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Diritto privato I, lezione 8

Tema centrale del diritto privato.

Rappresentanza è un istituto del diritto privato; essa pone un problema di valutazione

della formazione del consenso; nel caso della rappresentanza la manifestazione di

volontà negoziale non compete al soggetto che è titolare dell’affare, talvolta lo scopo

che il privato può raggiungere, lo può fare tramite il rappresentante. Il rappresentante

manifesta la volontà altrui. Il potere rappresentativo è quel potere (potere ovvero

situazione giuridica attiva che si concretizza nel riconoscimento ad un soggetto di una

serie di prerogative che egli può esercitare e svolgere) di sostituirsi ad un altro nel

compimento di atti giuridici nell’interesse del rappresentato. Il rappresentante agisce

nell’interesse e per conto dell’interessato. Quando il rappresentante compie l’atto,

esso manifesta la volontà negoziale. L’attività del rappresentante: il rappresentante

concorre nella formazione della volontà negoziale e compie il negozio giuridico

manifestando l’altrui volontà negoziale. La volontà negoziale del rappresentante è

propria. L’autore della dichiarazione della volontà e del negozio è il rappresentante. Il

nuncius si limita a trasmettere una dichiarazione altrui mentre il rappresentante

manifesta una proprietà volontà negoziale che determina effetti per un terzo. La

struttura della rappresentanza, sotto il profilo giuridico si divide in rappresentanza

diretta o indiretta. La rappresentata diretta: rappresentante autorizzato ad agire per

conto e in nome dell’interesse altrui ma è anche autorizzato a spendere. La

rappresentanza indiretta: il rappresentante può solo agire per l’interesse altrui e non

per il nome infatti non può spendere. Nella rappresentanza diretta, il contratto

concluso dal rappresentante produce effetti giuridici nella sfera giuridica del

rappresentato. Nella rappresentanza indiretta: tra rappresentato e il terzo si interpone

il rappresentante che compie l’atto per conto del rappresentante ma non derivano gli

effetti. Il rappresentante quindi dovrà trasferire gli effetti successivamente al

rappresentante. Affinché ciò accada il rappresentante deve essere autorizzato da uno

specifico negozio ovvero la procura; attraverso il quale il rappresentante autorizza il

rappresentante a spendere il proprio nome e la procura determina l’acquisto dei diritti

per effetto degli atti. Ponendo il rappresentante in una condizione di discrezionalità,

questa dissociazione tra rappresentante che si può fare gli affari del rappresentato, è

possibile solo per le situazioni che non riguardano interessi personalissimi. Non può

essere delegato incondizionatamente il compimento del negozio giuridico di

donazione; in quanto la donazione deve essere un atto diretto tra chi vuole donare e

chi riceve. Art.778 c.c. con disposizione sistematica, comma 1, dice che è nullo il

mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di definire il donatario o l’oggetto della

donazione; comma 2 dice che è valida la donazione in cui il donante si avvale di un

terzo per individuare il contrario poiché la scelta sia fatta tra soggetti prescelti dal

soggetto che dona; questo riguarda anche la scelta dell’oggetto purché sia scelto tra

oggetti predefiniti. Art. 111 comma 3, matrimonio per procura; il procuratore cioè colui

che è incaricato di manifestare la dichiarazione negoziale nel dire sì; quel compito

assimila al procuratore il compito di nuncius, il usale non manifesta una sua volontà

negoziale ma ne trasmette una altrui. Per responsabilità legale si intende genitore

responsabile del minore. Da questo va diviso il potere di rappresentanza dal potere di

amministrazione. La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto del

rappresentato, è una retroattiva che caratterizza il genitore tra genitori e terzi. Il

potere di amministrazione riguarda il rapporto tra genitore e minore e quindi

appartiene alla sfera interna. Amministrazione e rappresentanza in genere coincidono.

Nella rappresentanza volontaria o legale c’è sempre una dualità di soggetti, in quella

organica c’è un’immedesimazione e organica tra rappresentante e ente rappresentato.

Questa differenza dà ragione del fatto che non tutta la disciplina legale può essere

rappresentata nella rappresentanza organica.

La procura: è atto unilaterale recettizio. Sarà efficacie nel momento in cui sarà portato

a conoscenza. Non si deve confonder la procura con il mandato e con il rapporto

sottostante. Il rapporto sottostante o gestione caratterizza la relazione interna tra

rappresentante e rappresentato. Il rappresentante agisce per nome del rappresentato

in base al rapporto interno che può essere di agenzia, di società e vari. Il rapporto

interno è importante perché senza quello non ci sarebbe l’obbligo di agire da parte del

rappresentante. La procura non obbliga il rappresentante ma conferisce un potere. Il

rappresentante è vincolato sulla base del rapporto interno ad esempio tramite il

mandato; il rappresentante agisce e deve agire sulla base del rapporto interno del

mandato per conto del rappresentato. La procura può essere conferita tacitamente ed

espressamente. La procura non deve avere una forma richiesta tranne in alcuni casi in

cui la forma non sia richiesta per relationem. La procura deve avere la forma scritta

