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TIPOLOGIE DI ATTI E CAPACITA’

Atti negoziali di natura patrimoniale: la maggiore età è requisito

necessario per tutti questi atti (che possono essere compiuti in

assenza della maggiore età dal genitore, curatore, tutore).

Atti personali: possono essere compiuti, sempre dal

rappresentante, nell’interesse dell’incapace (es. trattamento

medico, ecc.).

Atti personalissimi: non possono essere compiuti dal

rappresentante (es. testamento, donazione, matrimonio, ecc.) ->

per questi atti è prevista la maggiore età (tranne in alcuni casi

espressamente regolati dalla legge).

Atti che riguardano le scelte esistenziali della persona:

prescindono dalla maggiore età (particolari trattamenti medici,

orientamento religioso della persona, rettificazione del sesso, ecc.)

Atti illeciti (Art 2043 e art 2046): alle conseguenze di un atto

dannoso non risponde solo il maggiorenne ma chiunque abbia la

capacità di intendere e di volere -> sono atti che recano danno ad

un altro individuo, perciò si risponde purché uno abbia la capacità

di intendere e di volere

Atti non negoziali (non rileva la manifestazione di volontà) e atti

materiali: non serve valutazione capacità di intendere e di volere

del soggetto.

Art 315 bis: diritti e doveri del figlio: il minore che ha compiuto

gli anni 12 ha diritto di essere ascoltato, di esprimere le sue

opinioni, in tutte le situazioni che lo riguardano. Dopo i 12 anni, in

particolare dai 14, esistono delle disposizioni di legge che

richiedono il consenso del minore -> La capacità del minore è

ammessa anche dalle fonti costituzionali (Carta CEDU, art. 24),

che prevedono anche la tutela del minore in tutte le questioni che

lo riguardano (adozione, interruzione della gravidanza, terapia

medica per uso di stupefacenti, atti personalissimi, prestazioni

lavorative, atti relativi alle opere da lui create).

Atti della vita quotidiana: atti che il minore compie nella vita di

tutti i giorni (es. sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile,

acquisto online, ecc.) -> per tutti questi atti vale un discorso di

ragionevolezza: vanno considerati validi se corrispondono alle

possibilità patrimoniali medie di un minore e, in alcuni casi, se dal

comportamento del minore si può presumere l’autorizzazione

preventiva del genitore (anche sulla base di una presunzione

giuridica, si parte dal presupposto che il genitore non poteva non

sapere).

Se il minore viene considerato capace di intendere e di volere,

allora risponderà con il proprio patrimonio presente o futuro.

Se non è considerato incapace di intendere e di volere potrà aversi

una responsabilità diretta della persona che ha la persona con la

rappresentanza del minore (Art 2048) e sorveglianza del minore.

In caso di danno cagionato da persone incapaci il risarcimento del

danno causato è da imputare al sorvegliante del minore incapace, a

meno che questi non provi di non aver potuto impedire il fatto ->

responsabilità fondata sulla colpa in educando o in vigilando.

Può darsi che non sia possibile ottenere il risarcimento del danno

-> il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle

parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

AMBITI DI CAPACITA’ DEL MINORE: atti (personali,

patrimoniali, personalissimi, ecc.), atti della vita quotidiana,

illecito del minore (natura e disciplina delle varie categorie).

INCAPACITA’ DI INTEDERE E VOLERE: amministrazione di

sostegno (inesistente nel passato), inabilitazione, interdizione.

Tutore si sostituisce all’inabilitato mentre il curatore si affianca.

Art 404: amministrazione di sostegno (istituto più moderno):

infermità o menomazione fisica o psichica anche parziale o

temporanea di provvedere ai propri interessi -> non ci sono

informazioni sulla maggiore o minore età -> supplisce l’art 406,

l’amministrazione di sostegno può essere richiesto anche per il

minore -> necessario un decreto del giudice ed è a titolo gratuito.

L’amministratore è individuato dal giudice insieme ai limiti ai qual

viene sottoposto l’amministratore (può trattarsi anche di un solo

atto), alla durata dell’incarico (che di solito è a tempo determinato

ma che può essere prorogato).

Persone che si trovano in una condizione tale da non aver diritto a

un’amministrazione di sostegno, come ad esempio gli anziani

(problemi riguardo i trattamenti sanitari, gestione del patrimonio,

matrimonio, ecc.). Diritti dell’anziano

In linea di massima l’anziano, a livello normativo, non è

menzionato nel cc.

L’infermità fisica da sola deve essere abbinata a un’infermità

psichica affinché si possa godere degli istituti sopra citati.

Assenza di leggi speciali, utilizzabilità limitata degli istituti che il

codice civile dispone per le persone prive di autonomia o con

autonomia limitata (facendo riferimento all’autonomia di diritto

privato, di tipo decisionale). In assenza di normative specifiche ci

si chiede quali possano essere i principi che regolano le decisioni

assolute di un anziano.

L’età non costituisce una discriminazione nel diritto privato ->

l’individuo conserva la propria capacità di agire, tranne in

determinati casi, nonostante l’avanzare dell’età.

