L'ordinamento giuridico
Introduzione
È definito ordinamento giuridico il complesso organico di norme, tra loro intimamente connesse, che regola l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici della comunità a cui esso si riferisce. Sul piano storico-politico e su quello propriamente giuridico l'ordinamento che riveste la posizione di preminenza è quello dello Stato, che costituisce il 'diritto' per antonomasia. Esso, però, non è l'unico: infatti, esiste anche un ordinamento internazionale che raccoglie vari Stati, e vi sono ordinamenti concorrenti, come, per esempio, quello comunitario.
Caratteristica dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà, la sua forza intrinseca. Le norme non devono essere in contrasto tra loro, e quando ciò accade è l'ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all'ordinamento il carattere della coerenza. Altro connotato essenziale è quello della completezza, nel senso che l'insieme delle norme dev'essere in grado di risolvere ogni possibile caso e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi. Unità, coerenza e completezza più che caratteri intrinseci all'ordinamento devono essere considerati come una direttrice di politica legislativa, un obiettivo da realizzare, un compito spettante non solo al legislatore ma anche alla dottrina, alla giurisprudenza, a tutti gli operatori del diritto.
Le norme giuridiche
È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico.
Caratteristiche
Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole (religiose, sociali, morali), sono: la generalità, l'astrattezza e l'imperatività. Dev'essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui ma per la generalità dei consociati. Astrattezza significa non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte (per esempio, qualora l'immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l'autorità giudiziaria può fare cessare l'abuso). Generalità e astrattezza sono caratteri necessari e hanno la funzione di garantire l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione. Per imperatività si intende che gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni. Esistono altresì norme che i destinatari non sono tenuti a osservare e che possono essere sostituite con altre disposizioni di legge: sono denominate derogabili. Altro elemento caratteristico, anche se non necessario, è la sanzione (penale, civile, amministrativa, secondo il ramo del diritto a cui appartiene la norma violata), cioè la conseguenza sfavorevole prevista dall'ordinamento nel caso di inosservanza.
Partizioni del diritto
Secondo gli interessi tutelati, le norme giuridiche dell'ordinamento giuridico interno vengono ripartite in norme di diritto privato e diritto pubblico.
- Diritto privato: Il diritto privato è l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra i privati, siano essi atti personali (come i rapporti di famiglia), o atti di commercio (come i rapporti di impresa).
- Diritto pubblico: Il diritto pubblico è l'insieme delle norme che hanno per oggetto l'organizzazione dello Stato, di tutti i suoi organi, degli enti politici, e dei rapporti tra tali organi e i privati.
- Ulteriori distinzioni: Ogni branca, in base alle materie regolate, si articola in ulteriori rami: il diritto privato si distingue in diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto privato della navigazione; i principali rami del diritto pubblico sono: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale. Rispetto all'ambito di applicazione del diritto una ulteriore partizione distingue il diritto interno da quello esterno (insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati) che, a sua volta, si suddivide in diritto internazionale e diritto comunitario.
Le fonti del diritto
Sono gli atti e i fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche.
Categorie e gerarchia delle fonti
In relazione alle diverse categorie, le fonti hanno efficacia normativa differente: esse infatti sono disposte secondo una scala gerarchica. Tale rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non possa mai modificare o abrogare la norma di grado superiore; quest'ultima invece può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore. Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio cronologico, per cui la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado. In relazione all'autorità che le emana le fonti si distinguono in statali e non statali; tutte prendono il nome di fonti-atti, in quanto sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da organi dello Stato e di regola sono formulate in un testo normativo scritto. Esistono però anche le fonti-fatti, che consistono in comportamenti oggettivi o in atti di produzione giuridica esterni all'ordinamento dello Stato. Esse sono: la consuetudine, o uso; le norme di diritto internazionale; gli accordi internazionali.
