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TIPOLOGIE DI ATTI E CAPACITA’
Atti negoziali di natura patrimoniale: la maggiore età è requisito
necessario per tutti questi atti (che possono essere compiuti in
assenza della maggiore età dal genitore, curatore, tutore).
Atti personali: possono essere compiuti, sempre dal
rappresentante, nell’interesse dell’incapace (es. trattamento
medico, ecc.).
Atti personalissimi: non possono essere compiuti dal
rappresentante (es. testamento, donazione, matrimonio, ecc.) ->
per questi atti è prevista la maggiore età (tranne in alcuni casi
espressamente regolati dalla legge).
Atti che riguardano le scelte esistenziali della persona:
prescindono dalla maggiore età (particolari trattamenti medici,
orientamento religioso della persona, rettificazione del sesso, ecc.)
Atti illeciti (Art 2043 e art 2046): alle conseguenze di un atto
dannoso non risponde solo il maggiorenne ma chiunque abbia la
capacità di intendere e di volere -> sono atti che recano danno ad
un altro individuo, perciò si risponde purché uno abbia la capacità
di intendere e di volere
Atti non negoziali (non rileva la manifestazione di volontà) e atti
materiali: non serve valutazione capacità di intendere e di volere
del soggetto.
Art 315 bis: diritti e doveri del figlio: il minore che ha compiuto
gli anni 12 ha diritto di essere ascoltato, di esprimere le sue
opinioni, in tutte le situazioni che lo riguardano. Dopo i 12 anni, in
particolare dai 14, esistono delle disposizioni di legge che
richiedono il consenso del minore -> La capacità del minore è
ammessa anche dalle fonti costituzionali (Carta CEDU, art. 24),
che prevedono anche la tutela del minore in tutte le questioni che
lo riguardano (adozione, interruzione della gravidanza, terapia
medica per uso di stupefacenti, atti personalissimi, prestazioni
lavorative, atti relativi alle opere da lui create).
Atti della vita quotidiana: atti che il minore compie nella vita di
tutti i giorni (es. sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile,
acquisto online, ecc.) -> per tutti questi atti vale un discorso di
ragionevolezza: vanno considerati validi se corrispondono alle
possibilità patrimoniali medie di un minore e, in alcuni casi, se dal
comportamento del minore si può presumere l’autorizzazione
preventiva del genitore (anche sulla base di una presunzione
giuridica, si parte dal presupposto che il genitore non poteva non
sapere).
Se il minore viene considerato capace di intendere e di volere,
allora risponderà con il proprio patrimonio presente o futuro.
Se non è considerato incapace di intendere e di volere potrà aversi
una responsabilità diretta della persona che ha la persona con la
rappresentanza del minore (Art 2048) e sorveglianza del minore.
In caso di danno cagionato da persone incapaci il risarcimento del
danno causato è da imputare al sorvegliante del minore incapace, a
meno che questi non provi di non aver potuto impedire il fatto ->
responsabilità fondata sulla colpa in educando o in vigilando.
Può darsi che non sia possibile ottenere il risarcimento del danno
-> il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
AMBITI DI CAPACITA’ DEL MINORE: atti (personali,
patrimoniali, personalissimi, ecc.), atti della vita quotidiana,
illecito del minore (natura e disciplina delle varie categorie).
INCAPACITA’ DI INTEDERE E VOLERE: amministrazione di
sostegno (inesistente nel passato), inabilitazione, interdizione.
Tutore si sostituisce all’inabilitato mentre il curatore si affianca.
Art 404: amministrazione di sostegno (istituto più moderno):
infermità o menomazione fisica o psichica anche parziale o
temporanea di provvedere ai propri interessi -> non ci sono
informazioni sulla maggiore o minore età -> supplisce l’art 406,
l’amministrazione di sostegno può essere richiesto anche per il
minore -> necessario un decreto del giudice ed è a titolo gratuito.
L’amministratore è individuato dal giudice insieme ai limiti ai qual
viene sottoposto l’amministratore (può trattarsi anche di un solo
atto), alla durata dell’incarico (che di solito è a tempo determinato
ma che può essere prorogato).
Persone che si trovano in una condizione tale da non aver diritto a
un’amministrazione di sostegno, come ad esempio gli anziani
(problemi riguardo i trattamenti sanitari, gestione del patrimonio,
matrimonio, ecc.). Diritti dell’anziano
In linea di massima l’anziano, a livello normativo, non è
menzionato nel cc.
L’infermità fisica da sola deve essere abbinata a un’infermità
psichica affinché si possa godere degli istituti sopra citati.
Assenza di leggi speciali, utilizzabilità limitata degli istituti che il
codice civile dispone per le persone prive di autonomia o con
autonomia limitata (facendo riferimento all’autonomia di diritto
privato, di tipo decisionale). In assenza di normative specifiche ci
si chiede quali possano essere i principi che regolano le decisioni
assolute di un anziano.
L’età non costituisce una discriminazione nel diritto privato ->
l’individuo conserva la propria capacità di agire, tranne in
determinati casi, nonostante l’avanzare dell’età.
