persone che potranno diventare i suoi eredi
persone chiamate all'eredità
e subentrare nella posizione giuridica che forma l'asse ereditario); allude al titolo in base a cui
un soggetto può essere chiamato all'eredità;
- su di essa si basa la successione testamentaria; chiamate
vocazione testamentaria:
all'eredità sono inanzitutto le persone che lo stesso de cuius chiama all'eredità nel suo
testamento;
- su cui si basa la successione legittima; i sucessori vegono individuati
vocazione legittima:
anche contro la volontà del de cuius dalla legge; la legge tutela i successori
necessari\legittimari (i familiari più vicini al de cuius) anche se il defunto stesso li trascura dal
suo testamento;
2. "attribuzione"; indica il fenomeno per cui l'eredità è attribuita a qualcuno
(art.457):
delazione
cioè il chiamato all'eredità; allude alla posizione soggettiva in cui il chiamato all'eredità si
trova in forza di quel titolo (posizione di chi può diventare effettivamente erede);
- quando il soggetto chiamato a succedere non possa (premorto, colpito
delazione successiva: da indegnità a succedere, il diritto a succedere gli sia scaduto) o non
voglia rinunciando all'eredità\legato; si tartta di attribuire
l'eredità\legato a qualcun'altro che succeda al posto del primo
chiamato; ha lo scopo di individuare gli altri eredi chiamati a
succedere; la legge tenta sempre di evitare di procedere secondo una
successione legittima tentando sempre di far succedere gli eredi più
vicini tenendo conto del del de cuius se presente
volere testamentario
e il meccanismo della se questi due criteri non
rappresentazione;
riescono a essere soddisfatti si procede per se anche
accrescimento;
l'accrescimento non può essere presupposto si utilizzano regole di
chiusura;
può riguardare sia la figura dell'erede che quella del legato;
sostituzione testamentaria:
• è successiva al verificarsi di delazione successiva;
- ordinaria:
quando il testatore prevede che al posto dell'erede
istituito che non può o non vuo succedere subentri
come erede un altro soggetto (art.688), al posto del
soggetto in questione possono subentrare più
individui;
implica due successioni in sequenza e non in
- fedecommissaria: alternativa fra loro; quando il testatore
istituisce erede già un soggetto che
succederà ad un altro nel caso in cui il
secondo (più prossimo alla successione del
de cuius) muoia e insieme ad esso prevede il
subbentro anche di un altro soggetto nella
successione ereditaria; nasce così un
obbligazione sul'erede istituito di
conservare l'eredità donatagli dal de cuius
per tutt la vita così che alla sua morte il
secondo istituito dal de cuius riceva
l'eredità; è ammessa solo in alcuni
limitatissimi casi; presuppone oggi che ci sia
un interdetto giudiziale, un minore infermo
di mente destinato ad essere interdetto
sennò è VIETATA; figura ammessa anche per
quanto riguarda il legato; fuori da queste
situazioni giuridiche è da considerarsi nulla
(art.692); questa figur coincide con alcuni
principi del sistema successorio:
- il principio di libera disposizione dei beni;
- principio della libertà testamentaria:
lo abbiamo nel caso di eredi legittimi o naturali
successione per rappresentazione:
• (discendenti, figli, fratelli) che subentrano nel diritto di accettare nel caso in cui il chiamato
non può o non vuole; è esclusa nel caso in cui ci sia già stata sostituzione (ordinaria); si divide
per stirpi;
ES: io rappresento in nome di mia mamma per acquisire l'eredità che spettava a lei
proveniente da mia nonna (de cuius);
solo per le successioni testamentarie; opera solo in alcuni casi
accrescimento: art.674:vale
• particolare: il successore presnto deve essere stato chiamato non da solo ma solo insiem d
altri coeredi; i coeredi devono essere chiamati con uguale quota; tutti i coeredi devono
risultare chiamti con lo stesso testamento; è possibile anche per il legato quando sia stato
attribuito a più colegatari; è escluso se si evince una diversa volontà del testatore;
