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PERSONALITA GIURIDICA: autonomia patrimoniale perfetta

In base al godimento dell'autonomia patrimoniale, poc'anzi citata, possiamo distinguere:

  • CREDITORI (dell'ente persona giuridica) che per soddisfare le loro ragioni, possono contare unicamente sul patrimonio dell'ente e non su quello dei singoli soci.
  • CREDITORI (ente non persona giuridica) che possono far valere le proprie pretese solo sul patrimonio del loro debitore.
  • L'ENTE sprovvisto di personalità giuridica, per le obbligazioni contratte dall'ente, oltre al patrimonio di quest'ultimo, rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i soci.

A seconda della tipologia di Ente, è legato a modalità diverse. Il D.P.R. n°361 del 10 febbraio 2000 ha stabilito:

- Per le associazioni, fondazioni private acquisto della personalità giuridica tramite un ATTO: l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

istituito presso le Prefetture.

“Riconoscimento” =>- Per le Imprese e le Società di capitali iscrizione nel registro delle imprese; a norma dell’art. 2331 c.c. che elenca gli (Effetti dell’iscrizione).

La persona fisica. Nascita e capacità giuridica:

E’ persona fisica ogni individuo appartenente al genere umano, senza distinzione e senza discriminazione.

Trae origine dall’atto del concepimento, ed è identificabile già nella fase pre-natale:

La persona fisica l’embrione è già entità vivente, e quindi biologicamente parlando, persona.

MA nel mondo del diritto, la qualificazione di “persona” è dalla norma associata alla comparsa del soggetto nella sua consistenza fisica e materiale, quale entità autonoma da chi l’ha generata.

È soggetto di diritto solo la persona nata.

Ergo La nascita, biologicamente parlando, può identificarsi col momento di inizio della vita.

con il concepimento; ma l'ordinamento Italiano lascia intendere (art.1 co.2 su citato) che il concepito è soggetto non nato. => momento di consacrazione della soggettività di diritto e premessa alla titolarità di capacità giuridicaqualsivoglia situazione giuridica soggettiva. Al soggetto "nato", fisicamente distaccato dal grembo materno, e che riveli un'autonoma capacità respiratoria, è riconosciuta capacità giuridica; è un soggetto di diritto. La "convenzione sui diritti dell'infanzia, regola la tutela del "fanciullo" = cioè internazionale di New York" ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. La capacità giuridica esprime l'attitudine dell'acquisto della capacità giuridica per la persona fisica: soggetto ad essere titolare di diritti e doveri.

La capacità giuridica è un dato potenziale ed astratto, un'attitudine destinata a diventare concreta nel momento in cui si verifica una determinata situazione giuridica soggettiva. Ad esempio, io, in quanto soggetto di diritto, ho la capacità giuridica di stipulare un contratto di compravendita. Nel momento in cui stipulo e concludo questo contratto, divento proprietario di un bene e quindi ne divento il titolare.

In passato, la capacità giuridica era oggetto di attribuzione da parte dell'ordinamento. Nel diritto romano, ad esempio, le persone libere erano considerate soggetti di diritto, mentre gli schiavi erano considerati oggetti di diritto. Durante il periodo fascista, l'appartenenza alla razza ebraica costituiva un impedimento a qualsiasi diritto. Nell'ordinamento canonico, la capacità giuridica era riservata solo ai battezzati.

non ai nascituri. Questa “logica attributiva”, è stata abbandonata; infatti la Costituzione nell’art. 2 afferma che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.

L’art. 22 Costituzione: “sancisce il divieto di operare discriminazione tra gli individui”.

La condizione giuridica del concepito: art.1 co.2: “ I diritti che la legge riconosce a favore del concepito, sono subordinati all’evento della nascita”.

Quindi in buona sostanza, il concepito è titolare di diritti che la legge gli riconosce: questi tipo di diritti sono:

  • la capacità di succedere
  • la capacità di beneficiare di una donazione

Ma stando a questa disciplina, si crea una contraddizione, poiché se l’ordinamento Italiano riconosce come “soggetto autonomo” , il nato che si è distaccato dal grembo materno, come fa il nascituro (ancora nel grembo) a poter già...

godere (avere capacità giuridica) di alcuni diritti??? Tutto gira intorno alla "nascita" => essa condiziona il sorgere del diritto; cioè solo il soggetto nato, è dotato di capacità giuridica.

Il Nascituro: è colui che, non ancora concepito, potrà in futuro nascere o non nascere mai. Difatti, la contraddizione, è specificata nell'ultimo inciso dell'art. (su citato), cioè che taluni diritti patrimoniali, sono riconosciuti dalla legge a favore del concepito, subordinati all'evento della nascita.

