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CAPITOLO 7-I BENI

IL CONCETTO DI BENE NEL CODICE CIVILE:

L'art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti.

Quindi bene è:

  • una cosa: perciò si riferisce a una realtà materiale; il carattere materiale va però inteso in sensi ampio; non significa visibile o tangibile o percepibile con i 5 sensi, ma più ampiamente si riferisce all'esistenza nel mondo della materia, dunque tutto ciò che è empiricamente verificabile e quantificabile.
  • che può formare oggetto di diritti: non sono beni le cose sulle quali non può sussistere un diritto. Un conflitto sorge solo se c'è una relativa scarsità di ciò che può soddisfare un bisogno.
  • che può formare oggetto di diritti: ci sono cose, che non sono oggetto di diritti, ma che possono diventarlo. Sono cose di nessuno - res nullius- (come il pesce pescato dal pescatore che ne acquista la proprietà tramite occupazione), o res derelicta cioè cosa abbandonata da proprietario e lasciata con l'intenzione di non tenerla più (non la cosa perduta).

RELAZIONI SU COSE:

L'art. 817 descrive il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un'altra, chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento della prima. Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra un bene.immobile e uno immobile (casse delle lettere di un condominio), tra immobile e immobile (garage separato da una villa).

N.B. Gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.

Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità(identità), mentre l'integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali.

DIVERSE CATEGORIE DI COSE:

Nelle obbligazioni di dare l'alienazione riguarda cose “generiche” o cose “specifiche”.

Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l'identità, ma solo l'appartenenza a un genere, definito da certi connotati, e che sono perciò determinate solo per quantità, numero, misura.

Cose specifiche sono quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità: quel determinato quadro, quel mobile...

Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c'è un momento in cui la cosa dovuta viene individuata. L’individuazione trasforma l’oggetto del rapporto; non si tratta più di cosa generica, ma di cosa specifica.

CAPITOLO 7-I BENI

IL CONCETTO DI BENE NEL CODICE CIVILE:

L’art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti.

Quindi bene è:

  • una cosa: perciò si riferisce a una realtà materiale; il carattere materiale va però inteso in sensi ampio; non significa visibile o tangibile o percepibile con i 5 sensi, ma più ampiamente si riferisce all'esistenza nel mondo della materia, dunque tutto ciò che è empiricamente verificabile e quantificabile.
  • che può formare oggetto di diritti: non sono beni le cose sulle quali non può sussistere un diritto. Un conflitto sorge solo se c'è una relativa scarsità di ciò che può soddisfare un bisogno.
  • che può formare oggetto di diritti: ci sono cose, che non sono oggetto di diritti, ma che possono diventarlo. Sono cose di nessuno – res nullius- (come il pesce pescato dal pescatore che ne acquista la proprietà tramite occupazione), o res derelicta cioè cosa abbandonata da proprietario e lasciata con l'intenzione di non tenerla più (non la cosa perduta).

RELAZIONI SU COSE:

L’art. 817 descrive il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un rapporto nel quale si individua una cosa principale e un'altra, chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento della prima. Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra un ben.e mobile e uno immobile (casse delle lettere di un condominio), tra immobile e immobile (garage separato da una villa).

N.B. Gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.

Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità(identità), mentre l'integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali.

DIVERSE CATEGORIE DI COSE:

Nelle obbligazioni di dare l’alienazione riguarda cose “generiche” o cose “specifiche”.

  • Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l'identità, ma solo l’appartenenza a un genere, definito da certi connotati, e che sono perciò determinate solo per quantità, numero, misura.
  • Cose specifiche sono quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità: quel determinato quadro, quel mobile...

Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c'è un momento in cui la cosa dovuta viene individuata. L'individuazione trasforma l’oggetto del rapporto; non si tratta più di cosa generica, ma di cosa specifica.

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Un discorso a parte merita il denaro. Una tradizione considera il denaro cosa generica: la moneta è un titolo di credito che circola al portatore.

Diversa è la distinzione tra cose fungibili e infungibili cioè sostituibili l’una all’altra o insostituibili. Bene fungibile per eccellenza è il denaro. La cosa generica è sempre fungibile, la cosa specifica non è sempre infungibile.

C’è infine la distinzione tra cose consumabili (l’uso ne implica l’estinzione) e inconsumabili.

