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REQUISITI E DISCIPLINANO
Capacità di donare: non possono validamente compiere donazione i minorenni,
l'interdetto, l'inabilitato, l'incapace naturale. Un'eccezione è fatta per le donazioni a
casa di matrimonio (donazioni obnuziali). Sono valide purché fatte con l'assistenza
delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela o la curatela, le
donazioni fatto nel contratto di matrimonio dal minore.
Le persone giuridiche sono capaci di far donazioni, se tali capacità è riconosicuta
dallo statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti del diconoscimento medesimo. Sono
valide le liberalità e ele attribuzioni gratuite fatte da società commerciali a scopo
promozionale o di rappresentanza o per consuetudine. Liberalità consistenti in
erogazioni di denaro compiute da società commericali a favore della utela e del
recupero o restauro del patrimonio artistico ed ambientale si parla di mecenatismo.
La donazione è un atto personale del donante: la scelta della persona del donatario
o dell'oggetto della donazione deve essere frutto della volizione esclusiva del donante
e può essere rimessa al rappresentante. È nullo il mandato a donare.
A proposito dei legati è consentito rimettere ad un terzo la scelta del donatario tra
determinate categorie di persone o dell'oggetto tra più cose indicat dal donante.
Poiché per la donazione è richiesto l'atto pubblico ad sustantiam, la procura a donare,
deve essere fatta ugualmente per atto pubblico e sempre con l'intervento dei
testimoni.
La disciplina della donazione presenta alcune analogia con quella del testamento; uno
deigli aspetti riguarda la capacità di ricevere per donazione: è ammessa la
donazione a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della
donazione.
Capace di ricevere donazioni sono anche le persone giuriche.
L'art. 13 della L. 15 maggio 1997 n°127 ha abrogato l'art. 786 c.c., che negava
capacità di ricevere per donazione agli enti non riconosciuti. Dunque oggi gli enti di
qualsiasi natura, riconosicuti o meno, hanno piena capacità di acquistare per
successione e donazione, senza necessità di autorizzazioni amministrative.
A ragioni di doverosa protezione degli incapaci contro il rischio di abusi si ispira il
divieto di donazione a favore del tutore o del protutore.
Oggetto della donazione non può essere un bene futuro. Il divieto, sancito a pena
di nullità, trova la sua ragione d'essere nella necessità di porre una remora alla
prodigialità: non può essere consentito che taluno si privi senza corrispettivo di una
cosa che non è ancora venuta ad esistenza.
La donazione di tutti i beni presenti non è vietata.
La donazione richiede per la sua validità (ad substantiam) una forma particolare:
l'atto pubblico, sia che si tratti di immobili che di mobili; inoltre è indispensabile la
presenza di due testimoni.
Se la donazione ha per oggetto cose mobili, nell'atto deve essere contenuta la
specificazione del loro valore.
La forma solenne non è richiesta per le donazioni aventi oggetto cose mobili di
valore modico; in tal caso però occorre che sia avvenuta la consegna (traditio) della
cosa. Per questa ragione il contratto è definito anche donazione manuale, ed è
annoverato tra i contratti reali. La modicità del valore deve essere valutata anche in
rapporto alle condizioni del donante.
La donazione può essere sottoposta a condizione . Un particolare tipo di donazione,
sottoposto a condizione sospensiva mista, è la donazione fatta in riguardo ad un
futuro matrimonio (donazione obnuziale), sia dagli sposi tra loro, sia da altri, a favore
di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi. La donazione obnuziale è
sottoposta ad una disciplina particolare che diverge da quella generale. Si perfeziona
senza bisogno di accettazione del donatario ma non produce effetto finché non venga
celebrato il matrimonio; inoltre l'annullamento del matrimonio comporta la nullità
della donazione.
Altra condizione che può inerire alla donazione è quella di riversibilità. Si tratta di
una condizione risolutiva: si stabilisce che i beni ritornino al donante nel caso che il
donatario muoia prima del donante medesimo.
La donazione può essere gravata di un onere o modo al cui adempimento il
donatario è tenuto entri limiti del valore della cosa donata. Dalla donazione modale
esula l'idea di corrispettivo. Per l'adempimento del modo possono agire il donante e
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante. La risoluzione della
donazione, in caso di inadempimento del modo, è possibile soltanto se sia
espressamente prevista nell'atto di donazione e può essere domandata dal donante
stesso o dai suoi eredi.
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto, a meno che non abbia avuto
rilievo esclusivo determinante la donazione, nel qual caso è travolto l'intero atto.
La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a
favore del donante. Questi può stabilire che dopo di lui l'usufrutto sia riservato ad
un'altra oersona o anche a più persone congiutamente.