Quindi il concepito, finché resta tale (nel grembo), non può essere considerato titolare di diritti, poiché difetta della capacità giuridica. Dunque, condiziona il sorgere del diritto, in coerenza col principio cui solo il soggetto nato, è dotato di capacità giuridica. Ciò è dimostrato anche dal fatto che nessuno dei diritti che la legge riconosce al concepito,

viene in essere qualora questi non nasca. Es. art.784.c.c. (Donazione prima della nascita, il donante conserva la proprietà dei beni donati ai nascituri) al nascituro, sia o no concepito. Infatti qualora il nascituro NON sia concepito: secondo il co.3: "Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia". Quindi questi "diritti ereditati", pur dalla legge riconosciuti al concepito, come se quest'ultimo non fosse mai esistito vengono acquisiti da chi sin dall'inizio avrebbe avuto titolo ad acquistarli in mancanza del concepito. Quindi qual è la funzione del riconoscimento legale di diritti a favore del concepito?? La è quella di consentire la retroazione dell'effetto acquisitivo ad un momento anteriore alla funzione nascita: il concepito è titolare di diritti solo se viene alla luce, ma una volta nato si.seconda delle diverse legislazioni nazionali. In generale, la morte viene definita come la cessazione permanente delle funzioni vitali di un individuo. Durante la vita di una persona, essa ha diritti e doveri che derivano dalla sua capacità giuridica. La capacità giuridica si riferisce alla capacità di una persona di essere titolare di diritti e doveri, di agire legalmente e di essere soggetto di diritti e doveri. La capacità giuridica si acquisisce con la nascita e si perde automaticamente e definitivamente con la morte. Prima di nascere, un individuo concepito ha una sorta di aspettativa di diritto. Ad esempio, se io dono dei beni a un nascituro, fino a quando esso non raggiunge un'età sufficiente, capacità di intendere e di volere, io rimango titolare dei diritti, ma i genitori hanno una funzione conservativa e tutelare. Secondo l'articolo 320 del codice civile italiano, i genitori congiuntamente o uno di essi che esercita in via esclusiva la potestà rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. In conclusione, la titolarità delle situazioni giuridiche di un individuo inizia sin dal momento del suo concepimento e si perde con la morte. Durante la vita, i genitori rappresentano e amministrano i diritti e i beni dei figli nati e nascituri.

più ideologie, nonché molto incerta da definire.

Nel codice, l’accertamento della morte , ma l’attenzione si rivolge solo nell’art.4 c.c.

NON è disciplinata(Commorienza): “ Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e noncosta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.

Quindi la “risposta” va ricercata nella legislazione speciale, che attraverso varie leggi, promulgate neltempo, si sono cercati degli “stereotipi” per definire concretamente il concetto di “morte”:

Per il diritto un tempo, per morte s’intendeva “la cessazione dell’attività del sistema nervoso cerebrale”.

Per la lex 2\dicembre\1975 (abrogata) per morte: mancanza di reazioni dell’elettroencefalogramma peralmeno 20 minuti, accompagnata dalla totale assenza di respirazione spontanea ed attività elettricacerebrale. Col

(situazione rarissima) se la persona non ha più capacità cerebrali, mica può tornare in vita! È palese, inoltre, che l'organo prelevato da un soggetto dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla perdita delle funzioni vitali, non è più impiegabile ai fini del trapianto. 23Scomparsa, assenza e morte presunta: Con la morte, cessa la capacità giuridica e si apre, immediatamente, la vicenda successoria (art. 456 c.c.) (Apertura della successione): "La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto". Le facenti capo al defunto, si trasferiscono per via ereditaria in capo ad altro(i) situazioni giuridiche soggetto(i), tranne alcune, che per la loro pertinenza alla persona, si estinguono. Se il corpo del "de in esame è presente, è evidente la morte, non ci sono problemi per la vicenda cuius" successoria. Ma laddove si verifica l'ipotesidella "scomparsa" (nel significato proprio del termine, non per morte) del dela situazione da prendere subito in considerazione, è ancor oggi ipotizzabile: cuius, in circostanze tipo (calamità naturali, eventi bellici, ma anche altre circostanze), la scomparsa e l'assenza di notizie rendono impossibile accertare quale sia la sorte del soggetto: Provvedere alla cura della sfera patrimoniale del soggetto, per far si che essa per effetto ESIGENZA => dell'abbandono, non subisca definitivo ed irreparabile pregiudizio. Di particolare importanza ai fine della valutazione: più dura la scomparsa, più forte è il fattore Tempo: rischio che il soggetto non faccia più ritorno o che si perdano definitivamente le sue tracce. Il decorso del tempo accresce la probabilità che lo scomparso sia morto. Quindi, tenendo conto di questa probabilità, il legislatore ha disciplinato secondo l'art.48 c.c.:(Curatore nominato,

finché sia non sia accertata la scomparsa o la probabilità di morte

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A.A. 2011-2012
33 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Grisi Giuseppe.