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Incapacità naturale
L'incapacità naturale si riferisce all'incapacità di intendere e volere del maggiorenne affetto da infermità mentale ma non interdetto o inabilitato, o allo stato temporaneo di incapacità di intendere e volere nel quale ci si trovi per causa transitoria (alcool, trauma, droga). In questo caso, la legge richiede ulteriori requisiti per l'annullamento che cambiano tra gli atti unilaterali e i contratti:
- Gli atti unilaterali sono annullabili su istanza dell'incapace o dei suoi eredi o aventi causa solo provando che dall'atto derivi un grave pregiudizio all'incapace.
- I contratti sono annullabili se oltre al pregiudizio dell'incapace, si prova la mala fede dell'altro contraente.
La legge considera l'incapacità naturale come un fattore che altera la volontà, ma come un fattore che altera la causa dell'atto che è annullabile solo se concluso per effetto.
Dell'incapacità della parte, a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa. Non è annullabile se l'incapace ha venduto a giusto prezzo un oggetto che da capace non avrebbe venduto, perché non c'è alterazione nell'equilibrio causale. Protetto è l'affidamento di chi ha contrattato con l'incapace in buona fede, ovvero ignaro dell'incapacità dell'altra parte; l'autonomia contrattuale dell'incapace è sacrificata di fronte all'interesse ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Un'eccezione vale per la donazione: l'incapacità naturale del donante comporta senz'altro l'annullabilità del contratto, anche se ignota al donatario (art. 775). Se invece lo stato di incapacità è provocato da violenza fisica, il contratto non è annullabile ma nullo.
12.4) Continua: b) l'errore motivo e l'errore ostativo: I vizi del consenso.
Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi vengono ricomprese entro la categoria dei vizi della volontà (o del consenso): l'espressione vizio indica che è una volontà della parte è presente ma il processo formativo di essa è stato alterato. Errore motivo. Insorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all'esterno e consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che altrimenti non avrebbe dichiarato. L'errore motivo dev'essere un errore essenziale (art. 1428): è essenziale l'errore determinante del volere, ossia tale per cui il contraente, se non fosse in corso nell'errore, non avrebbe concluso il contratto. L'errore può accadere: 1. Sulla natura o sull'oggetto del contratto:il primo è l'errore sul tipo di contratto che si conclude, mentre il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto.
Sulla identità dell'oggetto: compero un terreno credendo che i suoi estremi catastali, indicati nel contratto, ne identifichino un altro. Oppure cade sulla qualità dell'oggetto che devono essere determinanti. Irrilevante è l'errore sul valore dell'oggetto in sé considerato: non è annullabile un contratto solo perché ho fatto un cattivo affare, a meno che l'altro contraente non mi abbia indotto alla cattiva valutazione. Diverso ancora è l'errore sul prezzo che è errore ostativo. Il semplice errore di calcolo non rende annullabile il contratto a meno che non si traduca in errore sulla quantità.
Sull'identità o sulle altre qualità personali dell'altro contraente: sull'identità, credo di contrattare con
Uno ma contratto con un altro, sulle qualità personali, il contraente non è nelle condizioni economiche che credevo. Può assumere rilievo solo nei contratti intuitu personae, dove l'identità o le qualità personali siano determinanti del consenso. Per una serie di tipi contrattuali detti contratti personali, l'identità o qualità personali sono sempre determinanti: basta la sola prova dell'errore sull'identità, non occorre che sia stato determinante del consenso. Fin qui le ipotesi si sono trattate di errori di fatto, determinati da una falsa conoscenza dei fatti, però è possibile anche un errore di diritto, provocato dall'ignoranza o dalla falsa conoscenza della legge.
Sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto: assumono rilievo quando sono inficiati dall'ignoranza o falsa conoscenza di una norma di legge e costituiscono la ragione esclusiva o principale del contratto.
Per esempio l'errore di chi compra un terreno agricolo ignorando che è agricolo e volendoci costruire una villa. L'errore sui motivi è irrilevante quando si tratta d'errore di fatto (chi compra una villa per il matrimonio non potrà annullare il contratto se il matrimonio non si sarà svolto), tranne che per le donazioni (art. 787). Oltre che essenziale, l'errore deve essere riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428), essere tale cioè che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo; questo principio protegge l'affidamento dell'altro contraente sulla validità del contratto e la sicurezza nella circolazione dei beni. Vanno considerati anche il contenuto e le circostanze del contratto, nonché le qualità dei contraenti: nessuno potrà pretendere di qualificare come riconoscibile l'errore sulla edificabilità di un comune suolo agricolo acquistato da un contraente le cui.qualità professionali e personali non rilevano l'intento di costruire. Errore ostativo. L'errore che cade sull'esterna dichiarazione di volontà, che può essere commesso dalla persona o dall'ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l'errore è commesso dal dichiarante, mentre nel secondo è commesso da un terzo. Il codice civile italiano equipara l'errore ostativo all'errore motivo (art. 1433) con la conseguenza che esso può annullare il contratto solo se riconoscibile dall'altro contraente.
