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Fonti di produzione

Fonti di produzione → Complesso dei fatti e degli atti idonei a produrre norme giuridiche. In materia di fonti si distingue tra:

  • Fonti scritte (quali le leggi o i regolamenti del potere esecutivo)
  • Fonti non scritte (consuetudine)
  • Fonti nazionali: atto normativo sia emanato dagli organi dello stato
  • Sovranazionali: atto normativo provenga da un'autorità diversa da quella nazionale (regolamento comunitario)
  • Fonti materiali: insieme dei fattori che determinano la nascita del precetto giuridico, quali la coscienza del popolo, i suoi bisogni, le esigenze ideali di una collettività
  • Fonti formali: il procedimento che l'atto-fonte deve seguire per ottenere il carattere della giuridicità

Fonti di cognizione

Fonti di cognizione → Si riferisce al momento della conoscenza o della conoscibilità, non a quello della creazione. (documenti e le pubblicazioni ufficiali attraverso cui si può avere conoscenza del testo delle norme)

Non esiste una norma che elenchi precisamente le fonti del diritto italiano, perché la norma contenuta nell’art. 1 prel. non è più attuale.

L'ordine gerarchico delle fonti

  1. Costituzione
    • Leggi costituzionali
    • Leggi di revisione costituzionale
  2. Leggi ordinarie statali Fonti atto
    • Atti aventi forza di legge (scritte)
      • Decreto legge
      • Decreto legislativo
    • Leggi regionali
  3. Regolamenti Fonti di fatto
  4. Usi e consuetudini (non scritte)

Fonti comunitarie

  • Regolamenti → Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri
  • Direttive → Vincola gli stati rispetto al risultato da raggiungere, lasciandoli liberi rispetto ai mezzi da utilizzare per la sua attuazione. Per produrre effetti nei singoli stati deve essere recepita attraverso l'emanazione di un atto interno

Diritto internazionale privato

Insieme delle norme con cui stabilire quale legge applicare nel caso in cui una relazione giuridica sia collegata a uno stato estero.

Antinomia

  • Se le norme non sono sullo stesso livello → Principio gerarchico
  • Se le norme sono sullo stesso livello → Successione temporale
  • Principio di specialità → Tra fonti nazionali e comunitarie → Diritto comunitario prevale sempre (tranne alla costituzione) solo se si tratta di diritto primario dell’UE

Costituzione

Esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, detta le norme relative all'organizzazione dello stato, disciplina l'attività di produzione del diritto. Rigida → può essere modificata dal Parlamento esclusivamente procedimento aggravato. La stessa procedura deve essere seguita per l'adozione delle leggi costituzionali, alle quali è riservata la disciplina di alcune materie. I principi fondanti ed ineliminabili del nostro ordinamento giuridico sono espressi nelle norme che proclamano e garantiscono i diritti e le libertà della persona. Per questa ragione il Capo I “Principi fondamentali” non potrebbe essere modificato neppure attraverso il procedimento aggravato.

Leggi

L'atto normativo avente efficacia su tutto il territorio nazionale, emanato dal parlamento in conformità di quanto disposto dalla costituzione, promulgato dal presidente della repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

  • Decreto legislativo (adottato su delega del parlamento)
  • Decreto legge (adottato in caso di necessità e urgenza)

Le leggi civili possono essere retroattive, perché la regola dell’irretroattività è contenuta in una legge ordinaria e può essere esclusa da una legge successiva, salvo che per le leggi penali.

Codice civile

Si compone di 6 libri:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Della proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

I libri si dividono in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Il testo è preceduto dalle “Disposizioni sulla legge in generale” o preleggi. Novellazione → Consiste nel modificare o sostituire intere parti o singole disposizioni del codice civile, oppure nell'integrare la normativa. (riforma di parte del codice)

Leggi speciali o collegate o complementari: disciplinano i profili non specificatamente trattati dal codice (scioglimento del matrimonio, locazione degli immobili ad uso abitativo). Il codice civile è posto allo stesso livello nella gerarchia delle fonti di ogni altra legge ordinaria.

