DIRITTO PRIVATO I 22/02/16
Introduzione
Il diritto privato è il diritto tra i privati e dei privati (nel senso di
distinti dai soggetti pubblici). I rapporti tra soggetti pubblici sono
regolati da un principio di autorità e rispondono a degli interessi
pubblici da realizzare con mezzi discrezionali mentre i rapporti tra
i privati sono regolati dai principi di autonomia privata e di
eguaglianza che regolano i rapporti intersoggettivi.
Il diritto privato è contenuto nelle norme di diritto privato raccolte
in un’organizzazione chiamata codice civile contente 3mila norme
suddivise in 6 libri [persone e famiglia(I libro), successioni (II
libro), proprietà (III libro), obbligazioni (IV libro), lavoro (V
libro), tutela dei diritti (VI libro)], entrato in vigore nel 1942 ed è
il II codice civile italiano (preceduto dal codice civile del 1865).
Il codice civile si occupa di regolare le modalità con le quali il
privato si muove nell’ambito dei rapporti inter-soggettivi.
Il primo codice era il prodotto di un rifacimento del codice
napoleonico dei primi dell’800 [si prese il codice albertino e lo si
tramutò in un codice civile consistente di 3 libri (perone, modi di
acquisto della proprietà, latri vincoli giuridici) che agli inizi del
‘900 rivelò la sua inadeguatezza quando uscì il codice tedesco
BGB (beghebè) tanto che si cominciò a pensare a una riforma si
usò il codice tedesco per integrare quello italiano]. Nel 1922 fu
emanato il codice del commercio, separato da quello civile (poi
abrogato e confluito nella parte dedicata alle imprese e alla
società). Durante la II GM furono intensificati gli sforzi per la
creazione di un nuovo codice per arginare fenomeni politici come
quello nazista o fascista (codici neutrali e moderni). L’entrata in
vigore del codice civile si protrasse dal 39 al 42 [problemi
riguardanti le obbligazioni (si voleva promulgare un codice delle
obbligazioni italo-francese)]. Importante la data del 1942 perché il
codice civile precede la Costituzione. Dopo l’entrata in vigore
della Costituzione bisognò adeguare i contenuti del codice civile
ai principi della Costituzione [bisogna sempre interpretare e
adeguare il cc alla Costituzione].
Il codice civile è una fonte del diritto e racchiude il sistema del
diritto dei privati (soggetti in una posizione di parità tra di loro)
integrato con altre leggi motivo per cui si chiama diritto privato e
non civile.
Esistono diverse teorie per distinguere il diritto privato da quello
pubblico più importante nel diritto pubblico i soggetti non sono
posti sullo stesso piano, vi è sempre un potere autoritativo dal
quale provengono le regole. Possono operare con un principio di
discrezionalità guidati però dall’interesse pubblico.
Interessi privati e interessi pubblici a volte coesistono.
Esistono invece delle situazioni unicamente di diritto privato (es.
contratto di compravendita): diritto privato come diritto dei privati
e tra i privati.
I rapporti tra i privati sono regolati dal principio di autonomia
privata (il privato nelle sue relazioni giuridiche agisce esercitando
poteri decisionali di autonomia), il quale è un principio che
costituisce il filo conduttore di tutto il diritto privato. Nello studio
del diritto privato ci si troverà di fronte a 4 domande:
Chi? (di chi stiamo parlando) soggetti (privati) persone [fisiche
o giuridiche(ente)]: il diritto privato è tutto impostato sulle
persone
Cosa? (di cosa stiamo parlando e a che cosa serve) obbiettivo
famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni
Perché? -> serve per regolare gli interessi
Quando e come? -> c’è sempre una localizzazione temporale
(momento nel quale l’atto giuridico produce i suoi effetti)
Criteri fondamentali su cui è basato il cc:
Coerenza
Chiarezza
Certezza
1. -I soggetti si muovono nel mondo del diritto privato compiendo
degli atti chiamati atti giuridici i quali producono degli effetti
giuridici (di diritto privato). Il compito del diritto privato è capire
quali sono questi atti, come funzionano e quali sono gli effetti del
singolo atto. La produzione degli effetti è subordinata alla
tipologia di atto.
