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REQUISITI E DISCIPLINANO

Capacità di donare: non possono validamente compiere donazione i minorenni,

l'interdetto, l'inabilitato, l'incapace naturale. Un'eccezione è fatta per le donazioni a

casa di matrimonio (donazioni obnuziali). Sono valide purché fatte con l'assistenza

delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela o la curatela, le

donazioni fatto nel contratto di matrimonio dal minore.

Le persone giuridiche sono capaci di far donazioni, se tali capacità è riconosicuta

dallo statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti del diconoscimento medesimo. Sono

valide le liberalità e ele attribuzioni gratuite fatte da società commerciali a scopo

promozionale o di rappresentanza o per consuetudine. Liberalità consistenti in

erogazioni di denaro compiute da società commericali a favore della utela e del

recupero o restauro del patrimonio artistico ed ambientale si parla di mecenatismo.

La donazione è un atto personale del donante: la scelta della persona del donatario

o dell'oggetto della donazione deve essere frutto della volizione esclusiva del donante

e può essere rimessa al rappresentante. È nullo il mandato a donare.

A proposito dei legati è consentito rimettere ad un terzo la scelta del donatario tra

determinate categorie di persone o dell'oggetto tra più cose indicat dal donante.

Poiché per la donazione è richiesto l'atto pubblico ad sustantiam, la procura a donare,

deve essere fatta ugualmente per atto pubblico e sempre con l'intervento dei

testimoni.

La disciplina della donazione presenta alcune analogia con quella del testamento; uno

deigli aspetti riguarda la capacità di ricevere per donazione: è ammessa la

donazione a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della

donazione.

Capace di ricevere donazioni sono anche le persone giuriche.

L'art. 13 della L. 15 maggio 1997 n°127 ha abrogato l'art. 786 c.c., che negava

capacità di ricevere per donazione agli enti non riconosciuti. Dunque oggi gli enti di

qualsiasi natura, riconosicuti o meno, hanno piena capacità di acquistare per

successione e donazione, senza necessità di autorizzazioni amministrative.

A ragioni di doverosa protezione degli incapaci contro il rischio di abusi si ispira il

divieto di donazione a favore del tutore o del protutore.

Oggetto della donazione non può essere un bene futuro. Il divieto, sancito a pena

di nullità, trova la sua ragione d'essere nella necessità di porre una remora alla

prodigialità: non può essere consentito che taluno si privi senza corrispettivo di una

cosa che non è ancora venuta ad esistenza.

La donazione di tutti i beni presenti non è vietata.

La donazione richiede per la sua validità (ad substantiam) una forma particolare:

l'atto pubblico, sia che si tratti di immobili che di mobili; inoltre è indispensabile la

presenza di due testimoni.

Se la donazione ha per oggetto cose mobili, nell'atto deve essere contenuta la

specificazione del loro valore.

La forma solenne non è richiesta per le donazioni aventi oggetto cose mobili di

valore modico; in tal caso però occorre che sia avvenuta la consegna (traditio) della

cosa. Per questa ragione il contratto è definito anche donazione manuale, ed è

annoverato tra i contratti reali. La modicità del valore deve essere valutata anche in

rapporto alle condizioni del donante.

La donazione può essere sottoposta a condizione . Un particolare tipo di donazione,

sottoposto a condizione sospensiva mista, è la donazione fatta in riguardo ad un

futuro matrimonio (donazione obnuziale), sia dagli sposi tra loro, sia da altri, a favore

di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi. La donazione obnuziale è

sottoposta ad una disciplina particolare che diverge da quella generale. Si perfeziona

senza bisogno di accettazione del donatario ma non produce effetto finché non venga

celebrato il matrimonio; inoltre l'annullamento del matrimonio comporta la nullità

della donazione.

Altra condizione che può inerire alla donazione è quella di riversibilità. Si tratta di

una condizione risolutiva: si stabilisce che i beni ritornino al donante nel caso che il

donatario muoia prima del donante medesimo.

La donazione può essere gravata di un onere o modo al cui adempimento il

donatario è tenuto entri limiti del valore della cosa donata. Dalla donazione modale

esula l'idea di corrispettivo. Per l'adempimento del modo possono agire il donante e

qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante. La risoluzione della

donazione, in caso di inadempimento del modo, è possibile soltanto se sia

espressamente prevista nell'atto di donazione e può essere domandata dal donante

stesso o dai suoi eredi.

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto, a meno che non abbia avuto

rilievo esclusivo determinante la donazione, nel qual caso è travolto l'intero atto.

La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a

favore del donante. Questi può stabilire che dopo di lui l'usufrutto sia riservato ad

un'altra oersona o anche a più persone congiutamente.

L'inadempimento del donante agli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto ad

una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua

responsabilità è limitata all'ipotesi di dolo o colpa grave.