Leggi regionali

Sia le regioni a statuto speciale che quelle a statuto ordinario possono emanare leggi nelle materie e nel rispetto dei limiti previsti dalla costituzione.

Regolamenti

Atti normativi emanati dal governo e dai singoli ministri nell'esercizio di una potestà legislativa autonoma riconosciuta dalla costituzione. La potestà regolamentare è attribuita anche alle regioni, alle province e ai comuni in modo simmetrico rispetto alla ripartizione della potestà legislativa. Sono fonti subordinate alla legge e perciò non possono contenere disposizioni con essa confliggenti.

I regolamenti possono essere di diverso tipo:

  • Regolamenti di esecuzione: danno esecuzione a leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari
  • Regolamenti di attuazione e integrazione: dare attuazione ed applicazione alle norme di principio contenute in disposizioni di legge
  • Regolamenti autonomi: operano in materie non coperte dalla riserva di legge, in cui manca una disciplina
  • Regolamenti delegati: intervengono a regolare un ambito in virtù della delega effettuata dal legislatore nel processo di delegificazione

Le norme regolamentari concorrono a supplire, integrare e specificare la disciplina di numerosi rapporti anche di diritto privato.

Usi

La ripetizione generale, costante ed uniforme di un determinato comportamento nel convincimento che esso risponda ad una necessità e sia perciò dovuto. Gli usi possono produrre effetti giuridici solo se richiamati da altre fonti. La consuetudine può essere fonte del diritto soltanto in quanto espressamente richiamata da disposizioni di leggi e di regolamenti (consuetudine secundum legem) oppure in via integrativa, cioè per materie non disciplinate da fonti scritte (consuetudine praeter legem).

Le consuetudini possono essere conosciute mediante apposite raccolte ufficiali, le quali attestano la loro esistenza fino a prova contraria. Dagli usi normativi appena descritti distinguiamo:

  • Gli usi interpretativi (si ricorre nel caso di significato ambiguo di clausole contrattuali)
  • Gli usi negoziali (pratiche normalmente seguite in una determinata località per specifiche contrattazioni)

Giurisprudenza

Nello studio delle fonti del diritto deve essere presa in considerazione anche la giurisprudenza, ossia l'insieme delle decisioni emanate dai giudici.

  • Civil law → basato sull'autorità della legge ed in particolare dei codici
  • Common law → vige la vincolatività del precedente giudiziario

Le sentenze della corte europea dei diritti umani (CEDU) vincolano i magistrati italiani perché le sentenze chiariscono e integrano il contenuto normativo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Norma giuridica

La norma giuridica rappresenta una cellula dell'ordinamento, nel senso che consiste in un frammento del diritto oggettivo e ne riproduce tendenzialmente i tratti caratteristici.

≠ Norma giuridica legge (atto normativo scritto emanato dagli organi competenti in conformità dei procedimenti previsti dalla costituzione) La legge contiene norma giuridiche, ma esse possono trovare origine in altre fonti del diritto. Con l’espressione “clausole generali” ci si riferisce ai termini contenuti in una norma che pongono direttive di massima, che dovranno essere integrate o specificate dal giudice.

Caratteri

  • Generalità: La norma giuridica si indirizza indistintamente ai soggetti destinatari della regola, che possono essere tutti i membri della collettività o gli appartenenti a una categoria determinata.
  • Astrattezza: La norma si riferisce a una situazione o fattispecie astratta, cioè a una situazione-tipo.

Questi due principi sono l'espressione del principio fondamentale dell'uguaglianza, secondo cui la legge è uguale per tutti.

