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STRUTTURA E TIPOLOGIA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L'obbligazione consiste in un rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (il debitore) è obbligata ad eseguire una prestazione o pagare una somma di denaro a favore di un'altra parte (creditore). In sintesi, l'obbligazione è il rapporto obbligatorio che si instaura tra due o più soggetti. Mentre nei diritti reali il soddisfacimento del diritto può essere conseguito con il diretto utilizzo del bene, nelle obbligazioni il creditore, per conseguire l'utilità cui ha diritto, ha bisogno dell'indispensabile cooperazione del debitore. Inoltre, l'obbligazione è sempre un diritto soggettivo relativo, quindi opponibile solo al creditore, mentre i diritti reali sono diritti soggettivi assoluti, quindi opponibili cioè verso tutti (erga omnes). Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni.della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge (art. 2740 c.c.). I soggetti sono almeno due: il creditore (o soggetto attivo) ed il debitore (o soggetto passivo). Obbligazioni naturali Le obbligazioni naturali non hanno rilevanza giuridica, se non per l'effetto della irripetibilità della prestazione eseguita spontaneamente, perché avviene in esecuzione non di un dovere giuridico, ma morale o sociale. Poiché non è una norma giuridica, manca il carattere della coazione - non c'è l'esecutività - quindi non si può chiedere la ripetizione di chi l'ha eseguita spontaneamente per un dovere morale o sociale. Tuttavia l'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) pone un principio "non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace". Ad esempio nonsi può chiedere la restituzione di un offerta ad un mendicante o la restituzione di un debito pagato spontaneamente dopo la prescrizione o debiti di gioco, ad esclusione che il debito o l’offerta sia stata fatta da un incapace. “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma (art. esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti” (2034 c.c.). Fonti delle obbligazioni Le fonti delle obbligazioni sono (art. 1173 c.c.): - il contratto, - un fatto illecito, - da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Esempi sono: promesse unilaterali, titoli di credito e le c.d. obbligazioni nascenti dalla legge: la gestione di affari (quando un terzo,scientemente e senza esservi obbligato, si intromette nella gestione degli affari di altrui), pagamento di indebito (ad esempio il pagamento di un debito inesistente), arricchimento senza causa o ingiustificato arricchimento (ad esempio paga due volte lo stesso debito).
L'obbligazione se ha più soggetti si chiama plurisoggettiva e solidale se ciascun debitore risponde per intero dell'obbligazione (rafforzando così la tutela del creditore), è parziaria se ogni debitore risponde solo per la sua parte. L'art. 1294 - Solidarietà tra condebitori - detta: "I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".
Ma nelle successioni, "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria" (art. 754 c.c.).
condebitore solidale che abbia pagato per intero il credito, può agire contro gli altri condebitori (azione affinché ciascuno rimborsi la sua parte. "Sedi regresso), uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo (art. 1299 c.c.) interesse l'obbligazione era stata assunta" La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri debitori, ma ha effetto per tutti sull'interruzione della prescrizione. La costituzione in mora da parte di uno dei creditori in solido, invece giova agli altri creditori. Le azioni dei creditori nei confronti dei debitori in solido si chiamano solidarietà attiva, mentre le azioni dei debitori in solido si chiamano solidarietà passiva. La prestazione cui il debitore è obbligato può consistere in:un dare (ad esempio una somma di denaro); • in un facere (ad esempio la realizzazione di un edificio da parte dell'appaltatore o lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore); • in un non facere (ad esempio il divieto negoziale di alienazione). Ai sensi dell'art. 1174 la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve avere carattere patrimoniale: "la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore", cioè la prestazione deve essere patrimoniale, ma l'interesse può anche essere non patrimoniale (ad esempio ideale, culturale, ricreativo, sportivo, ecc. quindi pagare il biglietto per vedere una partita è l'obbligazione (carattere patrimoniale della prestazione, l'interesse è lo sport della partita di calcio). L'oggetto della prestazioneIl contratto deve avere carattere patrimoniale ma, come avviene per il contratto enegozio giuridico (art. 1346 c.c.), deve essere anche:
- possibile, cioè materialmente possibile la prestazione (ad esempio non è possibile acquistare un prodotto inesistente), la possibilità si intende in senso assoluto e non relativo al debitore (ad esempio è possibile pagare 1000 euro, anche se chi li deve versare è nullatenente);
- lecita,
- determinata o determinabile in base ai criteri fissati dalla legge.
La prestazione può essere fungibile o infungibile:
- è infungibile, quando per il creditore è determinante la prestazione di una persona in particolare (ad es. la prestazione di un pittore in particolare);
- è fungibile, quando per il creditore è irrilevante la prestazione di una persona in particolare (ad es. il pagamento di un debito, o l'acquisto di un prodotto al supermercato).
MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE (E
- L'acquisto del diritto soggettivo può avvenire a titolo derivativo se c'è un atto traslativo da un soggetto ad un altro, detto di successione o modificazione, che può avvenire tra vivi, mediante atto, o mortis causa.
- La successione (o trasmissione a titolo derivativo o modificazione dell'obbligazione) può avvenire a titolo universale o particolare.
- La trasmissione a titolo derivativo può avvenire cedendo lo stesso diritto del precedente titolare oppure diverso rispetto al dante causa (chi perde il diritto perché lo sta trasferendo si chiama autore o dante causa, chi lo acquista è il successore o avente causa).
- L'acquisto del diritto a titolo derivativo si distingue in:
- Acquisto derivativo traslativo, quando lo stesso diritto che apparteneva al dante causa
- Acquisto derivativo non traslativo
dell'obbligazione si può avere sia di quello attivo (il creditore) e che passivo (debitore).
Modifica del soggetto attivo dell'obbligazione
La modifica del soggetto attivo dell'obbligazione si ha con la cessione del credito, la surrogazione per pagamento e la delegazione attiva.
La cessione del credito
Si parla di cessione del credito in due casi differenti:
- Per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) la successione del credito del suo debitore (ceduto);
- Per indicare l'effetto del contratto, cioè la successione (o il trasferimento) del credito al cessionario.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario.
se non si prova che egli è colpevole