Agli stessi principi s'informa la disciplina della garanzia per evizione a carico del

donante. Nella donazione occorre che la garanzia sia espressamente promessa,

altrimenti il donante risponde soltanto se è in dolo. La responsabilità del donante per

vizi della cosa sussiste soltanto nel caso in cui sia stata specialmente pattuita o di dolo

del donaante medesimo.

L'errore sul motivo della donazione la rende annullabile, come rende annullabile il

tetamento, se il motivo risulti dall'atto e sia il solo che determinato il donante a

compiere la liberalità. L'illeicità del motivo è rilevante quando il motivo ha avuto

valore determinate esclusivo ed è comune ad entrambe le parti. La disciplina prevista

per la donazione è al riguardo meno rigorosa: il motivo deve si aver avuto efficacia

determinante esclusiva ma non è necessario che sia comune ad entrambe le parti,

basta che risulti dall'atto. In tema di donanzione incontriamo la stessa deroga al

principio generale secondo il quale la nullità non è sanabile e non è suscettibile di

conferma.

REVOCA DELLA DONAZIONE

La donazione si scioglie solamente per le cause ammesse dalla legge. In presenza di

due gravi ragioni la legge prevede che la donazione possa esser revocata. Tali cause

sono: ingratitudine del donatario;

• sopravvenienza di figli.

Se il donante avesse preveduto che l'atto generoso da lui compiuto gli avrebbe

provocato non la riconoscenza, ma l'ostilità e l'ingratitudine del donatario, non

avrebbe certamente fatto la donazione.

L'art. 801 c.c. descrive i comportamenti qualificabili quali manifestazione di

ingratitudine. La norma fa inoltre riferimento, quale causa di revocazione,

all'ingiuria grave. L'ipotesi consiste in qualsiasi comportamento concretante un'offesa

alla personalità morale del donante, o lesiva del decoro e dell'immagine sociale del

medesimo, e può consistere anche in un solo atto, non richiedendosi una condotta

reiterata. La gravità dell'ingiuria è rimessa all'apprezzamento del giudice.

Costituisce manifestazione di ingratitudine l'indebito riufiuto di prestare gli alimenti

al donante.

L'art. 803 c.c. ammette la revocazione della donazione per la sopravvenienza o

esistenza di un figlio o discendente del donante. Qualora si tratti di figlio nato fuori

del matrimonio, la revocazione è consentita in caso di riconoscimento posteriore alla

donazione, a meno che si provi che ill donante, al tempo della donazione, era

consapevole dell'esistenza del figlio.

La revoca dipende da un'iniziativa unilaterale: la legge attribuisce al donante il

diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti; basta

che egli proponga la donanda, non occorre alcuna dichiarazione del donatario.

La revocazioni delle donazioni ha carattere personale e quindi non può essere

proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso.

La sentenza che pronuncia la revocazione condanna i l donatario alla restituzione dei

beni. Essa non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla

domanda.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

I diritti reali di codimento su cosa altrui presuppongono l'altruità della cosa e quindi il

diritto di proprietà di un altro soggetto. I diritti reali su cosa altrui sono tipici, cioè

hanno un contenuto predeterminato dalla legge e sono tipici nel senso che

costituiscono un numero chiuso cioè sono solo quelli previsti dalla legge e sono i

seguenti:

superficie;

• enfiteusi;

• usufrutto;

• uso;

• abitazione;

• servitù prediali.

Principio opposto è quello della atipicità art. 1322 c.c. prevede la possibilità per i

privati di concludere contratti che non appartengono alla disciplina particolare purché

perseguono finalità meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Nel mondo

dei diritti reali invece c'è un principio opposto che è quello della tipicità. Questo

aspetto centrale è discusso e si afferma che oggi ci sono delle forme di operazioni

giuridiche che rischiano di mettere in discussione questo che è comunque un

principio ancora oggi saldo. I diritti reali sono dunque a numero chiuso, cioè solo

quelli stabiliti dalla legge, e il loro contenuto è determinato appunto dalla legge.

Con riguardo alle servitù volontarie, cioè che sono appunto costituite per volontà

delle parti, hanno la possibilità di una autonomia nella determinazione del loro

contenuto quindi in questo caso la tipicità del contenuto in parte viene ad essere

flessibile.

Caratteristiche comuni a tutti i diritti reali di godimento su cosa altrui:

innanzitutto la titolarità distinta dal proprietario: non è possibile che un

• soggetto che ha il diritto di proprietà su un bene sia allo stesso tempo titolare di

diritto di godimento su cosa altrui.

Identità di cosa di beni su cui insistono i diritti reali minori e il diritto di

• proprietà: c'è un diritto di

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A.A. 2015-2016
217 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.