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I diritti di credito

Il rapporto obbligatorio

Obbligazione: rapporto tra due soggetti in forza del quale un debitore (soggetto passivo) è tenuto nei confronti del creditore (soggetto attivo) ad una determinata prestazione. Al debitore quindi fa capo l’obbligazione, mentre al creditore il diritto di credito. Il creditore ha quindi bisogno della cooperazione del debitore.

Il diritto del creditore può essere fatto valere solo nei confronti di uno specifico debitore e per questo si dice relativo. Mentre il diritto reale è un diritto su una cosa, caratterizzato da immediatezza e assolutezza, il diritto di credito è un diritto nei confronti di un soggetto ad una determinata prestazione. Il potere del creditore sul bene si dice mediato (perché il godimento del bene è garantito attraverso una condotta imposta dal debitore) e relativo (perché può essere esercitato nei confronti del solo debitore). Si parla di diritti personali di godimento.

La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata solo con una responsabilità patrimoniale. Il creditore può ottenere il pagamento di un credito tramite l’esecuzione forzata o con l’esecuzione forzata in forma specifica.

Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni possono sorgere da: un contratto, un fatto illecito oppure un atto o un fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. Il codice disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione, a prescindere dalla fonte da cui discende. Le singole fonti dalle quali l’obbligazione discende sono: il contratto, le promesse unilaterali, i titoli di credito, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa e i fatti illeciti.

L’obbligazione naturale

L’obbligazione naturale si ha quando una determinata prestazione è dovuta non in forza di un dovere morale o sociale. In questi casi il debitore non è giuridicamente obbligato ad adempiere la prestazione, ma se la esegue non può chiederne la restituzione. Questo presuppone il concorso di alcuni presupposti: la spontaneità dell’esecuzione, la capacità del soggetto che la esegue, la proporzionalità tra prestazione eseguita e mezzi di cui l’adempiente dispone.

Ci sono poi delle ipotesi di obbligazione naturale che non sono espressamente previste dalla legge e che non concedono al creditore il diritto di chiederne giudizialmente l’adempimento, ma concedono solo di rifiutare la restituzione di quanto già percepito. Ne è un esempio il debito di gioco. Non costituiscono adempimento di obbligazione naturale le attribuzioni effettuate per riconoscenza o in considerazione di meriti del beneficiario.

Gli elementi del rapporto giuridico

I soggetti

I soggetti attivo e passivo sono determinati o determinabili. La titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità delle proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene; si parla in questi casi di obbligazioni reali. Distinta è invece l’obbligazione ambulatoria, in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore, comporta che questi ignori chi alla scadenza dovrà effettuare la prestazione (ne sono un esempio le cambiali trasferibili).

Le obbligazioni plurisoggettive

Perché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti: debitore e creditore. È comunque possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti. Bisogna distinguere tra:

  • Obbligazione solidale, che si ha quando:
    • Più debitori sono obbligati a effettuare una prestazione a favore di uno unico creditore. Se l’esecuzione della prestazione avviene da parte di uno dei debitori, ha potere liberatorio anche per gli altri. In questo caso l’obbligazione sociale di dice passiva.
    • Più creditori hanno diritto a ricevere una prestazione da un unico debitore. Se l’esecuzione della prestazione avviene a favore di uno dei creditori, estingue l’obbligazione. In questo caso l’obbligazione sociale di dice attiva.
  • Obbligazione parziaria, che si ha quando:
    • Ciascuno dei più debitori è tenuto a eseguire una parte unitaria della prestazione. In questo caso l’obbligazione parziaria si dice passiva.
    • Ciascuno dei più creditori ha diritto a una parte unitaria della prestazione. In questo caso l’obbligazione parziaria si dice attiva.

Il principio generale (art 1294) stabilisce che in caso di pluralità di debitori, gli stessi sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (presunzione di solidarietà passiva). In caso di pluralità dei creditori, invece, si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge oppure dal titolo.

Le obbligazioni solidali

Obbligazioni solidali passive

Nei rapporti esterni tra debitore e creditore valgono i seguenti principi:

  • Il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori, che non potrà esimersi dall’adempimento integrale salvo che la legge o il titolo non prevedano a suo favore il beneficio di escussione, ovvero l’onere del creditore di procedere preventivamente nei confronti di un altro debitore.
  • L’esecuzione dell’obbligazione da parte di un debitore estingue l’obbligazione e libera quindi tutti gli altri da un ulteriore obbligo nei confronti del creditore.
  • Il condebitore a cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione può opporre le eccezioni comuni (ovvero che attengono all’intero rapporto obbligatorio, come ad esempio l’invalidità, l’estinzione…) ma non quelle personali altrui.
  • La costituzione di mora per uno dei condebitori non vale nei confronti degli altri.
  • Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto anche per gli altri debitori.
  • La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori.

