Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Eccezione all'art. 2043 → non c'è nè dolo nè colpa
→ l'elemento soggettivo sta in realtà diventando regola residuale
Agevola il danneggiato che non deve provare l'elemento soggettivo (necessario:
industrializzazione)
→ Antica regola giustinianea del nulla poena sine culpa portava a vedere la resp. oggettiva come
impraticabile => mascherata da colpa presunta/in re ipsa (superflua la prova del danneggiato).
Importante per l'allocazione dei costi
→ mutate esigenze di distribuzione dei costi
→ in sfavore del danneggiante
→ collegato all'assunzione del rischio
1) Responsabilità dell'esercente attività pericolosa
Art. 2050 c.c. → Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, che sia
tale per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
→ norma simile non era presente nel codice nè nel codice del 1865, nè è presente in altri codici
europei come quello francese o tedesco → grandi problemi interpretativi
Attività pericolosa = caratterizzata da notevole potenzialità di danno per pericolosità intrinseca
o dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati
→ che cagiona danni gravi o un notevole numero di danni
→ non c'è una tipizzazione: ampia discrezionalità del giudice che utilizza criteri incerti
→ Cass: criterio statistico della frequenza o gravità del rischio problema delle statistiche: è
opinabile → più probabile proprie intuizioni/empirico
Estese possibilità di applicazione:
(Attività pericolose accolte pacificamente/servizi essenziali)
imprese chimiche
• gestione di linee elettriche ad alta tensione
• imprese portuali
• gestione di dighe
•
(Dubbi)
Maneggio → viene in rilievo la volontaria sottoposizione al pericolo
• → Cass: cavaliere esperto/dilettante; anche se spesso è più in pericolo il primo →
No danno da animale
→ Valore dei fogli di assunzione della resp?
→ Attività non essenziale
→ = GoKart e minimoto
Produzione di farmaci → la tesi è accolta dalla giurisprudenza maggioritaria, ma dubbi
• Impianti sciistici → a volte attività pericolosa, a volte no
• → Sent. n. 4018/2013 Cass. applica 2043 c.c. (no mancata segnalazione di
pericolo perché no pericolo e condotta colposa del danneggiato: 10
velocità non adeguata → no risarcimento
Significativo ampliamento con un nuovo orientamento giurisprudenziale anche ad attività
scarsamente pericolose per posizione di favore al danneggiato e prevenzione degli incidenti,
esercitando su alcuni operatori economici pressione indiretta che, secondo Calabresi, funziona
come incentivo ad investire nella sicurezza per evitare incidenti
► Caso danni da fumo attivo
A volte incluso nel 2050 c.c. (anche per la Cassazione) Perplessità:
ruolo del fumatore nella causazione del danno.
No pericolosa la produzione in sé → pericoloso il prodotto finito destinato al consumo → res
periculosae.
Argomentazione Cass.→ circolazione sigarette = parte integrante dell'attività di lavorazione del
tabacco→ il pericolo relativo al prodotto si collega all'attività di produzione.
Ma
→Così dovrebbe essere anche per l'alcol e i cibi grassi.
→Ruolo del fumatore non solo condotta colposa del danneggiato come statuito dalla cassazione,
in realtà elemento importante → secondo alcuni autori non ci sarebbe resp. oggettiva se il
potenziale danneggiato è in grado di adottare misure precauzionali
→No giustificazione nel senso di deterrenza perché produttore non ha la possibilità di rendere
innocuo il prodotto.
→Attività voluttuaria → Non c'è bilanciamento danni/benefici: no vantaggio collettività
Forzata applicazione dell'art. 2050
→Necessaria sensibilizzazione → importante tema dell'informazione sui rischi.
► Produzione di bombole a gas
Si è argomentato che la pericolosità del riempimento e della distribuzione delle bombole si
protrae, secondo la giurisprudenza consolidata, fino alla fase della utilizzazione → durante
l'utilizzazione si ricade nel 2050 c.c.
Salvo che il danneggiante dimostri che il danno non è dovuto ad un vizio di costruzione ma è
ricollegabile al fatto del terzo (Idem per altre sostanze infiammabili e pericolose)
→ Caso diverso da sigarette sebbene parallelismo della cassazione (conserva nella fase del
consumo intrinseca portata offensiva insita nella fase produttiva).
Oggi potrebbe però ricadere nella disciplina del prodotto difettoso
► Emoderivati
Il prodotto conserva un'intrinseca pericolosità già presente nel processo produttivo.
Unico soggetto in grado di incidere sulla pericolosità è il fabbricante ( diverso fumo) → no ruolo
del danneggiato Attività essenziale.
