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Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone

Incremento dei flussi migratori e regolamentazione dei rapporti familiari

Giovedì 16 febbraio 2012 - Lezione 21. L'incremento dei flussi migratori ha portato a un aumento significativo dei rapporti famigliari tra cittadini di stati diversi, rendendo fondamentale individuare una regolamentazione di tali rapporti. Oggi, tale regolamentazione non è più affidata al singolo Stato, in quanto in Europa è l'UE a regolamentare questi rapporti per molti aspetti.

Struttura e funzioni del diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato è l'insieme delle norme che ciascuno stato, e oggi anche l'UE, si dà per disciplinare situazioni e rapporti che coinvolgono privati in situazioni che presentano elementi di estraneità.

Situazioni che risolve il diritto internazionale privato:

  • Chi applicherà il diritto? (Competenza giurisdizionale > qual è il giudice competente?)
  • Quale diritto sarà applicato? (Diritto applicabile)
  • Qual è l’efficacia, in un determinato sistema giuridico, della realtà giuridica creata in un altro sistema mediante provvedimenti della PA (pubblica amministrazione)? (Riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti stranieri)

Esempio di applicazione

A e B sono cittadini di un paese che ammette divorzio per ripudio unilaterale e sono coniugati in Italia con rito civile. Il marito presenta al giudice italiano domanda di divorzio fondata sulla legge nazionale in base alla quale "l'uomo potrà divorziare dalla moglie ogni qual volta lo vorrà".

Il ripudio unilaterale consente a un coniuge di sciogliere il matrimonio indipendentemente dal consenso dell’altro (es. Emirati Arabi). In Italia, invece, non è possibile senza coinvolgere nel processo l’altra persona, poiché il divorzio è fondato sul contraddittorio.

  • Il giudice italiano è competente a giudicare? (Sì)
  • Quale legge si applica: italiana o straniera? (Italiana)
  • La sentenza di divorzio ottenuta dal marito all’estero produce effetti in Italia?

Sistema italiano di diritto internazionale privato (D.I.P.)

Fonti di diritto:

  • Testo fondamentale: L. 31 maggio 1995, n. 218 (fuori dal codice civile) > legge italiana di diritto internazionale privato
  • Leggi speciali: adozione internazionale (L.84/1983 e successive modifiche); scioglimento del matrimonio (L.898/1970); matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero in Italia (artt.115-116 cod. civ.), ecc.

Codice civile: corpus normativo fondamentale (Italia = paese di civil law, norme scritte); testo di base che regola i rapporti privati. (Lo stesso vale per il codice penale in cui sono contenute le norme di base che regolano il diritto penale).

  • Leggi in Italia devono superare approvazione della camera dei deputati e senato, pubblicate sulla gazzetta ufficiale e dopo un determinato periodo entrano in vigore.
  • Convenzioni internazionali
  • Diritto comunitario (UE) > da qualche tempo l’UE si occupa di diritto in materia di famiglia transnazionale.

Legge 218 - Art. 1 Oggetto della legge (vedi slide)

Tipologia delle norme di diritto internazionale privato (D.I.P.)

  • Norme sul diritto applicabile
  • Norme sulla competenza giurisdizionale
  • Norme sul riconoscimento e l’esecuzione
  • Norme sul funzionamento del sistema

Norme sulla scelta di legge o di conflitto

Risolvono il conflitto fra leggi diverse (legge italiana o straniera o legge paese A e paese B). Intervengono in un momento anteriore per stabilire quale legge si applica (criteri di collegamento), ma non dicono come si applica nel caso posto sotto esame. (Non come si regola quella fattispecie ma quale legge si applica).

Esempi:

  • Art. 31 L 218/1995 Separazione personale e scioglimento del matrimonio; (vedi slide)
  • Art. 33 Filiazione (stabilire lo status di figlio); (vedi slide)

Legge nazionale = legge di cittadinanza

Criteri di collegamento

Ponti che collegano la fattispecie da regolare a un determinato ordinamento giuridico. Circostanze oggettive (territorio) o soggettive (persone) idonee ad esprimere un collegamento significativo fra la fattispecie e un determinato Stato dove la vicenda da regolare viene localizzata.

