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Diritto privato I, lezione 8
Tema centrale del diritto privato.
Rappresentanza è un istituto del diritto privato; essa pone un problema di valutazione
della formazione del consenso; nel caso della rappresentanza la manifestazione di
volontà negoziale non compete al soggetto che è titolare dell’affare, talvolta lo scopo
che il privato può raggiungere, lo può fare tramite il rappresentante. Il rappresentante
manifesta la volontà altrui. Il potere rappresentativo è quel potere (potere ovvero
situazione giuridica attiva che si concretizza nel riconoscimento ad un soggetto di una
serie di prerogative che egli può esercitare e svolgere) di sostituirsi ad un altro nel
compimento di atti giuridici nell’interesse del rappresentato. Il rappresentante agisce
nell’interesse e per conto dell’interessato. Quando il rappresentante compie l’atto,
esso manifesta la volontà negoziale. L’attività del rappresentante: il rappresentante
concorre nella formazione della volontà negoziale e compie il negozio giuridico
manifestando l’altrui volontà negoziale. La volontà negoziale del rappresentante è
propria. L’autore della dichiarazione della volontà e del negozio è il rappresentante. Il
nuncius si limita a trasmettere una dichiarazione altrui mentre il rappresentante
manifesta una proprietà volontà negoziale che determina effetti per un terzo. La
struttura della rappresentanza, sotto il profilo giuridico si divide in rappresentanza
diretta o indiretta. La rappresentata diretta: rappresentante autorizzato ad agire per
conto e in nome dell’interesse altrui ma è anche autorizzato a spendere. La
rappresentanza indiretta: il rappresentante può solo agire per l’interesse altrui e non
per il nome infatti non può spendere. Nella rappresentanza diretta, il contratto
concluso dal rappresentante produce effetti giuridici nella sfera giuridica del
rappresentato. Nella rappresentanza indiretta: tra rappresentato e il terzo si interpone
il rappresentante che compie l’atto per conto del rappresentante ma non derivano gli
effetti. Il rappresentante quindi dovrà trasferire gli effetti successivamente al
rappresentante. Affinché ciò accada il rappresentante deve essere autorizzato da uno
specifico negozio ovvero la procura; attraverso il quale il rappresentante autorizza il
rappresentante a spendere il proprio nome e la procura determina l’acquisto dei diritti
per effetto degli atti. Ponendo il rappresentante in una condizione di discrezionalità,
questa dissociazione tra rappresentante che si può fare gli affari del rappresentato, è
possibile solo per le situazioni che non riguardano interessi personalissimi. Non può
essere delegato incondizionatamente il compimento del negozio giuridico di
donazione; in quanto la donazione deve essere un atto diretto tra chi vuole donare e
chi riceve. Art.778 c.c. con disposizione sistematica, comma 1, dice che è nullo il
mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di definire il donatario o l’oggetto della
donazione; comma 2 dice che è valida la donazione in cui il donante si avvale di un
terzo per individuare il contrario poiché la scelta sia fatta tra soggetti prescelti dal
soggetto che dona; questo riguarda anche la scelta dell’oggetto purché sia scelto tra
oggetti predefiniti. Art. 111 comma 3, matrimonio per procura; il procuratore cioè colui
che è incaricato di manifestare la dichiarazione negoziale nel dire sì; quel compito
assimila al procuratore il compito di nuncius, il usale non manifesta una sua volontà
negoziale ma ne trasmette una altrui. Per responsabilità legale si intende genitore
responsabile del minore. Da questo va diviso il potere di rappresentanza dal potere di
amministrazione. La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto del
rappresentato, è una retroattiva che caratterizza il genitore tra genitori e terzi. Il
potere di amministrazione riguarda il rapporto tra genitore e minore e quindi
appartiene alla sfera interna. Amministrazione e rappresentanza in genere coincidono.
Nella rappresentanza volontaria o legale c’è sempre una dualità di soggetti, in quella
organica c’è un’immedesimazione e organica tra rappresentante e ente rappresentato.
Questa differenza dà ragione del fatto che non tutta la disciplina legale può essere
rappresentata nella rappresentanza organica.