Anche qui per si fa riferimento ad un prodotto difettoso → si dorrebbe applicare codice del
consumo (ma come per le bombole a gas spesso la giurisprudenza applica l'art. 2050) 11
► Codice del trattamento dei dati personali
Estensione applicativa → A chi cagiona danno ad altri per trattamento dei dati personali si
applica l'art. 20'50
No pericolosità tradizionale → Si pensa sia un richiamo solo al regime sanzionatorio probatorio,
se lesi interessi fondamentali e inviolabili della persona.
Comunque perplessità in genere su eccessivo ampliamento
Le oscillazioni giurisprudenziali portano il problema delle nuove attività (come OGM) – se il
produttore non sa che articolo gli si applicherà (né che sistemi di sicurezza usare) c'è incertezza
→ assicurazioni più costose (es. dentifricio prof roveri America/Italia)
→ difficile stabilire ex ante conseguenze risarcitorie
→ in genere sono ambiti in cui l'assicurazione è necessaria ma molto costosa: se si applica
2043 l'assicurazione è meno cara perché la prova liberatoria è più facile
Responsabile è sempre l'imprenditore → responsabilità diretta e non c'è regresso nei confronti
dei suoi ausiliari.
Responsabilità oggettiva prescinde dal comportamento tenuto dall'esercente al momento del
danno ma prende in considerazione il fatto in sé nello svolgimento di un'attività pericolosa
→ (giurisprudenza unanime, non più colpa presunta, per prova molto difficile)
→Ci si libera da responsabilità ex art. 2050 cc. solo con la prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno e la prova verte sulle modalità di organizzazione dell'attività pericolosa
L'attività deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di tutti gli
accorgimenti che la tecnica offre, quale che ne sia il costo
→ e nonostante ciò l'evento dannoso si +è ugualmente verificato, apparirà inevitabile → non c'è
rapporto di causalità (la prova dell'assenza di rapporto è critica)
La prova del fortuito, della forza maggiore, del fatto del danneggiato e del terzo possono avere
affetti risarcitori solo se si esclude il nesso causale (ubriaco che scavalca le protezioni e si
arrampica sull'alta tensione) → fatto anomalo
→ Teoricamente si possono avere effetti liberatori anche con cause ignote e nuove attività per
cui la tecnica non ha sviluppato misure idonee
In realtà la giurisprudenza è molto più severa
→ prova liberatoria è molto difficile, quasi diabolica
Castronovo: l'ordinamento non si accontenta di nessuna misura e il danno è sempre pagato dal
danneggiante (necessarie assicurazioni → no manutenzione(uso improprio) → l'unica via è il
caso fortuito, forza maggiore e il concorso
Per la giurisprudenza è necessario adottare anche le tecniche sperimentali → soglia altissima,
oltre lo standard legale (richiamo vago e potrebbe essere rischioso utilizzare misure
sperimentali)
In caso di difetto/anomalia del prodotto (scoppio bombola a gas) si dovrebbe oggi applicare il
codice del consumo, in realtà la giurisprudenza continua ad usare l'art. 2050 per rendere più
svantaggiosa la posizione del danneggiante → incertezza e discrezionalità. 12
A rigore l'art, 2050 resta applicabile solo al danno subito da un utilizzatore diverso dal
consumatore finale (es. imprenditore).
2) Responsabilità per danno di animali
Art. 2052 c.c. → Il proprietario di un animale, o chi se ne serva per il periodo di tempo in cui
l'ha in uso, risponde del danno cagionato dall'animale, salvo che provi il caso fortuito
E' il caso più antico di responsabilità oggettiva (già diritto romano)
Non è più colpa presunta (sia che animale fosse custodito che sia fuggito o smarrito)
→ prevenzione di eventi dannosi
Spesso l'animale è assicurato
Prova liberatoria: caso fortuito (es. fulmine spezza la catena) o fatto del danneggiato (se il
comportamento anomalo è provocato dal danneggiato)
Non viene in rilievo il comportamento del proprietario che risponde anche se incapace →
(risponde solo per la relazione con l'animale)
3) Responsabilità per cose in custodia
Art. 2051 c.c. → Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito
Inizialmente presunzione di colpa poi responsabilità oggettiva vera e propria → tant'è che il
custode risponde anche se incapace → il suo comportamento è irrilevante (non è fatto umano,
sufficiente rapporto di custodia)
→Ratio: obbligo di vigilanza stringente → funzione di deterrenza
Presupposti per l'applicazione:
1. Figura di custode: in senso lato → chi ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla
cosa, indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo
→ ambito applicazione molto vasto: strade strutture interne → riduzione art. 2043 enorme
casistica
2. Cosa fonte di danno → espressione estremamente ampia → vi rientra qualsiasi elemento
anche in sé inerte, mobile, immobile, pericoloso o meno → irrilevante la sua natura. Viene in
rilievo solo se la cosa è causa del danno, non mera occasione
3. Rapporto di causalità tra cosa e danno → Spesso applicato il criterio della conseguenza
necessitata (onere della prova sul danneggiato