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PUBBLICITA’ DEI BENI

Per i beni mobili

Gli eventuali conflitti tra diritti incompatibili vengono risolti

attraverso la “pubblicità di fatto” determinata dal possesso

del bene; infatti, è sancita la regola del “il possesso vale

titolo” secondo l’art. 1153:

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è

proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso,

purché sia in buona fede al momento della consegna e

sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

Inoltre, in mancanza del titolo astrattamente idoneo vige

l’art. 1161:

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e

gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si

acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni,

qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con

il decorso di venti anni.

Per i beni mobili registrati

Il regime pubblicitario di questi beni è descritto dall’art.

2683 al 2696 ed è analogo a quello della trascrizione.

Per i beni immobili

Il sistema pubblicitario di questi beni prende il nome di

“trascrizione” ed è regolato dall’art. 2643 al 2696.

La trascrizione relativa ai beni immobili si opera mediante i

registri immobiliari ed essa può applicare diversi effetti:

- Efficacia dichiarativa: è l’efficacia principale di ogni

trascrizione, essa produce il risultato di rendere opponibili

ai terzi gli atti trascritti. In caso di conflitto vige sempre la

“erga omnes”

tutela ed essa non la detiene chi ha

acquistato per primo il diritto ma chi lo ha trascritto per

primo.

- Efficacia prenotativa: questa efficacia derive dalla

trascrizione delle domande giudiziali in quanto dalla

trascrizione non deriva nessun effetto concreto; tuttavia,

quando sarà emessa e trascritta la sentenza gli effetti della

trascrizione decorreranno e saranno opponibili a tutti coloro

che hanno trascritto diritti incompatibili a tale trascrizione.

- Efficacia costitutiva: la trascrizione ha questa efficacia nel

caso in cui riguardi l’iscrizione ipotecaria, il pignoramento o

il sequestro conservativo.

La trascrizione di questi atti ha carattere costitutivo, in

mancanza di essa l’ipoteca o il pignoramento non sorgerà

tra le parti.

- Efficacia di pubblica notizia: la trascrizione ha solo effetti

di pubblica notizia e riguarda solo le sentenze in cui il

diritto si estingue per prescrizione o si è acquistato per

usucapione (art. 2651)

- Efficacia sanante: in alcune forme di invalidità dei

contratti la trascrizione può sanare il contratto.

La trascrizione si può eseguire solo in forma di sentenza,

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione

autenticata o accertata giudizialmente.

DIVERSE CATEGORIE DI COSE

Cose generiche: individuate dall’appartenenza ad una

determinata categoria, ad esempio il denaro o il grano di

una certa tipologia

Cose specifiche: cose individuate in ragione di certe

specifiche caratteristiche.

Cose fungibili: cose che possono essere sostituite da altre

dello stesso genere.

Cose infungibili: cose che non sono riproducibili e sono

uniche al mondo.

Cose consumabili: quelle che non possono essere utilizzate

senza che l’uso le consumi

Cose inconsumabili: cose che possono essere utilizzate

senza che l’uso le alteri.

Cose divisibili: possono essere ridotti in parti senza che ne

venga alterata la loro natura e caratteristica.

Cose indivisibili: non possono essere frazionate se non con

l’effetto di perdere la loro utilità.

Cose corporali: quelle che possono essere percepite con i

sensi.

Cose incorporali: quelle prive di fisicità come ad esempio

un’idea. DIRITTI REALI

I diritti sui beni assumono tradizionalmente il nome di diritti

reali visto la morfologia latina res che significa “cosa” ed

essi sono diritti soggettivi assoluti che concernono la

regolazione tra titolare del diritto, bene oggetto del diritto e

consociati in una dimensione statica.

Il Codice civile dedica ad essi il 3° libro, intitolato “della

proprietà”.

Essi hanno delle caratteristiche distintive:

- L’assolutezza: cioè l’idoneità di essere fatti valere nei

confronti di tutti i consociati;

- L’immediatezza del potere: cioè la possibilità per il titolare

del diritto di incidere sulla situazione di fatto o di diritto del

bene;

- L’immediatezza della realizzazione dell’interesse: cioè la

possibilità per il titolare di trarre godimento dal medesimo

senza necessità di cooperazione;

- La tipicità: cioè il fatto che sono diritti reali solo quelli

stabiliti dalla legge;

- La patrimonialità: in quanto il contenuto del diritto è

prevalentemente economico. I diritti reale sono 8 e si

dividono in due categorie:

- Diritti reali di godimento: sono il diritto di proprietà, diritto

di superficie, l’usufrutto, diritto reale d’uso, diritto reale di

abitazione e servitù prediali;

- Diritti reali di garanzia: sono il pegno e l’ipoteca.

