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Diritto privato

Diritto: funzionale all'economia

Diritto privato: si occupa del rapporto tra privati, non è il fatto di regolamentare i rapporti tra privati, ma di impostare i rapporti tra i protagonisti di questo rapporto. Si occupa anche dei rapporti tra un soggetto privato e un soggetto pubblico; un soggetto pubblico si può comportare tranquillamente come privato.

- Codice civile: è anche una legge generale, mira a disciplinare tutti i fatti del diritto privato (art.1571).

- Legge speciale: legge che disciplina solo alcuni fatti, come la locazione.

- Fonti di pari grado: non si applica il criterio gerarchico, si applica il criterio di competenza, si applica la fonte che è competente in relazione al fatto da regolare.

- Materia di competenza concorrente: opera il criterio gerarchico, in maniera temperata, materia di attuazione, prevale la fonte di grado maggiore che dà le direttive di sistema; quella inferiore le dettaglia secondo le proprie esigenze (es. Unione Europea, Stato Italiano e Regioni).

Norma giuridica

Si caratterizza per la sanzione, norma che si applica a tutti indiscriminatamente, generale, è anche astratta, è strutturata in forma di fattispecie, costruita in forma di ipotesi di fatti, se qualcuno fa qualcosa allora è possibile una certa conseguenza.

- Sanzione personale: ti priva della libertà personale.

- Sanzione nel diritto privato: la sanzione tipica del diritto privato è l'espropriazione dei beni al fine della vendita all'asta, sul ricavato dell'asta si soddisfa la vittima della violazione.

Diritto privato: forma del sillogismo, bisogna chiedersi quale norma giuridica si applica a quel fatto.

Diritto soggettivo: situazione giuridica di tipo attivo, mentre la controparte è passiva. Tutti gli altri soggetti hanno il dovere di astenersi dall'intromettersi del diritto altrui. Tutti i diritti soggettivi si caratterizzano per avere dei soggetti passivi indeterminati, cioè ci sono soggetti passivi indeterminati. Se un soggetto ha un diritto soggettivo, tutti gli altri soggetti hanno la seguente situazione passiva; sono vincolati a un dovere di astensione e di non danneggiare il diritto soggettivo altrui.

Tipi di titolo

- Titolo originario: non si acquista un diritto da un precedente titolare dello stesso (non pongono un problema di titolarità del diritto); è sicuramente titolare di quel diritto.

- Titolo derivativo: dal precedente titolare di quel diritto, non danno la certezza sulla titolarità, possono avvenire o a causa di morte o per dei diritti acquistati e verificarne la regolarità, atto tra vivi, o presuppongono l'estinzione del precedente titolare oppure si fanno tra soggetti entrambi vivi.

- Erede: acquista in caso di morte, subentra in tutti i rapporti giuridici.

- Titolo universale: quando un soggetto subentra in tutte le posizioni che aveva il precedente titolare.

- Avente causa: tra vivi.

- Titolo particolare: subentra nella singola posizione che aveva il precedente titolare.

- Atto traslativo: quando circola lo stesso diritto del precedente titolare.

- Atto costitutivo: quando circola solo una parte.

- Trasferimento: il titolo va a un altro soggetto.

- Rinuncia: se ne priva ma non a vantaggio di un'altra persona (abbandono del diritto).

Diritto reale e personale

- Diritto reale di proprietà: se io sono proprietario del mio pc, non ho bisogno di nessun soggetto passivo per utilizzarlo, il mio unico interesse è il fatto che nessuno mi rubi il computer (si astengono).

- Diritto della personalità (integrità fisica e morale): quando vedo le persone non ho bisogno che loro non mi facciano i complimenti ma ho bisogno che nessuno mi insulti.

- Onere: situazione passiva nell'interesse proprio.

- Aspettativa: di chi non ha ancora il diritto, siccome potrà averlo, la legge gli riserva una tutela particolare.

- Diritti reali minori (atti costitutivi): si caratterizzano per l'inerenza (al bene) o opponibilità ai terzi (tutti i terzi che entrassero in rapporto giuridico con quel bene). Proprio in ragione per l'inerenza e opponibilità, un'altra caratteristica è la tipicità: non si possono creare altri diversi da quelli previsti dalla legge, la legge contiene un elenco di diritti reali (non si possono creare altri diritti reali), i diritti reali creano un ostacolo alla circolazione dei beni. Dal punto di vista economico sono una perdita (o consumano valore o fanno uscire dal mercato un bene) e li ammetto solo se hanno un'utilità che bilanci la perdita, il diritto di passaggio ha una sua utilità. Non si possono costituire altri diritti reali, sono tipici previsti dalla legge.

