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PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DEL CASO IPOTETICO
Occorre
-analizzare attentamente la vicenda pratica, individuando gli istituti giuridici applicabili,
conseguentemente le regole operanti e sulla base di queste gli obblighi ed i diritti delle parti
-sulla base della disciplina cosi tratteggiata, delineare gli obblighi e i diritti delle parti nel
caso concreto e dunque i diritti di Tizio (Caio deve pagare presso domicilio di Tizio quindi
sono a carico suo le spese)
Come può Caio porre a carico di Tizio le spese di bonifico? Nel contratto internazionale le
parti hanno facoltà di indicare il diritto ad esso applicabile, se le parti scelgono quale diritto
applicabile, il diritto dello stato in cui Caio ha sede, diritto che pone a carico del creditore le
spese bancarie. Caio non dovrà il rimborso. A tal fine la possibile clausola da utilizzare è la
seguente “il presente contratto è soggetto al diritto..” (Quello di Caio) .
Tizio sebbene sia disponibile a farsi carico delle spese di bonifico, insiste per assoggettare i
restanti profili contrattuali al diritto italiano. La soluzione allora si basa che nel diritto
italiano, diritto applicato al contratto a seguito di scelta convenzionale o in assenza di essa, la
regola del pagamento al domicilio del creditore e dunque l’attribuzione delle spese di
pagamento al debitore è aggiuntiva, e dunque una clausola contrattuale può validamente
porre a carico del creditore le spese del bonifico. Un possibile testo di essa sarà “tutte le spese
necessarie per il trasferimento di danaro sul conto corrente del creditore sono a carico di
quest’ultimo”
IL FORO COMPETENTE
Il secondo problema specifico posto dal contratto internazionale è quello del giudice
competente nel caso di controversia
LA DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE: IN PARTICOLARE L’ONERE DELLA
PROVA
Il processo civile è accusatorio ed informatori ai principi generali del contraddittorio ed alle
regole sull’onere della prova previste dal codice civile, inizia su impulsò di una delle parti, il
giudice decide sulla base delle richieste delle parti, e nei limiti di queste, e sulla base delle
prove ad esse fornite. Ciascuna parte ha diritto di esporre al giudice le proprie argomentazioni
e di fornirgli prove al pari dell’altra e di conoscere le argomentazioni esposte dalla
controparte e le prove da questa adottate. La regola generale prevede che la parte che avanzi
una pretesa, debba provare i fatti a fondamento di questa, la parte che indichi una eccezione,
debba provare i fatti a fondamento dell’eccezione —-> evento modificato della pretesa. La
mancata prova dei fatti a fondamento della pretesa od eccezione comportano il respingimento
di essa. Le parti possono pattuire una diversa ripartizione dell’onere della prova rispetto alle
previsioni legislative, occorre però che il patto modificativo dell’onere concerna diritti di cui
le parti possono disporre e non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, altrimenti
esso è nullo.
Prova —-> dimostrazione dell’accadimento di esso mediante l’utilizzo dei mezzi di prova
indicati dal legislatore.
I mezzi di prova si distinguono in documenti e non documenti, documenti sono i documenti
scritti (esistono già prima del processo). Le prove non documentali sono prove costituende,
ovvero che si formano nel corso del processo (principali prove non documentali sono la
testimonianza, confessione. Giuramento e l’esperimento giudiziale)
Presunzioni —-> conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un
fatto ignorato. Può trattarsi di presunzioni previste dalla legge, la presunzione legale può
essere relativa se è possibile fornire prova contraria, oppure assoluta, se non è possibile
fornire prova contraria. Oltre i casi stabiliti dalla legge, possono intervenire le presunzioni
semplice.
LA CONTROVERSIA INTERNAZIONALE
Le regole europee individuano il giudice competente con riferimento ad una controversia tra
soggetti di paesi membri diversi. In materia contrattuale i criteri di competenza
giurisdizionale sono:
-in via generale le persone domiciliate in uno stato sono convenute davanti alle autorità
giurisdizionali di tale stato
-in materia contrattuale una persona domiciliata in uno stato può essere convenuta in un altro
stato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio
LUOGO DI ESECUZIONE
*nel caso di compravendita di beni>luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto
*nel caso di prestazione di servizi> luogo in cui servizi sono stati o avrebbero dovuti essere
prestati in base al contratto
Esistono poi delle competenze esclusive> es diritti reali immobiliari e di contratti di
locazione di immobili, sono competenti le autorità giurisdizionali dello stato in cui
l’immobile è situato
Le parti possono indicare un giudice per le loro controversie con una clausola contrattuale o
un accordo successivo, la scelta deve essere scritta o confermata per iscritto
Azione del consumatore contro l’altra parte può essere proposta davanti alle autorità di uno o
dell’altro stato
Azione dell’altra parte contro consumatore SOLO proposta davanti autorità dello stato del
consumatore
Quando attore ( colui che agisce per far valere un proprio diritto) ha incardinato causa davanti
al giudice, questo diventa l’unico nell’UE a poter pronunciarsi su questa controversia, se
controparte prova a incardinare la causa davanti ad un altro giudice, questo declina la propria
competenza.
