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PUBBLICITA’ DEI BENI
Per i beni mobili
Gli eventuali conflitti tra diritti incompatibili vengono risolti
attraverso la “pubblicità di fatto” determinata dal possesso
del bene; infatti, è sancita la regola del “il possesso vale
titolo” secondo l’art. 1153:
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso,
purché sia in buona fede al momento della consegna e
sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
Inoltre, in mancanza del titolo astrattamente idoneo vige
l’art. 1161:
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e
gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni,
qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con
il decorso di venti anni.
Per i beni mobili registrati
Il regime pubblicitario di questi beni è descritto dall’art.
2683 al 2696 ed è analogo a quello della trascrizione.
Per i beni immobili
Il sistema pubblicitario di questi beni prende il nome di
“trascrizione” ed è regolato dall’art. 2643 al 2696.
La trascrizione relativa ai beni immobili si opera mediante i
registri immobiliari ed essa può applicare diversi effetti:
- Efficacia dichiarativa: è l’efficacia principale di ogni
trascrizione, essa produce il risultato di rendere opponibili
ai terzi gli atti trascritti. In caso di conflitto vige sempre la
“erga omnes”
tutela ed essa non la detiene chi ha
acquistato per primo il diritto ma chi lo ha trascritto per
primo.
- Efficacia prenotativa: questa efficacia derive dalla
trascrizione delle domande giudiziali in quanto dalla
trascrizione non deriva nessun effetto concreto; tuttavia,
quando sarà emessa e trascritta la sentenza gli effetti della
trascrizione decorreranno e saranno opponibili a tutti coloro
che hanno trascritto diritti incompatibili a tale trascrizione.
- Efficacia costitutiva: la trascrizione ha questa efficacia nel
caso in cui riguardi l’iscrizione ipotecaria, il pignoramento o
il sequestro conservativo.
La trascrizione di questi atti ha carattere costitutivo, in
mancanza di essa l’ipoteca o il pignoramento non sorgerà
tra le parti.
- Efficacia di pubblica notizia: la trascrizione ha solo effetti
di pubblica notizia e riguarda solo le sentenze in cui il
diritto si estingue per prescrizione o si è acquistato per
usucapione (art. 2651)
- Efficacia sanante: in alcune forme di invalidità dei
contratti la trascrizione può sanare il contratto.
La trascrizione si può eseguire solo in forma di sentenza,
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente.
DIVERSE CATEGORIE DI COSE
Cose generiche: individuate dall’appartenenza ad una
determinata categoria, ad esempio il denaro o il grano di
una certa tipologia
Cose specifiche: cose individuate in ragione di certe
specifiche caratteristiche.
Cose fungibili: cose che possono essere sostituite da altre
dello stesso genere.
Cose infungibili: cose che non sono riproducibili e sono
uniche al mondo.
Cose consumabili: quelle che non possono essere utilizzate
senza che l’uso le consumi
Cose inconsumabili: cose che possono essere utilizzate
senza che l’uso le alteri.
Cose divisibili: possono essere ridotti in parti senza che ne
venga alterata la loro natura e caratteristica.
Cose indivisibili: non possono essere frazionate se non con
l’effetto di perdere la loro utilità.
Cose corporali: quelle che possono essere percepite con i
sensi.
Cose incorporali: quelle prive di fisicità come ad esempio
un’idea. DIRITTI REALI
I diritti sui beni assumono tradizionalmente il nome di diritti
reali visto la morfologia latina res che significa “cosa” ed
essi sono diritti soggettivi assoluti che concernono la
regolazione tra titolare del diritto, bene oggetto del diritto e
consociati in una dimensione statica.
Il Codice civile dedica ad essi il 3° libro, intitolato “della
proprietà”.
Essi hanno delle caratteristiche distintive:
- L’assolutezza: cioè l’idoneità di essere fatti valere nei
confronti di tutti i consociati;
- L’immediatezza del potere: cioè la possibilità per il titolare
del diritto di incidere sulla situazione di fatto o di diritto del
bene;
- L’immediatezza della realizzazione dell’interesse: cioè la
possibilità per il titolare di trarre godimento dal medesimo
senza necessità di cooperazione;
- La tipicità: cioè il fatto che sono diritti reali solo quelli
stabiliti dalla legge;
- La patrimonialità: in quanto il contenuto del diritto è
prevalentemente economico. I diritti reale sono 8 e si
dividono in due categorie:
- Diritti reali di godimento: sono il diritto di proprietà, diritto
di superficie, l’usufrutto, diritto reale d’uso, diritto reale di
abitazione e servitù prediali;
- Diritti reali di garanzia: sono il pegno e l’ipoteca.