solo per relationem cioè quando è richiesta per concludere un contratto che richiede la

forma scritta. La disciplina della rappresentanza ha bisogno di ulteriori disposizioni,

cioè requisisti che la legge richiede con riferimento alla capacità del rappresentante e

del rappresentato. La legale capacità d’agire deve sussistere in capo del

rappresentante. Per la validità dell’atto concluso dal rappresentante è sufficiente che

sussiste la capacità d’agire in capo al soggetto. Il principio è quello secondo cui il

rappresentante deve avere capacità di intendere e di volere; tutto ciò va valutato con

riferimento al contenuto del contratto che il rappresentante è autorizzato a stipulare

per nome del rappresentato. L’art 1390 si pone il problema dei vizi della volontà. Il

contratto è annullabile se viziata la volontà del rappresentante. Deve essere valutata

anche la buona fede e la mala fede; chi agisce non sapendo di influire su una sfera

altrui agisce in buona fede. (Art 1391). Gli artt. 1390-1389-1391 c.c. indicano i rapporti

tra la sfera giuridica del rappresentante e rappresentato. Art.1393: il terzo che

contratta con il rappresentante ha il diritto di farsi esibire da esso la procura. Se

questo non ha a procura deve documentare la rappresentanza. Art.1397, estinzione

procura, in quel momento il rappresentante deve restituire il documento di investitura

dei suoi poteri al rappresentato. Art. 1396 tutela il terzo: il rappresentante ove voglia

rappresentare al terzo i limiti o modifiche della procura deve portare a questo a

conoscenza delle modificazioni della procura. In manca dii questo il terzo non è tenuto

a conoscere le modificazioni della procura e un terzo che conclude un contratto con un

soggetto pero non in buona fede determina comunque la conclusione del contratto.

Sarà il rappresentante che poi dovrà fornire la prova contraria ovvero che il terzo era a

conoscenza delle modifiche. Nel rapporto tra rappresentante, rappresentato e terzo

vige la tutela da parte del terzo. Questa tutela dell’affidamento del terzo la ritroviamo

nell’artt. 1394-1395. Art. 1394 prende in considerazione il conflitto di interesse: un

contratto concluso dal rappresentante è viziato in quanto il rappresentante

concludendo il contratto ha perseguito interesse proprio senza perseguire quello del

rappresentato. Il contratto viene concluso ma è viziato e questo è annullabile.

L’annullabilità può essere domandata se si riesce a dimostrare che il terzo sapeva o

avrebbe potuto spere del conflitto. A autorizza B a concludere un contratto; B conclude

contratto con C con condizioni diverse; A può domandare l’annullamento; questo può

avvenire se lui era a conoscenza del conflitto senno prevale la sua condizione. Falsus

procurator: il rappresentante non ha poteri o eccede rispetto al potere

rappresentativo. L’art 1398: contratto concluso dal rappresentante senza poteri o

eccedente ai poteri non è efficace nei confronti del rappresentato e nemmeno nei

confronti del terzo. Avendo con quel contratto il falso rappresentante, il terzo può agire

ottenendo il risarcimento del danno per aver fatto affidamento d’un contratto valido:

responsabilità precontrattuale.

Ratifica del contratto: il falso rappresentato si appropria degli effetti del contratto

concluso dal falso rappresentante. La ratifica è una procura successiva e viene meno

la responsabilità del falso rappresentante. Questo meccanismo della ratifica può

essere spontaneo del rappresentato che di fronte ad un negozio concluso dal

rappresentante lo valuta e se ne appropria a posteriore oppure può essere sollecitato il

terzo ad esempio può invitare il falso rappresentante ad esprimersi per vedere se

tende ad avvalersi del contratto. Il concluso dal falso rappresentante è inefficace per il

rappresentato; quel contratto non è opponibile al rappresentato. Contratto concluso

con sè stesso: contratto nel quale il rappresentante agisce in nome e per conto del

rappresentato ma nel momento che un terzo è interessato il rappresentante può

essere rappresentante di A in quanto venditore e di C in quanto compratore. L’art

1395. Questo contratto è annullabile a meno che il rappresentante lo abbia autorizzato

espressamente. È annullabile in tutti i casi in cui il soggetto conclude un contratto con

sé stesso e persegue interesse proprio e non quello del rappresentato.

gestione di affari altrui

Fenomeno giuridico: art.2028 e seguenti c.c.

Disciplinato nel IV libro del c.c. cioè nel libro delle obbligazioni. Questo rappresenta

una particolare fonte di obbligazione. La gestione di affari altrui è un particolare fatto

che è idoneo a far nascere un’obbligazione. Nella gestione di affari altrui, un soggetto

gestisce un affare altrui pro la norma dice che questa gestione avviene senza che il

soggetto sia obbligato quindi agisce spontaneamente nella sfera altrui cioè quella del

gerito. Il gestore agisce spontaneamente per il gerito ed è tenuto a perseguire l’opera

che. Sta facendo e condurla al termine. C’è un obbligo di continuar la gestione che sia

stata inizia

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Publisher
A.A. 2018-2019
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertapp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Barchiesi Luca.