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Il significato dell'accordo

L'accordo è un elemento che apparentemente ha i caratteri dell'ovvietà; infatti, va sottolineato che l'accordo esprime il raggiungimento di una volontà comune tra le parti. Ciò non significa che debba necessariamente essere scritto o espresso, spesso si conclude anche attraverso manifestazioni di volontà che passano in comportamenti delle parti inequivocabili; si pensi ai tantissimi contratti della vita quotidiana che concludiamo pur senza esprimere una volontà attraverso il linguaggio. Ad esempio, la spesa al supermercato.

Questo dimostra che il consenso può manifestarsi anche in modo tacito, come ad esempio l'acquisto di un biglietto ferroviario. Siamo giunti alla conclusione che il contratto si può concludere anche in silenzio, ma per la sua rilevanza ai fini del contratto deve trattarsi di un silenzio circostanziato: accompagnato da condotte inequivocabilmente in grado di manifestare la volontà di...

Quella parte. Infatti, in linea di principio non esiste nel diritto privato il principio per cui il silenzio equivale al consenso, salvo due tipi di conclusione del contratto che rispondono a schemi molto particolari.

Es. pratica commerciale scorretta ma diffusa in passato - immaginiamo di ricevere il nuovo iPhone per posta; il pacco è accompagnato da una missiva della compagnia telefonica che ci avvisa che è nostro a meno che non venga restituito entro 7 giorni, bisogna pagare una somma pur favorevole, mentre se non vogliamo acquistarlo dobbiamo espressamente rifiutarlo mandando una lettera di rifiuto accompagnata dal telefono.

In questo caso il silenzio non mi vincola in quanto non circostanziato: subisco l'invio di un prodotto non richiesto e mi trovo costretto a manifestare una volontà negativa allo scopo di non vincolarmi, ma questo implicherebbe - se l'ordinamento consentisse una cosa del genere - il consenso di invadere la sfera giuridica altrui.

imponendo a quest'ultimo un sacrificio. Quindi, il silenzio non vale come consenso quando il contratto prevede comunque vantaggi e sacrifici da tutte e due le parti.

Art. 1326: "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte."

Intanto troviamo il riferimento a due negozi unilaterali, ovvero:

  • PROPOSTA: manifestazione della disponibilità a concludere un certo contratto rivolta a un destinatario determinato oppure a un pubblico indeterminato [offerta al pubblico]
  • ACCETTAZIONE: esprime la volontà di accettare quella proposta e quindi anch'essa è una manifestazione di volontà diretta a produrre un effetto giuridico

Sono i due elementi su cui si costruisce lo schema generale della conclusione del contratto; nella pratica, quando le persone sono vicine, spesso sono indistinguibili.

Es. contratto di acquisto di merci al supermercato -

proposta: offerta al pubblico, indicazione del prezzo;

accettazione: comportamento concludente di chi prende la merce allo scopo di acquistarla.

È più facile che questo schema venga in gioco tra persone lontane dove vi è l’esigenza in effetti che qualcuno invii una proposta e l’altro l’accetti.

Quindi, l’art. 1326 è utile nel caso di contratto concluso tra persone lontane in quanto individua l’esatto momento in cui si perfeziona il contratto: quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione.

Es. Caio vive a Palermo ed è interessato ad acquistare un immobile a Pisa, per cui dopo averlo visto invia una proposta contrattuale al proprietario, quindi manifesta la disponibilità di acquistare l’immobile per la cifra € tot al proprietario.

Poniamo che Tizio – il proprietario – accetti la proposta; si potrebbe ritenere che il contratto si concluda al momento in cui il proprietario riceva.

la proposta e manifesta la volontà di accettare ma dentro di sé. Invece l'art. indentifica un altro momento che è quando l'accettazione giunge a conoscenza di Caio in quanto vuol far salvo l'affidamento di quest'ultimo, il quale se si accogliesse la tesi precedente si troverebbe vincolato ad un contratto senza saperlo. Il Codice civile accoglie una ben precisa impostazione, quella per cui l'affidamento del proponente è tutelato e dal punto di vista tecnico proposta e accettazione vengono concepiti come atti recettizi: atti la cui efficacia è subordinata alla conoscenza del destinatario. Dal punto di vista dell'accettazione però, l'accettante avrà il problema di sapere se l'altra parte è giunta a conoscenza o meno in quanto non si tratta di un dato oggettivo. E il diritto interviene in questo caso con l'art. 1335 CC che prevede la PRESUNZIONE [legale] DI CONOSCENZA: norma che vale per

Tutti gli atti recettizi e alleggerisce l'onere probatorio di chi invia una manifestazione di volontà ad un destinatario i cui effetti si producono in virtù del principio della cognizione. È un meccanismo in base al quale il legislatore richiede la prova di fatti oggettivi e da essi fa derivare fatti incerti. In questo caso, la circostanza che fa presumere la conoscenza è l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario; es. raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ciò non vuol dire che il destinatario ne sia effettivamente giunto a conoscenza, gli è consentito di ribaltare il meccanismo provando di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. Quindi, l'onere probatorio si ribalta paradossalmente.