Ad esito della controversia vi sarà un’unica sentenza, la decisione emessa in uno stato è
riconosciuta in un altro stato senza ricorso ad alcuna procedura particolare, la decisione
emessa in uno stato che è esecutiva in tale stato è anche esecutiva negli altri stati senza
richiesta di dichiarazione di esecutività
L’ARBITRATO
Oltre all’UE, la possibilità di bis in idem (doppio giudizio) rende il ricorso al giudice, un
modo di soluzione della controversia poco efficiente, alternativa più agevole>arbitrato
Giudice ordinario> insieme delle corti dello stato organizzate dallo stato per lo svolgimento
dell’attività giurisdizionale, sono soggetti con formazione giuridica, funzionari dello stato la
cui attività consiste nella risoluzione delle controversie.
l’arbitrato> modo di soluzione della lite mediante giudici privati nominati dalle parti con
riferimento alla specifica controversia. Gli arbitri svolgono una attività lavorativa diversa
(giuristi, ingegneri, medici, commercialisti) e che le parti incaricano di decidere una lite tra
loro insorta.
Per poter adire l’arbitrato, occorre che le parti siano d’accordo, in mancanza di esso>ricorso
al giudice ordinario. Le parti possono ricorrere all’arbitrato con una clausola contrattuale o
con un patto successivo alla conclusione del contratto. La clausola arbitrale (o
compromissoria) è molto frequente in pratica, è una delle ultime e recita “tutte le controversie
relative al presente contratto saranno risolte da una corte arbitrale composta da tre arbitri
(oppure da uno solo). Se le parti non danno indicazioni>arbitrato regolato dalle norme
dell’ordinamento giuridico applicabile, se le parti si esprimono, varrà quanto da loro stabilito.
Le parti indicano il numero degli arbitri, devono essere dispari, solitamente sono 3 di cui uno
nominato da una parte, l’altro dall’altra, e il terzo, il presidente, nominato dai due arbitri, se
una parte non nomina il suo arbitro, la nomina viene fatta da un soggetto imparziale indicato
per tale circostanza dalle parti: es il presidente del tribunale, oppure del consiglio di un ordine
professionale. Gli arbitri decidono la lite con il lodo>è la sentenza arbitrale
ARBITRATO INTERNAZIONALE: LA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958
-controversia fra parti di un contratto internazionale, arbitrato>modo efficiente di risoluzione
della controversia grazie alla convenzione di New York del 1958
-la convenzione prevede che gli stati aderenti riconoscano la clausola arbitrale, in presenza di
essa, una parte contraente non può adire il giudice ordinario
-occorre convenzione scritta dove le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune
delle controversie, la convenzione scritta> clausola compromissoria inserita in un contratto, o
un compromesso, firmati dalle parti.
-la convenzione stabilisce poi la disciplina per il riconoscimento della sentenza arbitrale allo
scopo di eseguirla.
-se le condizioni per il riconoscimento sussistono, il giudice riconosce ed attribuisce al lodo
l’efficacia esecutiva
ASPETTI LINGUISTICI DEL CONTRATTO ORIGINALE
Ulteriore problema del contratto internazionale è quello linguistico (stati diversi parlano
lingue diverse) esse utilizzano una lingua comune (per il commerciale internazionale è
sempre di più l’inglese) o una lingua terza. Accade però che siano presenti dei termini non
traducibili in italiano perché indicano istituti che nel nostro diritto non esistono (es. trust)
accade anche che ci siano dei termini con assonanza di termini Italiani che che abbiano
significati diversi ( caso dei termini contratto e contract). In italia contratto è un accordo tra
due o più parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, in Inghilterra contract è una
promessa assistita da consideration —-> prezzo della promessa, in altre parole consideration
è ciò che una parte riceve in cambio del proprio impegno o presentazione. La donazione in
Inghilterra non è una contract ma un Gift contract.
Può succedere che una o entrambe le parti dalla lingua comune alla propria lingua, essa però
non è accurata e non tiene conto delle assonanze che nascondono significati diversi, può
cambiare cosi il significato dell’accordo e le condizioni di esso. Nel caso di controversie
occorre individuare il testo a cui fare riferimento, questo grazie a due diverse clausole
contrattuali:
-Clausola delle definizioni —-> serve per individuare il significato di termini utilizzati nel
contratto e poco noti, utilizzata anche in contratti in una sola lingua per definire i termini
speciali in esso presenti ( es. “ai fini del presente contratto i seguenti termini avranno il
significato appreso indicato”: termine : significato)
-Clausola del testo originale —-> definisce quel’è l’unico testo originale ( es. “l’unico testo
originale del presente contratto è quello in…” ) in questo mondo nel caso di controversia il
testo che il giudice dirà c