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NO CON AZIONE SURROGATORIA

Vicenda traslativa del credito, quel credito quella parte attiva che si trasferisce dal creditore al

terzo. Siccome è una vicenda attraverso cui noi abbiamo al sopravvivenza del rapporto

obbligatorio nonostante il creditore vede soddisfatto il proprio interesse, perché uno la prestazione

l'effettua, è una vicenda di carattere eccezionale e quindi la surrogazione per pagamento si può

avere solo nelle tre ipotesi degli articoli 1201-1202-1203.

1201. Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo

[1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta

in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Non adempimento in senso stretto l'adempimento del terzo, perché in senso stretto è quello del

debitore. L'adempimento del terzo è un atto negoziale. Questo consiste nella circostanza che

nonostante tutto l'interesse del creditore viene soddisfatto ma il rapporto obbligatorio potrebbe non

estinguersi perché in base a art. 1201 il creditore che ha pagamento dal terzo può trasferire il

proprio credito, con tutte le garanzie, al terzo.

Art 1201 dichiarazione del creditore di surrogare il terzo nella propria posizione creditoria deve

essere espressa e soprattutto deve essere contemporanea all'atto del pagamento. In mancanza di

ciò con il pagamento il rapporto obbligatorio si estingue.

Art. 1202 il medesimo effetto, trasferimento del credito con sue caratteristiche possa avvenire per

volontà del debitore. Ipotesi che si ritrova nella causa del contratto e differenza tra causa e motivi.

Se io ho un debito e non ho il denaro per estinguerlo posso credere un mutuo alla banca. Per

invogliare il soggetto a concedermi mutuo gli dico che egli diventa creditore mio. Si chiama mutuo

di scopo il perché soggetto chieda mutuo non serve, in questo caso il motivo è rilevante proprio al

fine di consentire al mutuante di subentrare nella posizione del creditore del mutuatario.

La surrogazione per volontà del debitore necessita:

- mutuo data certa

- Nell'atto del mutuo venga indicata espressamente la destinazione della somma

- Quietanza (ricevuta che il creditore è obbligato a farmi) si espressioni la provenienza della

somma impiegata nel pagamento.

Circostanze che per agevolare interesse del creditore il legislatore accorda a chi ha soddisfatto

interesse l'effetto surrogatorio.

Dubbio posto art 1203 se questo operi automaticamente (per il solo fatto che un soggetto si

trovava in una delle condizioni dei numeri 1-2 e seguenti dell'art. 1203 o se in presenza di dette

condizioni il soggetto ha diritto potestativo di surrogarsi nella posizione del creditore).

Art. 1203 e istituto delle obbligazioni solidali

Cessione dei crediti 1260 e seguenti. Questa disciplina per chiarire che il credito oltre a essere

pretesa del creditore è anche una utilità una posta che rappresenta l'oggetto di un contratto

traslativo quale cessione del credito è.

Rispetto agli altri traslativi quando oggetto un credito ci vogliono adattamenti.

Qualunque credito può essere ceduto anche senza consenso del debitore a meno che non si tratti

di debiti di carattere personale oppure divieto di cessione espressamente previsto dalla legge.

Principio della relatività degli effetti del contratto. Il patto non è opponibile al cessionario se

non si prova che egli lo conosceva al momento della cessione.

Quindi se c'è il pactum de non cedendum se cede è inadempiente.

La cessione del credito è un contratto traslativo per è quello attraverso cui il creditore cede il

proprio credito al terzo detto cessionario.

S tratta di vicenda traslativa perché il credito si trasferisce con tutti gli accessori, se era credito

garantito vanno anche quelle.

Il creditore può trasferite a titolo oneroso o gratuito. La cessione del credito non è tipo di contratto

posso trasferirlo tanto a titolo oneroso che gratuito. È possibile oggetto di una serie di contratti

traslativi. Le parti del contratto sono due il creditore cedente e il terzo cessionario. La

cessione ha effetti quando questi l'ha accettata o è stata notificata.

Della cessione dei crediti

1260. Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198,

1264, 2015, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 447, 1261].

Le parti possono escludere la cedibilità del credito [1379, 1823], ma il patto non è opponibile al

cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Il debitore ceduto lo deve sapere che è stato ceduto il credito altrimenti come fa a saper che deve

pagare al terzo cessionario.

Art. 1264 bisogna comunicare il debitore che il credito è stato ceduto. La notifica non serve se, art.

1264, il debitore ha accettato la cessione.

Anche se manca la notifica il credito si trasferisce per effetto dell'accordo tra cedente e

cessionario, II comma art. 1264.

La conoscenza in capo al debitore in questo caso la deve provare il cessionario, perché il

debitore ceduto che paga al cedente non paga creditore apparente ma quello che lui sapeva

essere perché era suo creditore.

Art. 1266/1267 regolano rapporti tra cedente e cessionario. Tra le parti del contratto di cessioni. Si

distinguono due tipi di cessioni:

- pro soluto

- Pro solvendo

Nel delimitare le cessioni, queste norme altro non fanno che adattare e prevedere ogni disciplina

particolare quando oggetto del trasferimento invece di essere un bene della vita è un credito.

