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PRINCIPI GENERALI
La materia su cui la riforma del 1975 è intervenuta in maniera più importante è stata quella dei rapporti
patrimoniali tra coniugi. In breve la vecchia disciplina prescriveva l'obbligo per il marito di mantenere la
moglie in qualunque caso ed il regime di separazione dei beni, inoltre prevedeva che la moglie costituisse
una dote per il marito, che avrebbe dovuto restituirla se il matrimonio si fosse poi sciolto. La riforma ha
equiparato le posizioni di uomo e donna e ha introdotto il regime legale di comunione dei beni. Tuttavia
anche il regime vigente prevede che i coniugi possano accordarsi e ottenere la separazione dei beni.
L'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA FAMIGLIA
L'art. 316-bis specifica che entrambi i coniugi hanno l'obbligo di provvedere a mantenere, istruire ed
educare la prole “in proporzione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoro”. Per capacità di lavoro
si intende una potenzialità, il genitore deve attivarsi con le sue forze per lavorare per mantenere la famiglia,
per sostanze invece si intendono i cespiti patrimoniali di cui ciascun coniuge è titolare. In proposito si fanno
largo due ipotesi: la prima interpreta la norma nel senso che il coniuge, una volta adempiuto ai doveri di
mantenimento della famiglia può sfruttare il resto dei propri cespiti come meglio crede; la seconda
interpreta nel senso in cui i “bisogni della famiglia” non sono un qualcosa di oggettivo, ma sono
rappresentati da tutti quei bisogni che i patrimoni della coppia possono soddisfare.
Nell'ipotesi in cui la coppia non abbia mezzi sufficienti al mantenimento dei figli, la legge impone ai loro
ascendenti di fornire i mezzi necessari al mantenimento della prole.
REGIME PATRIMONIALE LEGALE. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI.
L'art. 159 cod. civ. Stabilisce che in mancanza di apposita convenzione, il regime patrimoniale legale della
famiglia è costituito dalla comunione dei beni. Riforma fatta nel '75, per le coppie sposate prima è stata
emanata una norma transitoria che prevedeva un periodo di pendenza di due anni. Se in questo lasso di
tempo in comune accordo o anche solo uno dei coniugi con atto unilaterale dichiarava di non volere il
regime di comunione legale, allora la coppia restava in regime di separazione, in mancanza di dichiarazione,
trascorsi i due anni, la coppia passava automaticamente in regime di comunione con effetti ex tunc a partire
dal 20 settembre 1975.
Per le coppie sposate dopo il '75 il regime è quello della comunione, si può richiedere (ma solo con l'accordo
di entrambi) il regime di separazione mediante atto pubblico o risultante dall'atto di matrimonio.
LA COMUNIONE LEGALE
La comunione legale non è una comunione universale, cioè non tutto appartiene ad entrambi i coniugi in
comunione: innanzitutto essa ha per oggetto solo gli acquisti compiuti dopo la celebrazione di matrimonio.
Più precisamente, nell'ambito del regime di comunione si distinguono tre categorie di beni:
• Beni a comunione immediata: divengono oggetto di comunione fin dal loro acquisto;
• Beni a comunione “de residuo”: divengono oggetto di comunione nel momento dello scioglimento
della comunione stessa;
• Beni personali: rimangono nella titolarità esclusiva del singolo coniuge.
Sono beni sottoposti a comunione immediata:
Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente, ad eccezione degli oggetti
• strettamente personali.La legge delinea, nel caso di acquisto effettuato separatamente, una sorta di
coacquisto ex lege, per effetto del quale l'acquisto effettuato da uno dei coniugi estende i suoi
effetti al patrimonio dell'altro.
Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
• Gli utili delle aziende gestite da entrambi ma costituite prima del matrimonio.
•
Per quanto riguarda i beni a comunione de residuo, solitamente solo risparrmi.
I beni personali di ciascun coniuge solo elencati all'art. 179 cod. civ.:
1. I beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
2. I beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di una donazione a suo favore;
3. I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
4. I beni acquisiti con il prezzo di trasferimento derivante da altri beni personali
L'escluso di un immobile o di un mobile registrato è escluso dalla comunione quando all'esclusione
consenta il coniuge escluso. Si è a lungo discusso se i crediti potessero entrare a far parte o meno della
comunione legale. Dopo sentenze contrastanti della Suprema corte, un'ultima sentenza ha precisato che
cadono nella comunione i crediti derivanti da documenti (obbligazioni, titoli di Stato ecc.), NON cadono
invece nella comunione i crediti derivanti da contratti.
L'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi i coniugi, che potranno amministrare
disgiuntamente tranne che per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali serve il consenso di
entrambi. Se un coniuge rifiuta il consenso ad un atto di straordinaria amministrazione, l'altro può rivolgersi
al giudice se questo è strettamente necessario per i bisogni della famiglia.
