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NO CON AZIONE SURROGATORIA
Vicenda traslativa del credito, quel credito quella parte attiva che si trasferisce dal creditore al
terzo. Siccome è una vicenda attraverso cui noi abbiamo al sopravvivenza del rapporto
obbligatorio nonostante il creditore vede soddisfatto il proprio interesse, perché uno la prestazione
l'effettua, è una vicenda di carattere eccezionale e quindi la surrogazione per pagamento si può
avere solo nelle tre ipotesi degli articoli 1201-1202-1203.
1201. Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo
[1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta
in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Non adempimento in senso stretto l'adempimento del terzo, perché in senso stretto è quello del
debitore. L'adempimento del terzo è un atto negoziale. Questo consiste nella circostanza che
nonostante tutto l'interesse del creditore viene soddisfatto ma il rapporto obbligatorio potrebbe non
estinguersi perché in base a art. 1201 il creditore che ha pagamento dal terzo può trasferire il
proprio credito, con tutte le garanzie, al terzo.
Art 1201 dichiarazione del creditore di surrogare il terzo nella propria posizione creditoria deve
essere espressa e soprattutto deve essere contemporanea all'atto del pagamento. In mancanza di
ciò con il pagamento il rapporto obbligatorio si estingue.
Art. 1202 il medesimo effetto, trasferimento del credito con sue caratteristiche possa avvenire per
volontà del debitore. Ipotesi che si ritrova nella causa del contratto e differenza tra causa e motivi.
Se io ho un debito e non ho il denaro per estinguerlo posso credere un mutuo alla banca. Per
invogliare il soggetto a concedermi mutuo gli dico che egli diventa creditore mio. Si chiama mutuo
di scopo il perché soggetto chieda mutuo non serve, in questo caso il motivo è rilevante proprio al
fine di consentire al mutuante di subentrare nella posizione del creditore del mutuatario.
La surrogazione per volontà del debitore necessita:
- mutuo data certa
- Nell'atto del mutuo venga indicata espressamente la destinazione della somma
- Quietanza (ricevuta che il creditore è obbligato a farmi) si espressioni la provenienza della
somma impiegata nel pagamento.
Circostanze che per agevolare interesse del creditore il legislatore accorda a chi ha soddisfatto
interesse l'effetto surrogatorio.
Dubbio posto art 1203 se questo operi automaticamente (per il solo fatto che un soggetto si
trovava in una delle condizioni dei numeri 1-2 e seguenti dell'art. 1203 o se in presenza di dette
condizioni il soggetto ha diritto potestativo di surrogarsi nella posizione del creditore).
Art. 1203 e istituto delle obbligazioni solidali
Cessione dei crediti 1260 e seguenti. Questa disciplina per chiarire che il credito oltre a essere
pretesa del creditore è anche una utilità una posta che rappresenta l'oggetto di un contratto
traslativo quale cessione del credito è.
Rispetto agli altri traslativi quando oggetto un credito ci vogliono adattamenti.
Qualunque credito può essere ceduto anche senza consenso del debitore a meno che non si tratti
di debiti di carattere personale oppure divieto di cessione espressamente previsto dalla legge.
Principio della relatività degli effetti del contratto. Il patto non è opponibile al cessionario se
non si prova che egli lo conosceva al momento della cessione.
Quindi se c'è il pactum de non cedendum se cede è inadempiente.
La cessione del credito è un contratto traslativo per è quello attraverso cui il creditore cede il
proprio credito al terzo detto cessionario.
S tratta di vicenda traslativa perché il credito si trasferisce con tutti gli accessori, se era credito
garantito vanno anche quelle.
Il creditore può trasferite a titolo oneroso o gratuito. La cessione del credito non è tipo di contratto
posso trasferirlo tanto a titolo oneroso che gratuito. È possibile oggetto di una serie di contratti
traslativi. Le parti del contratto sono due il creditore cedente e il terzo cessionario. La
cessione ha effetti quando questi l'ha accettata o è stata notificata.
Della cessione dei crediti
1260. Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198,
1264, 2015, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 447, 1261].
Le parti possono escludere la cedibilità del credito [1379, 1823], ma il patto non è opponibile al
cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Il debitore ceduto lo deve sapere che è stato ceduto il credito altrimenti come fa a saper che deve
pagare al terzo cessionario.
Art. 1264 bisogna comunicare il debitore che il credito è stato ceduto. La notifica non serve se, art.
1264, il debitore ha accettato la cessione.
Anche se manca la notifica il credito si trasferisce per effetto dell'accordo tra cedente e
cessionario, II comma art. 1264.
La conoscenza in capo al debitore in questo caso la deve provare il cessionario, perché il
debitore ceduto che paga al cedente non paga creditore apparente ma quello che lui sapeva
essere perché era suo creditore.
Art. 1266/1267 regolano rapporti tra cedente e cessionario. Tra le parti del contratto di cessioni. Si
distinguono due tipi di cessioni:
- pro soluto
- Pro solvendo
Nel delimitare le cessioni, queste norme altro non fanno che adattare e prevedere ogni disciplina
particolare quando oggetto del trasferimento invece di essere un bene della vita è un credito.