Art. 1266 il creditore cedente deve garantire al terzo cessionario l'esistenza del credito.

Cessione pro soluto garantire esistenza del credito. Deve garantire perché è deroga alla

disciplina generale dettata in tema di oggetto del contratto.

Oltre a garantire come effetto di legge l'esistenza del credito art. 1267 prevede che il creditore

garantisca anche la solvenza del debitore ceduto (può non deve).

Pro solvendo solo nella cessione oneroso per l'ammontare non intero credito ma del corrispettivo

ricevuto per la cessione.

Modifiche soggettive del rapporto obbligatorio dal lato passivo art. 1268

- delegazione

- Estromissione

- Accollo

Delegazione

- delegatio solvendi: ipotesi più semplice, ha finalità satisfatoria del credito.

- Delegatio promittendi: art 1268 beneficium ordinis

Si distingue dalla delegazione titolata e astratta.

Rapporto di provvista.

Gli spostamenti patrimoniali senza ragione non sono ammessi.

Estromissione

Il terzo a prendere iniziativa, che promette al creditore estromissario di pagare il debito che il

debitore estromesso ha nei suoi confronti.

Rapporto bilaterale. Tra terzo estromettente e è creditore estromeissario.

Se si prende atto della promessa allora è cumulativa.

Accollo

Art. 1273 rapporto tra il terzo accollante e il debitore accollato è il creditore accollatario a essere

escluso. Nell'accollo si rileva il rapporto di provvista.

Accollo:

- interno

- Esterno

Nell'accollo interno quando il debitore non paga cosa può fare il creditore accollatario?

09/04/14

29 maggio/20 giugno/10 luglio

Capo IV titolo primo libro IV estinzione estinzione dell'obbligazione diversi dal l'adempimento.

Accadimento che in termini generali estinguono obbligazione.

Prescrizione: non nel libro IV ma nel libro VI tutela dei diritti

Estinzione diversa dell'adempimento. Grande distinzione tra satisfatori e non satisfatori. Interesse

economico del creditore trovi comunque una soddisfazione (modi satisfatori) o insoddisfatto (non

satisfatori).

- satisfatori:

- Compensazione: modo di estinzione generale dell'obbligazione che sovrintende come per la

delegatio solvendi tanto per esistenza di garanzia della realizzazione dei crediti quanto

esistenza di economia degli atti giuridici. Porta alla estinzione in tutto o in parte di rapporti

obbligatori reciproci tra debitore e roditore.

Il debitore deve dare 100 al creditore e il creditore deve dare 50 al debitore. Non c'è spostamento

di 100 e poi restituisce 50 ma entrambi vengono estinti per compensazione e residuerà un solo 50

che il debitore deve dare a un altro.

Tanto questo istituto di carattere generale, ogni volta due soggetti sono titolari di debiti e crediti

reciproci di titoli differenti questi si estinguono, la compensazione è unico meccanismo di

soddisfazione individuale che è opponibile anche alla massa fallimentare.

Quando imprenditore fallito non può più pagare, nel momento in cui chiamato fallimento par

condicio creditorum essere pagati con moneta fallimentare, non per intero ma avranno diritto a

una percentuale dei soldi residuali. Questo vale per tutti tranne per la compensazione.

Quando il fallito deve prendere soldi dal debitore si prende tutta la differenza.

Tre tipi di compensazione

- legale art. 1243 comma I, opera quando questi crediti/debiti reciproci sono omogenei

(ad oggetto cose fungibili dello stesso genere), liquidi (esattamente determinati nel loro

ammontare) e esigibili (possono essere fatti valere in giudizio posso pretendere il

pagamento). Produzione effetto istintivo. Se questa operasse di diritto il giudice

dovrebbe rilevare d'ufficio. Non perché opera automaticamente ma perché nel momento

in cui debitore convenuto eccepisce la compensazione legale questa opera

retroattivamente fin dal momento in cui coesistevano i due rapporti obbligatori con le

caratteristiche indicate. Non è automaticità ma retroattività dell'effetto istintivo. La

sentenza che pronuncia la compensazione legale è dichiarativa.

- Giudiziale: La compensazione è legale e opera di diritto quando i due rapporti

obbligatori sono liquidi, esigibili e omogenei conseguenza sentenza del giudice

dichiarativa.

Nel caso dell'investimento è il giudice che fa la compensazione, non è dichiarativa ma costitutiva e

l'effetto estintivo si verifica dopo.

Effetto istintivo a seguito della sentenza del giudice.

II comma 1243

- Volontaria: se siamo d'accordo possiamo compensare due beni che sono di diverso

valore.

Le parti non possono derogare l'esistenza di rapporti obbligatori reciproci. Non si può compensare

obbligazione civile con una naturale (prossimità di dovere morale sociale).

Volontariamente venga compensata una obbligazione naturale con una futura. Perché la futura

può rappresentare l'oggetto attuale di un regolamento di interessi.

- Confusione art. 1253 c.c. Se le due posizioni sono in capo dello stesso soggetto non ho la

confusione tranne che nel l'acce

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaegat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Giacobbe Emanuela.