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Diritto privato I 22/02/16

Introduzione

Il diritto privato è il diritto tra i privati e dei privati (nel senso di distinti dai soggetti pubblici). I rapporti tra soggetti pubblici sono regolati da un principio di autorità e rispondono a degli interessi pubblici da realizzare con mezzi discrezionali mentre i rapporti tra i privati sono regolati dai principi di autonomia privata e di uguaglianza che regolano i rapporti intersoggettivi.

Il diritto privato è contenuto nelle norme di diritto privato raccolte in un’organizzazione chiamata codice civile contenente 3mila norme suddivise in 6 libri [persone e famiglia (I libro), successioni (II libro), proprietà (III libro), obbligazioni (IV libro), lavoro (V libro), tutela dei diritti (VI libro)], entrato in vigore nel 1942 ed è il II codice civile italiano (preceduto dal codice civile del 1865). Il codice civile si occupa di regolare le modalità con le quali il privato si muove nell’ambito dei rapporti inter-soggettivi.

Il primo codice era il prodotto di un rifacimento del codice napoleonico dei primi dell’800 [si prese il codice albertino e lo si tramutò in un codice civile consistente di 3 libri (persone, modi di acquisto della proprietà, altri vincoli giuridici) che agli inizi del ‘900 rivelò la sua inadeguatezza quando uscì il codice tedesco BGB (beghebè) tanto che si cominciò a pensare a una riforma → si usò il codice tedesco per integrare quello italiano]. Nel 1922 fu emanato il codice del commercio, separato da quello civile (poi abrogato e confluito nella parte dedicata alle imprese e alla società).

Durante la II GM furono intensificati gli sforzi per la creazione di un nuovo codice per arginare fenomeni politici come quello nazista o fascista (codici neutrali e moderni). L’entrata in vigore del codice civile si protrasse dal 39 al 42 [problemi riguardanti le obbligazioni (si voleva promulgare un codice delle obbligazioni italo-francese)]. Importante la data del 1942 perché il codice civile precede la Costituzione. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione bisogna adeguare i contenuti del codice civile ai principi della Costituzione [bisogna sempre interpretare e adeguare il cc alla Costituzione].

Il codice civile è una fonte del diritto e racchiude il sistema del diritto dei privati (soggetti in una posizione di parità tra di loro) integrato con altre leggi → motivo per cui si chiama diritto privato e non civile.

Esistono diverse teorie per distinguere il diritto privato da quello pubblico → più importante → nel diritto pubblico i soggetti non sono posti sullo stesso piano, vi è sempre un potere autoritativo dal quale provengono le regole. Possono operare con un principio di discrezionalità guidati però dall’interesse pubblico. Interessi privati e interessi pubblici a volte coesistono.

Esistono invece delle situazioni unicamente di diritto privato (es. contratto di compravendita): diritto privato come diritto dei privati e tra i privati. I rapporti tra i privati sono regolati dal principio di autonomia privata (il privato nelle sue relazioni giuridiche agisce esercitando poteri decisionali di autonomia), il quale è un principio che costituisce il filo conduttore di tutto il diritto privato. Nello studio del diritto privato ci si troverà di fronte a 4 domande:

  • Chi? (di chi stiamo parlando) → soggetti (privati) → persone [fisiche o giuridiche(ente)]: il diritto privato è tutto impostato sulle persone
  • Cosa? (di cosa stiamo parlando e a che cosa serve) → obbiettivo → famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni
  • Perché? → serve per regolare gli interessi
  • Quando e come? → c’è sempre una localizzazione temporale (momento nel quale l’atto giuridico produce i suoi effetti)

Criteri fondamentali su cui è basato il cc

  • Coerenza
  • Chiarezza
  • Certezza

1. I soggetti si muovono nel mondo del diritto privato compiendo degli atti chiamati atti giuridici i quali producono degli effetti giuridici (di diritto privato). Il compito del diritto privato è capire quali sono questi atti, come funzionano e quali sono gli effetti del singolo atto. La produzione degli effetti è subordinata alla tipologia di atto.

→ Esiste l’atto giuridico in senso lato e in senso stretto

  • Senso lato (latamente intesi): qualsiasi comportamento che produce un effetto giuridico: atto materiale (comportamento della persona) che sulla base del cc produce effetti giuridici. Prescinde dalla volontà del soggetto.
  • Senso stretto (propriamente): richiesto il comportamento materiale (della persona) più la volontà → es. individuo1 dà l’incarico a individuo2 di sottoscrivere un contratto di locazione: elementi: Individuo1 che emette una dichiarazione affidando il potere di rappresentarlo all’individuo2.

Procura (che non richiede il consenso dell’altro individuo) della persona che affida all’individuo2 la possibilità di sottoscrivere un contratto mediante una dichiarazione di volontà (la procura richiede il comportamento più la volontà). Contratto di locazione => due manifestazioni di volontà diverse: incontro tra volontà dell’individuo2 e volontà del locatore.