La procura: è atto unilaterale recettizio. Sarà efficacie nel momento in cui sarà portato
a conoscenza. Non si deve confonder la procura con il mandato e con il rapporto
sottostante. Il rapporto sottostante o gestione caratterizza la relazione interna tra
rappresentante e rappresentato. Il rappresentante agisce per nome del rappresentato
in base al rapporto interno che può essere di agenzia, di società e vari. Il rapporto
interno è importante perché senza quello non ci sarebbe l’obbligo di agire da parte del
rappresentante. La procura non obbliga il rappresentante ma conferisce un potere. Il
rappresentante è vincolato sulla base del rapporto interno ad esempio tramite il
mandato; il rappresentante agisce e deve agire sulla base del rapporto interno del
mandato per conto del rappresentato. La procura può essere conferita tacitamente ed
espressamente. La procura non deve avere una forma richiesta tranne in alcuni casi in
cui la forma non sia richiesta per relationem. La procura deve avere la forma scritta
solo per relationem cioè quando è richiesta per concludere un contratto che richiede la
forma scritta. La disciplina della rappresentanza ha bisogno di ulteriori disposizioni,
cioè requisisti che la legge richiede con riferimento alla capacità del rappresentante e
del rappresentato. La legale capacità d’agire deve sussistere in capo del
rappresentante. Per la validità dell’atto concluso dal rappresentante è sufficiente che
sussiste la capacità d’agire in capo al soggetto. Il principio è quello secondo cui il
rappresentante deve avere capacità di intendere e di volere; tutto ciò va valutato con
riferimento al contenuto del contratto che il rappresentante è autorizzato a stipulare
per nome del rappresentato. L’art 1390 si pone il problema dei vizi della volontà. Il
contratto è annullabile se viziata la volontà del rappresentante. Deve essere valutata
anche la buona fede e la mala fede; chi agisce non sapendo di influire su una sfera
altrui agisce in buona fede. (Art 1391). Gli artt. 1390-1389-1391 c.c. indicano i rapporti
tra la sfera giuridica del rappresentante e rappresentato. Art.1393: il terzo che
contratta con il rappresentante ha il diritto di farsi esibire da esso la procura. Se
questo non ha a procura deve documentare la rappresentanza. Art.1397, estinzione
procura, in quel momento il rappresentante deve restituire il documento di investitura
dei suoi poteri al rappresentato. Art. 1396 tutela il terzo: il rappresentante ove voglia
rappresentare al terzo i limiti o modifiche della procura deve portare a questo a
conoscenza delle modificazioni della procura. In manca dii questo il terzo non è tenuto
a conoscere le modificazioni della procura e un terzo che conclude un contratto con un
soggetto pero non in buona fede determina comunque la conclusione del contratto.
Sarà il rappresentante che poi dovrà fornire la prova contraria ovvero che il terzo era a
conoscenza delle modifiche. Nel rapporto tra rappresentante, rappresentato e terzo
vige la tutela da parte del terzo. Questa tutela dell’affidamento del terzo la ritroviamo
nell’artt. 1394-1395. Art. 1394 prende in considerazione il conflitto di interesse: un
contratto concluso dal rappresentante è viziato in quanto il rappresentante
concludendo il contratto ha perseguito interesse proprio senza perseguire quello del
rappresentato. Il contratto viene concluso ma è viziato e questo è annullabile.
L’annullabilità può essere domandata se si riesce a dimostrare che il terzo sapeva o
avrebbe potuto spere del conflitto. A autorizza B a concludere un contratto; B conclude
contratto con C con condizioni diverse; A può domandare l’annullamento; questo può
avvenire se lui era a conoscenza del conflitto senno prevale la sua condizione. Falsus
procurator: il rappresentante non ha poteri o eccede rispetto al potere
rappresentativo. L’art 1398: contratto concluso dal rappresentante senza poteri o
eccedente ai poteri non è efficace nei confronti del rappresentato e nemmeno nei
confronti del terzo. Avendo con quel contratto il falso rappresentante, il terzo può agire
ottenendo il risarcimento del danno per aver fatto affidamento d’un contratto valido:
responsabilità precontrattuale.
Ratifica del contratto: il falso rappresentato si appropria degli effetti del contratto
concluso dal falso rappresentante. La ratifica è una procura successiva e viene meno
la responsabilità del falso rappresentante. Questo meccanismo della ratifica può
essere spontaneo del rappresentato che di fronte ad un negozio concluso dal
rappresentante lo valuta e se ne appropria a posteriore oppure può essere sollecitato il
terzo ad esempio può invitare il falso rappresentante ad esprimersi per vedere se
tende ad avvalersi del contratto. Il concluso dal falso rappresentante è inefficace per il
rappresentato; quel contratto non è opponibile al rappresentato. Contratto concluso
con sè stesso: contratto nel quale il rappresentante agisce in nome e per conto del
rappresentato ma nel momento che un terzo è interessato il rappresentante può
essere rappresentante di A in quanto venditore e di C in quanto compratore. L’art
1395. Questo contratto è annullabile a meno che il rappresentante lo abbia autorizzato
espressamente. È annullabile in tutti i casi in cui il soggetto conclude un contratto con
sé stesso e persegue interesse proprio e non quello del rappresentato.
gestione di affari altrui
Fenomeno giuridico: art.2028 e seguenti c.c.
Disciplinato nel IV libro del c.c. cioè nel libro delle obbligazioni. Questo rappresenta
una particolare fonte di obbligazione. La gestione di affari altrui è un particolare fatto
che è idoneo a far nascere un’obbligazione. Nella gestione di affari altrui, un soggetto
gestisce un affare altrui pro la norma dice che questa gestione avviene senza che il
soggetto sia obbligato quindi agisce spontaneamente nella sfera altrui cioè quella del
gerito. Il gestore agisce spontaneamente per il gerito ed è tenuto a perseguire l’opera
che. Sta facendo e condurla al termine. C’è un obbligo di continuar la gestione che sia
stata inizia