L’APPALTO
Contratto molto importante.
Art.1667
La Norma parla di garanzia, cui contenuto è esplicitato
dall’art. 1668 in valse al quale il committente può
richiedere che i vizi vengano eliminati.
L’attività a cui è tenuto l’appaltatore è diversa da quella del
venditore che garantisce i vizi e non promette di fare niente
se non attivarsi nel caso in cui ci siano tali vizi. L’obbligo
dell’appaltatore invece è di svolgere un lavoro che non
abbia vizi; c’è una corrispondente obbligazione di facere.
Il contratto di appalto è il paradigma dei contratti a
prestazione d’opera. È una prestazione caratteristica che è
diversa dal pagamento da una somma di denaro. È previsto
dagli artt. 1665 e ss.
Il contratto d’opera
Il contratto di trasporto che obbliga il trasportatore allo
svolgimento della sia prestazione.
La categoria di tali contratti si contrappone a quelli di
cooperazione giuridica, cui attività è quella di cooperare
nell’attività giuridica.
Art. 1655 È un contratto che ha una formulazione più
generale tra i contratti di prestazione. Esso non specifica
quale sia in concreto l’obbligazione.
In tali contratti possono contrapporsi oggetti eterogenei. Si
va dai contratti semplici a quelli estremamente complessi.
L’appaltatore si assume i rischi in quanto sia autonomo.
Sostanzialmente un imprenditore in piccolo (diverso dal
contratto d’opera per la dimensione dell’organizzazione),
quindi il contratto d’appalto è un contratto d’impresa.
L’organizzazione dell’appaltatore non è di impresa, ma di
piccolo imprenditore; quindi questo lavoro non prevale
sull’organizzazione dei mezzi.
Non è necessario che l’appaltatore sia anche capitalista,
ovvero proprietario dei mezzi per lo svolgimento
dell’attività e l’azienda può anche essere in affitto. Se
manca l’autonomia dell’appaltatore, nonn c’è nemmeno il
contratto d’appalto, ma può esserci per esempio il
contratto di lavoro subordinato (termine contrapposto
all’appalto).
Possiamo avere altre forme di lavoro autonomia che non
sono vincolate dai contratti di appalto.
Esistono anche contratti di lavoro parasubordinato.
Figura dell’appalto e la figura della vendita di una
cosa futura. La giurisprudenza annuncia la differenza che
consiste nel vedere se prevalga la fornitura della materia o
del lavoro.
Appalto: un prodotto che non rientri nella produzione di
serie. Produzione richiesta dal cliente.
Vendita: se la produzione della cosa rientra nella
produzione prestabilita. Si ordina qualcosa che dovrà
essere fatta, ma i modelli sono predefiniti.
Contatto d’appalto è fondato sulla fiducia posta dal
committente sull’appaltatore. La morte del secondo non
scioglie il contratto e il primo può recedere dal contratto se
gli eredi non diano la buona esecuzione dell’opera.
Corrispettivo che deve essere pagato dal committente: Può
essere determinato dalle parti sia globalmente (à forfait) o
col corrispettivo a misura. Manca la determinazione del
prezzo, ma allo stesso tempo può essere stabilito in base
alle eventuali tariffe o dei usi di natura contrattuale. Se
mancano anche quest’ultima, il giudice interviene e
determina iii contenuto del contratto secondo equità Etero
integrazione dei contratti.
È un contratto informale ovvero la legge non predispone
una specifica forma per tale contratto; ad eccezione del
contratto d’appalto di costruzione che stabilisce il terreno
su cui si può costruire.
Gli appalti più complessi hanno una struttura particolare
comprendente il progetto (soprattutto in quelli di
costruzione), condizioni giuridiche del contratto e capitolato
di appalto (norme di natura tecnica).
[più documenti NON indicano più contratti].
Specifiche norme:
Si occupano delle variazioni necessarie al progetto:
Artt. 1699; 1660; 1661(variazioni ordinate dal
committente)
Accordo modificabili di un contratto è a sua volta un
contratto art. 1321
Art. 1659 Autorizzazione che tutela il committente,
deve essere presentata per iscritto.
Art. 1664 Norma speciale in confronto all’art. 1667.
Art. 1677 Appalto di servizi
Indennizzo o indennità si danno come garanzia.
Nel caso dell’inadempimento, si ha il risarcimento.
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