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Delegazione attiva: consiste in un accordo trilaterale (creditore, debitore e un terzo), in forza del
quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi ad effettuare la
prestazione al terzo (delegatario). Per effetto di questa, il delegato diviene debitore nei confronti
sia del delegante che del delegatario. In questo accordo il debitore è visto come parte. L’effetto
della delegazione attiva è cumulativo: al creditore originario (delegante) non si sostituisce ma si
aggiunge un terzo (delegatario).
Per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anziché un altro (per il
debitore si). La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore, se
manca il precedente debitore non viene liberato ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo a
quello che già c’era.
Delegazione passiva: 1. Delegazione a promettere 2.delegazione di pagamento.
1. Delegazione a promettere: consiste in un negozio trilaterale (debitore, creditore, terzo), in
forza del quale il primo (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuar un
determinato pagamento a favore del creditore (delegatario) [es. cambiale]. Il fatto che il
delegato si assuma l’obbligo di effettuare la prestazione del delegante non libera
quest’ultimo dal debito originario: il delegante resta infatti obbligato insieme al delegato
(delegazione cumulativa), sebbene il delegatario non possa pretendere il pagamento del
delegante se prima non lo abbia chiesto al delegato. Tuttavia il delegatario può, con
dichiarazione espressa, acconsentire a liberare subito il delegante, conservando come
unico debitore il delegato.
2. La delegazione di pagamento: consiste in un accordo fra il debitore e un terzo, in forza del
quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz’altro una
determinata prestazione a favore del creditore (delegatario) [es. assegno bancario]. Il
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pagamento effettuato dal delegato nelle mani del delegatario vale, nei rapporti tra
delegante e delegatario come effettuato a quest’ultimo dal delegante, nei rapporti tra
delegante e delegato vale come effettuato dal delegato al delegante (funzione immediata
solutoria).
Espromissione: consiste in un contratto fra il creditore e un terzo, in forza del quale quest’ultimo
(espromittente) si impegna nei confronti del primo (espromissario) a pagare il debito già esistente
dell’obbligato originario (espromesso) [es. padre\figlio]. L’elemento differenziale tra la delegazione
promissoria e l’espromissione consiste nella c.d. spontaneità dell’iniziativa del terzo: assenza di
delega da parte del debitor originario. Il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del
debitore originario perciò non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il
debitore originario. Non confondere l’espromissione con l’ipotesi che il terzo non solo prometta di
pagare il debito ma provvede al pagamento del debito altrui pur non essendovi obbligato
(adempimento del terzo).
Accollo: consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo
(accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento
del primo (accollato).
Accollo interno\accollo esterno.
Accollo interno o semplice: si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore
(accollatario) verso l’accollante: quest’ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore
accollato; il creditore non acquista, accanto a quello originario, un nuovo debitore. Il creditore
accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per ottenere il pagamento del suo credito; il
terzo accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto, risponde dell’inadempimento
soltanto nei confronti del debitore accollato, non verso il creditore accollatario; il terzo accollante ed
il debitore accollato possono, in qualsiasi momento, accordarsi per modificare o revocare
l’impegno inizialmente assunto dall’accollante stesso.
Accollo esterno: si ha quando l’accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a
favore del terzo; terzo accollante e debitore accollato hanno inteso conferire al creditore
accollatario il diritto di pretendere direttamente dall’accollante stesso l’adempimento del proprio
credito. L’accollo esterno può essere: a) cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in
soldo con l’accollante, il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento
all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata
infruttuosa può rivolgersi all’accollato; b) liberatorio: il debitore originario resta liberato, rimanendo
l’obbligato in sua vece il solo accollante, occorre o una dichiarazione espressa dal creditore o che
la liberazione dl debitore originario costituisca condizione espressa dell’accordo intervenuto tra
quest’ultimo e l’accollante.
Modi di estinzione dell’obbligazione
L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi.