Nei rapporti interni fra coobbligati, valgono i seguenti principi:

  • Il carico della prestazione si divide tra i vari condebitori in parti eguali se non risulta diversamente.
  • Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza. Se invece l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione ha diritto al rimborso dell’intera prestazione eseguita.
  • Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra gli altri condebitori.

Divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione

  • Indivisibili: hanno per oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale per sua natura o per volontà delle parti. Si dice indivisibilità soggettiva.
  • Divisibili

Le obbligazioni plurisoggettive indivisibili sono solidali. Di conseguenza trova applicazione la disciplina della solidarietà, anche se con alcune differenze, come ad esempio il fatto che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e del creditore. Cioè la regola generale stabilisce che se muore il debitore, i suoi eredi sono tenuti al pagamento in proporzione delle rispettive quote, mentre nel caso di obbligazione indivisibile, tutti gli eredi sono tenuti per intero.

La prestazione

La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (requisito della patrimonialità della prestazione) e deve rispondere un interesse anche non patrimoniale del creditore. In relazione al tipo di prestazione dovuta le obbligazioni si distinguono, a seconda che la stessa consista in:

  • In un dare, se il bene è specifico si parla di obbligazione specifica, se il bene è determinato nel genere si parla di obbligazione generica.
  • In un facere cioè nel compimento di attività materiale o giuridica. Si distingue ulteriormente in:
    • Obbligazioni di mezzi: il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività.
    • Obbligazioni di risultato: il debitore è tenuto a realizzare uno determinato risultato che fa parte della prestazione dovuta.
  • In un non facere cioè nell’osservanza di una condotta omissiva consistenti in non fare; in questi casi si parla di obbligazione negativa.

La prestazione si distingue poi in fungibile se per il creditore non sono rilevanti identità e le qualità personali di chi la esegue e infungibile nel caso contrario. Affinché un’obbligazione esista è necessario che la prestazione dovuta sia: possibile, lecita, determinata o determinabile.

L’oggetto

L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta. Nelle obbligazioni di dare anche bene dovuto viene indicato come un oggetto dell’obbligazione. Un caso analogo si ha nelle obbligazioni di fare.

In merito all’oggetto applicazioni si distinguono in:

  • Obbligazioni generiche: quando il debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate ed appartenenti a un genere.
  • Obbligazioni specifiche: quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata.

L’articolo 1178 dispone che in caso di obbligazione generica il creditore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. L’obbligazione generica si trasforma in specifica quando si verifica l’individuazione delle res scelte per adempiere.

Obbligazioni semplici, alternative e facoltative

In riferimento alla prestazione dovuta è necessario distinguere tra obbligazioni semplici (che hanno come oggetto un’unica prestazione che il debitore è tenuto ad eseguire), obbligazioni alternative (che hanno come oggetto due o più prestazioni – obbligazioni con alternativa multipla – e il debitore è obbligato ad eseguirne una sola, ad esempio un concorso a premi), obbligazioni facoltative che hanno come oggetto un’unica prestazione (hanno come oggetto una sola prestazione, sono quindi obbligazioni semplici, ma il debitore ha la facoltà di eseguirne un’altra, ad esempio il caso in cui è previsto un corrispettivo in denaro per la vendita di un’area edificabile ma il venditore ha la facoltà di trasferire la proprietà di una porzione dell’immobile che verrà costruito).

Nel caso di obbligazione alternativa se una delle prestazioni diventa impossibile per cause non imputabili a nessuna delle parti, l’obbligazione si considera semplice e il debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione. Nel caso di obbligazione facoltativa, se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione si considera estinta; se invece diventa impossibile l’altra, l’obbligazione permane e il debitore si libera estinguendo l’obbligazione dedotta in obbligazione.

Obbligazioni pecuniarie

Obbligazione pecuniaria = dare una somma di denaro. I pagamenti vanno estinti mediante moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento (art 1277). Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore può pagare anche in moneta nazionale, al corso del cambio del giorno della scadenza (1278).

Recentemente si è poi stabilito che le obbligazioni pecuniarie possono essere estinte mediante mezzi monetari (limite di 2500€, sotto i quali il creditore non può rifiutare il pagamento) o qualsiasi altro mezzo di pagamento che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti (ad esempio assegni circolari o bancari che il creditore può rifiutare per un giustificato motivo).