I creditori personali di ognuno dei coniugi non possono soddisfarsi dei beni della comunione, tranne nel
caso in cui i beni del coniuge creditore non siano abbastanza capienti, allora potranno rivalersi sui beni della
comunione nella misura del 50%, quella cioè di proprietà del coniuge-creditore, ma sono comunque
preferiti i creditori della comunione. Allo stesso modo i creditori della comunione possono agire sui beni del
singolo coniuge nella misura del 50%.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
La comunione legale si scioglie ex art. 191 cod. civ. Per effetto di una delle seguenti cause:
Morte di uno dei coniugi;
• Sentenza di divorzio;
• Dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
• Annullamento del matrimonio. Importante notare che in caso di annullamento, gli effetti di questo
• operano ex nunc riguardo alla comunione, NON ha quindi, in questo caso, efficacia retroattiva);
Fallimento di uno dei coniugi;
• Convenzione tra coniugi per abbandonare il regime di comunione;
• Separazione giudiziale dei beni, che può essere pronunciata per:
• Interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi;
◦ Cattiva amministrazione della comunione;
◦ Disordine negli affari personali del coniuge tali da mettere in pericolo la comunione;
◦ Mancata o insufficiente contribuzione di uno dei coniugi ai bisogni familiari.
◦
Verificatasi una causa di scioglimento, cessa il regime legale di coacquisto, ma rimane la contitolarità dei
beni acquistati in comunione, si dovrà pertanto procedere alla divisione in parti eguali dei beni comuni.
Il principio della comunione in parti eguali è inderogabile ex art. 210 cod. civ.
COMUNIONE CONVENZIONALE
In mancanza di una apposita convenzione il regime patrimoniale che si applica ai coniugi è quello legale
della comunione dei beni. Tuttavia se anche fosse stipulata una convenzione ex art. 210, questa non
dovrebbe necessariamente escludere il regime di comunione, potrebbe limitarsi a regolarlo diversamente.
Le convenzioni tuttavia non possono derogare ai principi della comunione dei coniugi in parti uguali,
dell'amministrazione comune della comunione e non possono convenire di ricomprendere in comunione i
beni strettamente personali di ciascun coniuge.
LA SEPARAZIONE DEI BENI
Quando si applica il regime di separazione ciascun coniuge conserva i beni di cui è titolare, salvo comunque
l'obbligo di provvedere ai bisogni della famiglia. Se in regime di separazione, come spesso accade, un
coniuge fa godimento dei beni dell'altro, è tenuto a tutte le obbligazioni cui sarebbe tenuto se fosse un
normale usufruttuario.
IL FONDO PATRIMONIALE
Istituto previsto dalla riforma del '75. Può essere costituito da uno, da entrambi i coniugi o da un terzo.
Possono far parte del fondo solo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. I frutti del fondo
patrimoniale devono essere utilizzati per i bisogni della famiglia. I beni facenti parti del fondo non possono
essere sottoposti ad esecuzione forzata da parte dei debitori per debiti contratti per motivi estranei ai
bisogni della famiglia, ciò ha portato a qualificare quest'istituto come “patrimonio separato” ed ha portato
numerosi soggetti ad utilizzarlo con lo scopo esclusivo di sottrarsi ai creditori, per tale motivo la
giurisprudenza ammette che i beni del fondo patrimoniale possano essere soggetti ad azione revocatoria se
il fondo è stato costituito in frode ai creditori.
L'IMPRESA FAMILIARE
Una delle novità assolute introdotte dalla riforma del '75 è l'impresa familiare, disciplinata all'art. 230-bis.
La norma mira a tutelare i familiari dell'imprenditore che lavorino in modo continuativo nell'impresa del
loro congiunto. I familiari tutelati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. A
costoro viene riconosciuto il diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili in relazione al lavoro
svolto.
LA DOTE
Era un istituto di antica origine per il quale la moglie apportava dei beni al marito per aiutarlo a sostenere il
peso del matrimonio. Ovviamente una volta introdotto il regime di assoluta eguaglianza tra coniugi,
l'istituto della dote perse ogni motivo di esistere e venne abolito. Non solo, il nostro codice prevede
addirittura il divieto di costituzione di dote.
69. LA FILIAZIONE
L'UNICITA' DELLO STATUS DI FIGLIO DOPO LA LEGGE 219/2012
La relazione biologica tra genitore e figlio diventa rapporto giuridico quando sia accertata secondo le
modalità previste dal diritto. In tal caso si costituisce in capo al figlio uno status che porta con sé il relativi
effetti giuridici. Per un'antica tradizione il trattamento giuridico dei figli era diverso a seconda che essi
fossero nati all'interno del matrimonio o fuori da esso. La riforma del 1975 non ha modificato granchè
questa situazione, limitandosi a mutare il nome del figlio nato fuori dal matrimonio da illegittimo a naturale.
La prima differenza di tale diversità emergeva nei rapporti di parentela, infatti il figlio naturali avevano un
rapporto di parentela esclusivamente con il genitore che lo aveva un rapporto di parentela solo con il
genitore che lo aveva riconosciuto e non con i parenti e gli affini di questo, con tutte le conseguenze
patrimoniali e successorie che ne derivano. Inoltre non tutti i figli nati fuori dal matrimonio potevano essere
riconosciuti, non potevano esserlo quelli nati da relazioni adulterine o incestuose.
La L. 219/2012 ha eliminato questa distinzione, stabilendo il principio dell'unicità dello status di figlio,
operando quind