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Separazione giudiziale e regime convenzionale

Nel caso di separazione giudiziale chiesta da uno dei coniugi nei casi previsti dalla legge (art. 193), come il fallimento di uno dei coniugi, si applica il regime convenzionale della separazione dei beni.

In questo regime, ciascuno dei coniugi è proprietario individuale dei beni acquistati durante il matrimonio e ne ha il godimento e l'amministrazione, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio come l'obbligo di assistenza familiare a favore dell'altro coniuge e dei figli.

La scelta del regime convenzionale può essere dichiarata nell'atto del matrimonio, oppure può essere fatta a pena di celebrazione di nullità, mediante atto pubblico (art. 162).

Se un coniuge non riesce a provare che un dato bene è di sua proprietà, questo viene considerato di proprietà comune (art. 219).

Oltre ai regimi convenzionali, i coniugi possono adottare anche regimi atipici, non previsti dalla legge, ferma restando l'inderogabilità dei diritti e doveri che derivano dal matrimonio (art. 160).

legge.Possono anche apportare modifiche ai regimi legale econvenzionale. Per esempio possono,perconvenzione,modificare la comunione:restringere o allargare laserie dei beni indicati dalla legge. Non possono far parte dellacomunione i beni strettamente personali e quelli necessariall’esercizio della professione(art.160);anche le normesull’amministrazione dei beni comuni ed il principiosono inderogabili.dell’uguaglianza delle quoteLe convenzioni matrimoniali sono veri e propri econtrattiregolate dalle norme sui contratti in generale. Le convenzionimatrimoniali,tipiche o atipiche,possono essere stipulate in ognitempo ed anche il consenso di tutti coloro che lemutate(occorreformarono e dei loro eredi e non piu’ l’autorizzazione delgiudice art.163) liberamente durante il matrimonio.Devonoessere stipulate sotto forma di laatto pubblico,penanullità.Possono essere simulate;devono essere annotate neiregistri dello stato civile e la loro annotazione è

È stata elevata a rango di pubblicità legale la loro annotazione nei registri immobiliari, mentre è stata degradata a mera pubblicità notizia. I beni ad uno dei coniugi si considerano comuni anche intestati all'altro coniuge, a meno che non risulti dai registri dello stato che i coniugi sono in regime di separazione dei beni o che lo stato di comunione civile è cessato, oppure che tra i coniugi vige un regime convenzionale.

Gli alimenti per la famiglia in senso ampio si caratterizzano per il diritto e dovere reciproco che grava sui suoi membri. Gli alimenti sono i mezzi di sussistenza, in denaro o in natura, che una persona limitata è priva del necessario per vivere o che non ha la capacità di provvedere al proprio (per esempio per inattitudine al lavoro) ha diritto di chiedere. Il diritto agli alimenti si estende fino al mantenimento, ma al necessario per la vita (art. 438): vitto, alloggio, vestiario, cure sanitarie nel caso dell'adulto.

Per quanto riguarda il minore il diritto si estende, comprendendo anche le spese per l'educazione e l'istruzione. Spettano a colui che versi in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato (se però la causa è una condotta dissoluta e disordinata, se questa persiste il giudice può disporre una riduzione degli alimenti).

Nella famiglia i membri sono tenuti agli alimenti nel seguente ordine:

  1. Il coniuge, se non è tenuto all'obbligo di mantenimento per effetto della sentenza di separazione personale
  2. I figli, legittimi, naturali o adottivi; in loro mancanza i discendenti prossimi, i nipoti, anche naturali.
  3. I genitori o, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i nonni
  4. I generi e le nuore
  5. Suocero e suocera
  6. I fratelli e le sorelle, anche se in misura dello stretto necessario, che però include le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minori

I familiari obbligati possono sottrarsi al dovere

di prestare l'alimentazione in natura o di fornire un contributo economico. Nel caso in cui l'obbligato non adempia, l'alimentando può richiedere l'intervento del giudice per ottenere l'adempimento forzato dell'obbligo alimentare. È importante sottolineare che il diritto agli alimenti è un diritto prioritario rispetto ad altri crediti dell'obbligato. Inoltre, l'obbligato non può liberarsi dall'obbligo alimentare attraverso la compensazione con eventuali crediti nei confronti dell'alimentando. Infine, è importante ricordare che il diritto agli alimenti è un diritto personale e non può essere ceduto ad altri. Inoltre, si estingue con la morte dell'obbligato e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. È un diritto irrinunciabile ed imprescrittibile, ad eccezione delle annualità scadute che si prescrivono in 5 anni.

Due soluzioni:

  1. Corrispondere un assegno alimentare in denaro
  2. Accogliere e mantenere l'alimentando presso la propria casa (art.443).

Gli obbligati nello stesso grado concorrono nell'adempimento, ognuno in proporzione alle proprie condizioni economiche: il loro obbligo è e non solidale parziario.

Se invece sono più alimentandi ad avere diritto agli alimenti da un unico obbligato che non riesce a soddisfare i diritti di tutti, è l'autorità giudiziaria che decide, valutando la possibilità che.

Vedi libro pag.169

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.