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4 RAMIFICAZIONI DEL DIRITTO:

privato

diritto pubblico

diritto penale

diritto commerciale

diritto

Ordinamento giuridico composto da fonti:

Costituzioneleggeregolamentinorme cooperative (NB. NON ESISTONO PIU) usi

Codice contiene la gerarchia delle fonti (base del codice nel 1942)

Modificazioni delle fonti possono essere solo interne. m

Costituzione rigida (per modificarla serve un procedimento aggravato).

ABROGAZIONE delle norme:

TACITA (sostituzione norma con un’altra)

 ESPRESSA (abrogare una norma preesistente)

 La norma può essere abrogata solo in parte

UGUAGLIANZA:

Formale

• Sostanziale

L’ordinamento si autoprotegge nel caso in cui vi sia incostituzionalità di una legge.

Essa è determinata dalla corte costituzionale. Può avvenire per:

1. VIA PRINCIPALE

2. VIA INCIDENTALE

REGOLAMENTI atti di comuni, di enti.

USI prassi, consuetudini.

Esistono ordinamenti non scritti (vecchio “Common Low” inglese), basati sul principio “stares decisis”

(corretto di volta in volta).

CIVIL LOW sistema basato su norme scritte.

LA NORMAZIONE PUO ESSERE:

Di dettaglio

• Di principio

NB. I testi di legge non sono sempre univoci ma hanno possibilità di interpretazione.

Puo essere di 3 tipi:

INTERPRETAZIONE

• 1. Estensiva

2. Restrittiva

INTEGRAZIONE

• ANALOGIA

Nell ’ordinamento abbiamo:

DIRITTI pretesa tutelata dall’ordinamento

• OBBLIGHI condizione opposta rispetto al diritto (NB: può essere anche d’astinenza)

SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA: posizione o situazione in cui viene a trovarsi un soggetto, per

l’applicazione di una o più regole del diritto.

I diritti a loro volta possono essere:

ASSOLUTI si possono far valere nei confronti di chiunque. Sono compresi anche i diritti

 della persona (diventano relativi quando si fanno valere all’interno di un rapporto tra

particolari soggetti, ad es. moglie-marito).

RELATIVI si possono far valere nei confronti solo di determinati soggetti.

 REALI attribuiscono al titolare facoltà e poteri di vario contenuto, aventi immediato

 oggetto una cosa (proprietà). La categoria che comprende anche diritti sulle cose altrui è

detta dei DIRITTI REALI LIMITATI.

POTESTATIVI Ad un soggetto è attribuito un potere a cui non corrisponde un obbligo, ma

 una soggezione, ovvero il titolare esercitando il suo potere non fa valere una pretesa, ma

determina direttamente una modificazione a proprio vantaggio, della sfera giuridica della

controparte. (es. proprietario di un fondo che chiede la comunione del muro di confine).

Altri elementi presenti nell’ordinamento:

POTERE posizione di chi può compiere efficacemente un atto

 FACOLTA’ posizione di chi può compiere lecitamente un atto

 SOGGEZIONE situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato

 comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di potere altrui.

INTERESSE LEGITTIMO

 ONERE

 DIRITTO SOGGETTIVO si ha quando la legge attribuisce a un soggetto un potere per la tutela

 primaria e diretta del proprio interesse.

FUNZIONE O UFFICIO un soggetto è investito di un potere che gli è affidato non per la tutela di

 un proprio interesse, ma perché egli persegua e curi un interesse altrui.

GIUDICI GIURISDIZIONE CIVILE

GIUDICE DI PACE (1° GRADO) GDM.

 

TRIBUNALE (1°GRADO) GDM.

 CORTE D’APPELLO (2°GRADO) GDM.

 CORTE DI CASSAZIONE GDD.

GDM.= giudici di merito

GDD.= giudici di diritto

ATTI E FATTI GIURIDICI

fatti giuridici

I sono fatti giuridicamente rilevanti.

Fatti circostanza, fatto che non parte dal diritto.

Es. morte.

atti giuridici

Gli sono una categoria di azioni giuridiche che hanno al centro una persona umana.

ATTI: LECITI

• ILLECITI generano responsabilità.

NB. Nel diritto privato ci si muove su un piano causa-effetto, non come nel diritto penale dove vi è invece

un’ottica punitiva.

ATTI: NEGOZIALI dichiarazione + volontà esempio testamento.

