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OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
1) Obbligazioni del compratore
↓
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione pagamento deve essere eseguito al momento e nel luogo
il
della consegna del bene.
Se la cosa venduta è stata consegnata al compratore ed è produttiva di frutti o altri
proventi, l'acquirente è tenuto a versare gli interessi sul prezzo anche per il periodo in cui
esso non era ancora esigibile (interessi compensativi).
Art. 1473
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo della compravendita a un terzo.
Ove non risulti che le parti volevano rimettersi al mero arbitrio del terzo, oppure che la
determinazione di quest’ultimo appaia iniqua o erronea, sarà il giudice, dietro richiesta del
contraente penalizzato, a definire il prezzo
2) Obbligazioni del venditore
↓
- Consegnare la cosa al compratore
- Fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato
del contratto
- Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita e
salvo diversa volontà, unitamente agli accessori, alle pertinenze e ai frutti.
Se la consegna presuppone il trasporto del bene il venditore è liberato dalla propria
obbligazione non appena lo affida allo spedizioniere o vettore. Le spese di trasporto sono a
carico del compratore.
EVIZIONE → quando si determini, successivamente alla conclusione del contratto, la perdita totale
o parziale del diritto a causa di una preesistente posizione di vantaggio di cui è
titolare un terzo.
Evizione totale → Il compratore può pretendere la restituzione del prezzo e il rimborso delle
spese, se ignorava l'altruità della cosa, può ottenere anche il risarcimento
del danno.
Evizione parziale → Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo, oltre che al risarcimento del danno.
Si ha evizione parziale quando il compratore subisce una limitazione del
suo diritto in ragione dell'esistenza di un precedente vincolo sulla cosa
(un diritto reale minore, la proprietà da parte di terzi di una sola parte del
bene).
Modificazione e esclusione della garanzia
I contraenti, nell'esercizio della loro autonomia, possono modificare l'estensione della garanzia,
limitandola o ampliandola, e possono anche escluderla del tutto, in quest’ultimo caso il venditore
è comunque responsabile per l’evizione derivante da fatto proprio, essendo nullo ogni patto
contrario a tal senso.
Se la garanzia è stata esclusa e si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore
soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese sostenute.
Nulla deve l’alienante all’acquirente se la vendita è stata conclusa a suo rischio e pericolo.
Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o
parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il compratore presti idonea garanzia.
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al momento della
vendita.
Responsabilità limitata del venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il
venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata,
degli interessi e di tutte le spese.
Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve
chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in
giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per
far respingere la domanda.
GARANZIA PER VIZI DELLA COSA
↓
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (materiali o funzionali) che la
rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Le parti possono limitare o escludere la garanzia, ma tale pattuizione non ha effetto se il venditore
ha taciuto in mala fede al compratore i vizi.
Il compratore al momento della conclusione del contratto conosceva i difetti oppure se essi erano
facilmente riconoscibili.
La garanzia non è dovuta se il compratore al momento della conclusione del contratto conosceva i
difetti oppure se essi erano facilmente riconoscibili.
Risoluzione del contratto (azione redibitoria) → Restituzione del prezzo
Rimborso spese e pagamenti
↓
VIZI PRESENTI Se la cosa è perita in conseguenza dei vizi
Riduzione del prezzo (azione estimatoria)
↓
Se la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del
compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata.
+ risarcimento del danno → se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa le
imperfezioni della cosa.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla
consegna del bene se si tratta di vizi apparenti oppure dalla scoperta se si tratta di vizi occulti.
Il compratore deve agire in giudizio entro il termine di un anno dalla consegna del bene.
QUALITÀ DELLA COSA
↓
Il venditore deve garantire che il bene abbia le qualità promesse i quelle essenziali per l'uso cui è
destinato, ove ciò non accada e il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, il
compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
VENDITA BENI DI CONSUMO
↓
Quando contraenti della vendita (ma anche di altri contratti) sono da una parte un professionista e
dall'altra un consumatore, in capo al professionista oltre alle obbligazioni tipiche scaturenti dal
contratto di scambio posto in essere ne sorge una ulteriore: quella di consegnare beni conformi al
contratto.