Per gli anziani vengono, in parte utilizzati criteri utilizzati con i
minori, in parte viene utilizzata la norma sull’incapacità di fatto
(art. 428 -> potrebbe consentire di annullare determinati atti della
persona ma non fornisce uno strumento di tutela per proteggere,
tutelare e aiutare l’anziano nella formazione della su capacità
decisionale).
Si prospetta l’ipotesi di una capacità negoziale relativa riservata ai
negozi di particolare significato economico (es. vendita immobile,
stipula di un mutuo).
L’unica soluzione che si propone è la nomina di un amministratore
di sostegno.
Titolo II: persone giuridiche (caratteri
generali)
Il codice ci parla delle persone giuridiche dall’art. 11 all’art. 42 del
libro I. l’argomento viene poi ripreso nella parte riservata alle
società (in riferimento agli enti).
Art 11 cc: persone giuridiche pubbliche, associazioni e fondazioni.
Distinzione tra persone giuridiche private e persone giuridiche
pubbliche (regolate dal diritto pubblico).
Con il termine “persona giuridica” vengono indicati una serie di
fenomeni disciplinati nel codice civile e nelle leggi speciali, sia in
senso ampio con poche norme generali sia in senso speciale con
disposizioni ad hoc.
Con persona giuridica si intendono tutte le organizzazioni diverse
dalla persona fisica -> viene anche usato, per chiarire meglio, il
termine di ente, il quale deve essere un insieme stabile di persone
di beni, organizzato e volto a un preciso scopo, questo perché
all’ente viene riconosciuta capacità giuridica -> acquista una sua
individualità, è titolare di diritti e di obblighi e costituisce centro
di interesse a sé.
Distinzione tra scopo lucrativo (società, libro V) e scopo non
lucrativo.
Enti a scopo non lucrativo: fondazioni, associazioni e comitati.
Art 117/118 cost.: potenziata la libertà di associazione per il
perseguimento di attività di interesse generale (istruzione, sanità
,ricerca scientifica, ecc.) per sopperire ai deficit dello stato.
Associazioni e fondazioni
Vale il principio di tipicità (non si ammettono persone giuridiche
diverse da quelle previste dalla legge).
Caratterizzate da finalità sociale -> tradizionalmente la distinzione
tra enti con o senza scopo di lucro era estremamente rigida, ora si
è attenuata (si ammette che alcuni enti del libro I abbiano finalità
lucrative, purché non vi sia una ripartizione degli utili tra i soci
ma vengano destinati all’utilizzo previsto dall’ente) -> si distingue
tra enti a scopo di lucro soggettivo (uso degli utili per i singoli
soci, es. società) ed enti con scopo di lucro oggettivo (uso degli
utili per la finalità).
Necessario gruppo di soggetti, di una serie di organi e un atto
costitutivo (anche per l’ente possiamo individuare una data di
nascita).
Gli organi servono per far funzionare l’ente, la cui attività deve
essere inserita nello statuto che definisce la finalità e indica gli
organi dell’ente -> giurisprudenza e dottrina ricostruiscono la
trattazione degli enti senza lucro, prendendo norme presenti anche
nel libro V, con possibilità di riforma.
Devono essere individuati degli elementi che devono sempre
esistere per costituire un ente e sono soggetti, patrimonio, scopo e
forma.
Sono previste una pluralità di membri per le associazioni e i
comitati, mentre per le fondazioni basta anche un solo membro.
Un ente non può esistere senza un patrimonio. La legge, al
contrario che per le società, non detta criteri quantificativi, dice
solo che il patrimonio deve essere adatto allo scopo.
Il patrimonio può essere potenziato.
Lo scopo è la finalità dell’ente
La forma è data dalla figura che si vuole attribuire all’ente che si
va a costituire -> bisogna fare riferimento solo alle forme tipiche
(forme legali).
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: disciplinata da
legge speciale. Importane perché l’ente con l’iscrizione diventa
persona giuridica a tutti gli effetti. Necessario un procedimento
che si avvia con una richiesta, alla quale segue una decisione della
pubblica amministrazione.
Presupposto è l’adeguatezza del patrimonio allo scopo.
La pubblica amministrazione non può operare una valutazione di
meritevolezza dello scopo.
La medesima procedura, una volta chiesto e approvato il
procedimento, è richiesta per eventuali modifiche.
Anche per le società è richiesto il riconoscimento.
Ottenuto il riconoscimento l’ente ottiene l’autonomia patrimoniale
(l’ente è separato in tuto e per tutto dal patrimonio degli associati)
-> delle obbligazioni assunte dall’ente si risponde con il
patrimonio dell’ente, non possono esser chiamati a soddisfare
simili obbligazioni i soci (ma solo se vi è personalità giuridica
piena, la quale si ottiene solo con il riconoscimento).
Il riconoscimento è atto volontario (tranne che per le fondazioni,
per le quali è obbligatorio).
Gli enti non riconosciuti godono anch’essi di un’autonomia
patrimoniale ma imperfetta -> delle