Spiegazione: solo il fondo di dx (Luigi) ha accesso alla strada pubblica, il fondo di sinistra è intercluso e deve chiedere al fondo di dx per passare, per poter passare al fondo di dx, il signor Mario si fa concedere un diritto reale minore sul fondo del signor Luigi. Il signor Luigi vende a Paola il fondo di destra. Siccome Luigi ha dato a Mario un diritto reale, nel momento in cui il fondo di Luigi passa a Paola, Mario ha la stessa possibilità di passare su quello di Paola in quanto il diritto reale è sul fondo e non sulla persona. Il fondo di dx, se ci dà il diritto reale, perde valore in quanto Luigi, vendendo il fondo, sarà costretto a subire il passaggio di Mario; se vuoi il diritto reale anziché personale, mi paghi di più, perché perdo il valore del fondo (vendita fondo + diritto di passaggio).

- Diritti reali di godimento: diritto di servitù (soggetto passivo ha il dovere di soddisfare il soggetto attivo). Ex. (passare sulla proprietà di un'altra persona).

- Diritti reali di garanzia: ipoteca (posizione passiva di soggezione). Ex: per chiedere i soldi in banca, ipoteco i casi.

- Diritti personali (sono infiniti, ognuno può creare tutti i diritti che vuole siccome riguardano il singolo): non sulle cose ma nei confronti di certe persone.

- Diritti personali di credito / obbligazioni: soggetto passivo ha il dovere di soddisfare il soggetto attivo. Ex. Ricevere dei soldi da una persona.

- Diritti personali potestativi: posizione passiva di soggezione. Ex. Recesso da un rapporto giuridico, posso sciogliere il mio contratto a mio piacimento (rapporto tra A e B).

- Diritti indisponibili: non si può disporre, non ci si può privare definitivamente, non si possono né trasferire né rinunciare.

I processi (art. 2907)

Tutela giurisdizionale

Presuppone la domanda di parte, chi ritiene di essere leso deve presentare una domanda all'autorità giudiziaria, ossia un magistrato che svolge la funzione di giudice, affinché emetta un provvedimento.

Processo di cognizione: per eccellenza il giudice conosce dei diritti, tre tipi di domande diverse a cui corrispondono tre tipi di sentenze. Si caratterizza per una cognizione piena ossia si arriva all'accertamento dei diritti, soltanto dopo che si è proceduto a un'istruttoria piena dei fatti anche a scapito del tempo. Per una cognizione piena, necessita a pieno i fatti ecco perché dura a lungo.

- Sentenza accertamento / dichiarativa (accerta o meno l'esistenza o meno di un diritto): A chiede a G (giudice) di accertare di avere cento da B, a chiede a G perché G contesta (solo se è espresso dalla legge).

- Sentenza di condanna: sentenza che ordina a Caio di pagare 100 a Tizio in forza di un contratto.

- Domanda / Sentenza costitutiva: sentenza che crea il contratto tra Tizio e Caio, ne modifica la durata o la scioglie.

Dire che una certa decisione diventa immodificabile, si esprime dicendo che si è formato un giudicato (nessuno potrà più su quella questione). Le sentenze sono impugnabili (30/60 gg.); l'ultimo giudice è la corte di cassazione, il giudice dell'appello ha gli stessi poteri del giudice di primo grado. La corte di cassazione si può solo chiedere di verificare se i giudici precedenti hanno rispettato la legge (controllo di legalità).

Processo cautelare: processo con il quale il soggetto attivo, quando ha un'urgenza (si dice, al periculum in mora) chiede una tutela caratterizzata da (a) immediatezza e (b) sommatorietà dell'accertamento.

- Totalmente anticipatori: sostitutivi del processo di cognizione.

- Processi cautelari conservativi: ci sono dei processi che dopo richiedono il processo di cognizione.

Processo di esecuzione: soggetto chiede la soddisfazione forzata del proprio diritto, visto che il soggetto passivo non lo soddisfa spontaneamente. Il processo di esecuzione può essere attivato solo quando si ha il cosiddetto titolo esecutivo, ossia un documento che abbia caratteristiche tali da assicurare, in misura maggiore o minore, che non si instauri illegittimamente un processo di esecuzione, particolarmente gravoso per il soggetto passivo.