-> Esiste l’atto giuridico in senso lato e in senso stretto
-Senso lato (latamente intesi): qualsiasi comportamento che
produce un effetto giuridico: atto materiale (comportamento della
persona) che sulla base del cc produce effetti giuridici. Prescinde
dalla volontà del soggetto.
-Senso stretto (propriamente): richiesto il comportamento
materiale (della persona) più la volontà -> es. individuo1 dà
l’incarico a individuo2 di sottoscrivere un contratto di locazione:
elementi:
Individuo1 che emette una dichiarazione affidando il potere di
rappresentarlo all’individuo2
Procura (che non richiede il consenso dell’altro individuo) della
persona che affida all’individuo2 la possibilità di sottoscrivere un
contratto mediante una dichiarazione di volontà (la procura
richiede il comportamento più la volontà)
Contratto di locazione => due manifestazioni di volontà diverse:
incontro tra volontà dell’individuo2 e volontà del locatore
-ATTI -> -Alcuni richiedono comportamento
-Altri richiedono comportamento + volontà
-Altri richiedono comportamento + volontà + volontà
-Non esiste una parte dedicata agli atti ma ne esiste una dedicata ai
contratti sia in generale sia specifici (libro IV, obbligazioni).
3. Tutto il diritto privato è governato dagli interessi che spingono
il privato a porre in essere un determinato atto. Se l’atto è
unilaterale anche l’interesse è unilaterale.
Ma se l’interesse di una persona deve essere messo in relazione
con quello di un’altra persona si parlerà allora di bilanciamento di
interessi al quale può seguire o un incontro di interessi (nel caso
entrambi gli interessati siano d’accordo) o una trattativa (nel caso
gli interessi dei soggetti non siano d’accordo).
Non sempre il momento di produzione degli effetti coincide col
momento del compimento dell’atto 23/02/16
Fonti del diritto privatistico: art. 1 cc indica le fonti ma non c’è
un’elencazione dei tipi di legge. Ai sensi dell’articolo 1 sono fonti
del diritto le leggi [costituzionali, ordinarie, internazionali con
attinenza al diritto privato (dichiarazione dei diritti e convenzione
CEDU), speciali, ecc.], i regolamenti, gli usi.
La costituzione fornisce una fonte primaria del diritto privato e si
colloca al vertice del sistema -> artt. 1-12, artt. 13-54 (rapporti
civili, libertà personale, domicilio, salute).
Rapporto tra costituzione e soggetti privati -> costituzione
applicabile direttamente a prescindere e anche in contrasto con le
norme del diritto civile (art. 32 cost. viene applicato direttamente).
La costituzione opera su tre livelli: nei confronti della Corte
costituzionale, nei confronti del legislatore e nei confronti del
giudice.
Art. 2: riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e delle
formazioni sociali.
Dalla costituzione formale noi distinguiamo la costituzione
materiale (insieme di principi fondamentali considerati inviolabili
che esisterebbero anche se la costituzione formale dovesse essere
abrogata) -> ciò consente di adeguare le norme del diritto privato
alle norme della costituzione anche senza l’intervento legislativo.
La costituzione deve essere letta alla luce della “Carta dei diritti
fondamentali dell’UE” (entrata in vigore assieme al trattato di
Lisbona nel 2009) che altro non è che una costituzione europea
limitata ai diritti della persona (dignità, libertà, eguaglianza,
solidarietà, cittadinanza e giustizia) -> è un’evoluzione delle
costituzioni dei vari stati dell’UE -> sia la CEDU che la carta dei
diritti fondamentali costituiscono fonti primarie del diritto privato.