  • Statualità: La regola giuridica proviene e trae legittimazione sostanziale e formale da un organo o da un'autorità deputati alla sua produzione.
  • Sanzionabilità: La norma giuridica è generalmente provvista di una sanzione che tende a renderne vincolante ed effettiva l'applicazione. Vuol dire anche che in caso di inosservanza è previsto l'intervento di un organo o di un'autorità preposti ad imporne l'attuazione → Coercibilità.
  • Alterità: Detta anche intersoggettività, è tipico delle norme di diritto privato, le quali regolano rapporti tra privati o tra pubblici e privati in condizioni di parità (rapporti giuridici).

Questi caratteri sono idonei ad assegnare il tratto della giuridicità ad una norma od a una trama di norme e a farla riconoscere come tale a condizione che questi caratteri siano considerati contestualmente.

Categorie di norme

  • Norma precettive: Impongono un comportamento
  • Norme proibitive: stabiliscono un divieto
  • Norme permissive: consentono l'esercizio di poteri e facoltà
  • Norme primarie: contengono un precetto o un divieto
  • Norme secondarie: si limitano a prevedere la sanzione
  • Norme perfette: prescrivono regola e sanzione nel medesimo contesto o incorpora la sanzione nel precetto
  • Norme imperfette: il precetto non è seguito dalla sanzione
  • Norme di diritto materiale: disciplinano i rapporti e le relazioni tra soggetti
  • Norme di diritto strumentale: individuano gli strumenti e le regole che permettono l'attuazione dei diritti

Norme cogenti o inderogabili

Disposizioni che non consentono l'adozione di una regola diversa da quella prescritta.

Imperative → nullità dell'atto compiuto in violazione di esse

Norme dispositive o derogabili

Norme che fanno salva o comunque permettono alle parti l'adozione di una regola diversa da quella in esse prevista.

Norme suppletive

Disposizioni destinate a operare soltanto in mancanza di una disciplina pattizia del rapporto o di un suo determinato profilo.

Norme speciali

Si distinguono dalle norme generali, cioè da tutte le altre norme, perché sono destinate a disciplinare un settore specifico della vita sociale o una categoria particolare di soggetti. Esse specificano o talvolta derogano norme generali.

Norme eccezionali

Prevedono vicende o situazioni singolari che pongono l'esigenza di disporre regole altrettanto singolari per un tempo e in un ambito limitato, in deroga alle norme generali (sospensione del pagamento dei debiti scaduti in caso di calamità naturali).

Interpretazione

Interpretazione → Attribuire significato e senso alle disposizioni normative.

  • Interpretazione giudiziale: quando la legge è interpretata dal giudice al fine di risolvere una controversia e quindi di definire un caso concreto, essa è vincolante per le parti del processo.
  • Interpretazione dottrinale: se è il risultato dell'attività svolta dagli studiosi del diritto, essa non è vincolante ma funge da orientamento per gli altri operatori del diritto.
  • Interpretazione autentica: quando lo stesso organo che ha emanato l'atto successivamente ne chiarisce il significato e la portata con efficacia retroattiva. Essa è vincolante per tutti i soggetti, compreso il giudice.

Il legislatore ha dettato i criteri da seguire nell'individuazione del significato da attribuire alle norme giuridiche (art. 12 preleggi).

  • Interpretazione letteraria → Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del legislatore.
  • Interpretazione sistematica → Il significato evidente delle parole deve essere coordinato con i principi e le regole contenuti in altre norme che disciplinano la medesima materia al fine di una lettura organica e non contraddittoria.

L'esigenza di adeguare l'interpretazione delle norme al mutamento dei tempi e del sentire sociale ↓ Interpretazione evolutiva o adeguatrice → questa interpretazione prevale su quella letterale solo se il significato che emerge dalla formulazione della disposizione risulta incompatibile con lo scopo che la stessa è chiamata a perseguire. L'interprete non può correggere la norma nel significato tecnico-giuridico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è diretta.

Analogia

È il procedimento in base al quale l'interprete in assenza di una norma che regola il caso concreto applica a quest'ultimo una disposizione che disciplina casi simili o materie analoghe (analogia legis). In mancanza di disposizioni inerenti a fattispecie analoghe, l'interprete ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris), ricavabili innanzitutto dalla costituzione.

