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DIRITTO PRIVATO I 22/02/16

Introduzione

Il diritto privato è il diritto tra i privati e dei privati (nel senso di

distinti dai soggetti pubblici). I rapporti tra soggetti pubblici sono

regolati da un principio di autorità e rispondono a degli interessi

pubblici da realizzare con mezzi discrezionali mentre i rapporti tra

i privati sono regolati dai principi di autonomia privata e di

eguaglianza che regolano i rapporti intersoggettivi.

Il diritto privato è contenuto nelle norme di diritto privato raccolte

in un’organizzazione chiamata codice civile contente 3mila norme

suddivise in 6 libri [persone e famiglia(I libro), successioni (II

libro), proprietà (III libro), obbligazioni (IV libro), lavoro (V

libro), tutela dei diritti (VI libro)], entrato in vigore nel 1942 ed è

il II codice civile italiano (preceduto dal codice civile del 1865).

Il codice civile si occupa di regolare le modalità con le quali il

privato si muove nell’ambito dei rapporti inter-soggettivi.

Il primo codice era il prodotto di un rifacimento del codice

napoleonico dei primi dell’800 [si prese il codice albertino e lo si

tramutò in un codice civile consistente di 3 libri (perone, modi di

acquisto della proprietà, latri vincoli giuridici) che agli inizi del

‘900 rivelò la sua inadeguatezza quando uscì il codice tedesco

BGB (beghebè) tanto che si cominciò a pensare a una riforma si

usò il codice tedesco per integrare quello italiano]. Nel 1922 fu

emanato il codice del commercio, separato da quello civile (poi

abrogato e confluito nella parte dedicata alle imprese e alla

società). Durante la II GM furono intensificati gli sforzi per la

creazione di un nuovo codice per arginare fenomeni politici come

quello nazista o fascista (codici neutrali e moderni). L’entrata in

vigore del codice civile si protrasse dal 39 al 42 [problemi

riguardanti le obbligazioni (si voleva promulgare un codice delle

obbligazioni italo-francese)]. Importante la data del 1942 perché il

codice civile precede la Costituzione. Dopo l’entrata in vigore

della Costituzione bisognò adeguare i contenuti del codice civile

ai principi della Costituzione [bisogna sempre interpretare e

adeguare il cc alla Costituzione].

Il codice civile è una fonte del diritto e racchiude il sistema del

diritto dei privati (soggetti in una posizione di parità tra di loro)

integrato con altre leggi  motivo per cui si chiama diritto privato e

non civile.

Esistono diverse teorie per distinguere il diritto privato da quello

pubblico  più importante  nel diritto pubblico i soggetti non sono

posti sullo stesso piano, vi è sempre un potere autoritativo dal

quale provengono le regole. Possono operare con un principio di

discrezionalità guidati però dall’interesse pubblico.

Interessi privati e interessi pubblici a volte coesistono.

Esistono invece delle situazioni unicamente di diritto privato (es.

contratto di compravendita): diritto privato come diritto dei privati

e tra i privati.

I rapporti tra i privati sono regolati dal principio di autonomia

privata (il privato nelle sue relazioni giuridiche agisce esercitando

poteri decisionali di autonomia), il quale è un principio che

costituisce il filo conduttore di tutto il diritto privato. Nello studio

del diritto privato ci si troverà di fronte a 4 domande:

Chi? (di chi stiamo parlando) soggetti (privati)  persone [fisiche

o giuridiche(ente)]: il diritto privato è tutto impostato sulle

persone

Cosa? (di cosa stiamo parlando e a che cosa serve) obbiettivo 

famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni

Perché? -> serve per regolare gli interessi

Quando e come? -> c’è sempre una localizzazione temporale

(momento nel quale l’atto giuridico produce i suoi effetti)

Criteri fondamentali su cui è basato il cc:

Coerenza

Chiarezza

Certezza

1. -I soggetti si muovono nel mondo del diritto privato compiendo

degli atti chiamati atti giuridici i quali producono degli effetti

giuridici (di diritto privato). Il compito del diritto privato è capire

quali sono questi atti, come funzionano e quali sono gli effetti del

singolo atto. La produzione degli effetti è subordinata alla

tipologia di atto.