Legge applicabile

L.218/1995 è ispirata al principio di parità di trattamento tra legge italiana e legge straniera (non c'è un principio di preferenza a priori). Applicabilità nel complesso dell’ordinamento straniero (vedi slides). Meccanismo del rinvio > il legislatore italiano ha stabilito che bisogna guardare non solo le norme di diritto materiale (quelle che dicono in concreto come va risolta la fattispecie) dell'ordinamento straniero, ma anche le norme del suo diritto internazionale privato.

(Vedi esempi slides)

Interdizione > impossibilità di esercitare i propri diritti (incapacità in senso tecnico). Interdetti naturali = minorenni; interdetti in maggiore età > anziani o persone con handicap dichiarati interdetti. Oltre alla legge nazionale, bisogna vedere sia la legge materiale sia i criteri di collegamento del diritto internazionale straniero. Il rinvio impone di andare a vedere qual è l’ordinamento che secondo il diritto internazionale privato è di competenza per risolvere la fattispecie (poi si ha o rinvio indietro o altrove).

Il rinvio può distinguersi in:

  • Rinvio oltre accettato (rinvio a terzo Stato, ultimo rinvio accettato)
  • Rinvio indietro

Nel caso di rinvio a terzo Stato si prende in considerazione sempre le norme di diritto internazionale privato. Nel caso in cui non si accetti l’applicazione anche secondo un terzo Stato si rimanda alla legge del primo richiamo.

Esclusione del rinvio:

  • Forma degli atti (forma del vincolo coniugale)
  • Scelta di legge (rapporti patrimoniali tra coniugi quando si siano avvalsi della facoltà ex. Art. 30)
  • Convenzioni internazionali (Conv. Aja 1973)

Limiti alla legge applicabile

Martedì 28 febbraio 2012 - Lezione 3. Limiti - preventivi e successivi al funzionamento delle norme di conflitto.

- Preventivi = si tratta di un limite al funzionamento della norma di conflitto, ad applicare la legge indicata dalla norma di conflitto. Preventivo perché opera prima dell’operare della norma di conflitto. Ogni ordinamento ha delle norme al proprio interno di “applicazione necessaria” che in ragione dell’oggetto, contenuto, fine, ecc. ritiene di importanza tale che quella norma si applica a priori.

- Successivi > limite dell’ordine pubblico > opera come una barriera destinata a impedire l’applicazione del diritto straniero (non ha nulla a che fare con l’ordine pubblico ordinario quale sicurezza pubblica, ecc.). Si deve applicare la legge straniera perché ce lo dice la norma di diritto internazionale privato, però c’è questo limite di ordine pubblico che significa che c’è un complesso fondamentale di principi ritenuti fondanti di un ordinamento che devono dunque essere sempre rispettati. Quindi se la legge straniera è in contrasto con tali valori potrebbe subentrare il limite dell’ordine pubblico che impedirebbe l’applicazione di quella norma.

Ordine pubblico

Complesso dei valori/principi (etici, politici, economici, sociali, ecc.) su cui si fonda l’ordinamento giuridico che sono posti a tutela dei valori che devono essere rispettati per mantenere l’armonia del sistema giuridico interno. Si tratta di un concetto variabile nello spazio e nel tempo (es. istituto del divorzio). Questo limite opera sia a riguardo dell’applicazione del diritto straniero, sia come requisito per il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri. È un limite che viene in questione sempre quando c’è si tratta di diritto internazionale privato. (Principio di non discriminazione fra uomo e donna, interesse superiore del minore, ecc.)

Queste cose sono contenute nell’art. 16 della legge 218.

  • La legge straniera non è applicata se i suoi effetti* sono contrari all’ordine pubblico.
  • In tal caso si applica la legge

Se non si può applicare la legge straniera perché contraria all’ordine pubblico bisogna vedere se la norma di conflitto prevede altri criteri di collegamento, solo laddove non ci siano si passa alla legge, nel nostro caso, italiana (anche se nella maggior parte dei casi in pratica si applica subito la legge italiana).

* Effetti = risultato concreto che la legge straniera produce nel nostro ordinamento, non rispetto alla legge in astratto.

Sequestro conservativo dei beni ereditari = misura procedurale che si richiede in tribunale quando si hanno dei beni per i quali è in discussione la proprietà/eredità. Si richiede dunque che nessuno ne disponga, che vengano congelati. Importante > non bisogna guardare la norma in astratto, ma gli effetti in concreto (vedi esempi slide).

Ordine pubblico in materia di famiglia è una delle questioni più controverse. Il diritto di famiglia è un diritto che riflette più di tutto i valori di un ordinamento. Il limite dell’ordine pubblico ha un peso importante proprio in questo ambito (anche se vale per tutto). In Italia non si applica la legge straniera che è contraria ai principi dell’ordine pubblico (non una legge diversa).