Degli 8 diritti, solo il diritto di proprietà è l’unico diritto
reale pieno e su bene proprio contemplato dal nostro
ordinamento, tutti gli altri diritti reali sono definiti minori, in
quanto hanno ad oggetto un bene la cui proprietà è di un
altro soggetto.
Il diritto di proprietà
La proprietà è l’istituto con cui si descrive e tutela la
situazione di appartenenza più ampia e completa di una
cosa ad un soggetto, infatti a norma del c.c., secondo l’art.
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose
832:
in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Quest’articolo descrive genericamente i caratteri
fondamentali dell’istituto che sono:
- Il potere di godimento: cioè il fatto che il proprietario può
trarre dal godimento del bene un’utilità diretta, tramite i
frutti naturali, o un’utilità mediata, dal fatto di mettere il
bene a disposizione di terzi e goderne quindi dei frutti civili;
- Il potere di disposizione: il proprietario ha la facoltà
giuridica di trasferire il bene ad un terzo, a titolo oneroso o
gratuito, o di costituire sullo stesso bene dei diritti reali
minori;
- La pienezza: cioè al netto dei limiti legislativi le facoltà
riconosciute al proprietario non sono passibili di ulteriori
limitazioni; quindi, il proprietario può godere e disporre del
bene senza condizionamenti di modo o di tempi;
- Perpetuità: in quanto la proprietà è sempre a tempo
indeterminato;
- Esclusività: in quanto il proprietario può escludere
chiunque altro dal godere dei suoi beni e questa
caratteristica è protetta erga omnes;
Dopo aver definito il contenuto del diritto di proprietà, il
il proprietario non può
legislatore precisa nell’art. 833 che
fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di
nuocere o recare molestia ad altri, anche se un articolo
pressoché insignificante in quanto è veramente difficile
immaginare un esempio che viola questa legge, e nel 834
nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni
che
di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse,
legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta
indennità.
Quindi appare da quest’articolo che la proprietà privata non
è un assoluto di potere, ma ci sono anche legislazioni che
legittimano l’esproprio. Inoltre, quest’art. si collega
direttamente all’art. 42 della costituzione che tratta
appunto la proprietà:
di quest’articolo è particolarmente importante il comma 2
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita
che afferma
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti” e così facendo
introduce un grande quesito della giurisprudenza: quale è
l’esatto significato di “funzione sociale”:
il proprietario non è libero di fare ciò che vuole con la sua
proprietà o ha degli obblighi?
Quest’aspetto ha trovato sbocco, ad esempio, nella
disciplina di beni di interesse culturale o delle proprietà
immobiliari ricadenti in contesti paesaggistici particolari, in
cui il proprietario ha delle leggi specifiche da seguire per il
godimento della sua proprietà.
Oltre a ciò, il comma 3 riprende l’art. 834 del c.c. infatti
la proprietà privata può essere, nei casi
sancisce che
previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi di interesse generale.
Anche l’art. 17 della carta dei diritti dell’EU tratta la
ogni persona fisica o giuridica ha
proprietà affermando che
diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e
nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali
del diritto internazionale.
L’istituto dell’esproprio per causa di pubblica utilità ha
origine molto antiche, addirittura una legge del 1885
sanciva quanto doveva essere l’indennizzo in caso di
esproprio che aveva come causa il risanamento della città
di Napoli, ed esso con il tempo diventò notevolmente
importante in quanto lo Stato ha spesso abusato dei suoi
poteri per espropriare immobili senza pagare un adeguato
indennizzo; tutti gli abusi statali hanno portato alla legge
348 del 2007 che sanciva il fatto che l’occupazione
espropriativa è inaccettabile e l’indennizzo deve essere pari
al valore venale del bene.
Modi di acquisto delle proprietà
Dall’art. 922 al 947 il c.c. tratta i modi di acquisto della
proprietà.
Il primo di questi articoli, per l’appunto l’art. 922, elenca
quali sono i modi di acquisto della proprietà stabilendo che
la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione,
per accessione, per specificazione, per unione o
commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per
successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti
dalla legge.
Vi sono 2 tipologie di acquisto della proprietà:
- Acquisizioni derivative: sono quelli in cui l’acquisto deriva
da un atto di trasmissi