-> Esiste l’atto giuridico in senso lato e in senso stretto

-Senso lato (latamente intesi): qualsiasi comportamento che

produce un effetto giuridico: atto materiale (comportamento della

persona) che sulla base del cc produce effetti giuridici. Prescinde

dalla volontà del soggetto.

-Senso stretto (propriamente): richiesto il comportamento

materiale (della persona) più la volontà -> es. individuo1 dà

l’incarico a individuo2 di sottoscrivere un contratto di locazione:

elementi:

Individuo1 che emette una dichiarazione affidando il potere di

rappresentarlo all’individuo2

Procura (che non richiede il consenso dell’altro individuo) della

persona che affida all’individuo2 la possibilità di sottoscrivere un

contratto mediante una dichiarazione di volontà (la procura

richiede il comportamento più la volontà)

Contratto di locazione => due manifestazioni di volontà diverse:

incontro tra volontà dell’individuo2 e volontà del locatore

-ATTI -> -Alcuni richiedono comportamento

-Altri richiedono comportamento + volontà

-Altri richiedono comportamento + volontà + volontà

-Non esiste una parte dedicata agli atti ma ne esiste una dedicata ai

contratti sia in generale sia specifici (libro IV, obbligazioni).

3. Tutto il diritto privato è governato dagli interessi che spingono

il privato a porre in essere un determinato atto. Se l’atto è

unilaterale anche l’interesse è unilaterale.

Ma se l’interesse di una persona deve essere messo in relazione

con quello di un’altra persona si parlerà allora di bilanciamento di

interessi al quale può seguire o un incontro di interessi (nel caso

entrambi gli interessati siano d’accordo) o una trattativa (nel caso

gli interessi dei soggetti non siano d’accordo).

Non sempre il momento di produzione degli effetti coincide col

momento del compimento dell’atto 23/02/16

Fonti del diritto privatistico: art. 1 cc indica le fonti ma non c’è

un’elencazione dei tipi di legge. Ai sensi dell’articolo 1 sono fonti

del diritto le leggi [costituzionali, ordinarie, internazionali con

attinenza al diritto privato (dichiarazione dei diritti e convenzione

CEDU), speciali, ecc.], i regolamenti, gli usi.

La costituzione fornisce una fonte primaria del diritto privato e si

colloca al vertice del sistema -> artt. 1-12, artt. 13-54 (rapporti

civili, libertà personale, domicilio, salute).

Rapporto tra costituzione e soggetti privati -> costituzione

applicabile direttamente a prescindere e anche in contrasto con le

norme del diritto civile (art. 32 cost. viene applicato direttamente).

La costituzione opera su tre livelli: nei confronti della Corte

costituzionale, nei confronti del legislatore e nei confronti del

giudice.

Art. 2: riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e delle

formazioni sociali.

Dalla costituzione formale noi distinguiamo la costituzione

materiale (insieme di principi fondamentali considerati inviolabili

che esisterebbero anche se la costituzione formale dovesse essere

abrogata) -> ciò consente di adeguare le norme del diritto privato

alle norme della costituzione anche senza l’intervento legislativo.

La costituzione deve essere letta alla luce della “Carta dei diritti

fondamentali dell’UE” (entrata in vigore assieme al trattato di

Lisbona nel 2009) che altro non è che una costituzione europea

limitata ai diritti della persona (dignità, libertà, eguaglianza,

solidarietà, cittadinanza e giustizia) -> è un’evoluzione delle

costituzioni dei vari stati dell’UE -> sia la CEDU che la carta dei

diritti fondamentali costituiscono fonti primarie del diritto privato.

