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RAPPORTO TRA CODICE CIVILE E CODICE DI CONSUMO: questo

legame ce lo spiegano due norme, in primo luogo l'articolo 38 del codice

del consumo, in maniera concorrente l'articolo 1469-bis del codice civile.

Articolo 38 dice che "per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi

tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice

civile". Dunque il codice del consumo non ha quella valenza onnicomprensiva

che ha il codice civile, per cui se il codice del consumo ha dei vuoti questi

vuoti vengono colmati con la disciplina del codice civile. Le disposizioni del

presente titolo, cioè quelle dall'articolo 1321 al 1469, quindi quelle che

disciplinano il contratto in generale si applicano ai contratti del consumatore,

quindi abbiamo la compatibilità tra il codice civile e il codice di consumo però

ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più

favorevoli al consumatore. Quindi rimane ferma l'applicabilità generale delle

norme sul codice civile però se ci sono delle norme sul codice del consumo o

se ci sono leggi più favorevoli al consumatore rispetto alla disciplina prevista

nel codice civile non vi è dubbio che andiamo ad applicare la disciplina più

favorevole del codice civile. Quindi da una lettura congiunta dell'articolo 38 e

del 1469 si può dedurre che il codice civile completa la disciplina dei codici di

settore (l'articolo 38), i codici di settore contengono deroghe alla disciplina del

codice civile, e proprio perché sono lex speciali rispetto alla lex generale del

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codice civile, troverà applicazione la disciplina consumeristica proprio perché

più favorevole.

CODICE DEL CONSUMO

Il codice del consumo ha contenuti orizzontali e contenuti verticali. Per

contenuti orizzontali si intende che il codice del consumo va a disciplinare

determinate tipologie di contratti: quindi disciplina l'ipotesi della svendita dei

beni di consumo, l'ipotesi del danno da prodotto difettoso e altre singole

fattispecie. Invece i contenuti verticali trovano applicazione a tutti i contratti,

quindi come se fossero una sorta di parte generale che si applicano a tutti i

contratti: per esempio la disciplina sulle clausole vessatorie si applica a tutti i

contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

Le definizioni di consumatore e di professionista vengono date dall'articolo 3

del codice del consumo il quale ci indica chi è il consumatore e chi è il

professionista. Consumatore è persona fisica che agiste per scopi estranei

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta. Non è consumatore sicuramente una persona giuridica

perché la norma dice che è consumatore la persona fisica, quindi

un'associazione non potrà mai essere consumatore, un'impresa non potrà

mai essere consumatore, una fondazione non potrà mai essere consumatore;

dunque qualunque persona giuridica non potrà mai rivestire la qualità di

consumatore. Ma l'altra caratteristica è che non può essere consumatore chi

compra un bene di consumo con lo svolgimento di un'attività professionale.

Quindi una persona fisica può ritrovarsi ad essere allo stesso tempo tanto

professionista quanto cosumatore, dipende dalla finalità con il quale sta

facendo quell'attività. Professionista è persona fisica o giuridica che agisce

nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o

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professionale ovvero con un suo intermediario. Il contratto che viene

concluso tra un professionista e un consumatore è un contratto concluso tra

una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale che

svolge normalmente e un soggetto invece che può essere tanto persona

fisica quanto persona giuridica che per professione svolge quell'attività.

Quindi tutte le volte che entrano in contatto professionista e consumatore e

tutte le volte in cui professionista e consumatore stipulano un contratto

dovranno trovare applicazione tutte quelle tutela che sono indicate nel codice

del consumo.

CLAUSOLE VESSATORIE

L'ipotesi è la seguente: un professionista stipula un contratto con il

consumatore e in questo contratto sono inserite tutta una serie di clausole

vessatorie, che ad esempio sono finalizzate ad escludere la responsabilità

del professionista per determinate tipologie di vizi. La definizione di clausola

vessatoria è data dall'articolo 33 del codice del consumo: nel contratto tra

il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che

malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore unsignificativo

squilibrio di diritti e di obblighi. Questa clausola a svantaggio per il

consumatore produce l'effetto di determinare il significativo squilibrio di diritti

e di obblighi. A fronte di questa situazione rappresentata da un professionista

che inserisce una clausola sfavorevole che determina un eccessivo squilibrio

da qui vi è l'esigenza di una tutela: cioè predisporre delle forme di tutela

speciali perché speciali e inderogabili per il consumatore perché è evidente

che se io prevedo delle forme di protezione che poi sono derogabili allora non

vi è alcuna garanzia. Lo strumento per risolvere questo significativo squilibrio

è indicato dall'articolo 36 del codice del consumo le c.d. nullità d i

protezione: le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34

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sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Quindi questa

clausola che determina il significativo squilibrio è una clausola nulla, ma ciò

che è nullo non produce effetti, però non è nullo l'intero contratto ma è nulla

solamente la singola clausola.