• 

NON NEGOZIALI non c’è nessun elemento volitivo di rilievo es. quietanza di pagamento.

ATTI GIURUDICI IN SENSO STRETTO l’effetto di essi è predeterminato dalla legge (es.diffida).

PROCURA possibilità di produrre atti con effetti che ricadono su di noi.

C’è da distinguere tra:

VALIDITA’ DEGLI ATTI riguarda profili genetici.

EFFICACIA DEGLI ATTI produzione di effetti di un atto giuridico.

La tutela dei diritti può avvenire in via:

GIUDIZIALE

• EXTRAGIUDIZIALE

Nel caso di tutela in via giudiziale, possiamo avere:

ACCERTAMENTO

 CONDANNA

 DECLARATORIA/VALIDITA’/INVALIDITA’ DELL’ATTO

Le azioni sono iniziative a tutela di una data posizione giuridica.

Ad esempio le azioni a tutela del possesso sono azioni cautelari.

AZIONE CAUTELARE chiedo un provvedimento che mi tuteli in attesa di un accertamento di merito.

SOGGETTIVITA’ GIURICA

La soggettività giuridica riguarda sia persone fisiche che giuridiche.

CAPACITA’ GIURIDICA idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive. Si acquisisce alla

nascita.

CAPACITA’ DI AGIRE capacità di porre in essere atti giuridici validi con produzione di effetti giuridici

(solitamente 18 anni).

CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE ( CAPACITA’ NATURALE) esprime il concetto per cui un

soggetto si renda conto del significato degli atti e delle loro implicazioni.

NB. L’ordinamento tutela gli incapaci.

2 strumenti VECCHI che operano con sentenza con specifici presupposti, con conseguente parziale o

totale perdita della capacità di agire:

1. INTERDIZIONE (+grave) gli atti sono annullabili NON nulli, e questo riguarda sia atti di

ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione. NB. ECCEZIONE ATTI

PERSONALISSIMI.

2. INABILITAZIONE può compiere atti di ord inaria amministrazione, ma non di straordinaria

amministrazione. Ovviamente se vi è capacità di intendere e di volere.

Ci sono due tipi di tutela:

DI PROTEZIONE (interdizione)

• ASSISTENZIALE (inabilitazione)

• Essi hanno in comune:

Regime generalizzato degli atti

 Condizione stabile

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(protezione sistematica) art. 404 c.c.

Novità: Tutela anche problemi fisici non solo psichici.

 Può essere parziale e anche temporanea.

 I limiti della tutela vengono decisi in base alle condizioni della persona e del caso specifico.

Art 408 c.c. la cosa più importante è la cura del beneficiario.

Art. 405 deve contenere tutte le informazioni del caso, quindi anche limiti della tutela, anche in termini

temporali.

INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

428 C.C.

Strumento ex-post

Necessario per l’annullamento:

Vi è un grave pregiudizio.

 Vi è malafede dell’altro contraente.

SCOMPARSA ART. 48

Scomparsa è la persona che non è più comparsa nel suo domicilio e non se ne hanno più notizie.

Può essere nominato un curatore per tutelare il patrimonio dello scomparso.

Duplice esigenza:

1. Lato conservativo dello scomparso

2. Aprire la successione

ASSENZA ART. 49

A 2 anni dalla scomparsa.

non scioglie il matrimonio, eventuali 2 nozze che non sono ammesse, non possono tuttavia essere

impugnate, finchè dura l’assenza.

Tre ipotesi:

1. Ritorno

2. Prova di vita

3. Morte eventuali ereditari ottengono l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.

MORTE PRESUNTA ART. 58

A 10 anni dalla scomparsa.

Se si accerta che è morto cessano gli effetti della morte presunta e iniziano quelli della morte effettiva.

(immissione temporanea dei beni che diventa definitiva).

Nuovo matrimonio nel frattempo valido, ma se torna diventa nullo per evitare situazioni di poligamia.

se si accerta la morte dopo il secondo matrimonio, esso rimane comunque valido.

NB. La PRESUNZIONE è una prova logica, fondata sul ragionamento cui la legge fa conseguire la prova di un

fatto ignoto. (es. paternità).

MORTE EFFETTIVA

Riguarda la persona fisica.

Alcune posizioni giuridiche si estinguono, NON si estinguono i diritti patrimoniali che sono oggetto di

successione.

I diritti personalissimi tendono ad estinguersi.

