La corte protetta e il processo incidentale
La questione può essere sollevata solo dal giudice nell’ambito di una situazione incidentale. C’è un processo nel tribunale, in questo processo il giudice deve applicare una norma, e gli viene il dubbio che sia illegittima. La manda alla corte con un’ordinanza in cui deve spiegare che pensa dell’illegittimità della norma rilevante e non manifestamente infondata. Il giudice del merito si deve chiedere: mi serve questa norma? Rilevanza: io ho bisogno di questa norma nel processo. Deve valutare che non sia manifestamente infondata.
Al giudice che rimette gli atti alla corte è dato il potere di rigettare quelle che sono manifestamente infondate. Se una delle due parti solleva un problema per ritardare il processo, lui rigetta la questione di costituzionalità dicendo che è manifestamente infondata.
La Costituzione e il legislatore
La Costituzione pone regole alla condotta del legislatore, che deve rispettare diversi diritti della persona non sacrificabili, se una norma è lesiva di questi valori ed eccede ai limiti di questo potere. Sistema di controllo accentrato, solo un organo, ovvero i cittadini non possono accedere, e vi è un giudizio incidentale, che è l’unico che pone il problema di illegittimità alla corte.
Principio di uguaglianza
L’articolo 3, dopo aver affermato il principio di uguaglianza formale, che pone il principio di parità di trattamento, prosegue con un secondo principio, il principio sostanziale di uguaglianza che ha anche a che fare con l’azione dei pubblici poteri. Dice: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economici e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza di cittadini”.
Non c’è niente a che fare con la produzione delle norme. La Costituzione sa che, anche se io attribuisco una parità di diritto, il concreto esercizio di questi e l’accesso alla vita sociale in realtà è ostacolato dalla condizione economica e sociale dell’individuo. Tutti hanno diritto di accedere alle scuole, oggi nessun essere escluso dalla scuola, però so anche che chi non ha mezzi per accedere all’istruzione, evidentemente quel diritto non lo può esercitare.
Lo stato liberista dice che pongo le regole uguali per tutti (égalité francese, contro i privilegi tipici dell’ancien régime feudale, contro il quale scoppiò la Rivoluzione Francese). Lo stato solidale si carica di un compito dello stato e non semplicemente di uguaglianza sociale. Vi sono comunque regole di carattere normativo.
Contratti e uguaglianza
Il contratto obbliga le parti, con parità, a negoziare, e ciascuno fa valere la forza del mercato, e qui il principio di uguaglianza perfetto. Nei rapporti contrattuali a tempo indeterminato, chiunque può recedere. Il codice civile dice che non può essere vincolato per sempre, qualunque delle parti può recedere quando vuole, ma con un preavviso, tutto questo dal punto di vista di uguaglianza formale, infatti entrambi possono recedere.
Ciò significa non considerare le conseguenze sia dell’uno che dell’altro. Non vi è una diseguaglianza sostanziale, dal punto di vista economico. Poi c’è anche la situazione delle tutele dopo il licenziamento, che si può far risarcire il danno. Vi è una disparità di trattamento, il principio di eguaglianza non c’è perché uno ha poteri l’altro no, però la norma è pacificamente ritenuta legittima perché esiste una disparità sostanziale che giustifica un trattamento giuridico e lo mira a colmare le conseguenze della disparità.
Esempio: il contratto vincola le parti che hanno uguali poteri, però se stipulato un contratto con il quale acquistate un bene, noi abbiamo il potere di recedere dal contratto rispetto all’altro, nel momento in cui abbiamo ricevuto il bene, la legge vuole proteggere il consumatore, teme che la volontà a negoziare non sia ponderatamente formata, se quindi faccio un contratto fuori dai centri commerciali la legge dice che posso recedere.
Il consumatore è la parte debole, quindi il potere delle due parti sono asimmetrici. Principio di uguaglianza formale, che può subire deroghe quando, per tutelare i soggetti che hanno bisogno, il legislatore ritiene opportuno inserire asimmetrie nei poteri delle parti.
La costituzione e il controllo del legislatore
La Costituzione pone valori che fungono da limiti all’arbitrio del legislatore, che deve ispirarsi a quei principi e non deve violarli, e qualora una norma di legge che gerarchicamente introduce una violazione a quei principi è illegittima, tocca alla corte costituzionale. Al vertice c’è la Costituzione che fa anche un altro lavoro, ovvero ci dice come si fanno le leggi.
