Composizione del codice
Libri del codice
Libro primo: delle persone e della famiglia (delle persone fisiche, delle persone giuridiche, del domicilio e della residenza, dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta, della parentela e dell'affinità, del matrimonio, della filiazione, dell'adozione di persona maggiore d'età, ordini di protezione contro gli abusi familiari, della tutela e dell'emancipazione, delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, degli alimenti, degli atti dello stato civile) artt. 1-455
Libro secondo: delle successioni (disposizioni generali sulle successioni, delle successioni legittime, delle successioni testamentarie, della divisione, delle donazioni) artt. 456-809
Libro terzo: della proprietà (dei beni, della proprietà, della superficie, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione, del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto) artt. 810-1172
Libro quarto: delle obbligazioni (delle obbligazioni in generale, dei contratti in generale, dei singoli contratti, delle promesse unilaterali, dei titoli di credito, della gestione di affari, del pagamento dell'indebito, dei fatti illeciti) artt. 1173-2059
Libro quinto: del lavoro (della disciplina delle attività professionali, del lavoro e nell'impresa, del lavoro autonomo, del lavoro subordinato in particolari rapporti, delle società, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, dell'associazione in partecipazione, dell'azienda, dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, della disciplina della concorrenza e dei consorzi, disposizioni penali in materia di società e di consorzi) artt. 2060-2642
Libro sesto: della tutela dei diritti (della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, della tutela giurisdizionale dei diritti, della prescrizione e della decadenza) artt. 2643-2969
All'inizio del codice ci sono le disposizioni generali o preleggi e alla fine le disposizioni di attuazione e transitorie e l'indice.
I beni e la proprietà
I beni
Per indicare l’attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani si suole adoperare il concetto di bene. Sono beni sia le cose che soddisfano direttamente i bisogni umani, i cosiddetti beni di consumo, come gli alimenti, gli indumenti e le case di abitazione; ma sono beni anche le cose che li soddisfano indirettamente, ossia che servono a creare altri beni a loro volta idonei a soddisfare bisogni umani.
Ci sono beni che la natura offre in quantità certamente superiore ai bisogni dell’uomo o alle possibilità di utilizzazione nelle attività umane (luce del sole, aria dell’atmosfera, acqua del mare). Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, tutti possono fruire a volontà per questo vengono definite cose comuni di tutti: sono cose che appartengono a tutti e il singolo non cerca di stabilire un senso di appartenenza con esse.
Altrettanto non può dirsi per molte altre cose, come il suolo e i suoi prodotti: la natura non offre sconfinate distese di terre fertili ed inesauribili giacimenti di minerali. La loro utilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione del loro uso da parte di altri. Su queste cose, quindi, l’uomo ha interesse a stabilire un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l’utilizzazione, impedendo che altri possa utilizzarle. E sono proprio questi beni ad assumere rilevanza per il diritto.
Il concetto giuridico di bene è più ristretto; per l’art. 810, sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie. Sono beni per il diritto, anche le energie naturali, se hanno un valore economico; ciò vuol dire che sono beni in quantità limitata e per procurarseli si è disposti a pagare una somma di denaro. Qui la definizione giuridica utilizza, anziché l’attitudine della cosa a formare oggetto di diritti, la sua attitudine a formare oggetto di scambio.
I due criteri sono però destinati ad integrarsi: possiamo dire, in generale, che sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili di valutazione economica. Possiamo anche dire che ogni sistema giuridico:
- Riconosce il diritto di proprietà, il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832);
- Regola i conflitti fra gli uomini per l’appropriazione delle cose determinando i modi di acquisto della proprietà;
- Fonda la categoria dei beni pubblici: sono beni che, essendo considerati di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli;
- Pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario.
Per beni pubblici e beni demaniali si fa riferimento a quei beni che appartengono allo Stato (lido del mare, spiaggia, porti, fiumi, torrenti, laghi). Quest’ultimo ha il compito di consentirne il disciplinato uso da parte di tutti e volgere questi beni a vantaggio di tutti. Taluni beni pubblici, come quelli demaniali, possono essere confusi con le cose comuni di tutti, data la loro destinazione all’uso da parte di tutti. La differenza sta nella limitatezza dei primi, che comporta la loro attribuzione allo Stato.