L’adempimento è l’effettuazione della prestazione dovuta. Il rapporto obbligatorio egualmente si
estingue nel caso di morte del debitore quando si tratti di prestazioni infungibili: prestazioni per il
cui adempimento sono essenziali le qualità personali dell’obbligato o nei casi di:
a) Compensazione
b) Confusione
c) Novazione
d) Remissione
e) Impossibilità sopravvenuta
Esatto adempimento
Adempimento: consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il legislatore stabilisce
che nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”. È
nullo il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità
per inadempienze che derivino da dolo o colpa grave di quest’ultimo. Siccome il debitore è tenuto
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ad adempiere esattamente la prestazione dovuta, il creditore può – se vuole – rifiutare un
pagamento parziale che il debitore abbia da offrirgli, ciò anche se la prestazione è divisibile. Il
debitore quando effettua la prestazione può richiedere che, a proprie spese, gli venga rilasciata la
“quietanza”, una dichiarazione scritta – di natura confessoria – in forza della quale il creditore
attesta di aver ricevuto l’adempimento.
Il destinatario dell’adempimento: il debitore esegue il pagamento direttamente al creditore. Occorre
che si accerti che quest’ultimo abbia la capacità legale di ricevere. Il debitore può pagare, anziché
al creditore, ad una persona che questi gli abbia indicato come legittimata a ricevere il pagamento.
Se il debitore paga a chi non è legittimato a ricevere l’adempimento non si libera dall’obbligazione.
Il debitore si libera se paga – in buona fede – ad una persona che in base a circostanze univoche,
appare essere il creditore (creditore apparente). Quest’ultimo è tenuto alla restituzione al vero
creditore.
Luogo dell’adempimento: è determinato nel titolo costitutivo del rapporto o è determinato dagli usi
o dalla natura della prestazione. Regole suppletive:
a) Obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui la
cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta;
b) Obbligazione di pagare una somma di denaro (determinata o determinabile nel suo
ammontare) va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
c) In tutti gli altri casi l’obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della
scadenza.
Tempo dell’adempimento:
1) Se l’obbligazione è ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica (c.d. obbligazioni
di durata) occorre determinare il momento iniziale e quello finale della prestazione dovuta;
2) Se l’obbligazione è invece ad esecuzione istantanea, occorre determinare il “dies
solutionis”
Il termine è indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione.
Il debitore decade dal termine fissato a suo favore qualora sia diventato insolvente o abbia
diminuito le garanzie che aveva dato o non abbia offerto le garanzie che aveva promesso.
Adempimento del terzo
Quando la prestazione è infungibile il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione che il
debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli venga
spontaneamente offerta da un terzo. Se invece la prestazione è fungibile, il creditore non può
legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo, quand’anche quest’ultimo
agisca ad insaputa del debitore o senza il suo consenso. Se il debitore gli abbia comunicato la sua
opposizione, il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo pur essendo
libero, se preferisce, di accettare la prestazione, nonostante l’opposizione del debitore.
Il debitore ha la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore con un'altra
persona, l’obbligo non si estingue, ma muta direzione, in quanto all’originario creditore si
sostituisce un altro creditore. La surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta, che il
creditore sia soddisfatto.
Il creditore può legittimamente rifiutare una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione
anche se si tratti di obbligazione avente valore uguale o superiore. Il creditore può accettare se
crede che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta.
Cooperazione del creditore: necessaria per l’adempimento. Qualora il creditore senza legittimo
motivo rifiuti di ricevere l’adempimento offertogli dal debitore o ometta di compiere gli atti
preparatori per il ricevimento della prestazione il creditore viene costituito in mora (mora credendi)
se il debitore gli faccia offerta della prestazione. L’offerta consiste nella dichiarazione del debitore
di volersi liberare della sua obbligazione, può essere: 6
1) solenne, quando è compiuta da un pubblico ufficiale:
a)reale se l’oggetto della dell’obbligazione è la dazione di denaro, titoli di credito o cose mobili da
consegnare al domicilio del creditore;
b)per intimazione: se l’oggetto della prestazione è diverso da quello sopraindicato, l’offerta si fa per
intimidazione, mediante atto notificato al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
2)secondo gli usi: l’offerta del prezzo pattuito per la compravend