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Quando la prestazione è infungibile, il creditore può legittimamente rifiutare la
prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, o la
prestazione offertagli da un terzo.
Se la prestazione è fungibile, il creditore non può rifiutare la prestazione che gli
venga offerta da un terzo. Un eventuale rifiuto potrebbe determinare le conseguenze
della mora accipiendi. Solo se il debitore ha comunicato la sua posizione, il creditore
può rifiutare l’adempimento offertogli da un terzo.
L’adempimento dell’obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere ad un
obbligo altrui.
Il terzo potrà comunque esperire contro il debitore che si è avvantaggiato del
pagamento effettuato in sua vece, l’azione di arricchimento.
Imputazione del pagamento
Se una persona ha più debiti della stessa specie verso la stessa persona ed effettua un
pagamento che non comprende la totalità dell’importo dovuto, può avere importanza
sapere quali tra i debiti viene estinto. L’articolo 1193 riconosce al debitore la facoltà di
dichiarare quando paga quale debito intende soddisfare.
Salvo accordi tra le parti i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e poi
al capitale. In mancanza di imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito
scaduto, e tra più debiti scaduti a quello più oneroso, e tra quelli ugualmente onerosi
a quello più antico.
Se il debitore accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il
pagamento ricevuto ad un determinato debito indicato dallo stesso creditore, il
debitore non può più pretendere un’imputazione diversa.
Il pagamento con surrogazione
Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore con
un’altra persona. In questo caso l’obbligo non si estingue ma muta direzione. La
surrogazione dà quindi luogo a una successione nel lato attivo del rapporto
obbligatorio.
La differenza tra surrogazione (da un lato) e cessione del credito e delegazione attiva
(dall’altro) sta nel fatto che la surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta
e che il creditore sia soddisfatto, mentre la cessione del credito e la delegazione attiva
suppone che non si sia ancora verificato.
La surrogazione può avvenire:
- Per volontà del creditore, che ricevendo un pagamento da un terzo può
dichiarare di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore;
- Per volontà del debitore, che prendendo a mutuo una somma di denaro al
fine di pagare un debito, può surrogare il mutuante nella posizione del
creditore;
- Per volontà della legge, nei casi dell’articolo 1203.
È nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto che impedisca o
renda più oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione. Questo a
favore del cliente che vuole avvalersi della portabilità del mutuo, cioè della
possibilità di estinguere il rapporto con la propria banca mediante accensione di un
nuovo contratto di finanziamento con altra banca che offra condizioni più vantaggiose.
La prestazione in luogo di adempimento
Il creditore, avendo diritto all’esatta esecuzione della prestazione dovuta, può
legittimamente rifiutare una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione,
anche quando si tratta di una prestazione avente valore uguale o anche superiore.
Il creditore può comunque accettare che il debitore si liberi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta. Il contratto realizza il suo scopo solamente
quando il debitore esegue la prestazione sostitutiva.
Quando ciò che è dovuto è un credito, l’obbligazione si esegue con la riscossione del
credito. Quando la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà di una csa, il
debitore è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi della cosa.
La cooperazione del creditore nell’adempimento e la mora credendi
Per la realizzazione dell’adempimento è necessaria la collaborazione del creditore. Non
sempre comunque per un creditore è vantaggioso liberare il debitore (ad esempio per
ottenere gli interessi). Quando senza un legittimo motivo il creditore rifiuti di ricevere
l’adempimento offerto dal debitore, il creditore viene costituito in mora se il debitore
fa offerta della prestazione. L’offerta consiste nella dichiarazione del debitore di
volersi liberare della sua obbligazione e può essere:
- Solenne (o formale): compiuta da un pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario
o notaio), può essere:
Reale: se l’oggetto dell’obbligazione è la dazione di denaro, titoli o
o cose mobili occorre che il pubblico ufficiale porti con sé i beni.
Per intimazione: se l’oggetto della prestazione è diverso da quello
o dell’offerta reale, l’offerta si fa mediante atto notificato dal creditore.
- Secondo gli usi rispetto all’offerta solenne gli effetti della mora non si
verificano dal giorno dell’offerta ma da quello del deposito delle cose dovute.
Perché sia idonea a costituire la mora del debitore, l’offerta deve comprendere la
totalità della prestazione dovuta.
Per ottenere la liberazione dall’obbligazione è necessario se l’obbligazione ha come
oggetto la consegna di beni mobili il loro deposito, e se l’obbligazione ha come oggetto
la consegna di beni immobili la consegna di essi al sequestratario nominato dal
giudice.
