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Invece il rapporto matrimoniale è soggetto alla disciplina e giurisdizione esclusiva dello stato. Sono regolati
esclusivamente dal diritto italiano i diritti e doveri dei coniugi, sia personali sia patrimoniali, sia nei rapporti
reciproci sia nei riguardi dei figli; e la decisione delle relative controversie è competenza esclusiva dei giudici
italiani.
È concesso anche ai cittadini di religione non cattolica, di sposarsi secondo il proprio rito, e di ottenere che tale
matrimonio abbia effetti civili, mediante trascrizione nei registri dello stato civile.
Il ministro del culto acattolico deve aver ricevuto la preventiva approvazione e autorizzazione delle autorità
italiane; e soprattutto il matrimonio è interamente soggetto alla legge e alla giurisdizione italiana.
Il matrimonio civile
Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni. Queste vanno affisse per otto giorni consecutivi
presso la sede del comune di residenza degli sposi; e il matrimonio va celebrato nei 180 giorni successivi. La
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loro funzione è portare alla conoscenza generale il matrimonio imminente, per consentire alle persone a ciò
legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. Si tratta di semplice pubblicità notizia.
La celebrazione del matrimonio si compie pubblicamente, nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato
civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale legge agli sposi gli art. 143, 144 e 147 del codice; riceve la
dichiarazione, fatta da ciascuno di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie; quindi li dichiara uniti in
matrimonio. La partecipazione dell’ufficiale porta a qualificare il matrimonio come atto complesso, risultante
dalle dichiarazioni di volontà degli sposi ma anche dalla conseguente attestazione da parte del pubblico
ufficiale.
Il matrimonio è un atto personale: va compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi
rappresentare. Il c.d. matrimonio per procura non dà luogo a rappresentanza.
L’atto di matrimonio si materializza in un documento, che l’ufficiale di stato civile deve formare e inserire nei
registri dello stato civile. Tale attodocumento costituisce, di regola, l’unico possibile mezzo di prova del
matrimonio. Se l’atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può darsi con ogni mezzo; se risulta non
inserito nei registri per dolo o colpa del pubblico ufficiale, o per forza maggiore, è ammesso ogni mezzo di
prova, purchè risulti con certezza il possesso di stato coniugale, e cioè gli interessati portino lo stesso nome e
siano considerati coniugi in ambito sociale; se presenta difetti di forma.
Gli impedimenti matrimoniali sono determinate condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con
l’assunzione del vincolo matrimoniale e che perciò precludono al soggetto la possibilità di contrarre
matrimonio. l’età.
Sono impedimenti assoluti: È possibile una deroga: può sposarsi chi abbia almeno 16 anni e abbia
L’interdizione giudiziale
ottenuto l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. per infermità di mente; la non
di stato; vedovile
libertà il lutto che colpisce solo le donne e comporta un divieto temporaneo di nuove
nozze: può sposarsi solo dopo che siano trascorsi 300 giorni dall’evento che ne ha determinato la fine, per
evitare ogni dubbio sulla paternità dei figli da lei generati.
Sono impedimenti relativi: presenza di impedimento matrimoniale; incapacità naturale di un coniuge; la
presenza di un vizio della volontà; la simulazione.
È invalido per incapacità naturale il matrimonio contratto da chi risulti incapace d’intendere e di volere, anche
per causa transitoria, al momento della celebrazione.
I vizi della volontà non coincidono con quelli che determinano l’invalidità del contratto. La violenza è la
minaccia esercitata da uno sposo per indurre l’altro al matrimonio; il timore di eccezionale gravità , deriva da
cause esterne allo sposo, si differenzia dalla violenza perché non deriva da minacce altrui.
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L’errore è rilevante solo quando riguarda: l’identità della persona o determinate sue qualità ma l’errore deve
essere determinante del consenso.
Si ha simulazione quando i coniugi, a margine della celebrazione, fanno un accordo simulatorio con cui
stabiliscono i non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio. La simulazione
ricorre quando le parti escludono completamente gli effetti del matrimonio.
L’invalidità del matrimonio è qualificata dalla legge come nullità. Talvolta i suoi caratteri si avvicinano a quelli
dell’annullabilità sia per le conseguenze sia per il trattamento giuridico. In base al criterio della legittimazione a
far valere l’invalidità, si distingue:le invalidità assolute, in cui l’iniziativa di impugnare il matrimonio può essere
presa dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale; le invalidità relative,
in cui legittimati ad impugnare il matrimonio sono esclusivamente i coniugi, o uno solo dei coniugi.
In base al criterio della possibilità di recuperare l’atto invalido , si distingue: le invalidità insanabili, in cui la
possibilità di impugnativa resta sempre aperta (vincoli di parentela non dispensabili, non libertà di stato); e le
invalidità sanabili in cui lì’impugnativa è esclusa quando ci sia coabitazione fra i coniugi per un anno a partire
dalla cessazione del vizio: interdizione, violenza, timore, errore.