Fonti del diritto statali
Possono essere classificate nel modo seguente:
- Costituzione e leggi costituzionali: la prima è la legge fondamentale dello Stato; contiene le norme e i principi generali relativi all'ordinamento della Repubblica e al funzionamento degli organi dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettarne i principi. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla loro conformità ai principi della Costituzione. Per quanto riguarda le leggi costituzionali è da rilevare che la nostra Costituzione è caratterizzata dal criterio della rigidità, per cui le modifiche alle norme in essa contenute possono verificarsi solamente per mezzo di leggi di revisione della Costituzione, per le quali è previsto un particolare procedimento legislativo, cosiddetto aggravato, al fine di consentire una maggiore riflessione sulle scelte da effettuarsi, da parte dei membri del Parlamento.
- Leggi ordinarie: sono approvate secondo le procedure previste dalla Costituzione. Le leggi rappresentano l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere.
- Decreti legge del governo: la Costituzione prevede che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge hanno valore e forza di legge per 60 giorni. Decadono e perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro tale termine.
- Decreti legislativi (o leggi delegate): vengono emanati dal governo sulla base di una apposita legge delle Camere, denominata legge delegata (o legge-delega). Generalmente il Parlamento ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo nei casi in cui la materia oggetto della decretazione si presenti molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge, per cui il governo, che si può avvalere dell'ausilio di organi consultivi tecnici, appare come l'organo più idoneo a legiferare. Vi sono inoltre i decreti legislativi di attuazione degli Statuti ad autonomia speciale: si tratta di decreti delegati al governo dalle leggi costituzionali dello Stato, con cui sono stati adottati gli statuti delle Regioni speciali.
- Referendum abrogativo: è la richiesta fatta al corpo elettorale (cioè a tutti i cittadini aventi diritto di voto) di pronunciarsi sull'abrogazione di una norma contenuta in una legge dello Stato.
- Regolamenti governativi: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa. Vengono emanati dal presidente della Repubblica, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato.
- Regolamenti ministeriali e prefettizi: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa, emanati rispettivamente dai ministri e dai prefetti.
Fonti del diritto non statali
Promanano dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni e possono così distinguersi:
- Statuti regionali ordinari: sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono approvati con legge della Repubblica.
- Leggi regionali: sono l'espressione della competenza legislativa autonoma che la Costituzione riconosce alle Regioni ordinarie, nelle materie tassativamente indicate dalla Costituzione.
- Referendum abrogativo delle leggi regionali: è il ricorso all'elettorato previsto dalla Costituzione, applicato dai singoli statuti regionali.
- Regolamenti regionali: sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle stesse materie nelle quali esse godono della potestà legislativa (ad esempio, in materia di fiere e mercati, caccia, agricoltura e foreste).
- Leggi delle Province di Trento e Bolzano: sono espressione della potestà legislativa che è stata riconosciuta alle due Province.
- Regolamenti provinciali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa che vengono emanati dalle Province.
- Regolamenti comunali: sono atti formalmente amministrativi, aventi forza normativa, emanati dai Comuni nelle materie tassativamente indicate dalla legge (ad esempio, igiene e sanità, edilizia e polizia locale).
- Consuetudini.
Fonti del diritto
| Stato | Non statali |
|---|---|
| Fonti costituzionali: Costituzione e leggi costituzionali | Statuti regionali |
| Fonti primarie: Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, referendum | Leggi regionali |
| Fonti secondarie: Regolamenti del potere esecutivo | Regolamenti regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali, consuetudini |
Criteri di efficacia normativa delle fonti
- Criterio gerarchico: La norma di grado superiore modifica o abroga quella di grado inferiore. La norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore. Due norme di pari grado possono modificarsi in base al criterio cronologico.
- Criterio cronologico: La norma più recente modifica o abroga quella precedente di pari grado.
Efficacia della legge
Si riferisce alla capacità della legge di produrre effetti giuridici nel tempo e nello spazio.
Irretroattività della legge
Prel 11 È il principio in base al quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale norma comporta l'assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum): costituisce un principio generale dell'ordinamento e viene espressamente sancito a livello costituzionale per le norme penali cost 25. La Costituzione, infatti, prevede che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
Derogabilità del principio
Nelle altre materie tale principio può essere derogato dal legislatore, come, ad esempio, avviene nell'ipotesi di interpretazione autentica di norme precedentemente emanate oppure di leggi tributarie in cui il legislatore può attribuire efficacia retroattiva alla norma. In ogni caso il principio ha carattere eccezionale e dev'essere espressamente sancito dalla nuova legge. Esso risponde all'elementare esigenza della certezza del diritto.
