Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Diritto Privato - Discipline e vicende del rapporto obbligatorio Pag. 1 Diritto Privato - Discipline e vicende del rapporto obbligatorio Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato - Discipline e vicende del rapporto obbligatorio Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Privato - Discipline e vicende del rapporto obbligatorio Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPITOLO 17 - DISCIPLINA E VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

ADEMPIMENTO:

L'adempimento (1176 e ss.) è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta: inadempiente è quel debitore che non segue correttamente la prestazione (art. 1218).

  • Il criterio della diligenza nell'adempimento. L'art. 1176 dispone che nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è, nel linguaggio del codice, una persona di buon senso, che non fa le cose male ma neppure si vota alla perfezione: una persona che usa una cura ragionevole, secondo ciò che comunemente si ritiene giusto e adeguato. La negligenza o l'imperizia costituisce colpa del debitore. Il criterio della diligenza si conferma, e si precisa, nel secondo comma dell'art. 1176, il quale riguarda l'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. Qui la diligenza richiesta non è quella generica del buon padre di famiglia, ma la diligenza "tecnica" indicata dalla natura dell'attività esercitata. Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

  • La rilevanza del risultato nell'adempimento. In molti casi la pretesa del creditore ha ad oggetto una prestazione vista come effettivo risultato del comportamento del debitore: l'esatto adempimento richiede la produzione del risultato (se l'obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro è adempiuta solo quando il creditore ha ottenuto la somma dovuta). In alcune obbligazioni di fare la diligenza diviene l'oggetto stesso dell'obbligazione (il professionista non è obbligato a vincere la causa o a far guarire l'ammalato; è tenuto invece a svolgere al meglio la propria attività secondo tutte le regole dell'arte). In altri rapporti il debitore sembra tenuto a produrre un certo risultato (come nel contratto di trasporto). La differenza dipende dalla causa del contratto, che addossa ad una parte piuttosto che all'altra il rischio dell'esecuzione della prestazione. Sulla base di queste considerazioni si è affermata la distinzione tra obbligazioni di diligenza o di mezzi, nelle quali il debitore è tenuto a una condotta diligente, e obbligazioni di risultato, nelle quali il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto.

MODALITA' DELL'ADEMPIMENTO:

Se il debitore offre un adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo, anche se la prestazione è divisibile (denaro), a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento, l'art. 1182 dispone che prima di tutto si guardi all'accordo tra le parti, poi agli usi, poi alla natura della prestazione, poi ad altre circostanze dell'adempimento. Infine, si fa ricorso a tre regole suppletive:

  1. Consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l'obbligazione;
  2. Pagamento di somma di denaro: va fatto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
  3. Altre prestazioni: vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

60

I debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore si dicono portabili, quelli che vanno pagati al domicilio del debitore si dicono chiedibili.

Quanto al tempo dell'adempimento: se la convenzione non stabilisce un termine va compiuta immediatamente; se però gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell'adempimento richiedono un termine, questo è stabilito dal giudice. Il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse.

Quando un debitore ha più debiti della medesima specie verso un creditore la legge riserva al debitore il vantaggio di poter dichiarare quale debito intende soddisfare anche senza il consenso del creditore; l'unica cosa che non può fare se non d'accordo con il creditore, è imputare la somma pagata al capitale invece che agli interessi.

Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere, si applica un ordine stabilito dall'art.1193: prima il debito scaduto, poi il più oneroso per il debitore, poi il più vecchio; se tutti i debiti sono alla pari rispetto a questi criteri, il pagamento è imputato proporzionalmente. Ma il debitore che non fa l'imputazione corre un altro rischio: che il creditore dichiari nella quietanza di imputarlo all'uno o all'altro dei debiti.

Il debitore non può liberarsi della prestazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Il creditore può accettare anche la prestazione offerta dal debitore in luogo dell'inadempimento (ad es. un anello o un credito ceduto invece di una donma di denaro).

Il debitore che paga ha diritto a ricevere a sue spese una quietanza cioè una dichiarazione del creditore con cui questi attesta l'avvenuto pagamento; egli ha pure diritto a vedere liberati i beni dalle garanzie nei date per il credito.

