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GLI ATTI LECITI NEL CODICE CIVILE 7
Il legislatore nel codice impiega il termine “atto” per riferirsi ad uno specifico campo dell’attività
giuridica, per il quale ritiene necessario stabilire particolari requisiti.
Art. 2 : con la maggiore età ogni persona acquista la capacità di compiere “tutti gli atti” per i quali
la legge non dispone un età diversa. Atti si intende quindi qui non semplice comportamento o
azione, ma comportamenti per i quali il legislatore ritiene necessaria la maggiore età.
Questo requisito è previsto da diverse norme che si collegano all’art. 2 completandolo o
precisandolo: l’art. 1425 prevede il requisito della magg. età per i contratti; l’art.84 per il
matrimonio; l’art. 250 per il riconoscimento del figlio naturale; ecc..
Tra questi atti, i principali (come il contratto, il testamento, il matrimonio, una procura) sono
dichiarazioni o manifestazioni della volontà.
Altri invece (come la confessione, il giuramento, il riconoscimento di un figlio naturale) sono
dichiarazioni di conoscenza o di verità.
Al di là della differenza, tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età (gli atti
dell’art.2) presentano un connotato comune: essi consentono a chi li compie di disporre dei propri
interessi, di decidere da sé circa la sorte dei propri interessi e di realizzare sul piano giuridico, con
l’atto, la propria decisione.
Nel linguaggio del codice dunque, atto giuridico è lo strumento con cui si esterna e si attua una
decisione circa la sorte dei propri interessi; attraverso l’atto giuridico (sia esso dichiarazione di
volontà o di conoscenza) il privato può determinare la disciplina dei propri interessi nei limiti e
secondo le regole imposte dal legislatore: può esercitare cioè la propria autonomia.
Auto-nomia= auto-regolazione/normazione (da nomos regola,norma)
L’espressione riassume tutto un modo di essere caratteristico del diritto privato, quello appunto
per cui l’ordinamento giuridico “sceglie” di far dipendere la disciplina di una gran parte di interessi
dalla decisione, cioè dalla volontà, degli stessi interessati.
L’ampiezza dell’autonomia privata dipende dal modo in cui, in un certo
periodo storico, sono considerati gli interessi che si tratta di regolare. Da
distinguere quindi gli interessi disponibili da quelli indisponibili.
ES: Riguardo al matrimonio. La libertà di sposarsi o meno e di scegliere lo
sposo è un principio fondamentale del nostro sistema MENTRE non è
autonoma la determinazione degli effetti del matrimonio, che sono quelli
stabiliti dalla legge.
DISTINZIONE TRA ATTI GIURIDICI
Per la struttura si distinguono gli atti unilaterali (procura, diffida, il voto, costituzione di società
per azioni,ecc..) e gli atti bi - o plurilaterali, nei quali si combinano dichiarazioni provenienti da più
parti (IL CONTRATTO).
N.B. “Una parte” non significa “una persona”, ma un centro di interessi
Atto uni personale è invece il testamento (vietato fare testamento insieme).
EFFICACIA E VALIDITA’ DEGLI ATTI 8
I Diversi tipi di atti sono previsti dalla legge come fattispecie astratte, ciascuna disegnata dal
legislatore attraverso caratteristici aspetti.
Di fronte a un atto concreto, perciò, esiste sempre un problema di corrispondenza con la
fattispecie astratta: si tratta in sostanza di verificare se, nel caso concreto, sussitano tutti gli
elementi o requisiti propri alla fattispecie e se, di conseguenza, si producano gli effetti previsti
dalla legge.
Nel caso dell’illecito, per ascrivere una responsabilità, in sostanza, bisogna verificare, secondo l’art
2043, se l’atto che cagiona il danno sia stato a) commesso con dolo o con colpa; b) da un soggetto
capace di intendere e di volere; c) ed abbia causato in modo diretto e immediato; d) un danno
ingiusto. Se tutti gli elementi sussistono- Risarcire il danno.
Nel caso dei contratti invece l’art 1325 stabilisce i requisiti, che sono: a) l’accordo delle parti; b) un
ogetto possibile; c) una causa lecita; d) la forma prescritta dalla legge.
LA SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA: LEGITTIMAZIONE, RAPPRESENTANZA.
Un atto giuridico qualsiasi è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo (se
un vicino di casa firma la giustifica scolastico al ragazzo minorenne, la giustifica non ha effetto; se
vendo una cosa non mia, non sono legittimato a farlo)
Si chiama legittimazione il potere di compiere efficacemente un atto giuridico con riguardo a un
determinato rapporto.
Una fonte particolare di legittimazione è la rappresentanza, cioè il potere, conferito ad un
soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei
confronti di un altro soggetto (rappresentato o dominus).
