Estratto del documento

I rapporti di famiglia

Tradizioni sociali e diritto di famiglia

La famiglia e il diritto

La famiglia, essendo un'entità mutabile a seconda del tempo e del contesto sociale, non trova una propria definizione all'interno del codice civile ed essendo inoltre un'entità che può definirsi pre-giuridica, non c'è da stupirsi se l'art. 28 Cost. non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come “società naturale”. Questa norma da un lato è volta a riconoscere il carattere pre giuridico della famiglia, dall'altro a rispettarne la sua autonomia, salvo i casi di incapacità dei genitori (art. 30 Cost.).

Famiglia “legittima” e famiglia “di fatto”

La famiglia legittima è quella “fondata sul matrimonio” ex art. 29 Cost. Essa si costituisce per effetto di uno specifico atto regolato dalla legge (il matrimonio) che è produttivo di effetti giuridici. La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate dal vincolo di matrimonio, convivono come se fossero coniugati (more uxorio) con i propri eventuali figli. Il riconoscimento dei diritti della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 Cost. si riferisce alla famiglia legittima. Tuttavia anche la famiglia di fatto, pur essendo oggetto di una disciplina disorganica, ha nel corso del tempo acquisito una certa rilevanza giuridica.

Tale rilevanza è stata acquisita in parte in via interpretativa, come ad esempio il diritto che si riconosce al convivente more uxorio di subentrare nel contratto di locazione del convivente deceduto o il diritto al risarcimento del danno in caso di uccisione del convivente. Delicato tema è quello di ammettere una disciplina contrattuale che dia piena rilevanza giuridica ai conviventi non sposati. In Italia una disciplina del genere non esiste (mentre nell'ordinamento francese ad esempio è stato introdotto il concubinage), ma l'evoluzione del pensiero giuridico va in quel senso.

Matrimonio: la formazione del vincolo

Il matrimonio civile

Il matrimonio come istituto di diritto civile, indipendente da quello religioso, fu introdotto nella tradizione giuridica italiana dal codice civile del 1865. Il nostro codice non dà una definizione di matrimonio. Il fine essenziale comunque sembra la “costituzione di comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi”, una definizione che si ricava paradossalmente dalla L. 898/1970: la legge sul divorzio.

Ora, se dal 1970 questo vincolo non è più indissolubile, esso rimane comunque esclusivo (monogamico), indisponibile e di durata indeterminata, non essendo lecito pattuire un matrimonio ad tempus.

La promessa di matrimonio

Il matrimonio viene preceduto dalla promessa di matrimonio, questa non obbliga i coniugi a contrarre obbligatoriamente il matrimonio una volta eseguita la promessa (c.d. incoercibilità della promessa di matrimonio), tuttavia lo status in cui vengano a trovarsi i nubendi una volta eseguita la promessa trova comunque qualche forma di tutela. Ad esempio se un coniuge abbia assunto delle obbligazioni fondandosi sulla serietà della promessa, qualora l'altro coniuge rifiuti di adempiere alla promessa di matrimonio, allora sarà tenuto al risarcimento danni. Può inoltre in ogni caso essere richiesta la restituzione dei doni fatti in caso di rottura del fidanzamento (art. 80 cod. civ.).

Capacità ed impedimenti

Per avere capacità matrimoniale è necessario per ciascuno dei nubendi:

  • La libertà di stato (non essere legato ancora a precedenti nozze);
  • L'età minima: di regola 18 anni, ma per gravi motivi anche 16 previa autorizzazione del tribunale;
  • La capacità di intendere e di volere;
  • L'assenza del rischio di commixtio sanguis. Si tratta di un requisito che riguarda solo le donne che siano state già sposate. Ad esse è fatto divieto di contrarre matrimonio prima di 300 giorni dallo scioglimento di quello precedente, per escludere uno stato di gravidanza determinato dal matrimonio precedente.

Gli impedimenti riguardano l'idoneità dei nubendi a contrarre nozze tra loro, non possono sposarsi:

  • Fratelli e sorelle;
  • Zii e nipoti;
  • Affini in linea retta (suocera e genero) anche dopo che il matrimonio da cui derivi l'affinità sia stato dichiarato sciolto o nullo (questo caso è soggetto a dispensa);
  • Cognati (soggetto a dispensa);
  • Adottante e adottato;
  • Adottato e figli dell'adottante (fratellastri);
  • Due persone di cui una è l'omicida del coniuge della seconda (impedimentum criminis).

Pubblicazione e celebrazione

Il matrimonio deve essere preceduto da alcune formalità preliminari:

  • Pubblicazione dell'atto contenente le generalità degli sposi alla porta della casa comunale, la celebrazione non può avvenire prima di 4 giorni dalla pubblicazione dell'atto. Prescinde dalla pubblicazione il matrimonio in immediato pericolo di vita;
  • Il diritto di opposizione concesso alle persone indicate nell'art. 102.