DIRITTI DELLA PERSONA

Hanno riguardo alla persona medesima, non c’è rapporto con un’altra persona.

Sono diritti inalienabili (es. diritto all’immagine, diritto alla riservatezza).

DIRITTO ALLA SALUTE

ART. 32 C.C.

Viene promossa la tutela della salute.

• Salute intesa come benessere psico-fisico.

• Nessuno può imporre un trattamento, se non per disposizione di legge (pure l’incapace).

• Sfera di intangibilità corporea.

• principio di autodeterminazione

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Dati sensibili dati che individuano la persona.

Sfera di intangibilità in atti e fatti che potrebbero essere pregiudizievoli se divulgati.

• Il concetto di controllo del dato è stato superato con un concetto di gestione del dato.

• ESEMPIO social network non cancellano il profilo, semmai viene oscurato e i dati non divulgati.

DIRITTO ALL’IMMAGINE

atto personalissimo

• prima la lesione a questo era caratterizzata da connotati negativi, ora anche se essi sono difformi

• dalla realtà, dando un’immagine diversa da quella reale.

NB. Un calciatore o un personaggio famoso che fa la pubblicità di qualcosa, NON cede l’immagine, cede

la concessione di uso dell’immagine con una serie di autorizzazioni.

Questi diritti con la morte di una persona si estinguono.

ESEMPIO ledendo l’immagine di un cantante morto e io ho i diritti d’autore, chiedo tutela sulla mia

immagine, in quanto vi è una ripercussione tra la lesione della sua e della mia.

PERSONE GIURIDICHE

Una persona giuridica è un centro di soggettività giuridiche che differisce dalla persona fisica.

NB. La soggettività giuridica NON è alienabile.

La persona giuridica è un centro di imputazione di situazioni giuridiche, in cui le persone fisiche che la

compongono possono cambiare.

Si distingue un elemento materiale, e uno immateriale.

ELEMENTO MATERIALE:

deve esserci un’organizzazione

• deve esserci uno scopo

• deve esserci una base patrimoniale

• devono esserci degli organi

organi significa che devono esserci delle figure decisionali/esecutive. Organo è per esempio un’assemblea.

ELEMENTO IMMATERIALE: distinzione tra enti:

riconosciuti veniva riconosciuta l’esistenza in base alla presenza di certi requisiti.

• Non riconosciuti

Quello che veramente distingue persone fisiche e giuridiche è L’AUTONOMIA PATRIMONIALE.

Può essere:

PERFETTA es. S.p.A./ S.r.L. delle obbligazioni contratte dall’ente risponde solo il patrimonio

• 

della società e non quello dei soci.

IMPERFETTA il contrario della perfetta. Es. s.n.c.

STATUTO regolamento che contiene le regole di gestione.

NB. Nell’atto si dice che organi ci sono, lo statuto come essi operano.

L’organo deliberativo normalmente è l’assemblea, e l’assemblea delibera a maggioranza.

NB: maggioranza a quote o a teste? per certe decisioni occorre la maggioranza a teste. Può essere

richiesto un quorum deliberativo.

Potrebbe essere impugnata una delibera perché viola uno statuto.

Le persone giuridiche possono essere:

PUBBLICHE

• PRIVATE

Art. 18 associazioni/istituzioni atto di fondazione scritto.

ESCLUSIONE non può essere deliberata dall’assemblea se non per gravi motivi. L’accusato ha tempo 6

mesi per dibattere.

RECESSO chiunque può recedere almeno che non sia impegnato a tempo indeterminato: in questo caso

non è che non posso, ma mantengo le responsabilità.

ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA:

Per morte delle persone fisiche

• Per recesso di tutte le persone fisiche.

Poi avviene la liquidazione del patrimonio (art.29 e seguenti) prima si pagano i debiti poi si ripartisce in

conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo o nello statuto.

ASSOCIAZIONE ha uno scopo e gli associati hanno un ruolo chiave. Lo scopo può essere delineato nel

tempo o anche no. (es. associazione promozione turistica).

FONDAZIONE scopo di raggiungimento di determinati obiettivi.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE create per avere un’organizzazione snella e senza grandi giri di

affari tutta la gestione ha un ordinamento regolato da accordi tra gli associati.

BENI

BENI cose che possono formare oggetto di diritto.

PERTINENZA rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un’altra, chiamata pertinenza, che è

destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento della prima. (es. villa/garage).