Nessuna disposizione della carta dei diritti può essere intesa come
lesiva dei diritti riconosciuti dalle costituzioni dei singoli stati (i
quali possono fornire una protezione ulteriore rispetto alla carta)
-> le costituzioni devono essere lette alla luce dei principi della
carta dei diritti e della CEDU -> il cittadino potrà sempre invocare
i principi di questi due documenti sovranazionali davanti a un
giudice interno.
FONTI DIRITTO PRIVATO:
Diritti fondamentali: -Costituzione Italiana
-CEDU
-Carta diritti fondamentali
- Altre fonti sovranazionali [regolamenti (applicazione diretta),
direttive (applicazione diretta -> es. responsabilità del produttore)
e convenzioni internazionali (applicabili solo se lo stato italiano è
contraente)] Codice civile
Titolo I: persone fisiche (introduzione)
Le persone sono i soggetti di diritto privato e il codice attribuisce
l’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita.
Profili con cui integrare le 10 norme sulla persona del titolo I del
cc -> diritti che si riconoscono alla persona in relazione alla:
capacità giuridica, salute, identità personale, trattamento dei dati
personali
Con la nascita una persona acquista diritti -> riconoscere la
capacità giuridica a un individuo significa riconoscere dei diritti
alla persona -> in quanto persona sono idonea ad acquistare dei
diritti (titolarità di diritti, essere titolare di situazioni giuridiche).
La legge non menziona altri riferimenti oltre a quello della nascita.
Non vi è nessuna distinzione tra cittadino e non cittadino: i diritti
dell’uomo sono riconosciuti a prescindere dalla cittadinanza
(parliamo dei rapporti civili, non dei rapporti di tipo pubblico, ad
esempio quelli politici, che distinguono tra cittadino e non ->
acquisto della cittadinanza regolata dalla legge 91/1992) ->
principio di uguaglianza nei rapporti tra privati.
Diritti civili: tutti i diritti relativi alla sfera personale, famigliare
(es. successioni) ed economica (obbligazioni e contratti).
Capacità giuridica: si parla di una qualità della persona, di status
della persona (qualità particolarmente rilevante). Ogni
ordinamento detta condizioni particolari sull’acquisto e sui
contenuti della capacità giuridica -> importante capire se e quando
uno acquista la capacità giuridica (anche se per breve tempo) -> in
Italia la capacità giuridica si acquista con la nascita non si può
perdere se non con la morte.
Per nascita s’intende l’evento che porta al distacco dall’utero
dell’individuo -> presupposto fondamentale è la vita della
persona: al distacco dalla madre il nato deve essere vivi (è
sufficiente un unico respiro iniziale, non è necessaria la vitalità
autonoma della persona).
Se il neonato muore subito dopo la nascita acquista comunque
capacità giuridica (se si prova che il nato ha respirato almeno una
volta) -> è importante capire se una persona è diventata un
soggetto giuridico (rilevante per l’ordinamento poiché acquisisce
la titolarità dei diritti).
Entro 3 giorni dalla nascita bisogna presentare il certificato di
nascita.
Tra la nascita e l’acquisto dei diritti esiste un periodo intermedio
riguardante la persona concepita o, addirittura, non ancora
concepita -> i diritti che la legge assicura al concepito sono
subordinati alla nascita -> art 462 cc -> importanza della capacità
giuridica nei diritti di natura famigliare (diritti successori).
Art. 462 cc: è capace di succedere una persona nata, concepita o
addirittura non ancora concepita (purché il genitore del futuro
eventuale nato siano indicati -> non è necessario che sia in attesa).
=> Una persona può avere degli interessi la cui tutela può
precedere la nascita della persona -> es. con art 462 cc: interesse a
succedere o a ricevere per donazione, libertà del testatore,
interesse alla certezza delle situazioni giuridiche.
Tuttavia l’art 1 cc ci dice che i vari diritti sono subordinati alla
nascita.
I vari interessi possono essere di natura diversa poiché fanno
riferimento a cose differenti: es. interesse a succedere: interesse di
tipo patrimoniale [esistono anche diritti non patrimoniali legati
alla nascita (riferimento al diritto alla salute)].