12.5) Continua: c) il dolo; d) la violenza morale: Si parla di dolo in un senso corrispondente al concetto di inganno; un contraente è indotto in errore da raggiri usati dall'altro contraente o da un terzo; se i raggiri sono stati determinanti del consenso (senza il contratto non si sarebbe concluso - dolo determinante), il contratto è annullabile (es. vendita di merci)
prive di qualità vantata dal venditore); se invece la parte avrebbe contrattato ugualmente ma in modo diverso (dolo incidente), il contratto valido ma l'altro contraente deve risarcire il danno (acquisto merci in mancanza delle qualità vantate ma acquistate per prezzo di mercato della merce mancante della qualità). Inoltre, non occorre che l'errore sia essenziale, include anche l'induzione in errore sul valore dell'oggetto. Il raggiro del terzo per comportare l'annullamento dev'essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio (es. chi vende azioni di una società facendo riferimento, per giustificare il prezzo richiesto, al bilancio falso redatto dal compiacente amministratore della società e vende azioni che non valgono nulla). Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o abilità professionale; è frequente nel contratto isolato tra negoziante e cliente.
E nelle pubblicità. Qui una persona di media avvedutezza sa che questi vanti non sono corrispondenti al vero, e quindi non può chiedere l'annullamento del contratto.
La violenza morale consiste nell'estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che verrà inflitto un male alla sua persona, ai suoi beni o alla famiglia. Diversa è dalla violenza fisica che esclude del tutto la volontà del dichiarante ed è quindi nulla, questa violenza morale costringe una persona a dichiarare la volontà ponendola di fronte all'alternativa di soggiacere al male. Il male minacciato può essere un male alla persona (minaccia delle vita o integrità fisica), male ad altri diritti della persona (diritto alla reputazione, alla libertà personale, ecc), un male ai beni della persona; può riguardare i mali propri che quelli al coniuge, agli ascendenti e discendenti (in questo caso l'annullamento è).
rimesso alla valutazione del giudice). Deve trattarsi di un male ingiusto (art.1435): dev'essere contrario al diritto. Un male può anche non essere contrario al diritto, es. minaccio di cambiare banca se non mi concede il mutuo, ma questo male è lecito. Poi, la minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento solo se diretta a realizzare vantaggi ingiusti (art.1438). Ad esempio, il creditore che dice al proprio debitore 'se non mi dai in pegno un tuo bene agirò in giudizio nei tuoi confronti' ottiene un contratto che è strumentale rispetto al suo diritto e non è qualificabile come vantaggio ingiusto. Il male minacciato deve inoltre essere notevole (art. 1435): di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Per esprimere questa valutazione si deve tenere conto della impressionabilità dell'uomo medio: la minaccia deve fare impressione a una persona sensata. Lalegge articola il concetto di uomo medio in rapporto all'età (le persone anziane sono più impressionabili), al sesso e alle condizioni personali. La violenza può provenire da unterzo e qui, a differenza che per il dolo, non occorre che essa sia noto al contraente che ne ha trattovantaggio. Di fronte alla violenza si attenua la protezione dell'affidamento dell'altro contraente chesubirà l'annullamento anche se ignaro della violenza del terzo. Non è causa di annullamento delcontratto il timore riverenziale (art. 1437), ovvero il non osare dire di no per la condizione dipsicologica soggezione di un contraente rispetto all'altro, in questo caso ci si aspetta che ilcontraente trovi il coraggio di dire di no.
12.6) Le conseguenze della nullità della annullabilità: A chiedere la dichiarazione di nullità èlegittimato chiunque dimostri di avervi interesse, mentre a chiedere l'annullamento del
Contratto è legittimata solo la parte a favore della quale è prevista l'annullabilità (solo l'incapacità di agire del condannato all'ergastolo che è in stato di interdizione legale può essere fatta da chiunque).