Nessuna disposizione della carta dei diritti può essere intesa come

lesiva dei diritti riconosciuti dalle costituzioni dei singoli stati (i

quali possono fornire una protezione ulteriore rispetto alla carta)

-> le costituzioni devono essere lette alla luce dei principi della

carta dei diritti e della CEDU -> il cittadino potrà sempre invocare

i principi di questi due documenti sovranazionali davanti a un

giudice interno.

FONTI DIRITTO PRIVATO:

Diritti fondamentali: -Costituzione Italiana

-CEDU

-Carta diritti fondamentali

- Altre fonti sovranazionali [regolamenti (applicazione diretta),

direttive (applicazione diretta -> es. responsabilità del produttore)

e convenzioni internazionali (applicabili solo se lo stato italiano è

contraente)] Codice civile

Titolo I: persone fisiche (introduzione)

Le persone sono i soggetti di diritto privato e il codice attribuisce

l’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita.

Profili con cui integrare le 10 norme sulla persona del titolo I del

cc -> diritti che si riconoscono alla persona in relazione alla:

capacità giuridica, salute, identità personale, trattamento dei dati

personali

Con la nascita una persona acquista diritti -> riconoscere la

capacità giuridica a un individuo significa riconoscere dei diritti

alla persona -> in quanto persona sono idonea ad acquistare dei

diritti (titolarità di diritti, essere titolare di situazioni giuridiche).

La legge non menziona altri riferimenti oltre a quello della nascita.

Non vi è nessuna distinzione tra cittadino e non cittadino: i diritti

dell’uomo sono riconosciuti a prescindere dalla cittadinanza

(parliamo dei rapporti civili, non dei rapporti di tipo pubblico, ad

esempio quelli politici, che distinguono tra cittadino e non ->

acquisto della cittadinanza regolata dalla legge 91/1992) ->

principio di uguaglianza nei rapporti tra privati.

Diritti civili: tutti i diritti relativi alla sfera personale, famigliare

(es. successioni) ed economica (obbligazioni e contratti).

Capacità giuridica: si parla di una qualità della persona, di status

della persona (qualità particolarmente rilevante). Ogni

ordinamento detta condizioni particolari sull’acquisto e sui

contenuti della capacità giuridica -> importante capire se e quando

uno acquista la capacità giuridica (anche se per breve tempo) -> in

Italia la capacità giuridica si acquista con la nascita non si può

perdere se non con la morte.

Per nascita s’intende l’evento che porta al distacco dall’utero

dell’individuo -> presupposto fondamentale è la vita della

persona: al distacco dalla madre il nato deve essere vivi (è

sufficiente un unico respiro iniziale, non è necessaria la vitalità

autonoma della persona).

Se il neonato muore subito dopo la nascita acquista comunque

capacità giuridica (se si prova che il nato ha respirato almeno una

volta) -> è importante capire se una persona è diventata un

soggetto giuridico (rilevante per l’ordinamento poiché acquisisce

la titolarità dei diritti).

Entro 3 giorni dalla nascita bisogna presentare il certificato di

nascita.

Tra la nascita e l’acquisto dei diritti esiste un periodo intermedio

riguardante la persona concepita o, addirittura, non ancora

concepita -> i diritti che la legge assicura al concepito sono

subordinati alla nascita -> art 462 cc -> importanza della capacità

giuridica nei diritti di natura famigliare (diritti successori).

Art. 462 cc: è capace di succedere una persona nata, concepita o

addirittura non ancora concepita (purché il genitore del futuro

eventuale nato siano indicati -> non è necessario che sia in attesa).

=> Una persona può avere degli interessi la cui tutela può

precedere la nascita della persona -> es. con art 462 cc: interesse a

succedere o a ricevere per donazione, libertà del testatore,

interesse alla certezza delle situazioni giuridiche.

Tuttavia l’art 1 cc ci dice che i vari diritti sono subordinati alla

nascita.

I vari interessi possono essere di natura diversa poiché fanno

riferimento a cose differenti: es. interesse a succedere: interesse di

tipo patrimoniale [esistono anche diritti non patrimoniali legati

alla nascita (riferimento al diritto alla salute)].