Legge 40/2004: legge sulla procreazione medicalmente assistita ->
tutela della vita umana, di tutti i soggetti coinvolti compreso il
concepito 24/02/16
Fecondazione assistita
Legge 40/2004: Tutela del soggetto non ancora nato, di quello
concepito, di quello non ancora concepito e deli altri soggetti
coinvolti (genitori e terzi).
I diritti del concepito sono strettamente collegati col diritto dei
genitori ad una libera informazione al concetto di
autodeterminazione e al concetto di procreazione responsabile, il
quale spiega i presupposti (oggettivi e soggettivi -> soggettivi del
soggetto, oggettivi riguardo presupposti altri) utilizzabili da
soggetti maggiorenni di sesso diverso coniugati o conviventi in età
potenzialmente fertile (presupposti oggettivi) .
Presupposto oggettivo -> accertamento infruttuoso di ricorso ad
altri metodi terapeutici per rimediare alla sterilità e all’infertilità
certificati da un medico.
Fecondazione omologa: utilizzo di gameti della coppia.
Vietata la fecondazione eterologa -> esistevano delle sanzioni
nell’ipotesi in cui si ala persona sia il personale medico
consentissero il ricorso alla fecondazione eterologa.
Ulteriore limite dato dalla previsione di formazione di numero
limitato di embrioni per evitare la formazione incondizionata che
poi non potesse essere impiantata nell’utero materno.
Divieto di fecondazione post-mortem.
Divieto di maternità surrogata.
I primi due divieti sono stati attenuati e quasi eliminati da 2
sentenze della corte costituzionale che hanno modificato in parte
la legge -> oggigiorno è ammessa la fecondazione eterologa (sulla
base della sentenza della norma costituzionale) e si attende una
modifica della legge da parte del legislatore.
L’art 1 cc collega i diritti alla persona riguardo gli interessi
patrimoniali di natura successoria o contrattuale (in riferimento
alle donazioni.).
Il soggetto, che non è ancora persona ha a che fare anche con
interessi non patrimoniali (diritto alla vita, diritto alla salute,
diritto allo status di figlio) -> tutti questi interessi sono protetti
dalla legge (anche da quella sulla procreazione medicalmente
assistita) sia in materia di famiglia sia in materia di responsabilità
civile.
Legge 40/2004 ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà (ci si assume
la responsabilità della persona che nasce) di ricorrere alle tecniche
medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato
della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione
di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi.
Il sistema prospettato dalla legge integra la tutela preventiva dei
diritti della persona esplicandosi in primo luogo impedendo ai
soggetti di liberarsi degli obblighi legati all’avvenuta esistenza
della persona (obblighi che ricadono in capo ai genitori ->
responsabilità genitoriale -> qualora si renda necessario il giudice
tutelare può nominare una persona che si occupi di tutelare gli
interessi della persona non ancora nato) in caso siano ritenuti non
idonei
Le moderne tecniche di fecondazione consentono un’adeguata
protezione per l’embrione ma non esiste un diritto dell’embrione
alla nascita.
Gli interessi patrimoniali e non patrimoniali prima della nascita
sono ricondotti ai genitori in quanto rappresentanti legali dei figli
(fino al compimento dei 18 anni da parte dei figli) -> ciò significa
che il genitore, il curatore speciale (nel caso i genitori non siano in
grado) o il tutore (in caso i genitori non esistano) devono tutelare i
diritti e gli interessi della persona da tutelare.
Genitore: non sempre il genitore è automaticamente la persona
biologicamente legata al nato -> se i genitori sono coniugati la
madre è automaticamente considerata giuridicamente madre,
mentre il padre è il marito della donna. Se i genitori non sono
coniugati non vi è alcun automatismo -> è necessario un
riconoscimento apposito (cioè un atto giuridico) -> in caso di non
riconoscimento la madre e il padre sono considerati genitori
biologici ma non giuridici -
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