I regimi patrimoniali nel matrimonio
Prima della riforma del 1975, il regime patrimoniale consisteva nella separazione dei beni; se si desiderava la comunione era necessario stipulare una convenzione patrimoniale. I coniugi possono scegliere sia il regime di separazione dei beni che quello della comunione. Nel nostro paese, il regime legale è quello della comunione dei beni, che comprende:
- I beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio; sono esclusi i cosiddetti beni parafernali, cioè i beni che appartenevano ai coniugi prima del matrimonio. Sono inoltre esclusi dalla comunione i beni di uso strettamente personale, quelli ottenuti tramite donazione o eredità ed infine i beni necessari all'esercizio della professione.
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- I proventi dell'attività separata di ciascuno di essi, percepiti ma non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- Le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.
I beni di cui ai numeri 1 e 4 sono beni che costituiscono una comunione attuale (attualmente, ovvero durante il matrimonio, i beni in questione appartengono ai coniugi), mentre i frutti ed i proventi di cui ai numeri 2 e 3 formano una comunione differita ed eventuale, detta anche comunione de residuo. I frutti e i proventi appartengono a ciascun coniuge che li ha percepiti. Se non vengono consumati o risparmiati, al momento dello scioglimento della comunione coniugale, verranno divisi in parti uguali tra i coniugi (o tra i loro eredi).
Amministrazione dei beni in comunione
L’amministrazione ordinaria dei beni in comunione viene gestita disgiuntamente da ciascun coniuge, mentre gli atti di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente. Se ci sono disaccordi, occorre rivolgersi al giudice.
Atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro
- Se riguardano beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, sono annullabili su domanda dell’altro coniuge, che deve essere proposta entro 1 anno dalla conoscenza dell’atto e, in ogni caso, dalla trascrizione nei registri.
- Se riguardano altri beni mobili, sono validi, ma obbligano il coniuge a ricostituire in natura o tramite l’equivalente in denaro lo stato di comunione. Si è deciso per la validità dell’atto per non compromettere la sicurezza nella circolazione dei beni.
I beni che costituiscono la comunione sono sottoposti ad un vincolo di destinazione: sono destinati in modo tale da preservare l'interesse della famiglia.
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Diritto processuale civile - diritto di famiglia
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Diritto privato e di famiglia - la famiglia di fatto