Degli 8 diritti, solo il diritto di proprietà è l’unico diritto

reale pieno e su bene proprio contemplato dal nostro

ordinamento, tutti gli altri diritti reali sono definiti minori, in

quanto hanno ad oggetto un bene la cui proprietà è di un

altro soggetto.

Il diritto di proprietà

La proprietà è l’istituto con cui si descrive e tutela la

situazione di appartenenza più ampia e completa di una

cosa ad un soggetto, infatti a norma del c.c., secondo l’art.

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose

832:

in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza

degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Quest’articolo descrive genericamente i caratteri

fondamentali dell’istituto che sono:

- Il potere di godimento: cioè il fatto che il proprietario può

trarre dal godimento del bene un’utilità diretta, tramite i

frutti naturali, o un’utilità mediata, dal fatto di mettere il

bene a disposizione di terzi e goderne quindi dei frutti civili;

- Il potere di disposizione: il proprietario ha la facoltà

giuridica di trasferire il bene ad un terzo, a titolo oneroso o

gratuito, o di costituire sullo stesso bene dei diritti reali

minori;

- La pienezza: cioè al netto dei limiti legislativi le facoltà

riconosciute al proprietario non sono passibili di ulteriori

limitazioni; quindi, il proprietario può godere e disporre del

bene senza condizionamenti di modo o di tempi;

- Perpetuità: in quanto la proprietà è sempre a tempo

indeterminato;

- Esclusività: in quanto il proprietario può escludere

chiunque altro dal godere dei suoi beni e questa

caratteristica è protetta erga omnes;

Dopo aver definito il contenuto del diritto di proprietà, il

il proprietario non può

legislatore precisa nell’art. 833 che

fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di

nuocere o recare molestia ad altri, anche se un articolo

pressoché insignificante in quanto è veramente difficile

immaginare un esempio che viola questa legge, e nel 834

nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni

che

di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse,

legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta

indennità.

Quindi appare da quest’articolo che la proprietà privata non

è un assoluto di potere, ma ci sono anche legislazioni che

legittimano l’esproprio. Inoltre, quest’art. si collega

direttamente all’art. 42 della costituzione che tratta

appunto la proprietà:

di quest’articolo è particolarmente importante il comma 2

“La proprietà privata è riconosciuta e garantita

che afferma

dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione

sociale e di renderla accessibile a tutti” e così facendo

introduce un grande quesito della giurisprudenza: quale è

l’esatto significato di “funzione sociale”:

il proprietario non è libero di fare ciò che vuole con la sua

proprietà o ha degli obblighi?

Quest’aspetto ha trovato sbocco, ad esempio, nella

disciplina di beni di interesse culturale o delle proprietà

immobiliari ricadenti in contesti paesaggistici particolari, in

cui il proprietario ha delle leggi specifiche da seguire per il

godimento della sua proprietà.

Oltre a ciò, il comma 3 riprende l’art. 834 del c.c. infatti

la proprietà privata può essere, nei casi

sancisce che

previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per

motivi di interesse generale.

Anche l’art. 17 della carta dei diritti dell’EU tratta la

ogni persona fisica o giuridica ha

proprietà affermando che

diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato

della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e

nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali

del diritto internazionale.

L’istituto dell’esproprio per causa di pubblica utilità ha

origine molto antiche, addirittura una legge del 1885

sanciva quanto doveva essere l’indennizzo in caso di

esproprio che aveva come causa il risanamento della città

di Napoli, ed esso con il tempo diventò notevolmente

importante in quanto lo Stato ha spesso abusato dei suoi

poteri per espropriare immobili senza pagare un adeguato

indennizzo; tutti gli abusi statali hanno portato alla legge

348 del 2007 che sanciva il fatto che l’occupazione

espropriativa è inaccettabile e l’indennizzo deve essere pari

al valore venale del bene.

Modi di acquisto delle proprietà

Dall’art. 922 al 947 il c.c. tratta i modi di acquisto della

proprietà.

Il primo di questi articoli, per l’appunto l’art. 922, elenca

quali sono i modi di acquisto della proprietà stabilendo che

la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione,

per accessione, per specificazione, per unione o

commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per

successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti

dalla legge.

Vi sono 2 tipologie di acquisto della proprietà:

- Acquisizioni derivative: sono quelli in cui l’acquisto deriva

da un atto di trasmissi

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafcort di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pardolesi Roberto.