Se l’offerta e il deposito del bene non vengono accettati dal creditore è necessario il
giudizio di convalida dell’offerta formale, nel quale devono essere accertate la ritualità
dell’offerta e del deposito e la legittimità del rifiuto del creditore.
Non costituisce mora l’offerta non formale che, se seria tempestiva e completa
(mediante lettera, telegramma…) vale ad escludere la mora debendi.
I modi di estinzione diversi
Compensazione
Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori specifici (il soggetto
creditore è anche debitore) i due rapporti si possono estinguere in modo totale o
parziale (senza la necessità di provvedere ai rispettivi adempimenti) mediante
compensazione.
La compensazione propria richiede l’autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito
e non è quindi configurabile nel caso in cui essi traggano vantaggio da un unico
rapporto, ma in questo caso si parla di compensazione impropria.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dei debiti. Alcuni credito però
richiedono che la prestazione venga comunque eseguita (articolo 1246). L’esempio più
importante è quello che riguarda il credito degli alimenti: chi ha diritto a ricevere gli
alimenti non può provvedere ai propri bisogni se non riceve la prestazione alimentare.
La compensazione non è ammessa tra un’obbligazione civile e una naturale.
Ci sono tre tipi di compensazione:
- Compensazione legale: i crediti hanno carattere di omogeneità (cose
fungibili dello stesso genere), liquidità (già determinati nel loro ammontare
e non contestati), esigibilità (suscettibili di richiesta di immediato
adempimento).
- Compensazione giudiziale: nel corso di un giudizio viene invocato un
credito liquido ed esigibile e la controparte oppone in compensazione un
controcredito esigibile ma non ancora liquido; il giudice piò dichiarare
l’estinzione dei debiti a patto che il secondo credito sia di facile e pronta
liquidazione.
- Compensazione volontaria: si ha quando le parti in forza di un accordo
rinunciano in tutto o in parte ai rispettivi crediti, anche se questi non hanno i
requisiti per una compensazione legale o giudiziale.
Confusione
Quando creditore e debitore sono la stessa persona (esempio il creditore diventa
erede del debitore), l’obbligazione si estingue per confusione. In caso di successione
ereditaria, comunque, non si ha confusione se l’ereda accetta con il beneficio di
inventario. L’estinzione del rapporto determina anche la liberazione di terzi che
abbiano prestato garanzia al debitore.
Novazione
Contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo
rapporto a quello originario. La novazione può essere:
- soggettiva: la sostituzione riguarda la persona del debitore che viene
liberato;
- oggettiva: la sostituzione riguarda l’oggetto o il titolo.
Affinché si abbia novazione devono verificarsi due presupposti: uno oggettivo (la
modificazione dell’oggetto o del titolo devono essere sostanziali: non sono sufficienti le
modificazioni accessorie dell’obbligazione) e uno soggettivo ( la volontà di estinguere
l’obbligazione precedente deve essere comune e inequivoca e può anche essere tacita
purché in modo inequivoco).
Se l’obbligazione originale era inesistente o nulla, la novazione manca di causa ed è
quindi senza effetto.
Remissione
La remissione è un negozio unilaterale recettizio in forza del quale il creditore
rinuncia parzialmente o totalmente al proprio credito. Essa produce l’effetto estintivo
dell’obbligazione nel momento in cui la dichiarazione del creditore è dichiarata al
debitore, che può dichiarare di non volerne approfittare. Art 237: presunzione
assoluta di remissione è la restituzione volontaria del titolo originale di credito dal
creditore al debitore.
Bisogna distinguere il pactum de non pretendo: il creditore di obbliga a non chiedere
l’adempimento prima di un dato tempo. In questo caso il creditore conserva le
garanzie e può agire verso altri debitori solidali per l’intero.
Impossibilità sopravvenuta
Impossibilità originaria: impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio.
Impossibilità sopravvenuta: determina l’estinzione se per causa non imputabile al
debitore. Essa è la situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al
momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo esigibile.
Non è sufficiente una maggiore difficoltà della prestazione né una maggiore onerosità
della prestazione stessa.
Non sono necessarie:
- impossibilità assolute, che possono essere determinate da:
fatti naturali – impossibilità materiali o naturali - esempio la
o morte del cavallo che dovevo consegnare.
Sopravvenire di una norma o di un provvedimento: - impossibilità
o giuridica – esempio legge contro l’aviaria impedisce trasporto polli.
- Impossibilità oggettive, cioè situazioni impeditive dell’adempimento che
concerne la prestazione in sé. Ad esempio un bal