Per gli anziani vengono, in parte utilizzati criteri utilizzati con i

minori, in parte viene utilizzata la norma sull’incapacità di fatto

(art. 428 -> potrebbe consentire di annullare determinati atti della

persona ma non fornisce uno strumento di tutela per proteggere,

tutelare e aiutare l’anziano nella formazione della su capacità

decisionale).

Si prospetta l’ipotesi di una capacità negoziale relativa riservata ai

negozi di particolare significato economico (es. vendita immobile,

stipula di un mutuo).

L’unica soluzione che si propone è la nomina di un amministratore

di sostegno.

Titolo II: persone giuridiche (caratteri

generali)

Il codice ci parla delle persone giuridiche dall’art. 11 all’art. 42 del

libro I. l’argomento viene poi ripreso nella parte riservata alle

società (in riferimento agli enti).

Art 11 cc: persone giuridiche pubbliche, associazioni e fondazioni.

Distinzione tra persone giuridiche private e persone giuridiche

pubbliche (regolate dal diritto pubblico).

Con il termine “persona giuridica” vengono indicati una serie di

fenomeni disciplinati nel codice civile e nelle leggi speciali, sia in

senso ampio con poche norme generali sia in senso speciale con

disposizioni ad hoc.

Con persona giuridica si intendono tutte le organizzazioni diverse

dalla persona fisica -> viene anche usato, per chiarire meglio, il

termine di ente, il quale deve essere un insieme stabile di persone

di beni, organizzato e volto a un preciso scopo, questo perché

all’ente viene riconosciuta capacità giuridica -> acquista una sua

individualità, è titolare di diritti e di obblighi e costituisce centro

di interesse a sé.

Distinzione tra scopo lucrativo (società, libro V) e scopo non

lucrativo.

Enti a scopo non lucrativo: fondazioni, associazioni e comitati.

Art 117/118 cost.: potenziata la libertà di associazione per il

perseguimento di attività di interesse generale (istruzione, sanità

,ricerca scientifica, ecc.) per sopperire ai deficit dello stato.

Associazioni e fondazioni

Vale il principio di tipicità (non si ammettono persone giuridiche

diverse da quelle previste dalla legge).

Caratterizzate da finalità sociale -> tradizionalmente la distinzione

tra enti con o senza scopo di lucro era estremamente rigida, ora si

è attenuata (si ammette che alcuni enti del libro I abbiano finalità

lucrative, purché non vi sia una ripartizione degli utili tra i soci

ma vengano destinati all’utilizzo previsto dall’ente) -> si distingue

tra enti a scopo di lucro soggettivo (uso degli utili per i singoli

soci, es. società) ed enti con scopo di lucro oggettivo (uso degli

utili per la finalità).

Necessario gruppo di soggetti, di una serie di organi e un atto

costitutivo (anche per l’ente possiamo individuare una data di

nascita).

Gli organi servono per far funzionare l’ente, la cui attività deve

essere inserita nello statuto che definisce la finalità e indica gli

organi dell’ente -> giurisprudenza e dottrina ricostruiscono la

trattazione degli enti senza lucro, prendendo norme presenti anche

nel libro V, con possibilità di riforma.

Devono essere individuati degli elementi che devono sempre

esistere per costituire un ente e sono soggetti, patrimonio, scopo e

forma.

Sono previste una pluralità di membri per le associazioni e i

comitati, mentre per le fondazioni basta anche un solo membro.

Un ente non può esistere senza un patrimonio. La legge, al

contrario che per le società, non detta criteri quantificativi, dice

solo che il patrimonio deve essere adatto allo scopo.

Il patrimonio può essere potenziato.

Lo scopo è la finalità dell’ente

La forma è data dalla figura che si vuole attribuire all’ente che si

va a costituire -> bisogna fare riferimento solo alle forme tipiche

(forme legali).

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: disciplinata da

legge speciale. Importane perché l’ente con l’iscrizione diventa

persona giuridica a tutti gli effetti. Necessario un procedimento

che si avvia con una richiesta, alla quale segue una decisione della

pubblica amministrazione.

Presupposto è l’adeguatezza del patrimonio allo scopo.

La pubblica amministrazione non può operare una valutazione di

meritevolezza dello scopo.

La medesima procedura, una volta chiesto e approvato il

procedimento, è richiesta per eventuali modifiche.

Anche per le società è richiesto il riconoscimento.

Ottenuto il riconoscimento l’ente ottiene l’autonomia patrimoniale

(l’ente è separato in tuto e per tutto dal patrimonio degli associati)

-> delle obbligazioni assunte dall’ente si risponde con il

patrimonio dell’ente, non possono esser chiamati a soddisfare

simili obbligazioni i soci (ma solo se vi è personalità giuridica

piena, la quale si ottiene solo con il riconoscimento).

Il riconoscimento è atto volontario (tranne che per le fondazioni,

per le quali è obbligatorio).

Gli enti non riconosciuti godono anch’essi di un’autonomia

patrimoniale ma imperfetta -> delle

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A.A. 2015-2016
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FilBig di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Cubeddu Maria Giovanna.