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Diritto Privato - I beni Pag. 1
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CAPITOLO 7-I BENI

IL CONCETTO DI BENE NEL CODICE CIVILE:

L’art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti.

Quindi bene è:

  • una cosa: perciò si riferisce a una realtà materiale; il carattere materiale va però inteso in sensi ampio; non significa visibile o tangibile o percepibile con i 5 sensi, ma più ampiamente si riferisce all’esistenza nel mondo della materia, dunque tutto ciò che è empiricamente verificabile e quantificabile.
  • - che può formare oggetto di diritti: non sono beni le cose sulle quali non può sussistere un diritto. Un conflitto sorge solo se c’è una relativa scarsità di ciò che può soddisfare un bisogno.
  • - che può formare oggetto di diritti: ci sono cose, che non sono oggetto di diritti, ma che possono diventarlo. Sono cose di nessuno – res nullius- (come il pesce pescato dal pescatore che ne acquista la proprietà tramite occupazione), o res derelicta cioè cosa abbandonata da proprietario e lasciata con l’intenzione di non tenerla più (non la cosa perduta).

RELAZIONI SU COSE:

L’art. 817 descrive il rapporto di pertinenza di cosa a cosa. È un rapporto nel quale si individua una cosa principale e un’altra, chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento della prima. Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra un ben.e mobile e uno immobile (casse delle lettere di un condominio), tra immobile e immobile (garage separato da una villa).

N.B. Gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.

Diverso dal rapporto di pertinenza è quello che si stabilisce fra varie cose che formano una cosa composta. La differenza sta in ciò, che eliminando la pertinenza la cosa principale non perde la sua integrità(identità)., mentre l’integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali.

DIVERSE CATEGORIE DI COSE:

Nelle obbligazioni di dare l’alienazione riguarda cose “generiche” o cose “specifiche”.

Cose generiche sono quelle di cui non interessa alle parti l’identità, ma solo l’appartenenza a un genere, definito da certi connotati, e che sono perciò __determinate solo per quantità, numero, misura.

Cose specifiche sono quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità: quel determinato quadro, quel mobile...

Nel rapporto tra un debitore e un creditore di cosa generica c’è un momento in cui la cosa dovuta viene individuata. L’individuazione trasforma l’oggetto del rapporto; non si tratta più di cosa generica, ma di cosa specifica.

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Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..