Diritto privato del turismo
Diritto privato e diritto pubblico
Il diritto privato, al contrario del diritto pubblico (che è il campo degli interessi generali; riguardano tutta la collettività), è il diritto degli interessi particolari. Nel diritto privato, un interesse particolare può essere protetto da una norma giuridica a preferenza di un altro, che viene sacrificato: ma questa protezione si realizza con strumenti – l'attribuzione di un diritto, l'imposizione di un obbligo – che lasciano le parti in una posizione di reciproca uguaglianza: nessuno è soggetto all'autorità di un altro.
Il diritto privato lascia poi un campo molto ampio alla possibilità, di singoli e gruppi, di regolare da sé la soddisfazione dei propri interessi: l'autonomia privata è il criterio distintivo del diritto privato, e il contratto il suo principale strumento.
Nel diritto pubblico, invece, la realizzazione degli interessi generali richiede un esercizio di autorità: i rapporti giuridici di diritto pubblico sono perciò relazione non paritarie, in cui almeno uno dei soggetti compare in posizione di supremazia, in quanto investito dei poteri propri della pubblica autorità.
I settori in cui prevalgono le caratteristiche del diritto privato sono quelli che formano lo scheletro del codice civile: il diritto delle persone e della famiglia, le successioni ereditarie, la proprietà, il credito, il contratto, l'illecito civile, il rapporto di lavoro privato, le società commerciali, ecc.: negli studi, alcune di queste materie assumono il carattere di autonome discipline come il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, ecc.
Riconosciamo invece i caratteri del diritto pubblico nelle norme che regolano l'attività degli organi costituzionali e della Pubblica Amministrazione, gli obblighi dei cittadini verso lo stato, la prevenzione e repressione dei reati, lo svolgimento del processo: le discipline che se ne occupano sono il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto processuale civile e penale, il diritto tributario ecc.
Le fonti del diritto privato e la codificazione
Fonte del diritto: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato. Nei sistemi contemporanei, è possibile con larghissima approssimazione segnalare la prevalenza di due tipi di fonti: il precedente giudiziario e l'atto legislativo.
Il primo consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere: dalla decisione, o da una serie di decisioni conformi (la c.d. giurisprudenza), si ricava una regola cioè un criterio di soluzione che può valere per ogni caso simile (sistema inglese e nordamericano).
Il secondo è quel procedimento, più o meno complicato, con cui un'autorità che ha il potere di fare leggi produce un testo che contiene regole di diritto (sistema europeo continentale).
Di fatto i due procedimenti sono concatenati nel senso che, ad esempio, nei sistemi come quello europeo la giurisprudenza ha una notevole importanza per determinare, attraverso l'interpretazione l'evoluzione del diritto. In un sistema giuridico evoluto, dunque, le regole di diritto sono quelle prodotte da determinate fonti.
- Chi stabilisce quali fonti sono idonee alla produzione normativa?
- In ogni sistema esistono regole, che prevedono come si possano produrre le regole di quel sistema.
In molti casi, si tratta di espresse previsioni normative: ad esempio, nel nostro sistema, le disposizioni preliminari del Codice Civile (art. 1) elencano le fonti del diritto italiano.
- Le leggi;
- I regolamenti;
- Le norme corporative;
- Gli usi.
N.B. (Questa disposizione, che ha un valore costituzionale, appartiene al cod. civ. del 1942, ed è entrata in vigore, con tutto il Libro I del codice, nel 1939. Nel 1948 è entrata in vigore la Costituzione; da allora, ovviamente, essa è la prima tra le fonti di diritto).
Rapporti tra le fonti
Ciascuna delle fonti appena elencate è per sua natura tale da poter produrre sempre nuove norme giuridiche quindi è possibile che una nuova norma, proprio per essersi formata in un tempo diverso, confligga con norme emanate in precedenza. Per far sì che l'ordinamento mantenga un carattere di coerenza si usa quindi il criterio cronologico: le norme prodotte dalla stessa fonte si ordinano secondo la loro successione temporale, quindi, la norma più recente si sostituisce a quelle precedenti nel regolare la materia.
Art.15 Disposizioni preliminari Codice Civile
- Tre ipotesi di abrogazione di una disposizione normativa (legge):
- Per dichiarazione espressa del legislatore;
- Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
- Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Applicazione interessante dell'abrogazione, che combina insieme le tre ipotesi appena elencate, è quella dei testi unici: il legislatore, provvede a riordinare e a raccogliere in un unico atto normativo la disciplina di un'intera materia prima regolata da norme sparse in vari testi legislativi. Fra i testi unici si possono classificare anche i codici.
Invece, per le norme in contrasto tra loro prodotte da fonti diverse, si segue il criterio gerarchico, per cui: prevale non più la fonte successiva nel tempo, bensì quella superiore per grado. Infine, può accadere che esistano più fonti a ciascuna delle quali è assegnato un differente ambito di materia: criterio di competenza.