La legge ha una pluralità di significati, legge in senso di un intero ordinamento, “questo contratto è regolato dalla legge italiana”, un’espressione breviloquia. Legge tecnicamente è un certo atto, un atto di un determinato organo ovvero il parlamento che ha perfezionato ed ha un determinato effetto, la legge dello stato, testo normativo approvato dai due rami del parlamento promulgato dal presidente della repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
L’atto del giudice è la sentenza. L’atto del presidente della repubblica è un provvedimento che promulga la legge e lo firma. Diversi tipi di atti con forza diversa. Le etichette degli atti sottendono qualcosa di concreto. Una sentenza è diversa dall’ordinanza.
Una legge per noi è un atto specifico di un certo organo, del parlamento approvato secondo certe procedure, promulgato dal presidente della repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Le leggi hanno un titolo che ci fa capire la materia che regolano. Le leggi non sono solo fatte dal parlamento ci sono casi in cui all’attività legislativa partecipa il governo, un governo che in realtà non fa leggi, governa compie atti di amministrazione, decide e prende provvedimenti. Ma lo può fare in collaborazione con il parlamento.
Esistono leggi delegate dove il parlamento delega il governo a promulgare leggi di una materia e il decreto legge, straordinaria situazione di urgenza, il governo fa decreto che è legge e poi chiede al parlamento di convertirla in legge.
Lezione 6 - 20/10/2020
Un ordinamento si qualifica per le sue fonti che sono tre, il dopoguerra ha aggiunto la Costituzione, un patto che è stato sancito dopo la fine di una dittatura. La Costituzione, con l’apparente ciclicità, prevede le modalità della sua modifica, rigida, non modificabile da norme di rango inferiore, una legge parlamentare non può modificare la Costituzione, se così avvenisse sarebbe dichiarata illegittima dalla corte costituzionale.
L’art. 138 afferma che la Costituzione può essere modificata, l’organo che muta le leggi o che le fa deve essere il medesimo, un organo collegiale creato apposta. La Costituzione contiene anche le regole per la sua modifica, la procedura è diversa ma sempre fatta dall’assemblea parlamentare e prevede una maggioranza assoluta, deve esserci una forte volontà. Nel parlamento ci sono le diverse sensibilità nella società e queste ultime devono essere tutte d’accordo nel modificare la legge.
Per decenni non è stata modificata, poi nel 2000 si è toccato e modificato il potere delle regioni e ultimamente il taglio dei parlamentari. La Costituzione si pone come un blocco granitico e sta sopra tutto il resto, non toccabile, prevede un sistema di controllo che ha una necessità di aggiornamento. Nell’ultima norma afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale, non può subire modifiche o revisioni.
Le norme però non sono imperiture ma risentono delle contingenze storiche e per questo possono mutare. Modificarle però non significa necessariamente rivoluzione, ma può essere anche una semplice modifica che sia più consona al momento. La Costituzione regola lo stato, i valori fondamentali e basilari ha comunque la sua contingenza storica, la pietra di un certo assetto normativo e costituzionale.
All’interno dello stato, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere del parlamento. Prima di essere approvata, una legge ha una vacatio lunga, in questo tempo viene valutata e poi successivamente applicata e promulgata in gazzetta ufficiale, fondamentale è la conoscibilità delle leggi.
Le leggi sono dei provvedimenti di un certo organo dello stato, approvato secondo una determinata procedura che necessita di due approvazioni, prima di essere promulgata e pubblicata in gazzetta. La funzione legislativa non è affidata solo al parlamento, ma possono esserci casi di compartecipazione con altri organi del governo. Il governo può proporre leggi al parlamento, propone un disegno di legge ma innesca in questo modo un’attività parlamentare che valuterà la suddetta legge.
Lezione 7 - 23/10/2020
Ogni ordinamento definisce le proprie fonti con un ordine gerarchico, questo permette di risolvere le controversie tra norme differenti. Bisogna ordinare la forza degli atti normativi che ne derivano dalle norme, al vertice della gerarchia delle fonti c’è la Costituzione. La legge del parlamento viene approvata dai due rami del parlamento e scaturisce da un’azione coordinata del governo e del parlamento, la partecipazione del governo è sorvegliata dalla Costituzione per evitare un sovrastamento del principio di separazione dei poteri così come affermato nella carta costituzionale.
C’è un atteggiamento di sospetto nei confronti della Costituzione. L’art. 76 dice usando un doppio negativo che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato dal governo se non con validi motivi e per un tempo limitato, perché se così avvenisse ci sarebbe una violazione del principio di separazione.
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