Ecco un esempio: l’etere (ossia l’aria atmosferica conduttrice di suoni) era fino a ieri qualificato come cosa comune di tutti, della quale ciascuno poteva fare uso a proprio piacimento e senza limiti. Ma con il moltiplicarsi delle emittenti radiotelevisive si è dovuto constatare che l’etere non consente una disponibilità illimitata di frequenze e di conseguenza l’uso intensivo da parte di chi ha per primo installato le emittenti, impedisce l’uso da parte di altri. E così l’etere ha cessato di essere cosa di tutti, diventando bene pubblico appartenente allo Stato, che ne disciplina l’utilizzazione da parte dei privati.
I diritti reali e la proprietà
I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono in tutto sette: la proprietà, i diritti di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, di uso, di abitazione e di servitù. La proprietà è il diritto che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una cosa.
Rispetto alla proprietà gli altri sei diritti reali si presentano:
- Limitati, parziali o minori, in quanto caratterizzati da un più limitato contenuto, che in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà;
- Come diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri è proprietario.
Secondo l’art. 832, il diritto di proprietà è definito come: «il diritto (a) di godere e (b) di disporre delle cose (c) in modo pieno (d) ed esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».
- a) La facoltà di godere delle cose, è la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa o meno, di decidere come usarla, di trasformarla e di distruggerla;
- b) La facoltà di disporre delle cose, è la cosiddetta disposizione giuridica delle cose, che si contrappone al godimento, inteso come disposizione materiale; la prima è la facoltà di vendere la cosa, di donarla o di non donarla;
- c) La pienezza del diritto di proprietà, il proprietario della cosa può farne tutto ciò che vuole, che non sia però espressamente vietato dalla legge. La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitino fortemente la facoltà di godimento del proprietario. In questo caso non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà;
- d) L’esclusività del diritto di proprietà, significa che il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento della propria cosa;
- e) I limiti alla facoltà di godere e di disporre, consistono anzitutto nel divieto degli atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri (come l’innalzare un muro, privo di utilità per il proprietario del fondo, con lo specifico scopo di togliere al vicino la vista del panorama);
- f) Gli obblighi del proprietario: un tradizionale obbligo del proprietario del suolo è di consentirne l’accesso al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo oppure a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente. Il proprietario di terreni destinati all’agricoltura ha l’obbligo di provvedere alla loro coltivazione. La legge n. 440 del 1978 stabilisce che le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta. Il codice civile impone un generale divieto al proprietario di beni produttivi che interessino la produzione nazionale di abbandonare la coltivazione o, comunque, astenersi dall’utilizzazione del bene, prevedendo la drastica sanzione dell’espropriazione del bene da parte dello Stato.
La classificazione dei beni
Sono beni, per l’art. 810, le cose che possono formare oggetto di diritti, e pertanto non solo quelle che appartengono a qualcuno, ma anche le cose che, pur non appartenendo a nessuno, possono formare oggetto di proprietà. Così, ad esempio, i pesci che vivono nel mare: il mare è cosa comune di tutti, ma i pesci sono beni, anche se beni di nessuno finché restano nel loro ambiente naturale. Con la cattura essi diventano proprietà di chi li ha catturati.
Tra i beni si suole, perciò, distinguere fra beni in patrimonio, che sono beni di proprietà di qualcuno, e beni di nessuno che non hanno un proprietario. La fondamentale distinzione dei beni è quella che intercorre fra i beni immobili e i beni mobili. Sono beni immobili tutto ciò che è il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua; inoltre, tutto ciò che è incorporato al suolo come gli alberi e le costruzioni. Al suolo oggetto di proprietà si dà il nome di fondo rustico se è destinato all’agricoltura; mentre si chiamano fondi urbani, i suoli edificabili per insediamenti industriali e abitativi.
Sono beni mobili tutti gli altri beni che non sono definiti immobili (art. 812). Tra essi c’è il denaro, che è il bene mobile per eccellenza. La differenza tra questi due tipi di beni si manifesta soprattutto nella cosiddetta legge di circolazione dei beni, ossia nelle norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario ad un altro. I beni mobili circolano in modi assai più rapidi rispetto a quelli immobili.
In una condizione intermedia fra mobili e immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri, come gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. Più cose mobili formano un’universalità di cose se appartengono ad un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria. Sono pertinenze le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Così, le scialuppe di salvataggio di una nave sono cose mobili al servizio di altra cosa mobile. Il rapporto pertinenziale stabilito fra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze (art. 818): gli atti o i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono, se non sono escluse, anche le pertinenze. Chi vende la nave vende, senza bisogno di menzionarle espressamente nell’atto di vendita, anche le scialuppe; ma s’intende che si può vendere la nave senza le scialuppe, escludendole dalla vendita.
