ENTI GIURIDICI
Gruppo di soggetti che si uniscono tra loro per raggiungere insieme una finalità comune. Enti giuridici
sono soggetti autonomi. Al nostro ordinamento piace l’idea di associazione, si contrappone al
sistema giuridico precedente (cc del 1865) li vigeva una ideologia comunitaria, c’era un’avversione
verso i corpi intermedi. Questi enti giuridici si pongono tra i singoli e lo Stato, il codice del 1865
neanche li disciplinava, mentre oggi il principio di sussidiarietà ci dice (art 118 co 4 cost) che
nell’esigenze di una certa comunità locale sono meglio affrontate dagli enti locali, comitati
associazioni ecc, che meglio percepiscono il problema da più vicino rispetto a quanto potrebbe fare
lo Stato, lo Stato oggi delega agli enti. In passato si riteneva solo che gli enti a scopo di lucro non
interferissero con l’attività dello Stato, e poi per poter costituire una società a scopo di lucro lo Stato
si limitava a valutare solo se ci fosse un patrimonio e che la società avesse i requisiti previsti dalla
legge. Invece per quelli senza scopo di lucro lo Stato controllava la meritevolezza dello scopo. Gli enti
senza scopo di lucro fino a una legge del 2000 non poteva acquistare donazioni, eredità senza
l’autorizzazione dell’autorità governativa e questo dava luogo alla “mano morta”, gestione di
ricchezza che non piaceva al legislatore.
Al nostro legislatore piace che l’uomo si aggreghi con l’altro e si riconosce dall’art 2 e 18 cost.
Art 18 non sono ammesse associazioni vietate dalla legge, sono vietata le associazioni militari e
segrete. Art 19-20 libertà religiosa. Art 39-49 libertà sindacale.
Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un associazione vi è alla base un accordo tra le persone
volto a costituire un ente che è destinato ad assumere una sua autonomia.
Enti che con propria capacità giuridica hanno un patrimonio.
Rispetto alla capacità giuridica degli enti si può riconoscere ma hanno dei limiti che sono connaturati
alla natura dell’ente. Un tempo si diceva che gli enti non potessero rispondere penalmente, ma non è
più vero perché anche l’ente risponde penalmente. Si può dire questo a partire da un decreto
legislativo del 2001, saranno pene pecuniarie. Così come per le persone fisiche hanno degli elementi
che le caratterizzano, lo stesso vale per gli enti: il nome sostituisce la denominazione, la residenza
negli enti viene chiamata sede, al concetto di cittadinanza si sostituisce con la nazionalità. L’atto
costitutivo è la carta d’identità di ciascun ente, in cui si trova anche la finalità che l’ente vuole seguire.
Libro primo titolo secondo è rubricato “delle persone giuridiche”, non tutti gli enti sono persone
giuridiche non l’hanno chiesto o perché gli è stato rifiutato, o quelli che l’hanno chiesto ed è stato
accettato. Sia gli enti con personalità giuridica che senza sono soggetti di diritti autonomi, ma solo gli
enti con personalità giuridica possono essere chiamati persone giuridiche.
Quindi il titolo secondo Usa un titolo che si riferisce solo ad una certa categoria, escludendo quegli
enti che non hanno personalità giuridica es. organizzazione non riconosciuta, comitati.
Enti senza personalità giuridica oggetto di studio del diritto privato sono organizzazioni non
riconosciute e comitati. Quelli dotati sono le fondazioni, organizzazioni riconosciute, Stato, regioni,
enti pubblici, società capitali (?).
Gli enti giuridici che si riconoscono possono essere pubblici o privati.
Altra distinzione tra enti associativi e non. Questa si base attraverso l’uomo, ma se l’uomo in questi
enti ha un ruolo determinante perché può gestire l’ente in base alle sue decisioni si chiama ente
associativo, invece quello non associativo pure essendovi la figura dell’uomo attraverso gli
amministratori, il ruolo centrale è assunto dal patrimonio. Ente associativo dove l’uomo ha rilevanza
centrale, non associativo, come ad esempio le fondazioni, il ruolo centrale è assunto dal patrimonio.
Le fondazioni sono degli enti in cui vi è un patrimonio vincolato dal raggiungimento di uno scopo che
nessuno potrà mai cambiare.
Gli enti in base allo scopo si distinguono con scopo di lucro e non.
Si distinguono enti con o senza personalità giuridica. La personalità è il massimo grado di soggettività
che può essere raggiunta dall’ente. Questa può essere flebile o massima quindi ente con personalità.
Gli enti privati con scopo di lucro occorre l’iscrizione al registro delle imprese, che è una pubblicità
costitutiva, senza la quale l’ente non acquista personalità giuridica.
