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Garanzia del creditore

1. La responsabilità patrimoniale si può definire come "l'assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore". In materia vigono due principi fondamentali: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, cioè anche con quelli entrati nel suo patrimonio dopo l'assunzione dell'obbligo (art. 2740); inoltre, tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (art. 2741) che consistono nel diritto di preferenza che la legge riconosce a determinati crediti (pegno, ipoteca, privilegi). 2. Il concorso dei creditori e le cause di prelazione: Una medesima persona può avere più creditori: il suo patrimonio può, pertanto, costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti.Nei rapporti fra più creditori di un medesimo debitore la regola generale è quella della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Questa è però solo la regola generale: ad essa fanno eccezione le cause di prelazione, le quali consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti. Il pegno e l'ipoteca (art. 2741 comma 2°) sono cause di prelazione. Sono cause di prelazione: i privilegi, privilegio è un titolo di prelazione accordato dalla legge al creditore in considerazione della causa del credito (art. 2745), e cioè in base all'importanza dell'interesse creditorio che deve trovare attuazione. Il privilegio può essere generale o speciale: il primo spetta su tutti i beni mobili del debitore; il secondo solo su determinati beni, mobili o immobili. Il privilegio generale è riconosciuto in considerazione dell'esigenza.

diassicurare il soddisfacimento prioritario di categorie professionali che dallarealizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento. Il privilegio speciale sibasa, invece, su una specifica connessione fra il credito e la cosa: così i creditidell’albergatore hanno privilegio sulle cose portate in albergo dai clienti. Tale privilegioha diritto di seguito: segue, cioè, la cosa, anche se questa sia stata acquistata da terzi.

3. Le garanzie reali: il pegno e l’ipoteca

Anche il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione. In quanto diritti reali,però, essi presentano i seguenti requisiti:

  • l’immediatezza, per la loro realizzazione non occorre la cooperazione del debitore;
  • l’assolutezza, sono opponibili «erga omnes»;
  • il diritto di sequela, nel senso che il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene,anche se la proprietà è stata trasferita ad altra persona;
  • diritto di prelazione,
nel senso che il creditore ha diritto di essere preferito agli altri sul ricavato della vendita del bene oggetto di pegno o di ipoteca. Tra le caratteristiche comuni ai due diritti abbiamo: a) accessorietà, se manca o si estingue l'obbligazione garantita, viene meno o si estingue anche la garanzia; b) specialità, il pegno o l'ipoteca si costituiscono soltanto su beni determinati; c) indivisibilità, il diritto si estende sull'intero bene che ne è oggetto e sulle sue parti. Se la cosa data in garanzia perisce o si deteriora, il creditore può chiedere che gli sia prestata la garanzia su altri beni (c.d. supplemento di pegno e di ipoteca) e, in mancanza, ha diritto al pagamento immediato del suo credito. È vietato il patto con cui si stabilisce che, ove il debitore sia inadempiente, la proprietà della cosa oggetto del pegno o dell'ipoteca passi al creditore, c.d. divieto di patto commissorio. Tra le differenze, il pegno ha per
  1. oggetto beni mobili, mentre, l'ipoteca beni invece, abbiamo che:
  2. a) immobili, diritti reali immobiliari o beni mobili registrati e rendite dello Stato;
  3. b) con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore, sottraendone il godimento al proprietario;
  4. invece, il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento del proprietario.

Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore su cosa mobile a garanzia di un credito. Oggetto del pegno possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che siano infungibili (art. 2784). Il diritto di pegno si costituisce con un contratto reale, in quanto, per la sua perfezione è necessaria la consegna della cosa. Esso comporta lo spossessamento temporaneo del proprietario a garanzia del pagamento del debito. La legge richiede che, quando il credito garantito superi la somma di due euro e cinquantotto centesimi,

Il contratto di pegno sia stipulato in forma scritta. Gli effetti del pegno sono:

  • il possesso della cosa passa al creditore, ma non l'uso e la disponibilità della stessa;
  • per converso, il creditore ha l'obbligo di custodire la cosa;
  • il creditore è tenuto a restituire la cosa solo quando il credito sia stato interamente soddisfatto;
  • l'effetto più saliente e caratteristico è l'attribuzione al credito del diritto di prelazione;
  • al giudice l'assegnazione in pagamento del bene;
  • il creditore può anche domandare il pignoramento.