Il matrimonio putativo
Riguarda le conseguenze della dichiarazione di nullità. Normalmente la nullità è retroattiva. Il rapporto
matrimoniale dovrebbe considerarsi mai sorto; i figli della coppia dovrebbero considerarsi concepiti fuori dal
matrimonio e perciò non legittimi. La legge deroga alle rigorose conseguenze della retroattività, quando
almeno uno dei due coniugi era in buona fede al momento del matrimonio.
Si ha come una sterilizzazione delle conseguenze della nullità, nel senso che: il coniuge in buona fede gode
degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, la quale dunque opera ex nunc. I figli si
considerano pertanto nati nel matrimonio.
Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio
Il matrimonio è un atto libero. Il principio della libertà matrimoniale ha valore di ordine pubblico. Allo stesso
principio si ispira la disciplina della promessa di matrimonio che non obbliga giuridicamente a compiere l’atto,
né a pagare la penale eventualmente stabilita per l’inadempimento. Gli unici effetti della rottura della promessa
sono: la reciproca restituzione dei doni fatti a causa della promessa; e il risarcimento del danno in relazioni a
spese sostenute da chi subisce la rottura.
Il risarcimento è dovuto solo a una doppia condizione: che la promessa avesse una certa ufficialità e che
avvenga senza giusto motivo 78
Rapporti familiari, coniugio, parentela, affinità
I rapporti fra i membri di una famiglia possono essere di tre tipi: coniugio, parentela e affinità. Il rapporto di
coniugio è quello che nasce fra marito e moglie per effetto del matrimonio.
Il rapporto di parentela si crea fra le persone che discendono da uno stesso stipite e si definisce in base a due
elementi, ch sono la linea e il grado. In base alla linea distinguiamo da una parte, i parenti in linea retta, cio è le
persone che discendono l’una dall’altra. Dall’altra parte, i parenti in linea collaterale sono le persone che non
discendono l’una dall’altra, ma risalendo nelle generazioni trovano un ascendente comune (fratelli, zii, cugini).
I parenti possono essere più o meno prossimi, e la prossimità si misura in gradi, che corrispondono ai
passaggi di generazione che intercorrono fra le persone interessate.
Il rapporto di affinità è quello che lega un soggetto sposato ai parenti del suo coniuge.
Solidarietà familiare: gli alimenti
L’esistenza di rapporti familiari fra due soggetti è un fatto idoneo a costituire fonte di obbligazioni. Si stabilisce
che a certe condizioni, un familiare è tenuto a prestare gli alimenti a un altro familiare. La condizione perché
nasca l’obbligo degli alimenti è che chi li chiede si trovi in stato di bisogno, e cioè non sia in grado di fare
fronte alle proprie esigenze materiali di vita.
L’obbligo nasce a carico dei familiari elencati dalla legge: coniuge, figli o discendenti, genitori o ascendenti,
affini in linea retta, fratelli. L’ordine è importante perché l’obbligo degli alimenti scatta a carico di un familiare,
solo se non esistono familiari collocati in un gradino anteriore nella scala degli obbligati.
Generalmente gli alimenti consistono nell’erogazione di un assegno periodico la cui misura è proporzionata
allo stato di bisogno del beneficiario. Il diritto agli alimenti non decorre dal manifestarsi dello stato di bisogno
ma solo dal giorno della domanda giudiziale (art. 445).
L’obbligazione alimentare è caratterizzata dalla variabilità perché dipende da elementi suscettibili di mutare nel
tempo.
Famiglia di fatto
Negli ultimi anni si sono diffuse le convivenze extramatrimoniali. Si definisce famiglia di fatto l’unione stabile di
un uomo e una donna non sposati fra loro dei loro eventuali figli.
Rapporti fra coniugi
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rapporti personali
L’atto di matrimonio genera fra i coniugi; formati da posizioni soggettive di contenuto non
rapporti patrimoniali
economico; genera anche relativi a diritti e obblighi di natura economica. Altri rapporti
riguardano la potestà sui figli.
L’intera materia dei rapporti fra i coniugi è oggi dominata dal principio di uguaglianza. La riforma del 1975
afferma che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”
(art. 143 c.1).
Il principio di uguaglianza ispira anche la nuova disciplina del nome e della cittadinanza dei coniugi. La moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito. Il soggetto che sposa uno straniero conserva la cittadinanza
italiana e inoltre la trasmette al coniuge straniero.
Diritti e doveri personali dei coniugi
Dal matrimonio derivano per i coniugi gli obblighi reciproci di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di
collaborare nell’interesse della famiglia, di coabitazione (art. 143 c.2).
Tali obblighi giuridici devono essere presidiati da sanzioni per il caso di inadempimento. La legge ricollega
precise conseguenze sanzionatorie solo alla violazione del dovere di coabitazione. La sanzione
dell’inadempimento si manifesta essenzialmente in caso di separazione: questa può essere add