L’atto con cui ciascuno può conferire ad un’altra persona il potere di rappresentanza, di chiama
procura (artt. 1387 e ss.) che è un atto unilaterale, diretto ai terzi. N.B. : la procura non si tratta di
un accordo fra il rappresentante e il rappresentato; l’accordo, tra i due, se c’è, dà origine ad un
contratto. Ma il contratto per sua natura non ha influenze nella sfera di terzi ma solo tra le parti di
chi lo ha sottoscritto. Verso i terzi occorre quindi “investire” il rappresentante di agire in nome e
per conto (cioè nell’interesse) del rappresentato. A ciò serve la procura.
Talvolta il rappresentante ha il solo compito di trasmettere una dichiarazione dell’interessato. Si
parla di messo o nuncio.
Il vero rappresentante è, invece, una persona che ha il potere di dare il suo consenso con effetti
per il rappresentato.
Si usa distinguere la rappresentanza “diretta” da quella “indiretta”.
Rappresentanza diretta: un soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro.
Rappresentanza indiretta: un soggetto agisce per conto di altri ma in nome proprio.
Se il potere di rappresentanza è “conferito da legge” si parla di rappresentanza legale: è il caso
della rappresentanza legale dei genitori o della rappresentanza legale conferita da un
provvedimento del giudice per il tutore e per l’amministratore di sostegno in merito ad alcuni atti.
Dalla rappresentanza legale va distinta l’assistenza dove la volontà di un soggetto si affianca (e
non sostituisce), a quella dell’interessato: nell’ipotesi del curatore dell’inabilitato o
dell’amministratore di sostegno. I SOGGETTI
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Il nostro codice civile non contiene una regola che espressamente attribuisce la qualità di
“soggetto di diritto”.
Nel libro I del Codice civile i protagonisti della scena giuridica sono indicati con il termine persona,
che subito si sdoppia in due “specie”: persone fisiche (Titolo I artt. 1-10) e persone giuridiche
(Titolo II artt. 11 e ss.) dove le prime indicano, gli essere umani , mentre le secondo si riferiscono a
una varietà di centri di interesse diversi dall’uomo singoloI: enti, associazioni, società.
I. LE PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le persone fisiche il legislatore usa, per indicare la qualità del soggetto,
l’espressione “capacità giuridica”. All’art. 1 stabilisce infatti che “la capacità giuridica di acquista
con la nascita”: è l’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
Art.2 : disciplina la capacità di agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che
producano effetti per l’agente.
I LUOGHI DELLA PERSONA
Domicilio: il luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La residenza è un fatto giuridico, oggetto di pubblicità nei registri anagrafici.
LA CAPACITA’ DI AGIRE
La capacità di agire è l’attitudine a compiere atti giuridici; essa si acquista, per la generalità degli
atti, al compimento del 18° anno di età.
L’atto compiuto da un soggetto sprovvisto della capacità di agire non è nullo ma solo annullabile e,
finchè non è annullato, produce i suoi effetti.
Una persona può essere totalmente privata della capacità di agire per effetto di un provvedimento
del giudice: si tratta della sentenza di interdizione, che presuppone un’abituale infermità di mente
di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414
interdizione giudiziale)
Può invece trovarsi privata della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per effetto di una
condanna penale (ergastolo o reclusione superiore a 5 anni) che la pone automaticamente in stato
di interdizione legale. L’interdizione in questo caso è una misura punitiva e non protettiva.
In entrambi i casi la persona non può compiere validamente atti giuridici ed è sostituita
nell’attività giuridica patrimoniale attraverso la rappresentanza legale attribuita al tutore.
Il potere di rappresentanza del tutore non si estende, ovviamente, agli atti personalissimi (come
testamento), che sono quindi del tutto preclusi all’interdetto.
L’attività del tutore si svolge sotto il controllo del giudice tutelare; gli atti che eccedono l’ordinaria
amministrazione possono essere compiuti solo con l’autorizzazione del giudice.
Una situazione di limitata capacità di agire deriva invece dalla sentenza di inabilitazione, fondata
su una infermità di mente meno grave oppure da diverse situazioni (l’abuso abituale di sostanze
alcoliche o stupefacenti; la sordità e la cecità): l’inabilitazione lascia all’inabilitato la capacità di
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti personalissimi. Per gli atti di
straordinaria amministrazione l’inabilitato non è sostituito, ma solo assistito da un curatore.
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Una limitazione della capacità con riferimento però soltanto ad alcuni atti si verifica, infine,
quando un soggetto viene sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il provvedimento
presuppone che il soggetto non sia in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di vita
quotidiana. E’ una figura recentemente inserita dal legislatore (2004) che mira, appunto, a tutelare
i c.d. soggetti deboli attuando interventi con la “minore limitazione possibile della capacità di
agire”.
L’amministrazione di sostegno si applica anche alle persone che “per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella