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Gli elementi del rapporto obbligatorio: i soggetti
I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio (creditore e debitore) devono essere determinati o determinabili (io prometto un premio a chiunque mi riporti il cane).
Se la titolarità del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene, allora si parla di obbligazioni propter rem o "obbligazioni reali". L'obbligazione "a soggetto determinabile" appena citata si distingue dall'obbligazione "ambulatoria", in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest'ultimo ignora a chi, alla scadenza, dovrà essere effettuata la prestazione.
LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE
Perché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti, appunto il debitore e il creditore. Si parla in questo caso di...
“obbligazione semplice”. E’ però possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (sia debitori che creditori). Si parla allora di “obbligazioni plurisoggettive”, le quali si dividono in:
- OBBLIGAZIONE SOLIDALE, la quale si divide a sua volta in:
- Passiva, si ha quando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi dei debitori, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri (coniugi che accendono un mutuo);
- Attiva, si ha quando ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue l’obbligazione
- OBBLIGAZIONE PARZIARIA, la quale si divide a sua volta in:
- Passiva, si ha quando ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte
della prestazione, mentre la restante parte deve essere eseguita da ciascuno per la sua parte degli altri condebitori;
Attiva, si ha quando ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto della totale prestazione, mentre la restante prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori, per la quota che rispettivamente gli spetta.
L'articolo 1294 sancisce che in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi sono tenuti in solido, a meno che dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Questo per tutelare il creditore, il quale si trova in una situazione più favorevole rispetto al creditore di un'obbligazione parziaria, il quale deve chiedere ad ognuno dei debitori la sua parte e inoltre corre nel rischio dell'insolvenza di uno o più debitori.
In caso di pluralità di creditori si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla
legge o dal titolo.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Le ipotesi più importanti di obbligazioni plurisoggettive sono quelle solidali passive.
Nei rapporti esterni tra debitore e creditore, valgono i seguenti principi:
- Il creditore può rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati, il quale non può redimersi dall'adempimento integrale se non per legge non sia previsto il beneficio di escussione, ossia l'onere del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore.
- L'effettuazione integrale dell'obbligazione ad opera di uno dei coobbligati estingue l'obbligazione con conseguente liberazione di tutti gli altri condebitori;
- Il condebitore, cui sia richiesta l'esecuzione della prestazione, può opporre al creditore le accezioni comuni (relative all'intero rapporto obbligatorio) ma non quelle personali altrui (relative esclusivamente al rapporto tra il creditore e uno o più degli altri condebitori);
costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora tutti gli altri debitori
L'atto con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo gli altri debitori;
La rinuncia del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell'obbligazione degli altri;
Nei rapporti interni tra debitori, valgono i seguenti principi:
Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se non risulta diversamente, salvo che l'obbligazione non sia sorta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori;
Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza --> azione di regresso.
Se uno o più obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce tra
tutti gli altri condebitori.DIVISIBILITÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni si distinguono in:
- Indivisibili, ossia quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale:
- per sua natura (es. l'obbligazione di consegnare un cavallo vivo);
- o per volontà delle parti.
- Divisibili, ossia tutte le altre (es. aventi ad oggetto una somma di denaro).
Questa distinzione ha importanza in tema di obbligazioni plurisoggettive. Infatti le obbligazioni plurisoggettive indivisibili sono solidali.
LA PRESTAZIONE
La prestazione a cui è tenuto un debitore deve:
- Essere suscettibile di valutazione economica;
- Rispondere ad un interesse del creditore (anche non patrimoniale ma ideale, etico, religioso, ricreativo);
- Possibile;
- Lecita;
- Determinata (o determinabile).
DARE, FACERE, NON FACERE:
In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono tradizionalmente a seconda che questa consista:
un dare, ossia nel trasferimento del diritto su un bene o nella consegna di un bene;
In un facere, ossia nel compimento di un’attività materiale (costruire) o giuridica;
(stipulare un contratto);In un non facere, ossia nell’osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare o in un facere in senso stretto (obbligazione negativa).
-DI FACERE DI MEZZI E DI RISULTATOAll’interno delle obbligazioni di facere, si distinguono:
Obbligazioni di mezzi, in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza però garantire che il creditore consegua il risultato sperato (il medico);
Obbligazioni di risultato, in cui il debitore è tenuto a realizzare proprio un determinato risultato (costruttore).
-FUNGIBILI E INFUNGIBILIFungibili se per il creditore non sono rilevanti né l’identità ne le qualità personali di chi la esegue (pagare);
Infungibili, se per il creditore è
Rilevanza chi la esegue (cantare ad un concerto).
CORRETTEZZA E BUONA FEDE
Il creditore e il debitore devono comportarsi secondo la regola della correttezza.
L'OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI
L'oggetto delle obbligazioni è la prestazione dovuta.
Nelle obbligazioni di dare, peraltro, pure il bene dovuto viene considerato come oggetto dell'obbligazione. In questo caso si distingue in:
- Obbligazioni generiche, o si genere, quando il debitore è tenuto a dare cose non individuate ed appartenenti ad un determinato genere (cento bottiglie di un determinato vino). In questo caso il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
- Obbligazioni specifiche, o di specie, quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata (quel quadro).
L'obbligazione da generica può diventare specifica quando si perviene all'individuazione della cosa (quelle certe bottiglie).
OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE
Semplici, che
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Le obbligazioni pecuniarie possono essere:
- Alternative, che hanno ad oggetto un'unica prestazione che il debitore è tenuto ad eseguire;
- Con alternativa multipla, che hanno ad oggetto due o più prestazioni, ma il debitore si libera conseguendone solo una (non parte di una o parte dell'altra). Con l'esercizio della facoltà di scelta, l'obbligazione diventa da alternativa, semplice;
- Facoltative, che hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi conseguendone un'altra.
Nel caso di obbligazioni alternative, se una delle prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligazione si considera semplice ed il debitore è tenuto a eseguire l'altra prestazione.
Nel caso di obbligazioni facoltative, se l'unica prestazione diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligazione si estingue.
La forma più diffusa nella prassi è sicuramente quella pecuniaria, ossia quella in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. I debiti pecuniari vanno estinti mediante "moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento". Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore può pagare in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza (salvo diverse clausole).
Le obbligazioni pecuniarie possono essere estinte oltre che attraverso la consegna di pezzi monetari, mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento che garantisce al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti (assegno circolante, assegno bancario). Il creditore può rifiutare il pagamento in queste altre modalità solo per giustificato motivo.
Importa non è il valore nominale della moneta, ossia il valore numerico, bensì il suo valore reale, ossia il suo potere d'acquisto, il quale varia nel tempo.
Per questo motivo si pone il problema se, nelle obbligazioni pecuniarie in cui la prestazione deve essere eseguita dopo un certo lasso di tempo, il debitore alla scadenza debba prestare tanti pezzi monetari quanti erano originariamente previsti o tanti multipli o sottomultipli dell'unità monetaria quanti sono necessari per garantire al creditore quel medesimo potere d'acquisto.
L'articolo 1277 codifica il principio nominalistico, ossia quel principio secondo cui il debitore si libera pagando alla scadenza la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissati, indipendentemente dal fatto che il potere d'acquisto del denaro abbia subito alterazioni.
L'applicazione di questo principio può comportare un danno al creditore che a causa del fenomeno dell'inflazione si troverebbe a ricevere una somma di valore reale inferiore rispetto al passato. Le parti allora possono concordare attraverso "clausole di indicizzazione".