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LE DONAZIONI
Art. 769
La donazione è un contratto ma ha una disciplina molto simile a quella del testamento. Ci vuole anche l'accettazione del donatario per concludere una donazione. Oggetto della donazione può essere l'attribuzione di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione. Causa specifica della donazione: liberalità. La donazione deve necessariamente produrre un arricchimento del beneficiario. La donazione è anche un contratto formale perché, per essere valida, deve essere stipulata per atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
Caratteri principali della donazione:
- Oggetto
- Forma
- Causa: spirito di liberalità volto ad arricchire il beneficiario. Quindi la donazione non si identifica con gli atti a titolo gratuito.
Testamento e donazione
Uguaglianze:
- La donazione nulla come il testamento è confermabile
- Per la capacità di donare servono gli stessi requisiti che per il testamento
- È vietato
disporre di beni futuri o altrui- È nulla per difetto di forma- Nulla se il motivo è illecito- Rileva ai fini dell’annullabilità anche l’errore sul motivo
L’incapacità naturale causa la nullità del contratto se vi è la mala fede dell’altro contraente e l’incapace subisce, invece per la donazione è annullabile per il solo fatto che vi sia un incapace
Per ingratitudine è revocabile solo se il donatario ha commesso contro il donante e famiglia reati che determinano l’indegnità a succede e sopravvenienza dei figli
Donazione manuale
Donazione per cose di modico valore che non richieste quei requisiti di forma né la presenza di due testimoni. È un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene a differenza della donazione tipica che è un contratto consensuale.
28/11/18
Quando parliamo di donazione pensiamo che sono oggetto di riduzione e collazione, donare un
benesignifica imprimergli una certa caratteristica. Es. un anziano che vive con la badante e vorrebbe remunerarla donandole un bene. se egli pone in essere una donazione nasce un problema alla sua morte, perché nella riunione fittizia, se quella donazione è lesiva delle donazioni che spettano ai legittimari è suscettibile di azione di riduzione e deve essere messa in collazione. Allora si può simulare una vendita che celi un contratto di donazione, ma, abbiamo detto, che la simulazione si può dimostrare e se è assoluta il contratto è nullo, se è relativa, è comunque soggetta a riduzione. (obbligazioni giuridiche, le cui fonti sono: contratto, atto illecito e qualunque atto o fatto...e obbligazioni naturali, la cui fonte è un dovere morale o sociale. L'effetto giuridico delle obbligazioni naturali è che non sono soggette a ripetizione) sarà se l'atto si qualifica come effetto di obbligazione.Naturale non c'è ripetizione. Tra la donazione e gli atti a titolo gratuito vi è una differenza perché non tutti gli atti a titolo gratuito sono una donazione. Infatti è necessario che vi sia spirito di liberalità e che vi sia arricchimento del beneficiario attraverso un contratto. Vi sono contratti a titolo gratuito che non sono donazione (es. comodato). Ci possono essere contratti tipici che possono avere spirito di liberalità, come vi possono essere liberalità realizzate non attraverso un contratto.
Art 809: ci possono essere atti, diversi dalla donazione, che vengono posti in essere per spirito di liberalità. Questi atti sono sottoposti alla disciplina della revocazione e sono soggetti a riduzione.
L'anziano fa quindi un contratto di comodato trentennale con la badante per dargli il bene, affermando che non è soggetto a collazione o riduzione. Si tratta di un atto a titolo gratuito che può essere/non essere una donazione.
Se sottende uno spirito di liberalità è un atto di liberalità, soggetto alla disciplina dell'809. Arricchimento fatto con spirito di liberalità ma non fatto con la donazione, bensì con il comodato. Siamo quindi in presenza di una donazione indiretta. Siamo in presenza di una liberalità che viene realizzata con un comodato piuttosto che con una donazione. La remissione del debito: è un modo di estinzione delle obbligazioni e il creditore può rimettere il debito al suo debitore o estinguere l'obbligazione e questa è un negozio unilaterale (la donazione è un contratto unilaterale). DIRITTO DI FAMIGLIA La famiglia è un'entità che preesiste al diritto. È una società naturale che preesiste al diritto. Supponiamo la remissione del debito. La remissione del debito è un istituto giuridico, cioè esiste in quanto vi è una norma che la riconosce. La famiglia invece preesiste al diritto.Riconoscimento da parte dell'ordinamento, l'ordinamento fa soltanto nascere in capo a questa diritti e obblighi. Il diritto ha dei limiti nel disciplinare la famiglia. Es. c'è una norma che stabilisce che, qualora i coniugi si trovino in disaccordo su una scelta, possono ricorrere al giudice e il giudice interverrà. Questa è una creazione del diritto. Questa norma è totalmente disapplicata perché i coniugi non ricorrono quasi mai al giudice perché preferiscono risolvere tra loro le loro vicende personali. Ci sono anche altri limiti, dati dal fatto che alla famiglia è riconosciuto un certo grado di autonomia. Ci sono quindi dei confini che il diritto non può superare. L'art. 29 cost. stabilisce che lo stato riconosce i diritti della famiglia come "società naturale". Parlando di famiglia utilizziamo un termine molto generico. Noi oggi intendiamo la famiglia nucleare, marito, moglie, e i figli. Gli
ascendenti e discendenti non fanno parte della famiglia. Mentre prima la famiglia era soltanto incentrata sul matrimonio uomo e donna adesso non è più così perché la famiglia può anche essere la 'famiglia di fatto', uomo e donna che convivono senza però essere sposati. Oppure abbiamo le 'unioni civili'. Quindi oggi abbiamo una pluralità di interpretazioni, è un concetto relativo. La famiglia ha subito una forte incidenza con la costituzione del '42. La costituzione ha stabilito il principio di eguaglianza tra i coniugi, della tutela dei figli nati al di fuori del matrimonio, il principio dell'autonomia famigliare nella quale rientra l'autonomia dei coniugi, e questa concezione di famiglia ha messo sullo sfondo il ruolo del giudice. Il pubblico ministero può infatti intervenire solo in determinati casi, quando cioè vi sia la rilevanza di specifici interessi pubblici da.Rilevare. Prima la famiglia di fatto era considerata concubinato.
