Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Diritto privato - rapporto obbligatorio Pag. 1 Diritto privato - rapporto obbligatorio Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - rapporto obbligatorio Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Delegazione attiva: consiste in un accordo trilaterale (creditore, debitore e un terzo), in forza del

quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la

prestazione al terzo (delegatario). Per effetto di questa, il delegato diviene debitore nei confronti

sia del delegante che del delegatario. In questo accordo il debitore è visto come parte. L’effetto

della delegazione attiva è cumulativo: al creditore originario (delegante) non si sostituisce ma si

aggiunge un terzo (delegatario).

Per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anziché un altro (per il

debitore si). La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore, se

manca il precedente debitore non viene liberato ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo a

quello che già c’era.

Delegazione passiva: 1. Delegazione a promettere 2.delegazione di pagamento.

1. Delegazione a promettere: consiste in un negozio trilaterale (debitore, creditore, terzo), in

forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuar un

determinato pagamento a favore del creditore (delegatario) [es. cambiale]. Il fatto che il

delegato si assuma l’obbligo di effettuare la prestazione del delegante non libera

quest’ultimo dal debito originario: il delegante resta infatti obbligato insieme al delegato

(delegazione cumulativa), sebbene il delegatario non possa pretendere il pagamento del

delegante se prima non lo abbia chiesto al delegato. Tuttavia il delegatario può, con

dichiarazione espressa, acconsentire a liberare subito il delegante, conservando come

unico debitore il delegato.

2. La delegazione di pagamento: consiste in un accordo fra il debitore e un terzo, in forza del

quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz’altro una

determinata prestazione a favore del creditore (delegatario) [es. assegno bancario]. Il

4

pagamento effettuato dal delegato nelle mani del delegatario vale, nei rapporti tra

delegante e delegatario come effettuato a quest’ultimo dal delegante, nei rapporti tra

delegante e delegato vale come effettuato dal delegato al delegante (funzione immediata

solutoria).

Espromissione: consiste in un contratto fra il creditore e un terzo, in forza del quale quest’ultimo

(espromittente) si impegna nei confronti del primo (espromissario) a pagare il debito già esistente

dell’obbligato originario (espromesso) [es. padre\figlio]. L’elemento differenziale tra la delegazione

promissoria e l’espromissione consiste nella c.d. spontaneità dell’iniziativa del terzo: assenza di

delega da parte del debitor originario. Il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del

debitore originario perciò non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il

debitore originario. Non confondere l’espromissione con l’ipotesi che il terzo non solo prometta di

pagare il debito ma provvede al pagamento del debito altrui pur non essendovi obbligato

(adempimento del terzo).

Accollo: consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo

(accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento

del primo (accollato).

Accollo interno\accollo esterno.

Accollo interno o semplice: si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore

(accollatario) verso l’accollante: quest’ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore

accollato; il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. Il creditore

accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del suo credito; il

terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto, risponde dell’inadempimento

soltanto nei confronti del debitore accollato, non verso il creditore accollatario; il terzo accollante ed

il debitore accollato possono, in qualsiasi momento, accordarsi per modificare o revocare

l’impegno inizialmente assunto dall’accollante stesso.

Accollo esterno: si ha quando l’accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a

favore del terzo; terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore

accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso l’adempimento del proprio

credito. L’accollo esterno può essere: a) cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in

soldo con l’accollante, il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento

all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata

infruttuosa può rivolgersi all’accollato; b) liberatorio: il debitore originario resta liberato, rimanendo

l’obbligato in sua vece il solo accollante, occorre o una dichiarazione espressa dal creditore o che

la liberazione dl debitore originario costituisca condizione espressa dell’accordo intervenuto tra

quest’ultimo e l’accollante.

Modi di estinzione dell’obbligazione

L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi.