COSE E VALORI. IL CORPO UMANO:

Il corpo fa parte del regno degli oggetti di diritto, ma non è sempre un oggetto disponibile. La legge si preoccupa, anzitutto di vietare quegli atti di disposizione da cui derivi una lesione permanente, o che siano contrari al buon costume.

Nei trapianti tra vivi si fa dono di un tessuto o di un organo. Anche il cadavere è per certi versi una cosa, di cui si può disporre se non nei modi stabiliti dalla legge e per fini pubblici. Sul cadavere si prolunga però il potere di disporre sul proprio corpo, attraverso la dichiarazione di volontà relativa al prelievo di organi e tessuti. L’embrione non è una cosa: non appartiene al regno degli oggetti del diritto.

OLTRE LE COSE:

Cose incorporali: sono tutti quei beni come l’opera dell’ingegno (scientifica, artistica, letteraria), e di beni che non sono cose, ma utilità economiche, che pure possono formare oggetto di diritti (software, biotecnologie, radiofrequenze).

L’art. 813 dispone che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i diritti che non hanno per oggetto beni immobili: per es. il diritto a ricevere una somma di denaro o un’altra prestazione.

L’art. 2740 stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri non intende solo con le cose, ma con tutti i cespiti attivi del suo patrimonio, compresi i crediti (beni qui equivale quindi a sostanze).

Di beni dunque si può parlare in due sensi:

  • Bene è qualsiasi utilità che può formare oggetto di un diritto;
  • Bene è ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica.

Esiste una terza nozione di bene: bene è qualsiasi interesse protetto dal diritto.

BENI MOBILI E IMMOBILI

La definizione di beni immobili è data dal legislatore tramite breve elenco: suolo, alberi, sorgenti e corsi d’acqua, edifici, costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

I beni mobili sono tutti gli altri beni, il cui significato si ricava per sottrazione (art.812 c.3).

La distinzione è molto importante, soprattutto dal punto di vista della circolazione dei diritti sui beni stessi. Nel caso di mobili, prevalgono criteri di semplicità e rapidità (basti pensare alla compravendita).

LE UNIVERSALITÀ. IL PATRIMONIO:

Universalità di mobili: si tratta di pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. l'azienda).

La legge tratta come universalità, come unità un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi: quando una persona muore, il suo patrimonio è considerato unitariamente come oggetto della successione ereditaria. L'eredità è definita perciò come universalità di diritto: l'unità dei suoi elementi dipende solo da un'esigenza giuridica, quella appunto di considerare il patrimonio come un insieme, ai fini della successione.

I FRUTTI:

Si distinguono due specie di frutti: frutti naturali e frutti civili.

I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (es. frutti agricoli, i parti degli animali, i prodotti delle miniere...). I frutti naturali che per un certo tempo sono parte della cosa sono detti pendenti, poi con il raccolto, il parto, l'estrazione, se ne separano e sono considerati come cose con una loro distinta identità: possono essere oggetto di alienazione come cosa mobile futura. In tal caso l'acquirente ne acquista la proprietà con la separazione.

I frutti civili non sono altro che il corrispettivo (in denaro, o in altro genere di cose, o in opere) che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri (gli interessi, il canone di locazione). I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

I BENI PUBBLICI:

L'art. 42 cost. dice: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati".

Anche lo stato e gli enti pubblici possono essere titolari di proprietà privata. Perché un bene sia oggetto di proprietà pubblica non basta dunque che appartenga allo stato, ma occorre che faccia parte di certe categorie di beni pubblici, indicate negli artt.822 e ss. C.c.

Carattere comune a tutti i beni pubblici sono: di essere in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici e di essere destinati all'utilità pubblica o a un pubblico servizio.

Tra i beni pubblici che appartengono allo Stato o ad enti territoriali si distinguono poi:

  • i beni demaniali che appartengono allo stato alle province o ai comuni. Sono indicati nell'art. 822 e si distinguono in beni del demanio naturale(mare, spiaggia, rade e porti, fiumi torrenti, laghi), e beni del demanio artificiale (strade, autostrade, aeroporti). I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti privati se non nei modi stabiliti dalle legge (es. concessione di spiagge).
  • i beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni come le foreste, le miniere e le cave, le torbiere, le cose mobili di interesse storico, archeologico o artistico, gli edifici appartenenti agli enti indicati e destinati a sede di uffici pubblici, e i loro arredi.

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