Rapporto obbligatorio e obbligazioni
Rapporto obbligatorio
Un'obbligazione è un rapporto tra due soggetti: debitore (soggetto passivo) e creditore (soggetto attivo), in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Il rapporto obbligatorio dà luogo a due posizioni correlate: posizione passiva di debito e posizione attiva di credito. Tale concetto si esprime anche dicendo che al debitore fa capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo un diritto di credito.
Il creditore, per conseguire l'utilità di cui ha diritto, ha bisogno dell'indispensabile collaborazione del debitore. Il diritto del creditore è un diritto nei confronti del debitore: si dice relativo o personale, poiché può essere fatto valere solo nei confronti del debitore.
Diritto di credito
Il diritto di credito è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata solo con una responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; il creditore può invocare misure coercitive (solo) sul patrimonio dell'obbligato.
Esecuzione forzata
Se il creditore ha diritto al pagamento di una somma di denaro, tramite l'esecuzione forzata potrà conseguire, se il patrimonio del debitore è capiente, proprio quanto aveva diritto di conseguire con l'adempimento spontaneo: cioè, l'importo di cui era debitore.
- Esecuzione forzata in forma specifica: obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo di "facere" fungibile, obbligo di concludere un contratto, obbligo di "non facere".
- Negli altri casi il creditore insoddisfatto può soltanto chiedere il risarcimento dei danni subiti, con la sostituzione di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva.
Fonti delle obbligazioni
- Contratto
- Fatto illecito
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico.
Obbligazione naturale
Si ha quando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti, ma in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazione naturale, ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione (soluti retentio).
"Soluti retentio" presupposti:
- Spontaneità dell'esecuzione, prestazione eseguita senza coazione;
- La capacità del soggetto che esegue la prestazione;
- La proporzionalità tra la prestazione eseguita e i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare.
Soggetti del rapporto obbligatorio
Soggetti attivi o passivi: attivo = creditore; passivo = debitore. Devono essere determinati o determinabili. La titolarità (passiva) del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene: si parla di "obbligazioni propter rem" (obbligazioni reali).
Obbligazione a soggetto determinabile va tenuta distinta dall'obbligazione "ambulatoria", in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest'ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione.
Obbligazione plurisoggettiva
Obbligazione che fa capo ad una pluralità di soggetti:
- Obbligazione solidale:
- Passiva: ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, all'unico creditore, l'intera prestazione e l'esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri.
- Attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto, verso l'unico debitore, all'intera prestazione e l'esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l'obbligazione.
- Obbligazione parziaria:
- Passiva: ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell'unitaria prestazione, la restante parte della medesima deve essere eseguita dagli altri condebitori, ciascuno nella sua parte.
- Attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell'unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori per la quota di rispettiva spettanza.
La regola tende a tutelare il creditore: quello di un'obbligazione solidale passiva si trova in posizione di vantaggio rispetto a quello di un'obbligazione parziaria passiva.
Obbligazione solidale passiva
a) Nei rapporti esterni tra debitore e creditore:
- Il creditore può rivolgersi, per ottenere l'intera obbligazione ad uno qualsiasi o a taluni a sua scelta dei coobbligati. Il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dall'adempimento integrale, salvo che la legge o il titolo non prevedano, a suo favore, il beneficio di escussione: l'onere del creditore di procedere preventivamente nei confronti di un altro condebitore.
- L'effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l'obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore.
- Il condebitore, cui sia richiesta l'esecuzione della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l'obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore.
- La costituzione va in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri.
- Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri condebitori.
b) Nei rapporti interni fra coobbligati:
- Il carico della prestazione si divide tra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se non risulta diversamente, salvo che l'obbligazione non sia sorta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori.
- Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza (azione di regresso); se l'obbligazione invece è sorta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori, l'altro che abbia effettuato l'intera prestazione ha diritto di richiedere a quest'ultimo il rimborso dell'intera prestazione eseguita.
- Nell'ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori.
Tipi di obbligazioni
Le obbligazioni si dividono in:
- Indivisibili: hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale, per sua natura (indivisibilità oggettiva) o per volontà delle parti (indivisibilità soggettiva).
- Divisibili: sono le altre.
L'obbligazione plurisoggettiva indivisibile è solidale.
La prestazione
La prestazione deve:
- Essere suscettibile di valutazione economica (patrimonialità);
- Deve rispondere a un interesse del creditore.
Le obbligazioni si distinguono in:
- Un dare, trasferimento de diritto su un bene, consegna del bene stesso: se il bene è specifico: obbligazione specifica – se il bene è determinato solo nel genere: obbligazione generica;
- In un facere, compimento di un'attività materiale;
- In un non facere, osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare o in un non facere in senso stretto (obbligazione negativa).
Obbligazioni di "facere"
- Obbligazioni di mezzi: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività senza garantire che per il creditore ne derivi il risultato sperato (es. avvocato).
- Obbligazioni di risultato: il debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività.
La prestazione si distingue anche in fungibile - se per il creditore non sono rilevanti né l'identità né le qualità personali di chi la esegue - e infungibile - nel caso contrario.
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Diritto privato - il rapporto obbligatorio
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Diritto privato
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Diritto privato
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Diritto Privato - Discipline e vicende del rapporto obbligatorio