Successioni (libro II - art. 456 -> 768)
Termini da sapere
De cuius: colui della cui eredità\successione si tratta.
Eredità: insieme di diritti e obbligazioni che facevano capo al de cuius; sia le attività che le passività.
Apertura della successione: coincide con la morte del de cuius; si apre nel luogo dell'ultimo domicilio (è importante perché definisce il tribunale competente in caso di controversia).
Asse ereditario: = beni ereditari = massa ereditaria = complesso di beni ereditari = patrimonio ereditario (intesa come comprensiva di diritti e di doveri, insieme del rapporto di passivi ed attivi).
Delazione (art. 457): effettiva offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto; vuol dire offrire; coincide con l'apertura della successione o con l'avverarsi della condizione sospensiva.
Vocazione ereditaria: è il titolo in base al quale si succede (testamento o legge).
Chiamato all'eredità: colui che ha diritto di diventare erede ma che non lo è ancora perché non ha effettuato ancora l'accettazione.
Art. 459: l'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione ma ha sempre effetto retroattivo (possono passare diversi anni prima dell'accettazione).
Nozione
Fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici.
La morte dell'individuo determina il sorgere dell'esigenza di destinare il patrimonio del soggetto defunto affinché non resti privo di titolarità e si eviti l'insorgere di una situazione precaria dei rapporti obbligatori la cui continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del rapporto.
Principi del sistema successorio
- L'art. 42 Cost ammette il riconoscimento della legittimità della ricchezza ereditata: la Cost riconosce la legittimità non solo della ricchezza guadagnata ma anche della ricchezza ereditata che aumenta le garanzie legate alla proprietà privata; questo principio riconosce ai soggetti la possibilità di ampliare la propria ricchezza privata consentendogli di ottenere beni non prodotti esclusivamente dal loro lavoro ma ceduti da un altro soggetto alla sua morte, non concedendo allo Stato di potersene appropriare.
- Il nostro ordinamento prevede il riconoscimento dell'autonomia privata: consente ai privati di disporre delle proprie sostanze anche per il tempo successivo alla propria morte nella maniera più conforme possibile ai propri giudizi, interessi, sentimenti e capricci attraverso il testamento; l'autonomia privata si identifica con la libertà testamentaria.
L'autonomia privata è soggetta a limiti:
Divieto dei patti successori (art. 458)
- Patti sostitutivi: atti con cui un soggetto dispone della propria eredità; tali atti sono nulli e lasciano il soggetto libero di fare o non fare validamente testamento anche in senso difforme dagli impegni assunti in tali atti; atto nullo; accordo con il quale un soggetto decide di disporre dei beni che un giorno, aperta la successione, potrebbe ricevere.
ES: un soggetto che si impegna a non fare testamento facendo ricadere così il suo patrimonio solo agli eredi legittimi; oppure fare testamento in favore di un soggetto; oppure escludere una certa persona dal proprio testamento. - Patti dispositivi: atti con cui il soggetto attribuisce ad altri suoi futuri eventuali diritti ereditari.
ES: un soggetto che promette di vendere ad un altro beni degli ascendenti prima della loro morte. - Patti rinunciativi: atti con cui il soggetto rinuncia anticipatamente ai suoi futuri eventuali diritti ereditari.
Trasmissione della ricchezza per via familiare
Il nostro ordinamento riconosce un canale privilegiato per il passaggio delle posizioni giuridiche del defunto ai successori, alle relazioni di famiglia; attuabile con 2 distinti meccanismi:
- Meccanismo della successione necessaria: limita la libertà testamentaria; il testatore non può disporre della destinazione del 100% del suo patrimonio, una quota di essi è destinata in modo vincolante dalla legge ad alcuni successori necessari che corrispondono ai più stretti familiari del defunto; la legge vuole che almeno una quota del patrimonio del defunto resti nell'ambito della sua famiglia.
- Meccanismo della successione legittima: se un soggetto muore senza lasciare testamento, i suoi successori verranno individuati dalla legge (per questo successori legittimi); se manca qualsiasi determinazione di autonomia privata del titolare del patrimonio, la legge vuole che questo resti nell'ambito della famiglia.