L’adempimento è l’effettuazione della prestazione dovuta. Il rapporto obbligatorio egualmente si

estingue nel caso di morte del debitore quando si tratti di prestazioni infungibili: prestazioni per il

cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato o nei casi di:

a) Compensazione

b) Confusione

c) Novazione

d) Remissione

e) Impossibilità sopravvenuta

Esatto adempimento

Adempimento: consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il legislatore stabilisce

che nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”. È

nullo il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità

per inadempienze che derivino da dolo o colpa grave di quest’ultimo. Siccome il debitore è tenuto

5

ad adempiere esattamente la prestazione dovuta, il creditore può – se vuole – rifiutare un

pagamento parziale che il debitore abbia da offrirgli, ciò anche se la prestazione è divisibile. Il

debitore quando effettua la prestazione può richiedere che, a proprie spese, gli venga rilasciata la

“quietanza”, una dichiarazione scritta – di natura confessoria – in forza della quale il creditore

attesta di aver ricevuto l’adempimento.

Il destinatario dell’adempimento: il debitore esegue il pagamento direttamente al creditore. Occorre

che si accerti che quest’ultimo abbia la capacità legale di ricevere. Il debitore può pagare, anziché

al creditore, ad una persona che questi gli abbia indicato come legittimata a ricevere il pagamento.

Se il debitore paga a chi non è legittimato a ricevere l’adempimento non si libera dall’obbligazione.

Il debitore si libera se paga – in buona fede – ad una persona che in base a circostanze univoche,

appare essere il creditore (creditore apparente). Quest’ultimo è tenuto alla restituzione al vero

creditore.

Luogo dell’adempimento: è determinato nel titolo costitutivo del rapporto o è determinato dagli usi

o dalla natura della prestazione. Regole suppletive:

a) Obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui la

cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta;

b) Obbligazione di pagare una somma di denaro (determinata o determinabile nel suo

ammontare) va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;

c) In tutti gli altri casi l’obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della

scadenza.

Tempo dell’adempimento:

1) Se l’obbligazione è ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica (c.d. obbligazioni

di durata) occorre determinare il momento iniziale e quello finale della prestazione dovuta;

2) Se l’obbligazione è invece ad esecuzione istantanea, occorre determinare il “dies

solutionis”

Il termine è indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione.

Il debitore decade dal termine fissato a suo favore qualora sia diventato insolvente o abbia

diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia offerto le garanzie che aveva promesso.

Adempimento del terzo

Quando la prestazione è infungibile il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione che il

debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga

spontaneamente offerta da un terzo. Se invece la prestazione è fungibile, il creditore non può

legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo, quand’anche quest’ultimo

agisca ad insaputa del debitore o senza il suo consenso. Se il debitore gli abbia comunicato la sua

opposizione, il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo pur essendo

libero, se preferisce, di accettare la prestazione, nonostante l’opposizione del debitore.

Il debitore ha la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore con un'altra

persona, l’obbligo non si estingue, ma muta direzione, in quanto all’originario creditore si

sostituisce un altro creditore. La surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta, che il

creditore sia soddisfatto.

Il creditore può legittimamente rifiutare una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione

anche se si tratti di obbligazione avente valore uguale o superiore. Il creditore può accettare se

crede che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta.

Cooperazione del creditore: necessaria per l’adempimento. Qualora il creditore senza legittimo

motivo rifiuti di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore o ometta di compiere gli atti

preparatori per il ricevimento della prestazione il creditore viene costituito in mora (mora credendi)

se il debitore gli faccia offerta della prestazione. L’offerta consiste nella dichiarazione del debitore

di volersi liberare della sua obbligazione, può essere: 6

1) solenne, quando è compiuta da un pubblico ufficiale:

a)reale se l’oggetto della dell’obbligazione è la dazione di denaro, titoli di credito o cose mobili da

consegnare al domicilio del creditore;

b)per intimazione: se l’oggetto della prestazione è diverso da quello sopraindicato, l’offerta si fa per

intimidazione, mediante atto notificato al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

2)secondo gli usi: l’offerta del prezzo pattuito per la compravend

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
9 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alendr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ballarani Gianni.