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ENTI GIURIDICI

Gruppo di soggetti che si uniscono tra loro per raggiungere insieme una finalità comune. Enti giuridici

sono soggetti autonomi. Al nostro ordinamento piace l’idea di associazione, si contrappone al

sistema giuridico precedente (cc del 1865) li vigeva una ideologia comunitaria, c’era un’avversione

verso i corpi intermedi. Questi enti giuridici si pongono tra i singoli e lo Stato, il codice del 1865

neanche li disciplinava, mentre oggi il principio di sussidiarietà ci dice (art 118 co 4 cost) che

nell’esigenze di una certa comunità locale sono meglio affrontate dagli enti locali, comitati

associazioni ecc, che meglio percepiscono il problema da più vicino rispetto a quanto potrebbe fare

lo Stato, lo Stato oggi delega agli enti. In passato si riteneva solo che gli enti a scopo di lucro non

interferissero con l’attività dello Stato, e poi per poter costituire una società a scopo di lucro lo Stato

si limitava a valutare solo se ci fosse un patrimonio e che la società avesse i requisiti previsti dalla

legge. Invece per quelli senza scopo di lucro lo Stato controllava la meritevolezza dello scopo. Gli enti

senza scopo di lucro fino a una legge del 2000 non poteva acquistare donazioni, eredità senza

l’autorizzazione dell’autorità governativa e questo dava luogo alla “mano morta”, gestione di

ricchezza che non piaceva al legislatore.

Al nostro legislatore piace che l’uomo si aggreghi con l’altro e si riconosce dall’art 2 e 18 cost.

Art 18 non sono ammesse associazioni vietate dalla legge, sono vietata le associazioni militari e

segrete. Art 19-20 libertà religiosa. Art 39-49 libertà sindacale.

Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un associazione vi è alla base un accordo tra le persone

volto a costituire un ente che è destinato ad assumere una sua autonomia.

Enti che con propria capacità giuridica hanno un patrimonio.

Rispetto alla capacità giuridica degli enti si può riconoscere ma hanno dei limiti che sono connaturati

alla natura dell’ente. Un tempo si diceva che gli enti non potessero rispondere penalmente, ma non è

più vero perché anche l’ente risponde penalmente. Si può dire questo a partire da un decreto

legislativo del 2001, saranno pene pecuniarie. Così come per le persone fisiche hanno degli elementi

che le caratterizzano, lo stesso vale per gli enti: il nome sostituisce la denominazione, la residenza

negli enti viene chiamata sede, al concetto di cittadinanza si sostituisce con la nazionalità. L’atto

costitutivo è la carta d’identità di ciascun ente, in cui si trova anche la finalità che l’ente vuole seguire.

Libro primo titolo secondo è rubricato “delle persone giuridiche”, non tutti gli enti sono persone

giuridiche non l’hanno chiesto o perché gli è stato rifiutato, o quelli che l’hanno chiesto ed è stato

accettato. Sia gli enti con personalità giuridica che senza sono soggetti di diritti autonomi, ma solo gli

enti con personalità giuridica possono essere chiamati persone giuridiche.

Quindi il titolo secondo Usa un titolo che si riferisce solo ad una certa categoria, escludendo quegli

enti che non hanno personalità giuridica es. organizzazione non riconosciuta, comitati.

Enti senza personalità giuridica oggetto di studio del diritto privato sono organizzazioni non

riconosciute e comitati. Quelli dotati sono le fondazioni, organizzazioni riconosciute, Stato, regioni,

enti pubblici, società capitali (?).

Gli enti giuridici che si riconoscono possono essere pubblici o privati.

Altra distinzione tra enti associativi e non. Questa si base attraverso l’uomo, ma se l’uomo in questi

enti ha un ruolo determinante perché può gestire l’ente in base alle sue decisioni si chiama ente

associativo, invece quello non associativo pure essendovi la figura dell’uomo attraverso gli

amministratori, il ruolo centrale è assunto dal patrimonio. Ente associativo dove l’uomo ha rilevanza

centrale, non associativo, come ad esempio le fondazioni, il ruolo centrale è assunto dal patrimonio.

Le fondazioni sono degli enti in cui vi è un patrimonio vincolato dal raggiungimento di uno scopo che

nessuno potrà mai cambiare.

Gli enti in base allo scopo si distinguono con scopo di lucro e non.

Si distinguono enti con o senza personalità giuridica. La personalità è il massimo grado di soggettività

che può essere raggiunta dall’ente. Questa può essere flebile o massima quindi ente con personalità.

Gli enti privati con scopo di lucro occorre l’iscrizione al registro delle imprese, che è una pubblicità

costitutiva, senza la quale l’ente non acquista personalità giuridica.