Conflitto di norme nello spazio
L'attività giuridica di un soggetto può svolgersi non solo entro i confini territoriali dello Stato di appartenenza, ma anche all'estero. In quest'ultimo caso occorre stabilire quale norma si debba applicare. I principali criteri sono previsti dalla legge 31 maggio 1995, n.218.
Riserva di legge
«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge»
«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza» (dalla Costituzione).
Interpretazione della legge
È l'attività che determina il significato della norma giuridica al fine della sua applicazione.
Tipi di interpretazione a seconda degli interpreti
In relazione ai soggetti che la compiono può essere:
- Autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti; la legge interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari.
- Giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio.
- Dottrinale: quando proviene dagli studiosi del diritto; non ha carattere vincolante.
Criteri dell'interpretazione
L'interpretazione è un atto disciplinato dalla legge, che detta i criteri mediante i quali essa deve essere compiuta. I criteri sono due: letterale e logico. È letterale quando si attribuisce alla legge il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non isolatamente considerate, bensì secondo la loro connessione; è logica quando si tende a stabilire l'intenzione del legislatore. Per determinare il significato della norma l'interprete deve anche fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare (criterio sistematico) e ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per poter valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta (criterio storico). Infine, per applicare la legge è necessario stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).
Interpretazione riferita al risultato ottenuto
In relazione ai risultati, si ha un'interpretazione dichiarativa quando i risultati dell'interpretazione letterale coincidono con quelli dell'interpretazione logica; si ha un'interpretazione estensiva quando il significato della norma si arricchisca, ovvero un'interpretazione restrittiva quando il significato si restringa.
Interpretazione analogica
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione analogica); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: tale procedimento, mediante il quale il giudice sopperisce alle lacune legislative, prende il nome di procedimento analogico. Esso presuppone che per il caso in questione non sia prevista alcuna norma giuridica e che vi sia somiglianza con la fattispecie prevista dalla legge. La somiglianza è data dal fatto che, pur trattandosi di fattispecie diverse, vi è corrispondenza di quegli elementi sostanziali che sono rilevanti per la regola giuridica. Il procedimento analogico non è ammesso per le leggi penali sfavorevoli al reo.
Fatti e atti giuridici
Introduzione
Nel diritto privato, è definito fatto giuridico ogni accadimento naturale e umano, al verificarsi del quale l'ordinamento ricolleghi la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico. Il singolo fatto o la pluralità di fatti da cui la norma di legge fa derivare un effetto giuridico è detto fattispecie. Nell'ambito dei fatti giuridici è necessario distinguere i fatti naturali (nascita, morte, alluvione ecc.) dagli atti giuridici, che sono tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica. Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.
- Atti leciti
- Le operazioni, dette anche atti materiali o comportamenti, che consistono in mere modificazioni della realtà, come ad esempio, l'apprensione di un bene.
- Le dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri soggetti il proprio pensiero o la volontà. La categoria che ha maggiore rilevanza fra le dichiarazioni è costituita dai negozi giuridici.
Riguardo al loro contenuto, gli atti giuridici possono consistere in un atteggiamento positivo, cioè in un fare; o in un atteggiamento negativo, un non fare (e in questo caso si parlerà di omissioni); o nel tollerare l'attività di un altro soggetto (ad esempio, il passaggio del vicino sul proprio terreno dando luogo a una servitù di passaggio).
Gli atti giuridici prendono il nome di 'atti dovuti' quando il soggetto non è libero di compierli o meno, ma ha il dovere di adempierli. Tale dovere può essere previsto dalla legge, come nel caso del codice penale, o da un rapporto negoziale con l'altro soggetto (ad esempio, il dovere derivante dal matrimonio di mantenere il coniuge), o da una precedente attività pericolosa (ad esempio, l'obbligo di recintare una escavazione), o anche da un provvedimento emesso da un'autorità competente.
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