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Estratto del documento

Invece il rapporto matrimoniale è soggetto alla disciplina e giurisdizione esclusiva dello stato. Sono regolati

esclusivamente dal diritto italiano i diritti e doveri dei coniugi, sia personali sia patrimoniali, sia nei rapporti

reciproci sia nei riguardi dei figli; e la decisione delle relative controversie è competenza esclusiva dei giudici

italiani.

È concesso anche ai cittadini di religione non cattolica, di sposarsi secondo il proprio rito, e di ottenere che tale

matrimonio abbia effetti civili, mediante trascrizione nei registri dello stato civile.

Il ministro del culto acattolico deve aver ricevuto la preventiva approvazione e autorizzazione delle autorità

italiane; e soprattutto il matrimonio è interamente soggetto alla legge e alla giurisdizione italiana.

Il matrimonio civile

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni. Queste vanno affisse per otto giorni consecutivi

presso la sede del comune di residenza degli sposi; e il matrimonio va celebrato nei 180 giorni successivi. La

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loro funzione è portare alla conoscenza generale il matrimonio imminente, per consentire alle persone a ciò

legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. Si tratta di semplice pubblicità notizia.

La celebrazione del matrimonio si compie pubblicamente, nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato

civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale legge agli sposi gli art. 143, 144 e 147 del codice; riceve la

dichiarazione, fatta da ciascuno di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie; quindi li dichiara uniti in

matrimonio. La partecipazione dell’ufficiale porta a qualificare il matrimonio come atto complesso, risultante

dalle dichiarazioni di volontà degli sposi ma anche dalla conseguente attestazione da parte del pubblico

ufficiale.

Il matrimonio è un atto personale: va compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi

rappresentare. Il c.d. matrimonio per procura non dà luogo a rappresentanza.

L’atto di matrimonio si materializza in un documento, che l’ufficiale di stato civile deve formare e inserire nei

registri dello stato civile. Tale atto­documento costituisce, di regola, l’unico possibile mezzo di prova del

matrimonio. Se l’atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può darsi con ogni mezzo; se risulta non

inserito nei registri per dolo o colpa del pubblico ufficiale, o per forza maggiore, è ammesso ogni mezzo di

prova, purchè risulti con certezza il possesso di stato coniugale, e cioè gli interessati portino lo stesso nome e

siano considerati coniugi in ambito sociale; se presenta difetti di forma.

Gli impedimenti matrimoniali sono determinate condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con

l’assunzione del vincolo matrimoniale e che perciò precludono al soggetto la possibilità di contrarre

matrimonio. l’età.

Sono impedimenti assoluti: È possibile una deroga: può sposarsi chi abbia almeno 16 anni e abbia

L’interdizione giudiziale

ottenuto l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. per infermità di mente; la non

di stato; vedovile

libertà il lutto che colpisce solo le donne e comporta un divieto temporaneo di nuove

nozze: può sposarsi solo dopo che siano trascorsi 300 giorni dall’evento che ne ha determinato la fine, per

evitare ogni dubbio sulla paternità dei figli da lei generati.

Sono impedimenti relativi: presenza di impedimento matrimoniale; incapacità naturale di un coniuge; la

presenza di un vizio della volontà; la simulazione.

È invalido per incapacità naturale il matrimonio contratto da chi risulti incapace d’intendere e di volere, anche

per causa transitoria, al momento della celebrazione.

I vizi della volontà non coincidono con quelli che determinano l’invalidità del contratto. La violenza è la

minaccia esercitata da uno sposo per indurre l’altro al matrimonio; il timore di eccezionale gravità , deriva da

cause esterne allo sposo, si differenzia dalla violenza perché non deriva da minacce altrui.

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L’errore è rilevante solo quando riguarda: l’identità della persona o determinate sue qualità ma l’errore deve

essere determinante del consenso.

Si ha simulazione quando i coniugi, a margine della celebrazione, fanno un accordo simulatorio con cui

stabiliscono i non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio. La simulazione

ricorre quando le parti escludono completamente gli effetti del matrimonio.

L’invalidità del matrimonio è qualificata dalla legge come nullità. Talvolta i suoi caratteri si avvicinano a quelli

dell’annullabilità sia per le conseguenze sia per il trattamento giuridico. In base al criterio della legittimazione a

far valere l’invalidità, si distingue:le invalidità assolute, in cui l’iniziativa di impugnare il matrimonio può essere

presa dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale; le invalidità relative,

in cui legittimati ad impugnare il matrimonio sono esclusivamente i coniugi, o uno solo dei coniugi.

In base al criterio della possibilità di recuperare l’atto invalido , si distingue: le invalidità insanabili, in cui la

possibilità di impugnativa resta sempre aperta (vincoli di parentela non dispensabili, non libertà di stato); e le

invalidità sanabili in cui lì’impugnativa è esclusa quando ci sia coabitazione fra i coniugi per un anno a partire

dalla cessazione del vizio: interdizione, violenza, timore, errore.