La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu chiesta la pubblicazione. L'u.s.c. Alla presenza di due testimoni, riceve dalle parti la dichiarazione di voler diventare rispettivamente marito e moglie e, in caso di risposta positiva, dichiara che sono unite in matrimonio, che verrà poi iscritto nell'apposito registro di stato civile.

È ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra. Se il matrimonio viene celebrato davanti ad una persona che non ha le qualità di ufficiale di stato civile, allora il matrimonio sarà valido se concorrono i due requisiti della cerimonia pubblica e della buona fede di almeno uno degli sposi.

Invalidità del matrimonio

Per aversi un matrimonio (anche invalido) devono comunque esserci certi elementi minimi come la celebrazione, in mancanza dei quali si dice che il matrimonio è inesistente e non produce in nessun caso effetti giuridici. Per far valere invece una causa di invalidità del matrimonio occorre che chi ne abbia interesse la faccia valere con apposita impugnativa. Le cause di invalidità sono:

  • Vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (art. 124 cc): il nuovo matrimonio non è valido se le nozze precedenti non sono state annullate o sciolte, ciò può dar luogo anche ad un'ipotesi di reato (bigamia). Nei casi invece di assenza del coniuge, l'altro può contrarre nuove nozze e queste non possono essere impugnate finché dura l'assenza; nel caso di morte presunta il coniuge può contrarre nuove nozze, ma qualora il morto presunto ritorni le nuove nozze sono invalide;
  • Impedimentum criminis: da luogo ad invalidità assoluta ed insanabile;
  • Interdizione giudiziale di uno dei coniugi: il matrimonio può essere impugnato dal tutore dell'interdetto, dal PM o da chiunque vi abbia interesse;
  • Interdizione naturale di uno dei coniugi: l'azione di impugnazione può essere promossa dal coniuge che al momento delle nozze era incapace di intendere e di volere.
  • Difetto di età: può essere impugnato dai genitori del minore, dai coniugi stessi o dal PM;
  • Vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione: l'impugnazione non può più avvenire se sia trascorso già un anno dalle nozze;
  • Vizi del consenso, i casi nei quali è impugnabile un matrimonio per vizi del consenso sono:
    • Violenza: quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce. L'azione non può più essere proposta qualora sia trascorso un anno di convivenza dei coniugi;
    • Timore di eccezionale gravità: derivante da cause esterne all'altro coniuge (Es. Il timore che uno dei coniugi, se il matrimonio non si celebrasse potrebbe togliersi la vita).
  • Errore: se c'è stato fraintendimento sull'identità dell'altro coniuge, o negli altri casi previsti dall'art. 122 cod. civ.

Il matrimonio simulato può essere impugnato prima che sia trascorso un anno di convivenza.

Il matrimonio putativo

Qualora il matrimonio dovesse essere dichiarato nullo, la sentenza di nullità dovrebbe, come per tutti gli altri negozi giuridici, produrre i suoi effetti ex tunc, cioè con efficacia retroattiva. La legge tuttavia, non potendo ignorare che si è comunque costituita una comunità familiare che ha anche potuto produrre prole, in deroga a questo principio generale, stabilisce che una sentenza di nullità del matrimonio possa operare ex nunc in alcuni casi specificamente regolati dagli artt. 128 ss cod. civ. Si parla in questo caso di matrimonio putativo, dal verbo “putare” cioè “ritenere” in quanto i coniugi ritenevano che il matrimonio fosse valido.

Prima del D.Lgs. 154/2012 questo era essenziale poiché non vi era ancora equiparazione tra figli legittimi ed illegittimi e quindi quelli che, benché nati all'interno di un matrimonio avessero visto questo matrimonio annullato, sarebbero potuti diventare figli illegittimi. Gli effetti del matrimonio putativo si verificano quando entrambi i coniugi sono in buona fede. Se solo uno di essi è in buona fede gli effetti si verificano soltanto nei suoi confronti e in quelli dei figli. Se entrambi sono in mala fede gli effetti del matrimonio putativo si verificano solo nei confronti dei figli, a meno che la nullità non dipenda da incesto, in questo caso il figlio può essere riconosciuto solo previa autorizzazione del giudice.

Il matrimonio concordatario e quello di altri culti

Accanto al matrimonio civile può essere celebrato il matrimonio concordatario, ossia quello celebrato con rito canonico. Con il Concordato del 1929 infatti lo Stato accettò che potessero riconoscersi “al sacramento del matrimonio, disciplinato dal rito canonico, gli effetti civili”. Un accordo di revisione del Concordato stipulato nel 1984 ha poi disciplinato meglio questa situazione.