COSE COMPOSTE l’integrità delle cose esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali. (es.

auto/ruote).

COSE GENERICHE quelle in cui non interessa alle parti l’identità ma solo l’appartenenza ad un genere,

definito da certi connotati.

COSE SPECIFICHE quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità (l’importante è

come le parti considerano una cosa. ES. 2 gomme Michelin nuove modelloX sono cosa specifica).

INDIVIDUAZIONE momento in cui una cosa generica viene individuata all’interno di un genere, e da cosa

generica diventa cosa specifica.

COSE FUNGIBILI cose sostituibili con un’altra. (es. denaro).

COSE INFUNGIBILI cose non sostituibili con un’altra.

NB. la cosa specifica non è sempre infungibile. ------ la cosa generica è sempre fungibile.

COSE CONSUMABILI la normale utilizzazione ne implica l’estinzione (es. cibo).

COSE INCONSUMABILI la normale utilizzazione non implica alterazione alcuna, o implica solo il

deterioramento (es. automobile).

PARTI DEL CORPO cadavere, e parti del corpo hanno una disciplina particolare. L’embrione non è

considerato come cosa.

COSE INCORPORALI beni come l’opera di ingegno che è oggetto del diritto d’autore o l’invenzione che è

oggetto del diritto di brevetto. Si tratta di beni che NON sono cose, ma utilità economiche, che possono

formare oggetto di diritti.

ART. 813 le regole relative ai beni mobili si applicano a tutti i diritti che non hanno per oggetto i beni

immobili. ES. diritto di ricevere un credito. In

questo modo la nozione di bene si estende non solo all’oggetto di un diritto, ma anche al diritto stesso.

(collega ART. 2740, credito considerato come bene).

Bene può anche considerarsi qualsiasi interesse protetto dal diritto.

ART. 812 distinzione tra beni immobili e beni mobili.

BENI IMMOBILI suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici, costruzione, e tutto ciò che è naturalmente o

artificialmente incorporato al suolo. Sono comprese anche costruzioni galleggianti. Sono richieste forme

scritte per gli atti di alienazione, e la pubblicità.

BENI MOBILI tutti gli altri beni. Non sono richieste particolari forme, e nemmeno pubblicità.

ART. 815 BENI MOBILI REGISTRATI particolare categoria di beni mobili a cui si applicano regole simili a

quelle che valgono per i beni immobili. ES. auto, aerei. Per la loro circolazione è previsto un sistema di

pubblicità tramite registri.

UNIVERSITALITA’ DI MOBILI pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e che hanno una

destinazione unitaria. ES.

mandria, gregge, biblioteca, ma anche azienda.

UNIVERSALITA’ DI DIRITTO ES. eredità, l’unità dei suoi elementi non dipende da una funzione materiale o

economica ad essi comune (come nelle universalità di fatto), ma solo da un’esigenza giuridica, quella

appunto di considerare il patrimonio come un insieme, ai fini della successione.

FRUTTI possono essere:

NATURALI quelli che provengono direttamente dalla cosa vi concorra o no l’opera dell’uomo. (es. frutti

• agricoli, la legna). Per un certo tempo sono parte della cosa poi se ne separano e sono considerati cose a sé.

CIVILI quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo godimento che gli altri ne abbia. Non c’è un

• momento della separazione, es. ricavato di un canone di locazione.

BENI PUBBLICI sono beni di proprietà dello stato o di altri enti pubblici e sono destinati all’utilità pubblica o a un

pubblico servizio.

NB. anche i beni in proprietà a privati possono avere utilità pubblica.

i beni pubblici si distinguono in:

BENI DEMANIALI beni appartenenti al demanio naturale (lido, spiaggia) e al demanio artificiale (strade,

• autostrade).

BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE come foreste, miniere, sono beni che servono a soddisfare un

• interesse pubblico, perché non si ritiene debbano essere sfruttati da privati ma per il vantaggio generale della

collettività.

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE tutti gli altri beni dello stato o di altri enti pubblici, oggetto di diritto di

• proprietà regolato dalle norme comuni del codice civile.

NB. una differenza tra demanio e beni patrimoniali non disponibili è che i beni del demanio non sono soggetti a

usucapione. DIRITTI REALI

Beni suscettibili di diritti reali.

Es. proprietà la legge riconosce una serie di diritti reali minori legati ad essa. (es. u

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardopolito98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Azzalini Marco.
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