Il matrimonio putativo

Riguarda le conseguenze della dichiarazione di nullità. Normalmente la nullità è retroattiva. Il rapporto

matrimoniale dovrebbe considerarsi mai sorto; i figli della coppia dovrebbero considerarsi concepiti fuori dal

matrimonio e perciò non legittimi. La legge deroga alle rigorose conseguenze della retroattività, quando

almeno uno dei due coniugi era in buona fede al momento del matrimonio.

Si ha come una sterilizzazione delle conseguenze della nullità, nel senso che: il coniuge in buona fede gode

degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, la quale dunque opera ex nunc. I figli si

considerano pertanto nati nel matrimonio.

Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio

Il matrimonio è un atto libero. Il principio della libertà matrimoniale ha valore di ordine pubblico. Allo stesso

principio si ispira la disciplina della promessa di matrimonio che non obbliga giuridicamente a compiere l’atto,

né a pagare la penale eventualmente stabilita per l’inadempimento. Gli unici effetti della rottura della promessa

sono: la reciproca restituzione dei doni fatti a causa della promessa; e il risarcimento del danno in relazioni a

spese sostenute da chi subisce la rottura.

Il risarcimento è dovuto solo a una doppia condizione: che la promessa avesse una certa ufficialità e che

avvenga senza giusto motivo 78

Rapporti familiari, coniugio, parentela, affinità

I rapporti fra i membri di una famiglia possono essere di tre tipi: coniugio, parentela e affinità. Il rapporto di

coniugio è quello che nasce fra marito e moglie per effetto del matrimonio.

Il rapporto di parentela si crea fra le persone che discendono da uno stesso stipite e si definisce in base a due

elementi, ch sono la linea e il grado. In base alla linea distinguiamo da una parte, i parenti in linea retta, cio è le

persone che discendono l’una dall’altra. Dall’altra parte, i parenti in linea collaterale sono le persone che non

discendono l’una dall’altra, ma risalendo nelle generazioni trovano un ascendente comune (fratelli, zii, cugini).

I parenti possono essere più o meno prossimi, e la prossimità si misura in gradi, che corrispondono ai

passaggi di generazione che intercorrono fra le persone interessate.

Il rapporto di affinità è quello che lega un soggetto sposato ai parenti del suo coniuge.

Solidarietà familiare: gli alimenti

L’esistenza di rapporti familiari fra due soggetti è un fatto idoneo a costituire fonte di obbligazioni. Si stabilisce

che a certe condizioni, un familiare è tenuto a prestare gli alimenti a un altro familiare. La condizione perché

nasca l’obbligo degli alimenti è che chi li chiede si trovi in stato di bisogno, e cioè non sia in grado di fare

fronte alle proprie esigenze materiali di vita.

L’obbligo nasce a carico dei familiari elencati dalla legge: coniuge, figli o discendenti, genitori o ascendenti,

affini in linea retta, fratelli. L’ordine è importante perché l’obbligo degli alimenti scatta a carico di un familiare,

solo se non esistono familiari collocati in un gradino anteriore nella scala degli obbligati.

Generalmente gli alimenti consistono nell’erogazione di un assegno periodico la cui misura è proporzionata

allo stato di bisogno del beneficiario. Il diritto agli alimenti non decorre dal manifestarsi dello stato di bisogno

ma solo dal giorno della domanda giudiziale (art. 445).

L’obbligazione alimentare è caratterizzata dalla variabilità perché dipende da elementi suscettibili di mutare nel

tempo.

Famiglia di fatto

Negli ultimi anni si sono diffuse le convivenze extramatrimoniali. Si definisce famiglia di fatto l’unione stabile di

un uomo e una donna non sposati fra loro dei loro eventuali figli.

Rapporti fra coniugi

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rapporti personali

L’atto di matrimonio genera fra i coniugi; formati da posizioni soggettive di contenuto non

rapporti patrimoniali

economico; genera anche relativi a diritti e obblighi di natura economica. Altri rapporti

riguardano la potestà sui figli.

L’intera materia dei rapporti fra i coniugi è oggi dominata dal principio di uguaglianza. La riforma del 1975

afferma che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”

(art. 143 c.1).

Il principio di uguaglianza ispira anche la nuova disciplina del nome e della cittadinanza dei coniugi. La moglie

aggiunge al proprio cognome quello del marito. Il soggetto che sposa uno straniero conserva la cittadinanza

italiana e inoltre la trasmette al coniuge straniero.

Diritti e doveri personali dei coniugi

Dal matrimonio derivano per i coniugi gli obblighi reciproci di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di

collaborare nell’interesse della famiglia, di coabitazione (art. 143 c.2).

Tali obblighi giuridici devono essere presidiati da sanzioni per il caso di inadempimento. La legge ricollega

precise conseguenze sanzionatorie solo alla violazione del dovere di coabitazione. La sanzione

dell’inadempimento si manifesta essenzialmente in caso di separazione: questa può essere add

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A.A. 2014-2015
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daddoras di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof La Rosa Renato.