Occorre precisare che non si tratta di una semplice forma diversa rispetto a quella prevista dal codice, si tratta di un vero e proprio matrimonio canonico, retto da quel diritto. Infatti le sentenze di nullità del matrimonio canonico sono pronunciate dai tribunali ecclesiastici e possono produrre effetti civili previa deliberazione della Corte d'Appello.

Le modalità per il riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio canonico

Anche la celebrazione canonica è soggetta a pubblicazione, il parroco deve affiggere le generalità degli sposi davanti alla Chiesa e l'u.s.c. davanti alla casa comunale. Eseguite le pubblicazioni può aver luogo la celebrazione e affinché possa acquistare effetti civili occorre che:

  • Il parroco illustri ai contraenti gli effetti del matrimonio civile;
  • Siano redatte due copie originali dell'atto di matrimonio;
  • Uno di detti originali sia spedito entro 5 giorni dal parroco all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri dello stato civile.

La trascrizione del matrimonio canonico

Perché il matrimonio canonico produca i suoi effetti civili è necessaria la trascrizione. Si tratta di una formalità che ha carattere costitutivo e quindi se manca non fa produrre effetti civili al matrimonio. Detti effetti non si producono dal giorno della trascrizione, ma da quello del matrimonio, la trascrizione ha pertanto efficacia retroattiva. Se, per qualunque motivo, la trascrizione sia stata omessa si può chiedere la trascrizione tardiva (avrà anch'essa effetti retroattivi) con il consenso di entrambi i coniugi al momento della trascrizione, motivo per cui si esclude una trascrizione post mortem.

La giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale

Il Concordato stabiliva espressamente una “riserva” a favore della competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici sulle questioni relative ai matrimoni canonici. Conseguentemente i coniugi per ottenere la nullità del matrimonio dovevano rivolgersi al tribunale ecclesiastico e, una volta ottenuta una pronuncia da questo, chiedere alla Corte d'appello di renderla efficace nell'ordinamento civile.

Nell'Accordo di revisione del 1984 non si è fatto cenno a questa esclusività di competenza, motivo per cui si è portati a credere che la riserva sia stata abbandonata e che anche il giudice italiano possa dichiarare la nullità del matrimonio canonico, ma la sua sentenza non avrebbe ovviamente effetti nell'ordinamento canonico. Quanto alle condizioni necessarie affinché una sentenza di un tribunale ecclesiastico sia accolta dalla Corte d'appello, gli Accordi dell'84 prevedono che quest'ultima accerti che:

  • Il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere la causa;
  • Nel processo ecclesiastico si sia assicurato alla parti di poter agire e difendersi in giudizio;
  • Che ricorrono le altre condizioni previste dal legislatore per le dichiarazioni di efficacia delle sentenze straniere.

È pacifico che la Corte d'appello non potrebbe dichiarare la nullità se questa è intervenuta per cause che nell'ordinamento italiano non darebbero luogo a nullità, una cosa del genere sarebbe contro i principi della tecnica del rinvio. Tuttavia se la causa di nullità è contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento allora la Corte d'appello potrà rifiutarsi di convertire la sentenza.

Matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico

Nel 1929 si ammise che il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico avrebbe potuto produrre gli stessi effetti di quello celebrato davanti all'ufficiale di stato civile. Questo matrimonio, a differenza di quello concordatario che è interamente retto dal diritto canonico, è regolato integralmente dal codice civile. L'unica sua particolarità consiste nel fatto che la celebrazione avviene previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.

Tuttavia molte confessioni hanno nel tempo stipulato intese con lo Stato, nelle quali hanno anche regolato il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei propri culti e molte volte questi matrimoni sono simili se non identici a quello concordatario. Per le confessioni che non hanno ancora stipulato intese con lo Stato, il matrimonio resta ancora integralmente regolato dal codice civile.

Il matrimonio: il regime del vincolo

Diritti e doveri personali dei coniugi

Se per l'art. 29 Cost. il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza dei coniugi, per il testo originario del codice civile non era così, poiché prevedeva ancora una forma di potestà maritale nei confronti della moglie. Una riforma del 1975 ha però modificato integralmente gli articoli che prevedevano ciò ed ora il codice afferma, all'art. 143, che con il matrimonio marito e moglie “acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri”. In armonia con questo principio si è poi stabilito che spetta ad entrambi concordare...

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Diritto privato: I Rapporti di famiglia Pag. 1 Diritto privato: I Rapporti di famiglia Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato: I Rapporti di famiglia Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato: I Rapporti di famiglia Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Lobuono Michele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community