L'inadempimento del donante agli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto ad
una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua
responsabilità è limitata all'ipotesi di dolo o colpa grave.
Agli stessi principi s'informa la disciplina della garanzia per evizione a carico del
donante. Nella donazione occorre che la garanzia sia espressamente promessa,
altrimenti il donante risponde soltanto se è in dolo. La responsabilità del donante per
vizi della cosa sussiste soltanto nel caso in cui sia stata specialmente pattuita o di dolo
del donaante medesimo.
L'errore sul motivo della donazione la rende annullabile, come rende annullabile il
tetamento, se il motivo risulti dall'atto e sia il solo che determinato il donante a
compiere la liberalità. L'illeicità del motivo è rilevante quando il motivo ha avuto
valore determinate esclusivo ed è comune ad entrambe le parti. La disciplina prevista
per la donazione è al riguardo meno rigorosa: il motivo deve si aver avuto efficacia
determinante esclusiva ma non è necessario che sia comune ad entrambe le parti,
basta che risulti dall'atto. In tema di donanzione incontriamo la stessa deroga al
principio generale secondo il quale la nullità non è sanabile e non è suscettibile di
conferma.
REVOCA DELLA DONAZIONE
La donazione si scioglie solamente per le cause ammesse dalla legge. In presenza di
due gravi ragioni la legge prevede che la donazione possa esser revocata. Tali cause
sono: ingratitudine del donatario;
• sopravvenienza di figli.
•
Se il donante avesse preveduto che l'atto generoso da lui compiuto gli avrebbe
provocato non la riconoscenza, ma l'ostilità e l'ingratitudine del donatario, non
avrebbe certamente fatto la donazione.
L'art. 801 c.c. descrive i comportamenti qualificabili quali manifestazione di
ingratitudine. La norma fa inoltre riferimento, quale causa di revocazione,
all'ingiuria grave. L'ipotesi consiste in qualsiasi comportamento concretante un'offesa
alla personalità morale del donante, o lesiva del decoro e dell'immagine sociale del
medesimo, e può consistere anche in un solo atto, non richiedendosi una condotta
reiterata. La gravità dell'ingiuria è rimessa all'apprezzamento del giudice.
Costituisce manifestazione di ingratitudine l'indebito riufiuto di prestare gli alimenti
al donante.
L'art. 803 c.c. ammette la revocazione della donazione per la sopravvenienza o
esistenza di un figlio o discendente del donante. Qualora si tratti di figlio nato fuori
del matrimonio, la revocazione è consentita in caso di riconoscimento posteriore alla
donazione, a meno che si provi che ill donante, al tempo della donazione, era
consapevole dell'esistenza del figlio.
La revoca dipende da un'iniziativa unilaterale: la legge attribuisce al donante il
diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti; basta
che egli proponga la donanda, non occorre alcuna dichiarazione del donatario.
La revocazioni delle donazioni ha carattere personale e quindi non può essere
proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso.
La sentenza che pronuncia la revocazione condanna i l donatario alla restituzione dei
beni. Essa non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
I diritti reali di codimento su cosa altrui presuppongono l'altruità della cosa e quindi il
diritto di proprietà di un altro soggetto. I diritti reali su cosa altrui sono tipici, cioè
hanno un contenuto predeterminato dalla legge e sono tipici nel senso che
costituiscono un numero chiuso cioè sono solo quelli previsti dalla legge e sono i
seguenti:
superficie;
• enfiteusi;
• usufrutto;
• uso;
• abitazione;
• servitù prediali.
•
Principio opposto è quello della atipicità art. 1322 c.c. prevede la possibilità per i
privati di concludere contratti che non appartengono alla disciplina particolare purché
perseguono finalità meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Nel mondo
dei diritti reali invece c'è un principio opposto che è quello della tipicità. Questo
aspetto centrale è discusso e si afferma che oggi ci sono delle forme di operazioni
giuridiche che rischiano di mettere in discussione questo che è comunque un
principio ancora oggi saldo. I diritti reali sono dunque a numero chiuso, cioè solo
quelli stabiliti dalla legge, e il loro contenuto è determinato appunto dalla legge.
Con riguardo alle servitù volontarie, cioè che sono appunto costituite per volontà
delle parti, hanno la possibilità di una autonomia nella determinazione del loro
contenuto quindi in questo caso la tipicità del contenuto in parte viene ad essere
flessibile.
Caratteristiche comuni a tutti i diritti reali di godimento su cosa altrui:
innanzitutto la titolarità distinta dal proprietario: non è possibile che un
• soggetto che ha il diritto di proprietà su un bene sia allo stesso tempo titolare di
diritto di godimento su cosa altrui.
Identità di cosa di beni su cui insistono i diritti reali minori e il diritto di
• proprietà: c'è un diritto di