I SOGGETTI DELL'ADEMPIMENTO:

L'art.1191 prevede che il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non possa “impugnare il pagamento –cioè chiedere la restituzione- a causa della propria incapacità”.

Se un interdetto o un minore pagano un debito, purché siano capaci di intendere e di volere, non possono impugnare i pagamento; ma se chi paga non è in grado di intendere e di volere, allora può chiedere e ottenere la restituzione.

Il creditore deve “accettare” la prestazione, cioè verificare che corrisponda a quella dovuta; inoltre deve rilasciare quietanza, liberare i beni dalle garanzie... sono tutte decisioni, atti di autonomia: logico quindi che debba essere capace d’agire, nonché di intendere e volere. Il pagamento fatto a persona incapace di riceverlo non libera il debitore, a meno che questi possa provare che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

E' possibile che un terzo adempia all'obbligazione, e ciò può avvenire anche contro la volontà del creditore, “ se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.

Diversa dall'adempimento del terzo è l'ipotesi in cui il debitore si faccia sostituire nel pagamento: sostituzione prevista nel mandato. Il creditore puo rifiutarsi solo quando ha interesse ad ottenere la prestazione direttamente dal debitore (cosi per es. nelle attività professionali).

61

Nelle obbligazioni di fare il deposito non è possibile. Il debitore perciò ottiene gli effetti della mora, ma non si libera finché la prestazione non diviene impossibile; l’adempimento non può più essere richiesto in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura della prestazione, o perché il creditore non ha più interesse ad esigerlo; interviene la prescrizione

IL RISARCIMENTO DEL DANNO:

Danno non è solo la perdita, dice l’art. 1223, ma anche il mancato guadagno.

Il danno risarcibile, poi, è delimitato secondo tre criteri:

  • a) Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (nesso di causalità);
  • b) Il danno dev’essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che l’inadempimento sia doloso, nel qual caso il risarcimento si estende ai danni imprevedibili.
  • c) Il danno dev’essere collegato ad un fatto colposo del creditore, come avviene se questi ha concorso a determinarlo, o se, usando l’ordinaria diligenza, poteva evitare o limitare l’entità del danno cagionato dal debitore.

L’art. 1223 richiede che il danno sia conseguenza immediata (cioè senza passaggi intermedi come avviene per le cause remote) e diretta (cioè senza il concorso di altri elementi causanti) dell’inadempimento.

Per distinguere tra cause forti e deboli è chiedersi se quel fatto sia potenzialmente idoneo a produrre il danno che storicamente ne è derivato a seguito del concentrarsi delle circostanze. Secondo questo criterio sono causate da un certo evento solo le conseguenze che l’evento stesso era adeguato a produrre secondo una legge di normalità, secondo ciò che normalmente accade (causalità adeguata) che consente di rispettare il criterio normativo di un rapporto immediato e diretto.

Quest’area è poi ulteriormente limitata dal requisito di prevedibilità, che è riferito al tempo in cui l’obbligazione è sorta.

La regola sul concorso di colpa (art. 1227) prevede un vero e proprio esonero da responsabilità del debitore nel caso in cui il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza; se invece il fatto colposo del creditore ha contribuito a causare il danno, si riduce il quantum del risarcimento. L’art. 1226 stabilisce che quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Per i debiti di denaro una norma disposta dall’art. 1224 solleva in parte il creditore dall’onere di provare il danno derivato dall’inadempimento. Quando il debitore è in mora, se erano stati previsti interessi moratori si applicano nella stessa misura. Se gli interessi non erano previsti o addirittura esclusi, sono comunque dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali. Il creditore non deve provare di aver subito un danno: può tuttavia dare la prova di un danno ulteriore.

Nei contratti una particolare tipo di clausola contrattuale, quella con cui una delle parti viene esonerata da responsabilità in caso di inadempimento. La norma stabilisce che sia radicalmente nullo ogni patto che esclude o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave oppure derivante dalla violazione di obblighi imposti da norme di ordine pubblico.

65

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..