La famiglia legittima basata sul matrimonio, che è un atto con il quale un uomo e una donna decidono di costituire una famiglia.
La famiglia legittima, fondata sul matrimonio, richiede che vi siano due persone di sesso diverso, uomo e donna.
Il matrimonio è un accordo a carattere non patrimoniale, perché il rapporto tra i coniugi assume un'importanza prevalente.
Il matrimonio ha duplice accezione: atto e rapporto.
Matrimonio civile: cioè il negozio dal quale derivano effetti giuridici nell'ambito del nostro ordinamento statuale, ed è l'atto che viene celebrato davanti all'ufficiale civile.
Matrimonio religioso: il matrimonio religioso cattolico è in grado di produrre anche effetti civili. Produce effetti nell'ordinamento canonico e nell'ordinamento civile. Il divorzio scioglie gli effetti civili del matrimonio, cioè quei coniugi riacquistano lo stato.
Il matrimonio è un'istituzione sociale che unisce due persone legalmente riconosciute come marito e moglie. Questo legame può essere sciolto solo attraverso il divorzio o la morte di uno dei coniugi.
Le persone che si sono sposate possono anche scegliere di separarsi legalmente, ma rimangono comunque considerate sposate dalla Chiesa. Pertanto, se decidono di risposarsi, possono farlo solo civilmente.
Prima del matrimonio, è necessario pubblicare le intenzioni di matrimonio, in cui i futuri sposi promettono di unirsi in matrimonio. Questa promessa crea l'obbligo di celebrare il matrimonio. Tuttavia, possono esserci impedimenti assoluti, come il vincolo di parentela o affinità.
Il vincolo di parentela si verifica tra persone che discendono da un antenato comune. Ad esempio, padre e figlio sono parenti in linea retta. La parentela può anche essere laterale, come tra fratello e sorella. La parentela viene misurata in gradi: padre e figlio sono parenti di primo grado, nonno e nipote di secondo grado, fratelli di secondo grado (poiché il primo grado è tra padre e figlio, l'altro tra fratello e sorella).
grado è quello tra il padre e il fratello). L'affinità è il legame che si crea tra un soggetto sposato e i parenti del coniuge. Invalidità del matrimonio: Matrimonio putativo: le persone contraggono un matrimonio invalido ritenendo che quel matrimonio sia valido. Il contratto nullo non produce effetti dall'inizio, da quando è stato stipulato. Il matrimonio putativo cessa di produrre effetti dal momento in cui è stato dichiarato nullo, non dal momento in cui è sorto, ma serve che i coniugi siano in buona fede. Non produce effetti nei confronti dei figli che continueranno ad essere considerati figli legittimi. 29/11/18 Riforma del 1975 molto importante per il diritto di famiglia. Affiliazione legittima e naturale, tra le quali ormai non vi è più differenza. Il matrimonio può essere visto sia come atto, negozio fondativo della famiglia legittima, e come rapporto, dal quale nascono effetti che vanno a disciplinare i rapporti.tra i coniugi. Matrimonio come rapporto È necessario fare una tripartizione: - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Rapporti non patrimoniali tra coniugi (rapporti personali) - Rapporti tra genitori e figli I rapporti personali tra i coniugi sono regolati dal principio di eguaglianza, sancito nella carta costituzionale e ribadito dalla riforma del '75. Il c.c. stabilisce che "il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi obblighi". Prima invece la famiglia era incentrata sulla patria potestas e sullaposizione maritale. Il principio di eguaglianza tra i due coniugi si riflette anche nel rapporto con i figli. Il legislatore non ha specificato precisamente quali sono i diritti/gli obblighi assunti dall'uno e dell'altro ma ha lasciato una clausola generale. Esempi: - Il regime precedente stabiliva che la moglie perdesse il cognome da nubile, oggi invece la moglie conserva il proprio cognome e lo aggiunge a quello del marito. - La cittadinastraniera che si sposava con un italiano acquistava la cittadinanza, ma l'uomo straniero che sposava un'italiana non prendeva la