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CAPITOLO 17-DISCIPLINA E VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

ADEMPIMENTO:

L’adempimento (1176 e ss.) è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta: inadempiente è quel debitore che non esegue correttamente la prestazione (art. 1218).

  • Il criterio della diligenza nell’adempimento. L’art. 1176 dispone che nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è, nel linguaggio del codice, una persona di buon senso, che non fa le cose male ma neppure si vota alla perfezione: una persona che usa una cura ragionevole, secondo ciò che comunemente si ritiene giusto e adeguato. La negligenza o l’imperizia costituisce colpa del debitore. Il criterio della diligenza si conferma, e si precisa, nel secondo comma dell’art. 1176, il quale riguarda l’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale. Qui la diligenza richiesta non è quella generica del buon padre di famiglia, ma la diligenza “tecnica” indicata dalla natura dell’attività esercitata.Se l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

  • La rilevanza del risultato nell’adempimento. In molti casi la pretesa del creditore ha ad oggetto una prestazione vista come effettivo risultato del comportamento del debitore: l’esatto adempimento richiede la produzione del risultato (se l’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro è adempiuta solo quando il creditore ha ottenuto la somma dovuta). In alcune obbligazioni di fare la diligenza diviene l’oggetto stesso dell’obbligazione (il professionista non è obbligato a vincere la causa o a far guarire l’ammalato; è tenuto invece a svolgere al meglio la propria attività secondo tutte le regole dell’arte). In altri rapporti il debitore sembra tenuto a produrre un certo risultato (come nel contratto di trasporto). La differenza dipende dalla causa del contratto, che addossa ad una parte piuttosto che all’altra il rischio dell’esecuzione della prestazione.Sulla base di queste considerazioni si è affermata la distinzione tra obbligazioni di diligenza o di mezzi, nelle quali il debitore è tenuto a una condotta diligente, e obbligazioni di risultato, nelle quali il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto.

MODALITA’ DELL’ADEMPIMENTO:

Se il debitore offre un adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo, anche se la prestazione è divisibile (denaro), a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento, l’art. 1182 dispone che prima di tutto si guardi all’accordo tra le parti, poi agli usi, poi alla natura della prestazione, poi ad altre circostanzedell’adempimento. Infine, si fa ricorso a tre regole suppletive:

  • Consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l’obbligazione;
  • Pagamento di somma di denaro: va fatto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
  • Altre prestazioni: vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

CAPITOLO 17-DISCIPLINA E VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

ADEMPIMENTO:

L'adempimento (1176 e ss.) è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta: inadempiente è quel debitore che non esegue correttamente la prestazione (art. 1218).

  1. Il criterio della diligenza nell'adempimento. L'art. 1176 dispone che nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è, nel linguaggio del codice, una persona di buon senso, che non fa le cose male ma neppure si vota alla perfezione: una persona che usa una cura ragionevole, secondo ciò che comunemente si ritiene giusto e adeguato. La negligenza o l'imperizia costituisce colpa del debitore. Il criterio della diligenza si conferma, e si precisa, nel secondo comma dell'art. 1176, il quale riguarda l'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. Qui la diligenza richiesta non è quella generica del buon padre di famiglia, ma la diligenza "tecnica" indicata dalla natura dell'attività esercitata. Se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
  2. La rilevanza del risultato nell'adempimento. In molti casi la pretesa del creditore ha ad oggetto una prestazione vista come effettivo risultato del comportamento del debitore: l'esatto adempimento richiede la produzione del risultato (se l'obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro è adempiuta solo quando il creditore ha ottenuto la somma dovuta). In alcune obbligazioni di fare la diligenza diviene l'oggetto stesso dell'obbligazione (il professionista non è obbligato a vincere la causa o a far guarire l'
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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