D’altra parte, le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti: si possono vendere le scialuppe senza vendere la nave. Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale; non occorre, invece, che egli sia anche proprietario della pertinenza, che può appartenere ad altri. Può accadere, perciò, che il proprietario trasferisca la cosa principale senza escludere dall’atto di trasferimento le pertinenze, che non gli appartengono. In questo caso, l’acquirente della cosa principale acquista anche le pertinenze, salvo che egli non fosse in mala fede al momento dell’acquisto, ossia sapesse che le pertinenze non appartenevano al venditore.
Se però la pertinenza è un immobile o un mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti dell’acquirente di buona fede.
La proprietà fondiaria
Il fondo, sia esso fondo rustico o fondo urbano, è delimitato nello spazio tanto in senso orizzontale quanto in senso verticale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico: il fondo ha dei confini che segnano il limite del diritto del proprietario. La proprietà del suolo si estende sì al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene; si estende sì allo spazio sovrastante. Ma il suo diritto non è illimitato.
Il criterio che consente di identificare il limite della proprietà in senso verticale è, dunque, di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite, che è elastico e non misurabile in metri di profondità o di altezza, il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni di tutti.
Così il proprietario di un fondo situato su una collina non può impedire che, alla base di questa, venga scavata una galleria, se lo scavo è effettuato a tale profondità, rispetto al suo fondo, da non pregiudicare la stabilità delle costruzioni che si trovano su di essa. Così il proprietario del suolo non può impedire il sorvolo degli aerei, se questo non avviene a quota così bassa da provocare vibrazioni pericolose per le sue costruzioni.
I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà. Significativa è la norma in materia di stillicidio: il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non in quello del vicino (art. 908). Sempre in linea di principio, il proprietario deve astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo (art. 840), opere che possano recare danno al vicino.
Così chi scava per estrarre acqua dal sottosuolo deve farlo in modo da evitare di togliere acqua al preesistente pozzo del vicino (art. 911).
Le distanze legali
Un proprio limite alla facoltà di godimento è nelle norme che impongono, a protezione del diritto del vicino, di rispettare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, collocare tubi, piantare alberi:
- Le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza tra loro, debbono essere tenute a distanza di almeno tre metri, salve le maggiori distanze previste dai regolamenti locali (art. 873); distanza ritenuta il minimo indispensabile perché le costruzioni vicine non si tolgano reciprocamente aria e luce e non pregiudichino la sicurezza reciproca. Risulta favorito, fra due proprietari confinanti, quello che costruisce per primo (cosiddetto principio della prevenzione temporale): egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sullo stesso confine, costringendo l’altro, se intende costruire a sua volta, o ad arretrare il fronte della propria costruzione, in modo da rispettare la distanza di legge, o ad avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino o in aderenza ad esso e pagando il valore del suolo del vicino che abbia occupato con la sua costruzione (artt. 874-77). Se il secondo, invece, costruisce in modo da violare la distanza legale dalla preesistente costruzione, il primo può esigere la riduzione in pristino (art. 872), ossia la demolizione di quella parte della costruzione che eccede le distanze consentite. I regolamenti comunali, oltre che prevedere distanze fra le costruzioni maggiori dei minimi di legge, talvolta prescrivono distanze non fra le costruzioni, bensì dal confine, con il risultato di rimuovere il principio della prevenzione temporale: sarà così soggetto alla riduzione in pristino anche chi costruisce per primo;
- Pozzi, cisterne e tubi, debbono essere collocati ad almeno due metri dal confine (art. 889); i fossi debbono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità (art. 891);
- Gli alberi di alto fusto debbono essere piantati ad almeno tre metri dal confine, salvo i diversi regolamenti o usi locali; gli altri alberi ad un metro e mezzo; le viti e le siepi a mezzo metro (art. 892). Il vicino, comunque, può recidere le radici o chiedere al proprietario di tagliare i rami che superino il confine (art. 896).
Le immissioni
Le interferenze fra il godimento di un fondo e il godimento di un altro fondo trovano un ulteriore criterio legale di regolazione nel caso delle immissioni, da un fondo all’altro, di fumo, di calore, di rumori e, in genere, in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti, di vibrazioni e così via. Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità (art. 844): il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni o le propagazioni provenienti dal fondo vicino se esse non superino la capacità di sopportazione dell’uomo medio, la soglia oltre la quale risultano intollerabili da parte dell’uomo di media tollerabilità.
Solo in caso contrario il vicino potrà pretendere l’adozione di misure o l’applicazione di disposizioni anti-rumore e, se ciò non risolve il problema, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.
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