Criteri di valutazione
↓
a) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
b) Sono conformi alla descrizione fatta
c) Presentano la qualità e le prestazioni abituali di una cosa dello stesso tipo
d) Sono idonei all'uso particolare voluto dal compratore
Non vi è difformità se al momento della conclusione del contratto l'acquirente conosceva i vizi
della cosa ovvero non poteva ignorarli utilizzando l'ordinaria diligenza, o se la difformità sia
imputabile al fatto di non avere correttamente seguito le istruzioni impartite dal venditore.
Al difetto di conformità del bene è equiparato il difetto che deriva dall'imperfetta installazione
quando essa è compresa nel contratto ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua
responsabilità.
Il venditore è tenuto a dare informazioni esatte sulle qualità del bene, ma non è vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche del prodotto, rese nella pubblicità e nell'etichettatura
ad opera del produttore o del suo agente o rappresentante, che non conosceva e che non poteva
conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza.
Il professionista è responsabile per qualsiasi difetto esistente al momento della consegna; al
consumatore è riconosciuto il diritto di chiedere, entro un termine congruo, il ripristino, senza
spese, della conformità del bene attraverso la riparazione o la sostituzione della cosa non
conforme.
Se il ripristino non è possibile o è eccessivamente oneroso, l'utente potrà chiedere
alternativamente una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La denuncia dei difetti della cosa deve essere effettuata entro due mesi dalla loro scoperta.
I difetti che si sono manifestati entro sei mesi della consegna, si considerano preesistenti e
spetterà al venditore provare il contrario; l'azione diretta a fare valere i diritti dell'acquirente si
prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna.
L'eccezione è imprescrittibile.
Se al momento della denuncia il compratore non ha richiesto uno specifico rimedio il venditore
può offrirgliene uno tra quelli disponibili e il consumatore può accettarlo oppure respingerlo
scegliendone un altro nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge.
Se il compratore ha domandato un particolare rimedio il venditore è tenuto ad attuarlo, a meno
che l'utente non abbia accettato il rimedio alternativo propostogli dal professionista.
Si tratta di norme inderogabili, è NULLO ogni patto contrario diretto a limitare i diritti
dell'acquirente, è ammessa una estensione della garanzia.
La nullità è relativa, in quanto proponibile soltanto dal consumatore e rilevabile d'ufficio dal
giudice.
DIRITTO DI REGRESSO
↓
Il venditore finale, responsabile verso il consumatore, può agire entro un anno dall'esecuzione
della prestazione nei confronti dell'utente, contro il precedente venditore o qualunque altro
soggetto della catena distributiva, cui sia imputabile il difetto di conformità, per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato (diritto di regresso).
ALTRI TIPI DI VENDITA
vendita con riserva di gradimento
vendita con patto di riscatto
Nella prassi negoziale, le figure più ricorrenti sono la vendita con patto di riscatto e la vendita con
riserva di proprietà.
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
Il venditore può riservarsi il diritto di riottenere la proprietà del bene (mobile o immobile)
mediante la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti sostenuti dal
compratore per l'acquisto del diritto.
Occorre che il patto sia circoscritto entro un termine, prefissato nel massimo dallo stesso
legislatore e che si tratti di un bene mobile o immobile.
Nel primo caso il riscatto deve avvenire entro due anni dalla vendita, nel secondo caso entro
cinque anni.
Il venditore decade dal diritto se non comunica al compratore la volontà di esercitarlo e non gli
corrisponde le somme dovute.
Se la vendita riguarda un bene immobile, la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto a
pena di nullità.
È nulla per l'eccedenza la clausola che stabilisce la restituzione di un prezzo superiore a quello
fissato per il trasferimento del bene.
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'
In presenza di vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista il diritto con il
pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi sin dal momento della consegna del
bene.
Il mancato pagamento di una rata, di entità non superiore all'ottava parte del prezzo, non
consente la risoluzione del contratto, conservand