ATTI -> -Alcuni richiedono comportamento -Altri richiedono comportamento + volontà -Altri richiedono comportamento + volontà + volontà -Non esiste una parte dedicata agli atti ma ne esiste una dedicata ai contratti sia in generale sia specifici (libro IV, obbligazioni).

3. Tutto il diritto privato è governato dagli interessi che spingono il privato a porre in essere un determinato atto. Se l’atto è unilaterale anche l’interesse è unilaterale.

Ma se l’interesse di una persona deve essere messo in relazione con quello di un’altra persona si parlerà allora di bilanciamento di interessi al quale può seguire o un incontro di interessi (nel caso entrambi gli interessati siano d’accordo) o una trattativa (nel caso gli interessi dei soggetti non siano d’accordo). Non sempre il momento di produzione degli effetti coincide col momento del compimento dell’atto.

Fonti del diritto privatistico

Art. 1 cc indica le fonti ma non c’è un’elencazione dei tipi di legge. Ai sensi dell’articolo 1 sono fonti del diritto le leggi [costituzionali, ordinarie, internazionali con attinenza al diritto privato (dichiarazione dei diritti e convenzione CEDU), speciali, ecc.], i regolamenti, gli usi.

La Costituzione fornisce una fonte primaria del diritto privato e si colloca al vertice del sistema -> artt. 1-12, artt. 13-54 (rapporti civili, libertà personale, domicilio, salute).

Rapporto tra costituzione e soggetti privati -> costituzione applicabile direttamente a prescindere e anche in contrasto con le norme del diritto civile (art. 32 cost. viene applicato direttamente). La costituzione opera su tre livelli: nei confronti della Corte costituzionale, nei confronti del legislatore e nei confronti del giudice.

Art. 2: riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali. Dalla costituzione formale noi distinguiamo la costituzione materiale (insieme di principi fondamentali considerati inviolabili che esisterebbero anche se la costituzione formale dovesse essere abrogata) -> ciò consente di adeguare le norme del diritto privato alle norme della costituzione anche senza l’intervento legislativo.

La costituzione deve essere letta alla luce della “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” (entrata in vigore assieme al trattato di Lisbona nel 2009) che altro non è che una costituzione europea limitata ai diritti della persona (dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia) -> è un’evoluzione delle costituzioni dei vari stati dell’UE -> sia la CEDU che la carta dei diritti fondamentali costituiscono fonti primarie del diritto privato.

Nessuna disposizione della carta dei diritti può essere intesa come lesiva dei diritti riconosciuti dalle costituzioni dei singoli stati (i quali possono fornire una protezione ulteriore rispetto alla carta) -> le costituzioni devono essere lette alla luce dei principi della carta dei diritti e della CEDU -> il cittadino potrà sempre invocare i principi di questi due documenti sovranazionali davanti a un giudice interno.

Fonti diritto privato

  • Diritti fondamentali:
    • Costituzione Italiana
    • CEDU
    • Carta diritti fondamentali
    • Altro: Altre fonti sovranazionali [regolamenti (applicazione diretta), direttive (applicazione diretta -> es. responsabilità del produttore) e convenzioni internazionali (applicabili solo se lo stato italiano è contraente)]
  • Codice civile

Titolo I: persone fisiche (introduzione)

Le persone sono i soggetti di diritto privato e il codice attribuisce l’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita. Profili con cui integrare le 10 norme sulla persona del titolo I del cc -> diritti che si riconoscono alla persona in relazione alla: capacità giuridica, salute, identità personale, trattamento dei dati personali. Con la nascita una persona acquista diritti -> riconoscere la capacità giuridica a un individuo significa riconoscere dei diritti alla persona -> in quanto persona sono idonea ad acquistare dei diritti (titolarità di diritti, essere titolare di situazioni giuridiche).

La legge non menziona altri riferimenti oltre a quello della nascita. Non vi è nessuna distinzione tra cittadino e non cittadino: i diritti dell’uomo sono riconosciuti a prescindere dalla cittadinanza (parliamo dei rapporti civili, non dei rapporti di tipo pubblico, ad esempio quelli politici, che distinguono tra cittadino e non -> acquisto della cittadinanza regolata dalla legge 91/1992) -> principio di uguaglianza nei rapporti tra privati.

Diritti civili: tutti i diritti relativi alla sfera personale, famigliare (es. successioni) ed economica (obbligazioni e contratti).

Capacità giuridica: si parla di una qualità della persona, di status della persona (qualità particolarmente rilevante). Ogni ordinamento detta condizioni particolari sull’acquisto e sui contenuti della capacità giuridica -> importante capire se e quando uno acquista la capacità giuridica (anche se per breve tempo) -> in Italia la capacità giuridica si acquista con la nascita non si può perdere se non con la morte.

Per nascita s’intende l’evento che porta al distacco dall’utero dell’individuo -> presupposto fondamentale è la vita della persona: al distacco dalla madre il nato deve essere vivo (è sufficiente un unico respiro iniziale, non è necessaria la vitalità autonoma della persona).