Ciò che importa della moneta è il suo valore reale, ovvero il potere d’acquisto, e non il valore nominale. Il valore reale della moneta diminuisce però con il tempo (deprezzamento della moneta), ma secondo l’articolo 1277 (principio nominalistico) il debitore si libera pagando alla scadenza la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata. In forza del principio nominalistico il deprezzamento monetario grava sul creditore.

Per tutelarsi contro gli effetti delle oscillazioni monetarie le parti possono concordare attraverso le clausole di indicizzazione di ancorare l’importo a dei parametri (come ad esempio gli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita), al cui variare si modificherà l’entità della somma da corrispondere.

Il principio nominalistico, comunque, trova applicazione soltanto nelle obbligazioni di valuta, aventi fin dall’origine come oggetto una somma di denaro. Le obbligazioni di valore sono invece quelle che hanno originariamente come oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro. La liquidazione di un’obbligazione di valore va effettuata attraverso una triplice operazione: la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto di obbligazione aveva all’epoca in cui la stessa è sorta (aestimatio), la rivalutazione dell’importo attraverso l’applicazione di dati ISTAT (taxatio), la liquidazione dell’ulteriore danno da ritardo nell’ottenimento della prestazione (interessi compensativi). Per effetto della liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta.

Gli interessi

Gli interessi sono particolari obbligazioni pecuniarie aventi carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale, anch’essa a contenuto pecuniario. Per quanto riguarda la fonte, gli interessi si distinguono in: legali, se dovuti in forza di previsione di legge (l’esempio di maggiore importanza è quello dell’articolo 1282 secondo cui producono interessi di pieno credito i crediti liquidi, cioè quelli il cui ammontare è determinato mediante di conteggio aritmetico, ed esigibili, cioè quelli di cui il creditore può chiedere il pagamento immediato, aventi come oggetto somme di denaro; e in convenzionali, se dovuti in forza di un accordo tra debitore e creditore.

Per quanto riguarda la funzione, gli interessi si distinguono in: corrispettivi (dovuti dal creditore sui capitali concessi a mutuo o lasciati in disponibilità a terzi), essi rappresentano una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; compensativi (dovuti dal creditore di obbligazioni di valore), rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli; moratori (sono dovuti in mora al creditore di obbligazioni aventi oggetto una somma di denaro), rappresentano un risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve un pagamento.

L’ammontare degli interessi si determina in misura percentuale rispetto all’entità dell’obbligazione principale (il capitale) e in relazione al tempo nel quale gli interessi maturano. Il tasso di interesse può essere legale, che è del 5% (art 1284) ma può essere modificato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, si applica sia agli interessi legali che a quelli convenzionali, sia agli interessi corrispettivi che a quelli compensativi che a quelli moratori. Con riferimento a ipotesi particolari (come ad esempio i pagamenti del committente dovuti ai subfornitori), gli interessi moratori sono stati fissati a un livello maggiore rispetto a quelli comunemente applicati (8%).

Il tasso di interesse può poi essere convenzionale, cioè fissato con accordo tra debitore e creditore (spesso con rinvio a tassi variabili come l’Euribor). Se gli interessi sono maggiori di quelli legali (al massimo di 4 punti percentuali; in caso di +8% si dicono tassi usurari) è necessario esplicitarlo in forma scritta, in caso contrario varrà il tasso di interesse legale.

Sugli interessi scaduti non maturano interessi (interessi anatocistici), ovvero non è prevista la capitalizzazione degli interessi scaduti, a meno che non intervenga una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi primari che li preveda.

Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio

Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono sostituirsi o aggiungersi altri soggetti. Ciò può verificarsi nell’ambito di una successione a titolo universale, che riguarda contemporaneamente tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del dante causa ad eccezione di quelli non trasmissibili, oppure una successione a titolo particolare, in cui la modificazione riguarda il singolo rapporto. Analizziamo ora la seconda ipotesi.

Modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio

La modificazione del soggetto attivo può realizzarsi a titolo particolare mediante le figure della cessazione del credito, della delegazione attiva e del pagamento con surrogazione.

La cessione del credito

La legge intende il termine “cessare il credito” in due modi diversi: da un lato indica il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario), il trasferimento in capo a questi del suo diritto verso il debitore (ceduto); dall’altro indica l’effetto di tale contratto, ovvero il trasferimento del credito. Il credito può sempre essere oggetto di cessione (principio della libera cedibilità dei crediti – art 1260), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale, il trasferimento sia vietato dalla legge, la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti. Oggetto di cessione possono anche essere i crediti futuri, sempre che già esista il rapporto dal quale essi deriveranno. Per il contratto deve esserci un accordo tra il creditore e un terzo, non è richiesta l’accettazione del debitore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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