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LA DONAZIONE
Ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (cd.
donante) arricchisce l'altra (cd. donatario), trasferendole un suo diritto (proprietà o altro diritto reale
[donazione traslativa o ad efficacia reale]) oppure assumendo verso la stessa un'obbligazione [donazione
obbligatoria]. L'elemento caratterizzante la donazione è lo spirito di liberalità (cd. animus donandi), che
consiste nella volontà di determinare un arricchimento dell'altra parte, senza alcun corrispettivo, quindi a
proprio svantaggio e con un conseguente impoverimento del proprio patrimonio. Se non vi è lo spirito di
liberalità, se cioè non vi è la volontà di donare e di conferire all'altra parte un vantaggio patrimoniale, non si
ha donazione.
La donazione rientra nella più ampia categoria degli atti di liberalità, che hanno come contenuto tipico
l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente impoverimento di un altro. Gli atti di liberalità rientrano a
loro volta nel più ampio genus degli atti a titolo gratuito, cioè di quegli atti nei quali il sacrificio
patrimoniale di una parte non è compensato da un correlativo vantaggio. Non tutti gli atti a titolo gratuito
sono liberalità, perché queste ultime sono caratterizzate dall'impoverimento di un soggetto.
- Negotium mixtum cum donatione: quell’unico negozio nel quale siano compresenti elementi
dell’atto a titolo oneroso ed elementi dell’atto donativo. [Es: Tizio vende a Caio un appartamento
del valore di centomila euro per un prezzo di cinquantamila – lo sconto è una donazione e non un
incentivo all’acquisto].
Il contratto di donazione è:
- un contratto a titolo gratuito ed in particolare un atto di liberalità;
- unilaterale con prestazioni a carico di una sola delle parti.
- un contratto formale. Così come nei testamenti, il legislatore ha disposto per la donazione particolari
requisiti di forma, ciò al fine di imporre al donante una maggiore riflessione sull'importanza dell'atto che va
a compiere. Dev’essere fatto per atto pubblico e alla presenza di testimoni. E’ necessaria la notifica dell’atto
di accettazione da parte del donante.
- atto personale: non tollera una sua conclusione mediante rappresentante. E’ nulla, infatti, la procura a
donare così come è nullo il mandato a donare.
La donazione è un contratto ed è quindi soggetta alla disciplina disposta dal codice per i contratti in
generale: in realtà però la sua disciplina sotto numerosi profili differisce da quella del contratto. Non è da
sottovalutare del resto il suo legame con la disciplina del testamento e delle disposizioni testamentarie.
L’analogia tra le due sta nel fatto che anche le disposizioni testamentarie di regola comportano un
arricchimento del beneficiario senza un corrispondente depauperamento: ma ci sono anche ipotesi in cui
non comportano arricchimento (es: hereditas damnosa).
- Oggetto della donazione. Tutti i beni in teoria possono essere oggetto di donazione: crediti, universalità,
diritti reali di godimento, eredità etc. La legge vieta espressamente la donazione di beni futuri (art. 771
c.c.), ossia la donazione di beni che non fanno parte del patrimonio del donante, soprattutto per frenare la
prodigalità del donante stesso. Sono vietate anche la donazione di beni altrui, in quanto ai sensi dell'art.
769 c.c. il donante può disporre solo di un suo diritto, e, per la dottrina unanime, la donazione universale,
ossia la donazione di tutti i propri beni.
Come in tutti i contratti anche nelle donazioni possono essere inseriti elementi accidentali, cioè
condizione, termine e modo (o onere).
- Il regime del termine e della condizione è del tutto simile a quello dei contratti in generale. L'art. 791
c.c. regola una particolare condizione: il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso che
il donatario (oppure questi ed i suoi figli) dovessero morire prima di lui (cd. donazione con patto di