Come si accerta la vessatorietà di una clausola: l'oggetto da accertare è

quel significativo squilibrio di diritti e di obblighi dell'articolo 33. Di tipologie di

clausole vessatorie tendenzialmente la dottrina ne distingue due, sono

clausole di squilibrio che però la dottrina in questo lunghissimo elenco le ha

descritte in due grosse categorie. Ci sono dei criteri positivi e dei criteri

negativi: i criteri positivi sono legati all'interpretazione del contratto, quindi

in primo luogo si interpreta il contratto per cui va ricordato l'articolo 1362 del

codice civile. L'articolo 34 del codice del consumo dice che per valutare la

vessatorietà della clausola bisogna tenere conto della natura e dell'oggetto

del bene o del servizio; bisogna valutare le circostanze esistenti al momento

del contratto. In terzo luogo bisogna valutare non solo le clausole del

contratto che abbiamo espressamente stipulato ma anche le clausole

presenti in contratti eventualmente collegati. Per quanto riguarda i criteri

negativi il legislatore all'articolo 34 del codice del consumatore ci dice che

non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative. La

clausola è una scelta che fa il professionista, la disposizione normativa è una

scelta che ha fatto a monte il legislatore. Poi dice che non sono clausole

vessatorie quelle clausole che riguardano l'accertamento della vessatorietà

non deve riguardare il prezzo e l'accertamento della vessatorietà non attiene

alla determinazione dell'oggetto del contratto purché siano redatte in modo

chiaro e comprensibile. Lo squilibrio che prende in considerazione il

legislatore nell'articolo 33 non è uno squilibrio economico ma è uno squilibrio

di carattere normativo. L'articolo 2 del codice del consumo trai diritti del

consumatore vi è il diritto di essere informato. Se il consumatore non riesce a

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capire qul'è l'oggetto del contratto o non riesce a capire qual'è il prezzo è una

clausola vessatoria perché viene violato il diritto del consumatore ad essere

informato come è previsto espressamente dall'articolo 2. Fondamentale è poi

un'altra disposizione sempre all'articolo 34 la quale ci dice che non sono

vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale. Qui è

importante il confronto con gli articoli 1341 e 1342 perché il comma 2

dell'articolo 1341 introduce tutta una serie di clausole particolari che possono

essere introdotte nelle condizioni generali del contratto, che sono quelle

condizioni che non vengono pattuite espressamente tra le parti ma sono

quelle condizioni che vengono unilateralmente determinate dal professionista.

Secondo l'articolo 1341 vi troviamo tutta una serie di clausole che se

vengono confrontate con quelle che sono indicate dal codice del consumo

spesse volte sono identiche. Allora la differenza tra l'articolo 1341 e le

clausole vessatorie di cui all'articolo 33 del codice del consumo sta nel fatto

che intanto le condizioni generali dell'articoli 1341 non sono stipulate tra

professionista e consumatore, e perché possano essere rilevanti è

necessario il meccanismo della doppia sottoscrizione, cioè è necessario

semplicemente l'approvazione formale. Quindi perché queste clausole

producano effetto è necessario semplicemente il requisito formale, appena

c'è la doppia sottoscrizione la clausola produce l'effetto. È diverso invece per

i contratti tra consumatore e professionista, perché qui perché la clausola

produca effetto non è importante se c'è stata la sottoscrizione formale, se ho

rispettato il vincolo formale, ma quello che si valuta è la sostanza, se le parti

l'hanno effettivamente questa clausola, se è stata davvero oggetto della

trattativa, solamente se la clausola è stata espressamente pattuita la clausola

può essere considerata efficacia e non importa la doppia sottoscrizione. Se si

guarda alla casistica giurisprudenziale nessun professionista è mai riuscito a

offreire la prova contraria che una specifica clausola vessatoria inserita nel

contratto era stata oggetto di specifica pattuizione. Quindi quello che si deve

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valutare nella trattativa individuale è l'effettività della trattativa: nell'assetto

contrattuale che hanno dato le parti quella clausola che apparentemente in se

considerata potrebbe generare uno squilibrio in realtà quello squilibrio non lo

genera perché è compensata da altre clausole, ecco la differenza con il 1341:

le clausole del 1341 producono effetto o mediante la conoscenza

conoscibilità oppure se sono quelle indicate dal 2 comma mediante il

semplice requisito forma

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
284 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.