Il procedimento analogico è espressione del principio di uguaglianza: casi simili devono essere regolati in modo simile. L'analogia è vietata per le norme penali e per le norme eccezionali.

≠ Analogia interpretazione estensiva Si applica una disposizione diversa che Si amplia al massimo il significato della norma fino a comprendervi la situazione regola un caso analogo considerata È un diritto-dovere del giudice interpretare la norma in modo costituzionalmente orientato

Abrogazione di una norma

Le leggi sono abrogate da:

  • Leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore
  • Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
  • Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore

La vigenza di una legge non può mai venir meno per disuetudine.

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo indica la situazione giuridica del soggetto portatore di un interesse proprio riconosciuto e tutelato dall'ordinamento. La volontà e l'interesse sono gli elementi costitutivi.

Limiti

  • Nell’interesse generale della collettività:
    • Le norme imperative → Mirano a tutelare anche interessi di soggetti privati. Il legislatore ha valutato simili interessi meritevoli di essere elevati al livello dell'interesse generale (interessi forti)
    • L'ordine pubblico → Consiste nell'insieme dei principi che ispirano le singole norme giuridiche o sistemi di norme come il diritto di famiglia.
    • Per buon costume → Si intende la morale corrente ossia l'insieme dei principi morali dominanti in una determinata società e in un dato momento storico.

Atti illegali: atti compiuti in violazione delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Atti immorali: atti contrari al buon costume ↓ Sono colpiti dalla sanzione della nullità e obbligano al risarcimento del danno se cagionano la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse giuridicamente protetto. La distinzione tra atti immorali e illegali ha rilevanza ai fini della ripetibilità della prestazione: chi ha eseguito una prestazione che costituisce offesa al buon costume non può ottenere la restituzione di quanto ha pagato.

Abuso del diritto → Condotte lesive dell'ordine pubblico economico.

Abuso fiscale → L'esercizio del diritto unicamente finalizzato all'elusione o all'evasione dei tributi, oppure al raggiungimento di un vantaggio fiscale non accompagnato da altro obiettivo economico significativo.

  • Nell’interesse privato:
    • Carattere generale: divieto di arrecare ad altri un danno ingiusto
    • Natura specifica: distanza nelle costruzioni

La violazione di questi limiti dà luogo alla sanzione del risarcimento del danno o a quella del ripristino della situazione precedente a spese del trasgressore. Conflitto → in questo caso spetta all'interprete stabilire se e a quali condizioni l'attuazione dell'uno costituisca un limite all'attuazione dell'altro (in via generale si stabilisce che il diritto all'incolumità fisica prevale sugli altri diritti soggettivi).

Diritti assoluti e relativi

  • Assoluti → Sono i poteri e le facoltà che si possono far valere nei confronti di chiunque. Il loro esercizio richiede non la cooperazione bensì il rispetto altrui.
    • Diritti della personalità (non patrimoniali) ↓ Sono inerenti alla persona e allo sviluppo della personalità come i diritti di libertà il diritto al nome, il diritto all'onore e via dicendo.
    • Diritti reali (patrimoniali) → si esercitano su una o più cose
  • Relativi → (patrimoniali) sono i diritti di credito e di obbligazione e hanno per contenuto la pretesa ad una o più prestazioni al cui adempimento altri è tenuto. Sono esercitabili nei confronti dei soggetti obbligati, e la soddisfazione dell'interesse dei titolari dipende dalla cooperazione dei debitori.

I diritti assoluti sono assistiti da una tutela con efficacia inibitoria (assicurare la cessazione dello spoglio o della molestia) oltre che da una generale tutela risarcitoria (compensare il titolare della lesione del proprio diritto). I diritti relativi prevedono la sanzione risarcitoria.

Situazioni soggettive attive

Esprimono la posizione di vantaggio in cui si trova il suo titolare.

Interessi legittimi → Facoltà del privato di vigilare sul corretto esercizio del potere pubblico a...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.ceschin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Bilotta Francesco.
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