Quando vengono consegnate in pegno cose fungibili (es.: denaro) si ha il c.d. pegno irregolare (ne è esempio il deposito cauzionale). In caso di inadempimento dell'obbligazione, il creditore può far proprie le cose o la somma consegnatagli.

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore su un bene, che attribuisce al creditore il potere di espropriare.

Il bene è di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Possono essere oggetto di ipoteca: i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati, l'usufrutto, il diritto di superficie, le rendite dello Stato. Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione (pubblicità costitutiva) nell'apposito registro presso l'ufficio dei Registri Immobiliari del luogo ove si trova il bene. In relazione al titolo si distingue: l'ipoteca legale, si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità o posizione assunta dal creditore stesso, di ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore (art. 2817); l'ipoteca giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se

la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a impugnazione (artt. 2818-2820); l'ipoteca volontaria, nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. E' prescritta la forma scritta (artt. 2821-2826). 54 L'ordine di preferenza fra varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è determinato dalla data dell'iscrizione. Ogni iscrizione riceve, infatti, un numero d'ordine, che determina il c.d. grado dell'ipoteca. E' ammessa la cessione di grado tra i creditori ipotecari, purché essa non leda gli eventuali altri creditori ipotecari. Il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l'effetto dell'iscrizione è limitato a venti anni e, pertanto, deve essere rinnovata prima della scadenza del termine.

4. Le garanzie personali: la fideiussione

Le garanzie personali o semplici sono quelle garanzie che consistono nella costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio

(accessorio all'obbligazione principale) fra lo stesso creditore e un altro debitore che si aggiunge, col suo patrimonio, a rafforzare la garanzia del creditore.

La fideiussione è il contratto col quale un terzo (fideiussore) si obbliga personalmente all'adempimento dell'obbligazione altrui (art. 1936). Il verso il creditore, garantendo debitore è, solitamente, estraneo al contratto: la fideiussione è, anzi, efficace anche se il debitore non ne sia a conoscenza. Debitore e fideiussore sono responsabili in solido nei confronti del creditore. Le parti possono però convenire che il fideiussore sia tenuto ad adempiere solo dopo l'escussione del debitore (c.d. beneficio di escussione). Il fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti del creditore. Può inoltre agire in regresso contro il debitore per ottenere il rimborso di ciò che ha pagato.

SINGOLI CONTRATTI

1. La vendita

La vendita è il più importante contratto di scambio.

Essa è definita dal codice come "il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (mobile o immobile) o il trasferimento di un altro diritto (sia esso reale o di credito, quale ad esempio la cessione dei crediti a titolo oneroso) verso il corrispettivo di un prezzo" (art.1470). La vendita è un contratto:

  • non formale: il consenso può essere espresso in qualsiasi forma a meno che la natura dell'oggetto del contratto non richieda una forma particolare (es.: il trasferimento di un bene immobile richiede la forma scritta, art. 1350);
  • tipico: in quanto espressamente previsto e disciplinato dal legislatore;
  • consensuale: per il suo perfezionamento, è sufficiente il solo consenso delle parti. Non occorre anche l'effettiva consegna della cosa (che costituisce, invece, solo uno degli obblighi cui è tenuto il venditore);
  • a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio.

economico in cambio della loro prestazione: a prestazioni corrispettive: infatti la causa del contratto consiste nello scambio di bene contro denaro;

normalmente ad effetti reali: in quanto produce il trasferimento della proprietà della cosa per effetto del solo consenso.

Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui la vendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferirla successivamente, conferendo al compratore soltanto un diritto di credito. Le principali obbligazioni che gravano sul venditore sono:

  1. consegnare la cosa, cioè, assicurare la disponibilità fisica della cosa venduta al compratore;
  2. far acquistare al compratore la proprietà della cosa, quando l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  3. garantire il compratore dall'evizione e da eventuali vizi occulti della cosa.

Talvolta può accadere

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Gatt Lucilla.