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DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO
→ il debitore deve eseguire la prestazione DIRETTAMENTE al creditore, il quale deve avere la CAPACITA’ DI
RICEVERE: se è incapace di ricevere, il debitore dovrà effettuare la prestazione ad un rappresentante legale del
creditore.
Pagamento all’adiectus solutionis causa→ persona legittimata dal creditore a ricevere la prestazione al posto suo.
[1188cc]
Se il debitore effettua la prestazione a persona non legittimata a ricevere, egli non viene liberato dall’obbligazione.
Può liberarsi se paga IN BUONA FEDE a persona che, in base a circostanze univoche, APPARE essere il creditore →
CREDITORE APPARENTE, il quale è tenuto alla restituzione del pagamento art.1189cc.
Il solvens che invochi il principio dell’apparenza deve dimostrare che il suo erroneo convincimento è stato determinato
da un comportamento colposo del creditore!
LUOGO DELL’ADEMPIMENTO:
- È indicato nel titolo costitutivo del rapporto: è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione;
- Se le parti non lo stabiliscono art. 1182:
_ l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava
quando l’obbligazione è sorta
_ l’obbligazione di pagare una somma di danaro (se determinata o determinabile nel suo ammontare) va
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza → c.d. obbligazione portable
_ negli altri casi → adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza -> obbligazione quérable.
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO:
1. se l’obbligazione è ad esecuzione continuata o ad esecuzione periodica (c.d. obbligazioni di durata) occorre
determinare il momento iniziale e finale della prestazione dovuta;
2. se l’obbligazione è ad esecuzione istantanea occorre determinare il dies solutionis;
- Il TERMINE è indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione; è a favore del debitore in quanto il creditore non
può esigere la prestazione prima del termine ma il debitore può agire prima di esso. [1184] prestazione
inesigibile ma ESEGUIBILE.
- art.1185-> il credito è ESIGIBILE ma ineseguibile-> il credito può essere richiesto immediatamente dal
creditore se il termine è fissato a favore del creditore, ma il debitore non può offrire l’esecuzione della
prestazione prima del termine.
- Se il termine è fissato a favore di entrambi, la prestazione sarà INESIGIBILE ed INESEGUIBILE.
1186-> DECADENZA del termine: il debitore è in situazione di beneficio (c’è un termine) qualora però si verifichino le
condizioni del 1186, allora il creditore può chiedere il pagamento immediato del credito:
1. Insolvenza del debitore: insolvenza civilistica [≠INSOLVENZA DELL’IMPRESA], che va intesa nei confronti di
qualsiasi debitore che versa in una situazione di dissesto economico tale, da indurre il creditore ad esigere il
proprio credito.
2. Debitore ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato-> garanzia sul bene immobile
3. Debitore non ha dato le garanzie che aveva promesso
Le parti possono definire il tempo dell’adempimento, ad eccezione delle TRANSAZIONI COMMERCIALI * viene
sanzionata con la nullità ogni accordo sulla data del pagamento che risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
Questo per contrastare situazioni di abuso di cui possono essere vittime le imprese, piccole e medie, a fronte dello
strapotere contrattuale della controparte. L’adempimento deve essere fatto entro 30gg a decorrere da eventi specifici
indicati nella norma del 2014.
*→ obbligazioni di pagare una somma di danaro a titolo corrispettivo per la fornitura di merci o prestazione di servizi tra
imprenditori o tra liberi professionisti.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: vietato trasferimento di danaro contante quando pari o superiore a € 1.000
[vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia] per favorire mezzi di pagamenti alternativi
(bonifici, carte di credito).
ADEMPIMENTO DEL TERZO: Quando la prestazione è INFUNGIBILE (es: quella dell’attore), il creditore può
legittimamente rifiutare la prestazione offerta da un sostituto.
Se la prestazione è FUNGIBILE, il creditore non può rifiutare la prestazione offerta dal terzo. →rifiuto può determinare
le conseguenze della mora accipiendi. Può rifiutarlo solo se il debitore è contrario all’esecuzione della prestazione da
parte del terzo.
Il terzo, a meno che non abbia agito per spirito di liberalità, potrà esperire contro il debitore (che si è avvantaggiato del
pagamento del terzo) l’azione di arricchimento.
IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO (è un atto negoziale unilaterale, recettizio): nesso di collegamento tra prestazione e
rapporto obbligatorio; si può verificare che
• Il debitore debba al creditore una somma in sorta di interessi, di capitale o di spese
1194-> affiora il FAVOR CREDITORIS: interesse, spese, capitali
11
• Il debitore abbia più debiti della medesima specie nei confronti dello stesso creditore se ne pago uno, quale si
estingue??