Codici
Con espressione tradizionale, si chiamano fonti di cognizione (cioè di conoscenza) quei documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche. Prima fonte di cognizione è ovviamente il testo della Costituzione. Quanto alle leggi ordinarie, la ricerca della norma è relativamente agevole quando la materia è disciplinata con il sistema della codificazione; in questo caso, infatti, un unico atto normativo ne regola i vari aspetti in maniera organica, sistematica e sin dove possibile completa.
Più precisamente, un codice si forma attraverso una legge-delega che affida al Governo l'emanazione di un nuovo codice, sia in una materia non ancora codificata (in tale caso, il codice ha la funzione di "Testo Unico", che ordina e rinnova tutte le leggi esistenti in una determinata materia) sia in materie già codificate, quando ad un codice esistente si sostituisce un codice nuovo. L'emanazione del Codice avviene per decreto legislativo.
In Italia abbiamo oggi 5 fondamentali codici:
- Il codice civile;
- Il codice di procedura civile;
- Il codice penale;
- Il codice di procedura penale;
- Il codice della navigazione.
Il Codice civile è il fondamentale corpo normativo del diritto privato, e riguarda, in generale, i rapporti personali e patrimoniali tra i privati. È stato emanato con il regio decreto 16 Marzo 1942 e modificato poi continuamente nei singoli punti con il passare del tempo (come gli altri Codici). Consta di 2969 articoli, distribuiti in 6 Libri:
- I) Delle persone e della famiglia;
- II) Delle successioni;
- III) Della proprietà;
- IV) Delle obbligazioni;
- V) Del lavoro;
- VI) Della tutela dei diritti.
Il testo è preceduto dai 31 articoli delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Disposizioni preliminari o Preleggi) che riguardano le fonti del diritto, l'applicazione e interpretazione della legge, e il c.d. diritto internazionale privato.
Il legislatore può reagire all'invecchiamento di un codice con mezzi diversi. Può, innanzitutto, cercare di mantenere l'unità del corpo legislativo raccolto nel codice, e procedere via via alla riforma di parti più o meno ampie del codice stesso. Questo procedimento si chiama novellazione, ed è stato eseguito con particolare efficacia ad es. dal legislatore francese: oggi il Code Civil del 1804, è come unità formale, ancora in vigore, anche se il suo contenuto è stato continuamente rinnovato con la tecnica indicata. Per "Novellazione" ha proceduto anche il legislatore italiano, per es. con la riforma del diritto di famiglia del 1975.
Altrimenti, il legislatore può procedere affiancando al codice nuove leggi, che regolano materie nuove o stabiliscono nuove soluzioni per problemi già considerati nel codice civile. Nel caso italiano questa è la via più battuta.
Costituzione e i rapporti fra i privati
La Costituzione Italiana contiene diverse norme che riguardano i diritti della persona, i rapporti familiari, l'iniziativa economica, la proprietà e l'impresa, il rapporto di lavoro: come i Principi fondamentali e l'intera Parte prima che riguarda i diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili (Titolo I), rapporti etico-sociali (Titolo II), rapporti economici (Titolo III), rapporti politici (Titolo IV).
- Le regole nel testo costituzionale come possono influire sulla lettura del codice civile?
- La norma costituzionale viene in rilievo nell'interpretazione di singole norme di diritto privato: là dove, come spesso avviene, una regola di diritto privato presenta una gamma di possibili significati, è la regola costituzionale che può far pendere la bilancia a favore dell'interpretazione conforme agli indirizzi costituzionali.
- La costituzione può essere vista come un deposito di diritti fondamentali che riguardano anche i rapporti fra privati e che valgono come principi generali.
- La regola costituzionale è formulata in modo da permettere all'interprete di considerarla come direttamente applicabile a un rapporto privato.
Gli usi in campo privatistico
Usi normativi: si tratta della consuetudine come fonte di diritto, cioè come fonte di regole giuridiche che si applicano, come sappiamo, solo in mancanza di regole scritte o per espresso richiamo di queste. Il secondo caso è il più frequente: ad es., gli usi assumono rilevanza come fonti per l'integrazione degli effetti del contratto in relazione a situazioni o conflitti non previsti dalle parti (art.1374).
Usi contrattuali: si tratta della prassi contrattuale diffusa nel traffico economico.
Usi interpretativi: anche il modo in cui comunemente viene inteso un certo termine, o una certa clausola, è importante. In senso più ampio il costume è criterio cui il giudice deve ricorrere per precisare il contenuto di regole formulate in modo volutamente generico: come ad esempio quella che vieta prestazione contrarie "al buon costume".