Art. 1266 il creditore cedente deve garantire al terzo cessionario l'esistenza del credito.
Cessione pro soluto garantire esistenza del credito. Deve garantire perché è deroga alla
disciplina generale dettata in tema di oggetto del contratto.
Oltre a garantire come effetto di legge l'esistenza del credito art. 1267 prevede che il creditore
garantisca anche la solvenza del debitore ceduto (può non deve).
Pro solvendo solo nella cessione oneroso per l'ammontare non intero credito ma del corrispettivo
ricevuto per la cessione.
Modifiche soggettive del rapporto obbligatorio dal lato passivo art. 1268
- delegazione
- Estromissione
- Accollo
Delegazione
- delegatio solvendi: ipotesi più semplice, ha finalità satisfatoria del credito.
- Delegatio promittendi: art 1268 beneficium ordinis
Si distingue dalla delegazione titolata e astratta.
Rapporto di provvista.
Gli spostamenti patrimoniali senza ragione non sono ammessi.
Estromissione
Il terzo a prendere iniziativa, che promette al creditore estromissario di pagare il debito che il
debitore estromesso ha nei suoi confronti.
Rapporto bilaterale. Tra terzo estromettente e è creditore estromeissario.
Se si prende atto della promessa allora è cumulativa.
Accollo
Art. 1273 rapporto tra il terzo accollante e il debitore accollato è il creditore accollatario a essere
escluso. Nell'accollo si rileva il rapporto di provvista.
Accollo:
- interno
- Esterno
Nell'accollo interno quando il debitore non paga cosa può fare il creditore accollatario?
09/04/14
29 maggio/20 giugno/10 luglio
Capo IV titolo primo libro IV estinzione estinzione dell'obbligazione diversi dal l'adempimento.
Accadimento che in termini generali estinguono obbligazione.
Prescrizione: non nel libro IV ma nel libro VI tutela dei diritti
Estinzione diversa dell'adempimento. Grande distinzione tra satisfatori e non satisfatori. Interesse
economico del creditore trovi comunque una soddisfazione (modi satisfatori) o insoddisfatto (non
satisfatori).
- satisfatori:
- Compensazione: modo di estinzione generale dell'obbligazione che sovrintende come per la
delegatio solvendi tanto per esistenza di garanzia della realizzazione dei crediti quanto
esistenza di economia degli atti giuridici. Porta alla estinzione in tutto o in parte di rapporti
obbligatori reciproci tra debitore e roditore.
Il debitore deve dare 100 al creditore e il creditore deve dare 50 al debitore. Non c'è spostamento
di 100 e poi restituisce 50 ma entrambi vengono estinti per compensazione e residuerà un solo 50
che il debitore deve dare a un altro.
Tanto questo istituto di carattere generale, ogni volta due soggetti sono titolari di debiti e crediti
reciproci di titoli differenti questi si estinguono, la compensazione è unico meccanismo di
soddisfazione individuale che è opponibile anche alla massa fallimentare.
Quando imprenditore fallito non può più pagare, nel momento in cui chiamato fallimento par
condicio creditorum essere pagati con moneta fallimentare, non per intero ma avranno diritto a
una percentuale dei soldi residuali. Questo vale per tutti tranne per la compensazione.
Quando il fallito deve prendere soldi dal debitore si prende tutta la differenza.
Tre tipi di compensazione
- legale art. 1243 comma I, opera quando questi crediti/debiti reciproci sono omogenei
(ad oggetto cose fungibili dello stesso genere), liquidi (esattamente determinati nel loro
ammontare) e esigibili (possono essere fatti valere in giudizio posso pretendere il
pagamento). Produzione effetto istintivo. Se questa operasse di diritto il giudice
dovrebbe rilevare d'ufficio. Non perché opera automaticamente ma perché nel momento
in cui debitore convenuto eccepisce la compensazione legale questa opera
retroattivamente fin dal momento in cui coesistevano i due rapporti obbligatori con le
caratteristiche indicate. Non è automaticità ma retroattività dell'effetto istintivo. La
sentenza che pronuncia la compensazione legale è dichiarativa.
- Giudiziale: La compensazione è legale e opera di diritto quando i due rapporti
obbligatori sono liquidi, esigibili e omogenei conseguenza sentenza del giudice
dichiarativa.
Nel caso dell'investimento è il giudice che fa la compensazione, non è dichiarativa ma costitutiva e
l'effetto estintivo si verifica dopo.
Effetto istintivo a seguito della sentenza del giudice.
II comma 1243
- Volontaria: se siamo d'accordo possiamo compensare due beni che sono di diverso
valore.
Le parti non possono derogare l'esistenza di rapporti obbligatori reciproci. Non si può compensare
obbligazione civile con una naturale (prossimità di dovere morale sociale).
Volontariamente venga compensata una obbligazione naturale con una futura. Perché la futura
può rappresentare l'oggetto attuale di un regolamento di interessi.
- Confusione art. 1253 c.c. Se le due posizioni sono in capo dello stesso soggetto non ho la
confusione tranne che nel l'acce