Enti senza scopo di lucro fino al 2001 erano sottoposti ad un controllo penetrante fino a controllare se

lo scopo era meritevole, oggi invece il controllo avviene sotto 2 profili: quello di liceità, e controllo

della congruità del patrimonio. Gli enti che hanno personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale

perfetta, enti senza personalità hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Tutti gli enti giuridici hanno

autonomia patrimoniale. Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dell’ente è

l’unico patrimonio con il quale l’ente risponde dei propri debiti, cioè il creditore dell’ente non possono

che aggredire il patrimonio dell’ente e non del socio, il loro patrimonio rimane intoccato. Autonomia

patrimoniale imperfetta succede che questa separazione dell’ente, e quindi i creditori dell’ente non

potranno solo rivalersi sul patrimonio dell’ente ma anche di qualcuno o tutti i soci dell’ente. Gli enti

riconosciuti sono sottoposti ad un regime di pubblicità e una serie di controlli per cui il loro patrimonio

è noto a tutti. Gli enti non riconosciuti sono quelli senza controllo.

Questa è l’unica distinzione che oggi residua tra enti con e senza personalità. Avere personalità

giuridica significa aver ottenuto la formalizzazione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.

Nei casi di autonomia patrimoniale imperfetta avremo che il patrimonio dei soci sarà aggredito dai

creditori ma questo avviene per gradazioni diverse: nelle associazioni riconosciute risponde dei debiti

dell’ente solo il patrimonio dell’ente, non riconosciute risponde il patrimonio dell’ente e anche quello

dell’amministratore o di un singolo socio.

Dei debiti del comitato rispondono tutti i membri, perfino coloro che abbiano promesso delle

ablazioni (cioè donazioni in denaro). Le fondazioni sono enti giuridici che non possono non avere il

riconoscimento, quindi sono enti riconosciuti dotati di autonomia patrimoniale perfetta.

La personalità giuridica deve essere vista come una sorta di privilegio, chiaramente questo si spiega

per il favor del legislatore per associazioni che siano utili alla società. Garantisce tali soggetti al

rischio di poter perdere tutto il loro patrimonio. Esige una regola art 2740, se stipulo un contratto di

dare e non accade, l’altro può espropriare tutto il mio patrimonio anche successivo (donazioni). La

società di capitali che contrae un debito risponde con tutto il suo patrimonio, perfettamente in linea

con la regola dell art 2740. Il fatto che non si possa aggredire il patrimonio altrui non rappresenta una

deroga a questa regola.

Gli elementi dello statuto e dell’atto costitutivo, dove si trova tutti gli elementi identificativi dell’ente.

A volte può contenere lo statuto che detiene tutte le regole di funzionamento dell’ente, può anche

essere destinato a funzione deliberativa successiva dell’ente. Questo statuto potrà anche essere

fatto oralmente tra i consociati. Ma se l’ente vuole raggiungere il riconoscimento, è sempre

necessario che sia fatto un atto pubblico, in presenza di un notaio per poi effettuare la registrazione,

la trascrizione nei registri delle persone giuridiche.

Per gli enti giuridici senza scopo di lucro costituisce una forma di pubblicità dichiarativa. Se nom

procede all’ iscrizione nom mi potrò opporre ai terzi.

Tra il momento dell’atto costitutivo e il riconoscimento, vi è un lasso di tempo dove non è ancora

riconosciuto (non può avvenire con le fondazioni ). Organi dell’ente: non può fare a meno dell’uomo.

Vi è il principio della rappresentanza chiamata “rappresentanza organica”, cioè gli amministratori

dell’ente non rappresentano l’ente, ma sono l’ente. Possono essere individuali o collegiali. Il

problema è come facciano gli organi collegiali ad arrivare ad una decisione, con una votazione, dove a

volte i voti si contano, altre si pesano; a volte si considerano i voti degli aventi diritto o solo dei

presenti. Potrebbe essere una maggioranza semplice, relativa, assoluta o qualificata.

26/03

Associazioni riconosciute e non, alla base ci sta l’atto costitutivo. Alla mancata pubblicazione delle

vicende degli enti corrisponde regime di sfavore.

Le fondazioni sono enti che si distinguono del tutto dalle associazioni poiché rientrano negli enti

amministrativi, non esiste un’assemblea dei soci, ma tra i fondatori che hanno vincolato un certo

patrimonio. La fondazione si può costituire mediante atto pubblico o testamento, inizia ad esistere

dal momento in cui viene riconosciuta, quindi non esistono fondazioni di fatto ma solo fondazioni

giuridiche quindi hanno autonomia perfetta.

I comitati sono l’equivalente tra gli enti non riconosciuti delle fondazioni, perché anche qui troviamo

un patrimonio vincolato per uno scopo. È caratterizzato dalla transitorietà degli scopi da raggiungere,

questo spiega la ragione per cui il comitato non chiede il riconoscimento.

Non c’è mai tra questi enti l’obiettivo di divisione degli utili.

Gli enti del terzo settore trovano fondamento nella crisi dello stato sociale, cioè lo Stato con le sue

risorse non riesce sempre a far fronte a tutte le esigenze di carattere sociale, quindi si sono create

nella prassi associazioni senza scopo di lucro che hanno l’obiettivo di fare ciò che lo Stato non riesce

a fare. È un fenomeno consacrato dal 2001 nella cost. Art 118 co 4 principio di sussidiarietà: “ Le

funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle

conferite con legge st

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_05. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Bivona Elsa.
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