Equità
Dopo le leggi e gli usi si fa ricorso, come ultimo criterio, all'equità, per determinare gli effetti del contratto oltre quanto le parti abbiano espressamente pattuito; oppure per valutare il danno di cui non si possa provare il preciso ammontare. La stessa legge può disporre che il giudice possa o debba risolvere la causa secondo equità, cioè secondo quel che a lui appare, in concreto, un criterio di giustizia.
Es: il Codice di procedura civile dispone che il giudice di pace decide secondo equità per le cause il cui valore non eccede i 1100 euro.
Le situazioni giuridiche
«Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario...»
Come ogni norma, anche questa contiene una prescrizione, che impone un certo comportamento: si deve restituire ciò che si trova. Ogni norma colloca due o più soggetti in una precisa posizione o situazione giuridica: (es. sopra: il primo soggetto è tenuto a comportarsi in un certo modo, cioè restituire, mentre il secondo può pretendere la restituzione, cioè un comportamento a lui favorevole).
In un rapporto giuridico (ovvero una relazione disciplinata dalla legge) esiste sempre quindi una situazione giuridica attiva e una situazione giuridica passiva, la parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato.
Nel diritto, concetti generali servono per costruire concetti più complessi e più specifici:
- Obbligo: la situazione soggettiva della persona, che è tenuta ad un certo comportamento (a fare o non fare qualcosa: dovere positivo o negativo). L'obbligo di non fare è un divieto;
- Facoltà: situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto;
- Potere: situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (al quale è dato cioè di produrre determinate conseguenze giuridiche);
- Soggezione: per indicare la situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell'esercizio di un potere altrui (es: art.874 prevede il caso in cui un proprietario abbia costruito sul confine, e attribuisce al vicino il potere di chiedere la comunione del muro; la posizione del primo proprietario, che subisce la conseguenza della richiesta, è di soggezione.
- Onere: un certo risultato può essere ottenuto solo da chi terrà un certo comportamento.
- Potestà: per indicare il complesso dei poteri-doveri dei genitori. Alla potestà corrisponde la soggezione della persona su cui l'autorità si esercita. Sulla potestà si costruisce anche la figura del tutore.
- Obbligazione: l'oggetto dell'obbligo imposto al debitore. Di obbligazione si parla quando un soggetto è tenuto a una prestazione che deve essere suscettibile di valutazione economica anche se l'interesse non è di per sé di natura patrimoniale. (art. 1174-1175)
Il termine obbligazione viene usato nel codice per indicare l'intero rapporto tra debitore e creditore. In linea generale, si può dire che la parola "diritto" è impiegata per indicare la situazione giuridica di un soggetto alla quale una o più norme assicurano la possibilità di soddisfare un certo interesse economico o morale; si parla perciò di diritto soggettivo quando la legge attribuisce a un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
Gli interessi che il diritto protegge sono di varia natura quindi la categoria dei diritti soggettivi è varia. Ci sono però degli schemi-base che è bene distinguere; prima distinzione è quella fra diritti assoluti e diritti relativi.
- I primi sono quelli che si possono far valere su chiunque (come la proprietà; si considerano assoluti, sul modello della proprietà anche gli altri diritti che attribuiscono al titolare facoltà e poteri di vario contenuto, aventi ad immediato oggetto una cosa: è la categoria dei diritti reali che comprende, oltre alla proprietà, i diritti sulle cose altrui, come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù (c.d. diritti reali illimitati); Diritti assoluti sono, poi, quei diritti che proteggono la persona (diritto alla vita, all'integrità fisica e in genere tutti i diritti della personalità)
- Diritti relativi invece sono quelli che si fanno valere nei confronti di determinati soggetti (diritti di credito).
Poi, diritti potestativi: il titolare del diritto ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica, che l'altra parte subisce.
Titolarità dei diritti e la loro successione
La relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto si esprime con il concetto di titolarità del diritto o dell'obbligo. Acquisto del diritto o dell'obbligo a titolo originario o a titolo derivativo.
Acquisto a titolo originario: significa che il contratto si costituisce, in capo a una persona, senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare (acquisto proprietà sugli animali nella pesca o nella caccia, acquisto della proprietà di una cosa smarrita, usucapione).
Acquisto a titolo derivato: significa invece che il diritto dell'acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare, e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall'esistenza e dai limiti di questo.
L'acquisto a titolo derivato segue due principi base:
- Nessuno può trasmettere a un'altra persona più di quello che ha;
- Se viene meno il diritto dell'alienante, viene meno anche il diritto (titolo) dell'acquirente.
I fatti e gli atti giuridici
L'espressione fatto giuridico indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Con la parola fatto indichiamo qualsiasi accadimento (nascita, crollo di un edificio, ecc). Con l'aggettivo giuridico indichiamo brevemente che il fatto, di cui stiamo parlando, è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere determinate conseguenze e gli attribuisce così rilevanza giuridica.
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