Eredità
Successione a titolo universale; complesso di rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facente capo al de cuius al momento della sua morte intesa in senso oggettivo; è assoggettata ad una varietà di regimi in funzione di un'ampia casistica; la chiamata\vocazione comprende complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare ponendo il beneficiario nelle condizioni di poter subentrare in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius, ad eccezione di quelli per i quali sia stato disposto diversamente (dalla legge o dal testamento).
Asse ereditario: chiamato asse ereditario visto nella sua consistenza complessiva; intero patrimonio del defunto o una frazione aritmetica dell'intero patrimonio (1\4, 2\3, ..).
Individuazione di chi acquisterà l'eredità del defunto
Oggetto: meccanismo risolvibile con l'ausilio di 2 concetti: (in sostanza i due concetti coincidono).
1. Vocazione: "chiamata"; il sistema successorio serve per determinare fondamentalmente quali sono le persone chiamate all'eredità del defunto (persone che potranno diventare i suoi eredi e subentrare nella posizione giuridica che forma l'asse ereditario); allude al titolo in base a cui un soggetto può essere chiamato all'eredità.
- Vocazione testamentaria: su di essa si basa la successione testamentaria; chiamate all'eredità sono innanzitutto le persone che lo stesso de cuius chiama all'eredità nel suo testamento.
- Vocazione legittima: su cui si basa la successione legittima; i successori vengono individuati anche contro la volontà del de cuius dalla legge; la legge tutela i successori necessari\legittimari (i familiari più vicini al de cuius) anche se il defunto stesso li trascura dal suo testamento.
2. Delazione (art. 457): "attribuzione"; indica il fenomeno per cui l'eredità è attribuita a qualcuno, cioè il chiamato all'eredità; allude alla posizione soggettiva in cui il chiamato all'eredità si trova in forza di quel titolo (posizione di chi può diventare effettivamente erede).
Delazione successiva: quando il soggetto chiamato a succedere non possa (premorto, colpito da indegnità a succedere, il diritto a succedere gli sia scaduto) o non voglia rinunciando all'eredità\legato; si tratta di attribuire l'eredità\legato a qualcun'altro che succeda al posto del primo chiamato; ha lo scopo di individuare gli altri eredi chiamati a succedere; la legge tenta sempre di evitare di procedere secondo una successione legittima tentando sempre di far succedere gli eredi più vicini tenendo conto del volere testamentario del de cuius se presente e il meccanismo della rappresentazione; se questi due criteri non riescono a essere soddisfatti si procede per accrescimento; se anche l'accrescimento non può essere presupposto si utilizzano regole di chiusura.
Può riguardare sia la figura dell'erede che quella del legato.
Sostituzione testamentaria
È successiva al verificarsi di delazione successiva.
- Ordinaria: quando il testatore prevede che al posto dell'erede istituito che non può o non vuole succedere subentri come erede un altro soggetto (art. 688), al posto del soggetto in questione possono subentrare più individui.
- Fedecommissaria: implica due successioni in sequenza e non in alternativa fra loro; quando il testatore istituisce erede già un soggetto che succederà ad un altro nel caso in cui il secondo (più prossimo alla successione del de cuius) muoia e insieme ad esso prevede il subentro anche di un altro soggetto nella successione ereditaria; nasce così un'obbligazione sull'erede istituito di conservare l'eredità donatagli dal de cuius per tutta la vita così che alla sua morte il secondo istituito dal de cuius riceva l'eredità; è ammessa solo in alcuni limitatissimi casi; presuppone oggi che ci sia un interdetto giudiziale, un minore infermo di mente destinato ad essere interdetto, sennò è vietata; figura ammessa anche per quanto riguarda il legato; fuori da queste situazioni giuridiche è da considerarsi nulla (art. 692); questa figura coincide con alcuni principi del sistema successorio:
- Il principio di libera disposizione dei beni;
- Principio della libertà testamentaria.
Successione per rappresentazione
Lo abbiamo nel caso di eredi legittimi o naturali (discendenti, figli, fratelli) che subentrano nel diritto di accettare nel caso in cui il chiamato non può o non vuole; è esclusa nel caso in cui ci sia già stata sostituzione (ordinaria); si divide per stirpi.
ES: io rappresento in nome di mia mamma per acquisire l'eredità che spettava a lei proveniente da mia nonna (de cuius).