azione che spetta all'erede (COLUI CHE HA GIà ACCETTATO l?eredità) nei
PETIZIONE DELL'EREDITà: confronti di chi possiede beni titolo di erede o senza titolo (art.533); se
una persona possiede un bene e sostiene di esserne il proprietario perchè
l'ha acquistata, l'erede può utilizzare l'azione di rivendicazione per
ottenere la restituzione del bene; è un'azione imprescrittibile perchè si sta
cercando di affermare la qualità del soggetto di essere erede e una volta
provato questa qualifica non può mai prescriversi;
PERSONA CHE crede e AFFERMA di ESSERE EREDE E SI RELAZIONE AI TERZI COME
EREDE APPARENTE: TALE ; i terzi in buona fede sono indotti a riteere che il soggetto sia erede in
seguito al modo di aggire del soggetto; attraverso l'azione petitoria il vero
erede può ottenere la restituzione dei beni; nel cas in cui il soggetto abbia
venduto i beni di cui credeva essere erede il vero erede può agire con l'ausilio
dei terzi contattandoli e avviando la restituzione, l'azione non può essere
portata a buon fine se il terzo ha acquitato in buona fede e a titolo oneroso e
(nel caso di beni immobili) si è anche trascritto l'acquisto (art.534: tutela chi ha
acquistato in buona fede a titolo oneroso da un erede apparente); nel caso in
cui invece l'erede vero non riesca più a recuperare i beni venduti dall'erede
apparente il primo potrà chiedere al secondo la cessione di una somma di
denaro pari al valore dei beni venduti (art.535); quando l'erede apparente deve
restituire i beni si seguono le regole del possesso in tema di restituzione in
buona fede (art.535);
(art.713 è quella particolare azione\contratto nella quale quei sogegtti che
DIVISIONE EREDITARIA: -> 768)
hanno in comune la proprietà di più beni eredtari vogliono dventre proprietari esclusivi
dei beni; presuppone la comunione di beni di più soggetti (comunion ereditatria:
cotitolarità pro quota dei vari eredi sugli stessi beni) che dipende dalla proprietà del
testatore; riguarda sia l'attivo che il passivo (coeredi tenuti a pagare i debiti in
proporzione alla lorro quota (art.754)) dell'eredità;
gli eredi fanno un contratto di divisione secondo le condizioni
divisione consensuale: poste da loro stessi attraverso atto pubblico (nel caso di
immobili) (art.1350 n.11);
azione di divisione davanti al giudice al quale si chiede di dividere
divisione giudiziale: (far cessare la situazione di comunione, ES: un appartamento non
è divisibile) il patrimonio ereditario;
prevista dal testatore; il testatore fa testamento e prevede la
divisione testamentaria: divisione dei suoi beni tra gli eredi e avrà effetto
esclusivamente alla sua morte (art.734);
i coeredi hanno sempre (art.732), cioè i coeredi hanno il
diritto di prelazione
medesimo diritto dei terzi di acquistare le quote o parti di esse alienate da un soggetto
erede; (collazionare: mettere insieme e contare) quando si apre una
collazione: (art.737)
successione e ci sono più eredi, determinate categorie di eredi devono
ricevere la stessa quantità di beni dal testatore o ddal de cuius compresi i
beni esistenti al momento della morte e quelli riccevuti per donazione
(donazione considerata come un anticipo sulla successione); i figli i
discendenti e i coniugi sono i diretti interessati e i soggetti avente diritto
alla collazione; riguarda sia beni mobili, che immobili che denaro;
art.741-742 si deve collazionare tutto ciò che si è ricevuto in donazione e
viene tenuto in considerazione al momento della divisione dell'eredita
soprattutto quando vi sono visibili e sostanziali differenze di spese (es:
differenze di spese riguardati l'istruzione o le spese di matrimonio); è simile
alla riunione fittizia perchè si mette insieme ciò che rimane all'apertura
della successione meno i debiti (relictum), ma differenza è che a questi beni
si sommano solo le donazioni dei beni dati ai coniugi e agli figli (donatum);
in questo caso si tratta di riunione reale
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