Le parti

- Attore: espone una serie di fatti che sono detti costitutivi, costituiscono il diritto che fa valore.

- Convenuto: può non partecipare al processo (contumace), se il convenuto si presenta in causa può non contestare i fatti costitutivi, oppure può contestare i fatti.

- Fatti impeditivi: non contesto ma introduco un fatto impeditivo, ma contesto il fatto che non è valido.

- Fatti estintivi: non contesto che sia stato stipulato, ma il debito è stato già pagato.

- Fatti modificativi: che al posto di pagare l'intera somma si è arrivati a una detrazione dalla cifra totale.

Sono alla base di quella che in termini tecnici è chiamata eccezione.

Eccezione

Le eccezioni possono essere fatte valere di regola dall'ufficio dal giudice. Il giudice ha campo libero a fare valere le eccezioni. Le tre eccezioni che l'ufficio non può rilevare sono:

  • Eccezione di prescrizione
  • Eccezione compensazioni
  • Eccezioni di un diritto potestativo

Domanda contro l'autore (domanda riconvenzionale)

Di fatto il convenuto prende a sua volta l'attore convenuto. Esempio: se il mezzo ha problemi e mi procura danni fisici, per esempio, devi risarcirmi i danni subiti.

Se le parti non provano i fatti esposti, usa il criterio (principio dell'onere della prova art.2697), la legge stabilisce chi ha l'onere di provare certi fatti nel senso che se colui che ha l'onere non li dimostra il giudice dovrà decidere la causa contro di lui, se non si dimostrano i fatti perdi la causa (art.2698).

Patti e principi generali sulle prove

- Prova liberamente apprezzabile: il giudice può comunque contro quella prova se non è attendibile.

- Prova legale: è vincolato a quello che risulta da quella prova.

- Prove pre-costituite: prove documentali (i documenti, pezzi di carta scritti), art.2712 produzioni meccaniche (audio e video, registrazioni informatiche) si possono contestare, ma è sufficiente una contestazione nell'ambito del processo, ma che ci siano contestazioni precise (per esempio una manomissione). Sono delle prove legali ossia quelle che vincolano il giudice alla decisione, lo vincolano soltanto quanto al fatto che sia stata resa una dichiarazione, non quanto alla verità della dichiarazione resa.

- Prove costituente: testimonianza, presunzioni, confessione e giuramento (sono inaffidabili) (art.2721-22-24).

Testimonianza: liberamente apprezzabile, il giudice non è mai vincolato e deve verificare se il testimone è attendibile. Dichiarazione di un terzo.

Presunzione: meccanismo processuale che ha a che fare con le prove, le presunzioni. Incapacità di minorenni: sono protette dalla legge nel senso che non possono stipulare contratti, incapacità legale assoluta. Incapacità relativa: ammettono la prova contraria, la controparte la può smentire. Presunzioni giudiziali: consistono in deduzioni con cui il giudice, dalla prova di certi fatti, giunge a considerare provati altri fatti, presunzioni gravi, precise e concordanti. Soggiacciono agli stessi limiti della prova testimoniale.

Confessione (art.2730): vincolano il giudice, si può contestare, si contesta dimostrando di aver preso la confessione per errore oppure per violenza (aver subito un'estorsione). È una dichiarazione di una parte a essa sfavorevole. Giudiziale. Stra giudiziale: vale anche se fatta prima e fuori dalla causa, non essendo fatta in causa a sua volta va dimostrata.

Giuramento (art 2736): efficacia che non è mai contestabile, non si potrà mai rimuovere. Dichiarazione di una parte a sé favorevole, giuramento è una prova legale inscalfibile. Si può giurare solo su invito del giudice o dalla controparte, il giuramento è deferito dalla controparte. La parte spera che la controparte non giuri, in quanto giurare il falso è punito con la reclusione, se non giurasse per paura di commettere reato, succede che la controparte perde la causa.

