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EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge.
Posso sciogliere il contratto quando ho il diritto di recesso (dato dallo stesso contratto) o se concludo uno stesso
contratto con contenuto uguale o contrario.
L’efficacia la possiamo analizzare tenendo conto di questa distinzione:
Contratto a:
effetti reali: trasferisce un diritto reale
- Esempio: la compravendita è un contratto a effetti reali, trasferisce il diritto di proprietà su una cosa.
quando dal contratto nascono obbligazioni (non il trasferimento della titolarità)
effetto obbligatorio:
- Esempio: contratto di lavoro (obbligazione del lavoratore ad effettuare la propria prestazione e del datore di
lavoro a pagare lo stipendio)
Il contratto è
reale: quando per la sua conclusione è necessaria la consegna della cosa. Non basta che ci sia il consenso.
- Esempio: deposito l’obbligazione in capo depositario di custodire e riconsegnare la cosa e da parte del
depositante di pagare un prezzo.
consensuale:quando per la sua conclusione è sufficiente l’accordo tra le parti.
- il compratore e il venditore hanno un accordo sul prezzo e lo scambio del consenso comporta la
Esempio:
conclusione del contratto.
Il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali. Il consenso delle parti comporta il
trasferimento della proprietà.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Contrapposto a essenziali ( Art 1325 – 1416 II comma), gli elementi accidentali possono esserci come no. Il contratto è
comunque valido.
Gli elementi accidentali sono collegati a doppio filo con l’efficacia del contratto, perché su questa efficacia influiscono.
In virtù degli elementi accidentali, potremmo tranquillamente avere un contratto valido ma inefficace.
1. Un primo elemento è il TERMINE (momento futuro e certo, un giorno del calendario)
Può essere di due tipi:
termine INIZIALE a decorrere dal quale l’efficacia inizia
- a decorrere dal quale l’efficacia finisce
termine FINALE
-
Esempio: affitto camera università. Ha un termine iniziale e uno finale.
L’efficacia è legata al termine, non la validità. Il contratto nasce oggi ed esplicherà effetti in secondo momento.
Esecuzione:
differita
- immediata
- periodica/continuata (contratti in cui c’è un obbligo periodico di fare qualcosa – contratti con chi fornisce
- luce/gas- contratti con acqua gassata a casa)
( avvenimento futuro e incerto)
2. CONDIZIONE
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e
incerto.
La condizione è un avvenimento futuro e incerto, al quale si subordina l’efficacia del contratto e allora parleremo di
CONDIZIONE SOSPENSIVA oppure si subordina la risoluzione del contratto e parleremo di CONDIZIONE RISOLUTIVA
( il contratto sottoposto a condizione risolutiva fino a che non si avvera l’avvenimento, è inefficace, perfettamente
valido e concluso ma inefficace.
Esempio: il nostro avvenimento futuro incerto è il fatto che il mio fondo diventi edificabile. Allo stato quel terreno
non è edificabile. Quel terreno è in una posizione strategica e Tizio conclude un contratto di compravendita
sospensivamente condizionato alla concessione dell’edificabilità (avvenimento futuro incerto). Tizio è fortemente
risoluto ad avere quel fondo. Gli effetti di questo contratto gli sospendiamo. Quando inizierà a produrre gli effetti
questo contratto? Quando diventerà edificabile.
Gli effetti sono sospesi, perché fino a che il terreno diventa edificabile, la compravendita pur conclusa non esplica
effetto.
Esempio: aggiungiamo un contratto sottoposto a condizione risolutiva. Affitto il fondo al titolare dell’albergo
confinante che potrà usarlo come paro giochi. Se il fondo diventerà edificabile, questo contratto perderà effetto,
vedrà risolversi i suoi effetti. L’affitto cesserà di produrre effetto e la compravendita inizierà a produrre effetto.
Risolutiva: Ad avvenimento futuro incerto ricollega il venir meno gli effetti del contratto. Ho dato in affitto quel fondo
che venga usato come parco giochi.
La sospensiva collega gli effetti. Quando il fondo diventerà edificabile, il fondo non è piu mio, la vendita diventa
efficace.
Disciplina della patologia:
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
1.È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume.
2.La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
La condizione illecita vizia, rende il contratto nullo.
Esempio sospensivo : ti regalo questa casa ma diventerai il proprietario di questa casa quando ti sposerai.
Si ritiene che una condizione di questo tipo sia contraria all’ordine pubblico (il soggetto può contrarre liberamente il
matrimonio)
Esempio Risolutivo: Ti regalo ma non sarai più il proprietario se ti sposerai.
Condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva ti regalo questa casa ma diventerai proprietario
quando l’uomo sbarcherà su marte.
Non dobbiamo aspettare per vedere se quell’impossibilità avviene, fin da subito se la condizione sospensiva è
impossibile il contratto è nullo.
Se è risolutiva si ha per non apposta l’ordinamento non fa pulizia del contratto, ma di quella clausola. La volontà di
donare è chiara, il fatto che la condizione sia impossibile risolutiva, non aspettare che l’uomo sbarchi su marte,
perché il contratto è nullo.
Applicazione del principio di conservazione del contratto, principio di economia che opera all’interno
dell’ordinamento facendo pulizia del contratto o della sua singola parte.
RAPPRESENTANZA
Parlando di efficacia analizziamo un ulteriore tema e in particolare con l’aspetto soggettivo dell’efficacia. Parlando di
rappresentanza noi ci domandiamo su chi esplica effettivamente la sua efficacia il contratto.
Dissociazione tra la parte del contratto è il RAPPRESENTANTE e la parte del rapporto contrattuale è il
RAPPRESENTATO.
La RAPPRESENTANZA è il potere di spendere il nome altrui, il potere che un soggetto RAPPRESENTANTE ha di
spendere il nome di un altro soggetto RAPPRESENTATO, compiere in nome del RAPPRESENTATO atti che produrranno
effetti.
Art. 1387 Fonti della rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Il genitore per legge è rappresentante del minore. La fonte del potere del potere rappresentativo sta nella legge.
Forme di rappresentanza:
LEGALE è la legge che conferisce la rappresentanza – genitore, tutore, interdetti e inabilitati (più
- precisamente rappresentanza giudiziale, non è la legge da sola che conferisce da sola questo potere, ma è il
giudice che nomina il tutore o il curatore)
VOLONTARIA c’è un atto volontario del rappresentato che conferisce al rappresentante il potere di
- spendere il suo nome: PROCURA
ORGANICA la rappresentanza organica ce l’hanno gli organi delle persone giuridiche
-
PROCURA
Atto unilaterale per mezzo del quale il rappresentato da la possibilità al rappresentante di spendere il suo nome.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Dobbiamo distinguere a seconda di procura:
SPECIALE: quando ha un oggetto limitato. Esempio: Tizio in veste Caio perché compia uno specifico affare –
- Tizio da a Caio procura per comprare in suo nome un appartamento.
GENERALE: abbraccia potenzialmente tutti gli atti che un soggetto potrebbe compiere, un insieme ampio di
- atti. Esempio: Tizio anziché investire Caio di un incarico limitato, lo investe di una procura generale ad
occuparsi dei suoi affari perché lui starà via un anno.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve
concludere.
La forma della procura è definita tenendo conto del contratto che il rappresentante deve concludere. La regola
generale in materia di forma della procura, è la libertà delle forme.
La procura generale dovrà avere forma scritta o pubblica perché cosi abbraccia tutte le possibili forme che gli atti
deve compiere. Normalmente la procura è scritta, perché rende tutto più semplice.
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza
Il terzo che contratta col rappresentante
risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Il terzo che viene in contatto con il rappresentante può esigere delle giustificazioni.
Cosa succede quando un soggetto contratta senza avere potere o eccedendo i suoi limiti?
FALSUS PROCURATOR
Art. 1398 Rappresentanza senza potere delle facoltà conferitegli, è
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti
responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del
contratto.
Il contratto in questo caso è privo di effetto. Il falsus procurator è responsabile del danno subito dal terzo, salvo però
quando l’altra parte è stata negligente. Quindi non c’è l’obbligo risarcitorio in capo al falsus procurator.
Il terzo doveva verificare l’esistenza della rappresentanza.
Aver confidato senza sua colpa = al terzo si presenta un rappresentante con un procura falsa ma credibile. Il falsus
procurator deve risarcire i danni.
Ipotesi:
Art. 1394 Conflitto d'interessi.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Esempio: Tizio ha dato a Caio il potere rappresentativo per comprare un appartamento a Verona indicato
genericamente con una spesa massima di 200000 mila euro e Sempronia la moglie di Caio sta cercando di vendere il
suo appartamento bruttissimo. In nome di Tizio compro da mia moglie l’appartamento che non vale 200000€.
Indirettamente il rappresentante si arricchisce. Quindi il contratto è annullabile.
Fattispecie part