Sentenze rilevanti

Sentenza Marocchino-Italiana: "... astrae da ogni accertamento sul reale venir meno dell’affectio coniugalis e sulla possibilità di una riconciliazione" > in Italia il principio sul quale si fonda lo scioglimento del matrimonio è il venir meno della comunione di vita morale e materiale.

Sentenza Egiziano-Peruviana (capacità giuridica di fare il riconoscimento del figlio): Lui vuole riconoscimento della figlia, ma la madre si oppone. Può questo signore riconoscere la figlia dal punto di vista giuridico? Bisogna andare a vedere cosa dice la legge egiziana, se questa consente al signore di riconoscere il figlio. In questo caso il principio di ordine pubblico italiano è quello dell’interesse superiore del minore. Il diritto di essere riconosciuto spetta a chiunque indipendentemente dalla relazione tra i genitori. In Italia è possibile riconoscere qualunque figlio > non solo legge italiana, ma principio di ordine pubblico. La cassazione in virtù di tale principio permette il riconoscimento del figlio. La madre si avvaleva della legge nazionale del marito che non consente il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Il giudice però fa valere l’ordine pubblico indipendentemente dagli interessi della signora, quale limite generale all’applicazione della legge straniera.

Problema della circolazione dello status > questione enorme.

Norme di applicazione necessaria

Giovedì 1 marzo 2012 - Lezione 4. Altro limite all’applicazione del diritto straniero. Sono norme interne all’ordinamento considerate irrinunciabili e che pertanto devono essere applicate nonostante il richiamo della legge straniera eventualmente operato per quella materia delle norme di conflitto (sono norme da applicare qualunque cosa dica la norma straniera).

Esempio: art. 116, 2° co. cod. civ. è ritenuta norma di applicazione necessaria. Regola il matrimonio dello straniero nello Stato (italiano). “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”.

La necessità dell’applicazione è nel proseguo della norma > “anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni …” (lo straniero si applica la propria legge, l’autorità competente del proprio paese rilascia il nullaosta, ma comunque lo straniero è soggetto alla legge italiana. Occorre che egli rispetti quanto è contenuto in queste norme italiane a prescindere dalla legge del suo paese.)

  • Impedimenti: Divieto della celebrazione per: interdizione per infermità mentale; assenza di libertà di stato; vincoli di parentela e affinità (genero/nuora-suoceri; il vincolo arriva in genere fino al cugino di 1° grado); condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge di una delle due parti; mancato rispetto da parte della donna del termine dei 300 gg dallo scioglimento (una donna non può risposarsi un mese dopo un divorzio/essere rimasta vedova perché ciò rappresenta una garanzia sulla paternità del figlio), dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Esistono dunque norme ritenute irrinunciabili dall’ordinamento, per cui si applicano necessariamente, indipendentemente e prima della legge straniera.

Conoscenza del diritto straniero

Problema esistente. La persona che si trova a dover applicare una legge straniera deve necessariamente conoscerla e ciò non è cosa semplice (qualunque giudice ha una formazione di tipo nazionale). Per anni i giudici se la cavavano dicendo che la legge straniera era un mero fatto (se vai in causa con una pretesa devi dimostrare i fatti che difendono la tua pretesa > legge straniera come onere delle parti per dimostrare cosa diceva la legge straniera).

Dal '95 la legge 218 impone al giudice di accertare e conoscere la legge straniera d’ufficio. Qualora non si accerti la legge straniera, può essere che non si arrivi ad accertarla per varie ragioni, perché magari non c’è maniera di accertarla, dunque non si applica subito la legge italiana e bisogna andare a vedere se esistono criteri di collegamento e in caso poi si applica la legge italiana. In pratica oggi qualunque avvocato si preoccupa di dire al giudice cosa dice la legge straniera se ha interesse a presentarla per difendere la sua causa.

Differenze e analogie tra norme di applicazione necessaria e ordine pubblico

Entrambi limiti al funzionamento del diritto internazionale privato perché limitano l’applicazione della legge straniera qualora questa sia applicabile.

Prima differenza (di funzionamento): Ordine pubblico - limite successivo > opera dopo il richiamo della legge straniera.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aiedail90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale Privato della Famiglia e delle Persone e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Viarengo Ilaria.
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