Se il neonato muore subito dopo la nascita acquista comunque capacità giuridica (se si prova che il nato ha respirato almeno una volta) -> è importante capire se una persona è diventata un soggetto giuridico (rilevante per l’ordinamento poiché acquisisce la titolarità dei diritti). Entro 3 giorni dalla nascita bisogna presentare il certificato di nascita.

Tra la nascita e l’acquisto dei diritti esiste un periodo intermedio riguardante la persona concepita o, addirittura, non ancora concepita -> i diritti che la legge assicura al concepito sono subordinati alla nascita -> art 462 cc -> importanza della capacità giuridica nei diritti di natura famigliare (diritti successori).

Art. 462 cc: è capace di succedere una persona nata, concepita o addirittura non ancora concepita (purché il genitore del futuro eventuale nato siano indicati -> non è necessario che sia in attesa). => Una persona può avere degli interessi la cui tutela può precedere la nascita della persona -> es. con art 462 cc: interesse a succedere o a ricevere per donazione, libertà del testatore, interesse alla certezza delle situazioni giuridiche. Tuttavia l’art 1 cc ci dice che i vari diritti sono subordinati alla nascita.

I vari interessi possono essere di natura diversa poiché fanno riferimento a cose differenti: es. interesse a succedere: interesse di tipo patrimoniale [esistono anche diritti non patrimoniali legati alla nascita (riferimento al diritto alla salute)].

Legge 40/2004: legge sulla procreazione medicalmente assistita -> tutela della vita umana, di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito.

Fecondazione assistita

Legge 40/2004: Tutela del soggetto non ancora nato, di quello concepito, di quello non ancora concepito e degli altri soggetti coinvolti (genitori e terzi). I diritti del concepito sono strettamente collegati col diritto dei genitori ad una libera informazione al concetto di autodeterminazione e al concetto di procreazione responsabile, il quale spiega i presupposti (oggettivi e soggettivi -> soggettivi del soggetto, oggettivi riguardo presupposti altri) utilizzabili da soggetti maggiorenni di sesso diverso coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile (presupposti oggettivi).

Presupposto oggettivo -> accertamento infruttuoso di ricorso ad altri metodi terapeutici per rimediare alla sterilità e all’infertilità certificati da un medico.

Fecondazione omologa: utilizzo di gameti della coppia. Vietata la fecondazione eterologa -> esistevano delle sanzioni nell’ipotesi in cui sia la persona sia il personale medico consentissero il ricorso alla fecondazione eterologa. Ulteriore limite dato dalla previsione di formazione di numero limitato di embrioni per evitare la formazione incondizionata che poi non potesse essere impiantata nell’utero materno. Divieto di fecondazione post-mortem. Divieto di maternità surrogata.

I primi due divieti sono stati attenuati e quasi eliminati da 2 sentenze della corte costituzionale che hanno modificato in parte la legge -> oggigiorno è ammessa la fecondazione eterologa (sulla base della sentenza della norma costituzionale) e si attende una modifica della legge da parte del legislatore. L’art 1 cc collega i diritti alla persona riguardo gli interessi patrimoniali di natura successoria o contrattuale (in riferimento alle donazioni).

Il soggetto, che non è ancora persona ha a che fare anche con interessi non patrimoniali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto allo status di figlio) -> tutti questi interessi sono protetti dalla legge (anche da quella sulla procreazione medicalmente assistita) sia in materia di famiglia sia in materia di responsabilità civile.

Legge 40/2004

ART. 8. (Stato giuridico del nato). I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà (ci si assume la responsabilità della persona che nasce) di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

  • 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
  • 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  • 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Il sistema prospettato dalla legge integra la tutela preventiva dei diritti della persona esplicandosi in primo luogo impedendo ai soggetti di liberarsi degli obblighi legati all’avvenuta esistenza della persona (obblighi che ricadono in capo ai genitori -> responsabilità genitoriale -> qualora si renda necessario il giudice tutelare può nominare una persona che si occupi di tutelare gli interessi della persona non ancora nato) in caso siano ritenuti non idonei.

Le moderne tecniche di fecondazione consentono un’adeguata protezione per l’embrione ma non esiste un diritto dell’embrione alla nascita. Gli interessi patrimoniali e non patrimoniali prima della nascita sono ricondotti ai genitori in quanto rappresentanti legali dei figli (fino al compimento dei 18 anni da parte dei figli) -> ciò significa che il genitore, il curatore speciale (nel caso i genitori non siano in grado) o il tutore (in caso i genitori non esistano) devono tutelare i diritti e gli interessi della persona da tutelare.

Genitore: non sempre il genitore è automaticamente la persona biologicamente legata al nato -> se i genitori sono coniugati la madre è automaticamente considerata giuridicamente madre, mentre il padre è il marito della donna. Se i genitori non sono coniugati non vi è alcun automatismo -> è necessario un riconoscimento apposito (cioè un atto giuridico) -> in caso di non riconoscimento la madre e il padre sono considerati genitori biologici ma non giuridici.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FilBig di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Cubeddu Maria Giovanna.
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