Prescrizione e decadenza

Prescrizione

Causa di estinzione dei diritti, che non vengono esercitati per il tempo stabilito dalla legge. La legge attribuisce al soggetto passivo il potere di opporsi all'esercizio tardivo del diritto da parte del soggetto attivo. Quando un diritto non viene esercitato per troppo tempo si crea un'apparenza del fatto che quel soggetto non voglia esercitarlo e ci abbia rinunciato. La legge vuole proteggere l'affidamento su questa apparenza, le situazioni di apparenza creano incertezza.

Il termine di prescrizione: i diritti fino a quando non possono essere giuridicamente esercitati non inizia il conteggio, tiene conto dell'impossibilità materiale e morale (rapporti di famiglia) di esercitare i diritti (in questi due casi stabilisce che la prescrizione è la sospensione della prescrizione, quando si verifica una causa di sospensione la prescrizione cessa di decorrere per poi riprendere a decorrere quando poi cessa la causa di sospensione.

La interruzione della prescrizione si verifica o su iniziativa del soggetto attivo o su iniziativa del soggetto passivo, quando si interrompe; cessa di maturare il termine per poi ripartire da 0.

- Soggetto attivo: l'interruzione avviene in due modi: modo giudiziale (esercitando il diritto in giudizio) e modo stragiudiziale.

- Diritti personali di credito: richiesta scritta di adempimento (costituzione in mora).

- Diritti reali di godimento: esercizio materiale (quando passo sul fondo del vicino che dal campo di Luigi va da quello di Mario, passo una volta ogni 20 anni e riparte la prescrizione).

La disciplina della prescrizione soddisfa un interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, se io con la mia inerzia, faccio credere di aver rinunciato al diritto questa apparenza si deve tramutare in realtà. Alla legge in questa prospettiva interessa solo una cosa, che tutti i soggetti passivi determinati possano eccepire la prescrizione.

Bisogna distinguere due periodi:

- Anteriore alla prescrizione: nei 10 anni la disciplina della prescrizione è intoccabile (né modificare, né il soggetto passivo può rinunciare alla prescrizione).

- Posteriore alla prescrizione: dopo i 10 anni la legge si disinteressa.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione (è una fare del soggetto passivo se avvalersi o meno) se il soggetto passivo non la percepisce, viene condannato nonostante l'esercizio passivo del diritto.

- Il soggetto passivo: può rinunciare una volta maturata, se vuole ci può rinunciare.

- Il soggetto passivo: può comunque scegliere di soddisfare il soggetto attivo, passati 10 anni può decidere di avvalersene.

- Il termine di prescrizione ordinaria è di 10 anni. Per i diritti reali minori vale una prescrizione di 20 anni, perché questi diritti possono essere acquistati per usucapione.

- I termini brevi durano 5 anni, i termini più brevi sono quei termini che la legge stabilisce quando c'è un pericolo di deperimento o alterazione delle prove:

  • Diritti al risarcimento del danno per fatto illecito
  • Rapporti societari

Diritti non soggetti a prescrizione:

  • Diritto reale di proprietà
  • Diritto reale della personalità

Prescrizioni presuntive: presunzioni legali relative del fatto che un diritto si è estinto perché è stato soddisfatto, operano con riferimento a una serie di rapporti della vita comune in cui normalmente per esperienza.

  • I pagamenti vengono fatti subito
  • I soggetti passivi non conservano la prova del pagamento: la legge presume che i pagamenti vengono fatti subito, vuole dire che in questi rapporti si è esonerati dalla prova del pagamento, il soggetto passivo è esonerato dall'onere di pagare il pagamento.

Il soggetto passivo può dare due prove:

  • Il giuramento
  • Confessione giudiziale

Decadenza

La decadenza: l'esigenza della certezza delle situazioni giuridiche, può essere prevista sia dalla legge sia dalle parti.

Alla decadenza non si applicano le norme sull'interruzione della prescrizione, non funzionano le regole della sospensione della prescrizione, ma ci possono essere delle deroghe per sospendere anche le decadenze.

Decadenze legali: ci sono decadenze legali in materie disponibili e indisponibili.

Decadenze convenzionali: hanno ad oggetto diritti disponibili.

Decadenza in materie disponibili:

  • Il giudice non può rilevarla d'ufficio
  • Le parti possono modificarne la disciplina e rinunciarvi
  • La decadenza può essere impedita non solo dal compimento dell'atto previsto per impedirla, ma anche dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo

Decadenza in materie indisponibili:

  • Il giudice può rilevarla d'ufficio
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandroputty__ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato ed elementi di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Rocchio Flavio.
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