La presunzione di conoscenza è una sorta di via di mezzo, il legislatore cerca il bilanciamento tra due interessi contrapposti e lo trova nella costruzione di questo meccanismo.

MODO GENERALE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO [art.

Si fonda sullo scambio tra proposta ed accettazione: la proposta dev'essere tale da contenere gli elementi essenziali del contratto, altrimenti è un invito a proporre.

es. proposta di vendita - "vendo scarpe glamour usate per 100€" + descrizione + foto

es. invito a proporre - "vendo bici nuova + marca" e per invogliare l'acquirente si indica "buon affare" MA NON il prezzo

Che differenza c'è tra i due?

Nel primo caso la conseguenza è che chi è interessato ad acquistare l'oggetto potrà manifestare la volontà di accettare semplicemente aderendo alla proposta, non ci sarà bisogno di ulteriori contatti tra le parti.

Nel secondo caso, invece, si manifesta una volontà di trattativa non in grado di definire l'affare al momento in cui viene esteriorizzata; la proposta deve avere un grado di definizione tale da

Consentire all'altra parte di concluderlo con una semplice manifestazione della volontà di accettazione.

N.B. un'accettazione che non sia un puro e semplice "si" ma introduca modificazioni rispetto alla proposta non è un'accettazione ma una nuova proposta.

Classificazione tra proposte:

  1. proposta rivolta ad un destinatario particolare
  2. proposta rivolta al pubblico

Un altro elemento che connota l'accettazione e dev'essere preso in considerazione ai fini della conclusione del contratto è la TEMPESTIVITÀ DELL'ACCETTAZIONE: talvolta è fissato un termine dallo stesso proponente; quando non è così secondo l'art. 1326 occorre far riferimento al termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o gli usi.

Caratteristica comune alla proposta e all'accettazione è la REVOCABILITÀ: la proposta può essere revocata finché il contratto non è

concluso cioè finché l'accettazione non giunge a conoscenza del proponente. Entrambe richiedono un atto di revoca: manifestazione di volontà negativa e contraria rispetto alla precedente. Questa regola può voler dire alternativamente che per impedire la conclusione del contratto basta che la revoca: sia inviata prima che l'accettazione giunga all'indirizzo del proponente/giunga all'indirizzo del proponente prima dell'accettazione. La nostra giurisprudenza alla fine ha accolto la seconda tesi ritenendo che anche la revoca sia un atto recettizio e per impedire la conclusione del contratto occorre che venga inviata con un mezzo più veloce di quello per l'accettazione in modo che raggiunga il proponente prima. Lo stesso vale per la revoca della proposta. quindi, la regola dell'art. 1328 è temperata dalla regola della recettività. La proposta perde effetti in casi di morte e sopravvenuta incapacità delproponente ma non si tratta di una regola a validità assoluta, ci sono delle eccezioni in cui la proposta rimane in piedi:
  1. quando sia formulata nell'ambito di un esercizio di impresa [NO piccolo imprenditore].
  2. quando sia imposto dalla natura dell'affare o dalle circostanze.
  3. quando sia irrevocabile; es. è il proponente stesso che si vincola a tenere in piedi la proposta, può produrre questo effetto attraverso:
    • una proposta che lui stesso definisce irrevocabile unilateralmente [negozio].
    • un accordo con la controparte chiamato "patto di opzione": rientra fra i patti preliminari rispetto alla conclusione del contratto con il quale il proponente si obbliga a tenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo nei confronti della controparte, spesso dietro corrispettivo economico.
  4. In altri casi è la legge stessa che definisce la proposta irrevocabile, è il caso del contratto con obbligazioni a carico di una sola parte.

parte.MODI ‘’SEMPLIFICATI’’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sono disciplinati agli artt. 1333 e 1327 ed in entrambi i casi la conclusione dell’accordo è semplificata nel senso che il legislatore fa a meno di richiedere l’accettazione da parte del destinatario della proposta.

Art. 1237 esecuzione prima della risposta dell’accettante: fa riferimento ai casi nei quali in effetti l’accettazione del proponente è ritenuta irrilevante; tuttavia, dato che il contratto si conclude nel silenzio dell’accettante occorre identificare il tempo e il luogo in cui è avvenuto prendendo in considerazione un dato oggettivo rappresentato dall’inizio dell’esecuzione.

Es. ristoratore che si rifornisce periodicamente da una casa vinicola – momento dell’accettazione: quando l’accettante spedisce la cassa di vini

Art. 1333 contratto con obbligazione a carico di una sola parte: tutti i vantaggi del contratto sono a

favoredell'accettante e tutti gli svantaggi a carico del proponente. Quindi, se propongo un contratto di questo tipo invado la sfera giuridica della controparte ma sequest'ultima rima
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A.A. 2020-2021
146 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher itssabree_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.