1193-> la prima scelta spetta al debitore; in mancanza di tale scelta, spetta al creditore decidere quale debito
estinguere. Molto spesso le parti convengono sulla scelta del pagamento. In mancanza della dichiarazione del
debitore e del creditore, l’ordinamento stabilisce una sorta di gerarchia dei debiti da estinguere in primis:
1- Debito scaduto
2- Debito meno garantito
3- Debito più oneroso per il debitore [Favor debitoris]
4- Debito più antico
(5-) Criterio della proporzionalità-> imputazione fatta proporzionalmente ai vari debiti
QUIETANZA CON IMPUTAZIONE: se il debitore accetti una quietanza nella quale il creditore dichiari di imputare il
pagamento ricevuto ad un determinato debito, il debitore non può più pretendere un’imputazione diversa.
art.1200-> Liberazione delle garanzie: quando il creditore riceva il pagamento, oltre ad avere un obbligo di “quietanziare”
il pagamento, ha obbligo di liberare i beni da qualsiasi garanzia reale o limitazione.
ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: apprensione volontaria del bene; è il momento in cui il creditore deve mettere
nelle condizioni il debitore di poter adempiere. L’accettazione è un’attività che agevoli l’esecuzione della prestazione da
parte del debitore a meno che ciò non si traduca in uno sforzo eccesivo per il creditore. È un atto di cooperazione da
parte del creditore nei confronti del debitore.
Solitamente, l’accettazione è preceduta da un’operazione dove si accerta la conformità della prestazione a quello che
era il rapporto obbligatorio. Può essere il legislatore stesso a disciplinare le modalità di verificaes. collaudo nel contratto
di appalto.
Quiescenza-> accettazione consapevole di una prestazione qualitativamente inesatta ha valore di ACQUIESCENZA,
ovvero una tolleranza definitiva all’inadempimento. Il debitore viene liberato e il creditore dovrà ritenersi soddisfatto di
quella prestazione inferiore a quella pattuita. Anche il debitore ha un interesse meritevole di tutela-> permette di stabilire
se l’interesse del creditore è stato soddisfatto o meno. Il debitore ha interesse a liberarsi dell’obbligo e ha un interesse
reputazionale, commerciale.
PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
Dal punto di vista della struttura del rapporto, dà luogo ad una successione a titolo particolare dal lato attivo-> un terzo
adempie, subentrando nella stessa posizione del creditore nei confronti del debitore. Il rapporto obbligatorio permane.
Istituto che dà il senso del favore dell’ordinamento giuridico all’adempimento; il legislatore tutela colui che salda il debito.
Il terzo che adempie ha titolo per agire in regresso nei confronti del debitore. Art.1204. può avvenire:
- 1201: Per volontà del creditore: si verifica a mezzo di un atto espresso e contemporaneo al pagamento; non
comporta l’estinzione del debito originario, ma c’è una sostituzione del creditore;
- 1202: Per volontà del debitore: il debitore surroga il terzo, il quale non paga il creditore, ma da una somma di
denaro al debitore affinché egli, debitore, possa pagare direttamente il creditore.
- 1203: Per volere legale: questa sostituzione si verifica quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge;
Dal lato passivo: il debitore potrà opporre al nuovo creditore eccezioni che erano opponibili al creditore originario.
Il terzo surrogato subentra nel diritto di credito che spettava all’altro creditore e spetta l’azione di regresso-> il terzo è
titolare di una pretesa che può far valere a titolo di regresso nei confronti del debitore; spetta al terzo se agire in
regresso o in virtù dell’intervenuta surroga.
[PAGAMENTO CON SURROGAZIONE VS CESSIONE DEL CREDITO]:
SURROGAZIONE-> inquadrata come ipotesi di successione a titolo particolare del lato attivo dell’obbligazione.
A mezzo di successione a titolo universale (es. successione mortis causa, eredi che subentrano nei rapporti del
de cuius)
A mezzo di titolo particolare, con specifico riferimento a quel rapporto:
-1 surrogazione, che segua all’adempimento art.1201-1205
-2 cessione del credito art.1260-1267
Due istituti simili per gli effetti, diversi per quanto riguarda la funzione.
Nella cessione del credito, ciò che giustifica la disciplina è la circolazione del credito; l’adempimento non si è ancora
verificato.
Ciò che giustifica il pagamento con surrogazione è l’agevolazione del pagamento; valorizza l’adempimento del rapporto
obbligatorio in quanto la surrogazione suppone che l’obbligazione sia adempiuta e che il creditore sia soddisfatto; il
terzo che paga subentra nei diritti che il creditore vantava nei confronti del debitore. Il terzo effettua il pagamento, anche
se permane il rapporto obbligatorio, così da tutelarlo. (ES. portabilità del mutuo= possibilità di estinguere il rapporto
con la propria banca mediante accensione di un nuovo contratto di finanziamento con altra banca che gli offra condizioni
più vantaggiose ES: tizio è debitore della banca a di 100, la banca b finanzia tizio affinché venga pagata la banca a; il
creditore originario viene soddisfatto se viene effettuata una surrogazione; la banca b può sostituirsi nella posizione
dell’altro creditore beneficiando delle garanzie che già accedevano al credito originario-> agevola il rientro del credito di
colui che ha dato la somma per pagare il primo creditore).
PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO- DAZIO IN SOLUTUM
Adempimento della prestazione con al