Accrescimento
Art. 674: vale solo per le successioni testamentarie; opera solo in alcuni casi particolari: il successore presunto deve essere stato chiamato non da solo ma solo insieme ad altri coeredi; i coeredi devono essere chiamati con uguale quota; tutti i coeredi devono risultare chiamati con lo stesso testamento; è possibile anche per il legato quando sia stato attribuito a più colegatari; è escluso se si evince una diversa volontà del testatore.
Petizione dell'eredità
Azione che spetta all'erede (colui che ha già accettato l'eredità) nei confronti di chi possiede beni a titolo di erede o senza titolo (art. 533); se una persona possiede un bene e sostiene di esserne il proprietario perché l'ha acquistata, l'erede può utilizzare l'azione di rivendicazione per ottenere la restituzione del bene; è un'azione imprescrittibile perché si sta cercando di affermare la qualità del soggetto di essere erede e una volta provata questa qualifica non può mai prescriversi.
Erede apparente
Persona che crede e afferma di essere erede e si relaziona ai terzi come tale; i terzi in buona fede sono indotti a ritenere che il soggetto sia erede in seguito al modo di agire del soggetto; attraverso l'azione petitoria il vero erede può ottenere la restituzione dei beni; nel caso in cui il soggetto abbia venduto i beni di cui credeva essere erede il vero erede può agire con l'ausilio dei terzi contattandoli e avviando la restituzione, l'azione non può essere portata a buon fine se il terzo ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso e (nel caso di beni immobili) si è anche trascritto l'acquisto (art. 534: tutela chi ha acquistato in buona fede a titolo oneroso da un erede apparente); nel caso in cui invece l'erede vero non riesca più a recuperare i beni venduti dall'erede apparente il primo potrà chiedere al secondo la cessione di una somma di denaro pari al valore dei beni venduti (art. 535); quando l'erede apparente deve restituire i beni si seguono le regole del possesso in tema di restituzione in buona fede (art. 535).
Divisione ereditaria (art. 713 -> 768)
È quella particolare azione\contratto nella quale quei soggetti che hanno in comune la proprietà di più beni ereditari vogliono diventare proprietari esclusivi dei beni; presuppone la comunione di beni di più soggetti (comunione ereditaria: cotitolarità pro quota dei vari eredi sugli stessi beni) che dipende dalla proprietà del testatore; riguarda sia l'attivo che il passivo (coeredi tenuti a pagare i debiti in proporzione alla loro quota (art. 754)) dell'eredità.
- Divisione consensuale: gli eredi fanno un contratto di divisione secondo le condizioni poste da loro stessi attraverso atto pubblico (nel caso di immobili) (art. 1350 n. 11).
- Divisione giudiziale: azione di divisione davanti al giudice al quale si chiede di dividere (far cessare la situazione di comunione, ES: un appartamento non è divisibile) il patrimonio ereditario.
- Divisione testamentaria: prevista dal testatore; il testatore fa testamento e prevede la divisione dei suoi beni tra gli eredi e avrà effetto esclusivamente alla sua morte (art. 734).
I coeredi hanno sempre il diritto di prelazione (art. 732), cioè i coeredi hanno il medesimo diritto dei terzi di acquistare le quote o parti di esse alienate da un soggetto erede.
Collazione
Collazionare: mettere insieme e contare. Quando si apre una successione e ci sono più eredi, determinate categorie di eredi devono ricevere la stessa quantità di beni dal testatore o dal de cuius compresi i beni esistenti al momento della morte e quelli ricevuti per donazione (donazione considerata come un anticipo sulla successione); i figli, i discendenti e i coniugi sono i diretti interessati e i soggetti aventi diritto alla collazione; riguarda sia beni mobili, che immobili che denaro.
Art. 741-742: si deve collazionare tutto ciò che si è ricevuto in donazione e viene tenuto in considerazione al momento della divisione dell'eredità soprattutto quando vi sono visibili e sostanziali differenze di spese (es: differenze di spese riguardanti l'istruzione o le spese di matrimonio); è simile alla riunione fittizia perché si mette insieme ciò che rimane all'apertura della successione meno i debiti (relictum), ma la differenza è che a questi beni si sommano solo le donazioni dei beni dati ai coniugi e agli figli (donatum); in questo caso si tratta di riunione reale.
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