Legge 40/2004: legge sulla procreazione medicalmente assistita ->

tutela della vita umana, di tutti i soggetti coinvolti compreso il

concepito 24/02/16

Fecondazione assistita

Legge 40/2004: Tutela del soggetto non ancora nato, di quello

concepito, di quello non ancora concepito e deli altri soggetti

coinvolti (genitori e terzi).

I diritti del concepito sono strettamente collegati col diritto dei

genitori ad una libera informazione al concetto di

autodeterminazione e al concetto di procreazione responsabile, il

quale spiega i presupposti (oggettivi e soggettivi -> soggettivi del

soggetto, oggettivi riguardo presupposti altri) utilizzabili da

soggetti maggiorenni di sesso diverso coniugati o conviventi in età

potenzialmente fertile (presupposti oggettivi) .

Presupposto oggettivo -> accertamento infruttuoso di ricorso ad

altri metodi terapeutici per rimediare alla sterilità e all’infertilità

certificati da un medico.

Fecondazione omologa: utilizzo di gameti della coppia.

Vietata la fecondazione eterologa -> esistevano delle sanzioni

nell’ipotesi in cui si ala persona sia il personale medico

consentissero il ricorso alla fecondazione eterologa.

Ulteriore limite dato dalla previsione di formazione di numero

limitato di embrioni per evitare la formazione incondizionata che

poi non potesse essere impiantata nell’utero materno.

Divieto di fecondazione post-mortem.

Divieto di maternità surrogata.

I primi due divieti sono stati attenuati e quasi eliminati da 2

sentenze della corte costituzionale che hanno modificato in parte

la legge -> oggigiorno è ammessa la fecondazione eterologa (sulla

base della sentenza della norma costituzionale) e si attende una

modifica della legge da parte del legislatore.

L’art 1 cc collega i diritti alla persona riguardo gli interessi

patrimoniali di natura successoria o contrattuale (in riferimento

alle donazioni.).

Il soggetto, che non è ancora persona ha a che fare anche con

interessi non patrimoniali (diritto alla vita, diritto alla salute,

diritto allo status di figlio) -> tutti questi interessi sono protetti

dalla legge (anche da quella sulla procreazione medicalmente

assistita) sia in materia di famiglia sia in materia di responsabilità

civile.

Legge 40/2004 ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli

riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà (ci si assume

la responsabilità della persona che nasce) di ricorrere alle tecniche

medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato

della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente

assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui

all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è

ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di

disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235,

primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione

di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di

procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà

di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in

violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di

gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il

nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere

titolare di obblighi.

Il sistema prospettato dalla legge integra la tutela preventiva dei

diritti della persona esplicandosi in primo luogo impedendo ai

soggetti di liberarsi degli obblighi legati all’avvenuta esistenza

della persona (obblighi che ricadono in capo ai genitori ->

responsabilità genitoriale -> qualora si renda necessario il giudice

tutelare può nominare una persona che si occupi di tutelare gli

interessi della persona non ancora nato) in caso siano ritenuti non

idonei

Le moderne tecniche di fecondazione consentono un’adeguata

protezione per l’embrione ma non esiste un diritto dell’embrione

alla nascita.

Gli interessi patrimoniali e non patrimoniali prima della nascita

sono ricondotti ai genitori in quanto rappresentanti legali dei figli

(fino al compimento dei 18 anni da parte dei figli) -> ciò significa

che il genitore, il curatore speciale (nel caso i genitori non siano in

grado) o il tutore (in caso i genitori non esistano) devono tutelare i

diritti e gli interessi della persona da tutelare.

Genitore: non sempre il genitore è automaticamente la persona

biologicamente legata al nato -> se i genitori sono coniugati la

madre è automaticamente considerata giuridicamente madre,

mentre il padre è il marito della donna. Se i genitori non sono

coniugati non vi è alcun automatismo -> è necessario un

riconoscimento apposito (cioè un atto giuridico) -> in caso di non

riconoscimento la madre e il padre sono considerati genitori

biologici ma non giuridici -

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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