Enti senza scopo di lucro fino al 2001 erano sottoposti ad un controllo penetrante fino a controllare se
lo scopo era meritevole, oggi invece il controllo avviene sotto 2 profili: quello di liceità, e controllo
della congruità del patrimonio. Gli enti che hanno personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale
perfetta, enti senza personalità hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Tutti gli enti giuridici hanno
autonomia patrimoniale. Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dell’ente è
l’unico patrimonio con il quale l’ente risponde dei propri debiti, cioè il creditore dell’ente non possono
che aggredire il patrimonio dell’ente e non del socio, il loro patrimonio rimane intoccato. Autonomia
patrimoniale imperfetta succede che questa separazione dell’ente, e quindi i creditori dell’ente non
potranno solo rivalersi sul patrimonio dell’ente ma anche di qualcuno o tutti i soci dell’ente. Gli enti
riconosciuti sono sottoposti ad un regime di pubblicità e una serie di controlli per cui il loro patrimonio
è noto a tutti. Gli enti non riconosciuti sono quelli senza controllo.
Questa è l’unica distinzione che oggi residua tra enti con e senza personalità. Avere personalità
giuridica significa aver ottenuto la formalizzazione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.
Nei casi di autonomia patrimoniale imperfetta avremo che il patrimonio dei soci sarà aggredito dai
creditori ma questo avviene per gradazioni diverse: nelle associazioni riconosciute risponde dei debiti
dell’ente solo il patrimonio dell’ente, non riconosciute risponde il patrimonio dell’ente e anche quello
dell’amministratore o di un singolo socio.
Dei debiti del comitato rispondono tutti i membri, perfino coloro che abbiano promesso delle
ablazioni (cioè donazioni in denaro). Le fondazioni sono enti giuridici che non possono non avere il
riconoscimento, quindi sono enti riconosciuti dotati di autonomia patrimoniale perfetta.
La personalità giuridica deve essere vista come una sorta di privilegio, chiaramente questo si spiega
per il favor del legislatore per associazioni che siano utili alla società. Garantisce tali soggetti al
rischio di poter perdere tutto il loro patrimonio. Esige una regola art 2740, se stipulo un contratto di
dare e non accade, l’altro può espropriare tutto il mio patrimonio anche successivo (donazioni). La
società di capitali che contrae un debito risponde con tutto il suo patrimonio, perfettamente in linea
con la regola dell art 2740. Il fatto che non si possa aggredire il patrimonio altrui non rappresenta una
deroga a questa regola.
Gli elementi dello statuto e dell’atto costitutivo, dove si trova tutti gli elementi identificativi dell’ente.
A volte può contenere lo statuto che detiene tutte le regole di funzionamento dell’ente, può anche
essere destinato a funzione deliberativa successiva dell’ente. Questo statuto potrà anche essere
fatto oralmente tra i consociati. Ma se l’ente vuole raggiungere il riconoscimento, è sempre
necessario che sia fatto un atto pubblico, in presenza di un notaio per poi effettuare la registrazione,
la trascrizione nei registri delle persone giuridiche.
Per gli enti giuridici senza scopo di lucro costituisce una forma di pubblicità dichiarativa. Se nom
procede all’ iscrizione nom mi potrò opporre ai terzi.
Tra il momento dell’atto costitutivo e il riconoscimento, vi è un lasso di tempo dove non è ancora
riconosciuto (non può avvenire con le fondazioni ). Organi dell’ente: non può fare a meno dell’uomo.
Vi è il principio della rappresentanza chiamata “rappresentanza organica”, cioè gli amministratori
dell’ente non rappresentano l’ente, ma sono l’ente. Possono essere individuali o collegiali. Il
problema è come facciano gli organi collegiali ad arrivare ad una decisione, con una votazione, dove a
volte i voti si contano, altre si pesano; a volte si considerano i voti degli aventi diritto o solo dei
presenti. Potrebbe essere una maggioranza semplice, relativa, assoluta o qualificata.
26/03
Associazioni riconosciute e non, alla base ci sta l’atto costitutivo. Alla mancata pubblicazione delle
vicende degli enti corrisponde regime di sfavore.
Le fondazioni sono enti che si distinguono del tutto dalle associazioni poiché rientrano negli enti
amministrativi, non esiste un’assemblea dei soci, ma tra i fondatori che hanno vincolato un certo
patrimonio. La fondazione si può costituire mediante atto pubblico o testamento, inizia ad esistere
dal momento in cui viene riconosciuta, quindi non esistono fondazioni di fatto ma solo fondazioni
giuridiche quindi hanno autonomia perfetta.
I comitati sono l’equivalente tra gli enti non riconosciuti delle fondazioni, perché anche qui troviamo
un patrimonio vincolato per uno scopo. È caratterizzato dalla transitorietà degli scopi da raggiungere,
questo spiega la ragione per cui il comitato non chiede il riconoscimento.
Non c’è mai tra questi enti l’obiettivo di divisione degli utili.
Gli enti del terzo settore trovano fondamento nella crisi dello stato sociale, cioè lo Stato con le sue
risorse non riesce sempre a far fronte a tutte le esigenze di carattere sociale, quindi si sono create
nella prassi associazioni senza scopo di lucro che hanno l’obiettivo di fare ciò che lo Stato non riesce
a fare. È un fenomeno consacrato dal 2001 nella cost. Art 118 co 4 principio di sussidiarietà: “ Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge st
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