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ATTI AVENTI FORZA DI
LEGGE
REGOLAMENTI
E
USI (O CONSUETUDINI)
1. COSTITUZIONE -> La Costituzione è la legge fondamentale dello stato e può essere definita come “la legge delle
leggi”, nel senso che ad essa devono uniformarsi tutte le norme di grado inferiore.
Quindi legge fondamentale dello Stato è la Costituzione e tutte le altre leggi o atti aventi forza di legge non
devono essere in contrasto con le norme costituzionali.
2. LEGGI -> sono atti normativi posti in essere secondo le regole previste dalla Costituzione.
3. ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE distinguiamo:
LEGGI ORDINARIE -> sono i provvedimenti approvati dal parlamento in seguito ad un procedimento
- disciplinato nella carta costituzionale.
DECRETI LEGGE -> sono emanati dal governo in caso straordinari di necessità ed urgenza; hanno valore di
- legge, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione (art. 77
Cost.).
DECRETI LEGISLATIVI -> sono emanati dal governo in base ad una legge delega votata in Parlamento; hanno
- valore di legge ordinaria, ma devono essere rispettosi dei limiti posti dalla legge delega (art. 76).
4. REGOLAMENTI -> sono fonti di secondo grado emanati dal potere esecutivo nell’esercizio di autonomia
normativa. Hanno essenzialmente la funzione di rendere più agevole l’applicazione della legge, specificandola
.Questi non possono contrastare né la costituzione, né le leggi, né gli atti aventi forza di legge.
5. USI (O CONSUETUDINE) -> sono regole di comportamento osservate dai consociati per un periodo di tempo in
modo costante ed uniforme, nella convinzione di sottostare ad una regola di diritto.
Gli usi sono espressamente indicati come fonti del diritto, dall’art.1 delle disposizioni sulla legge in generale,
mentre la loro efficacia è disciplinata nel successivo ART.8. Questi, infatti, possono essere:
SECUNDUM LEGEM , se richiamati in una norma di legge;
- PRAETER LEGEM, se non richiamati dalla legge ma comunque fonte di diritto;
- CONTRA LEGEM, se contrario ad una norma di legge o regolamento.
-
Gli usi sono solitamente pubblicati in raccolte ufficiali redatte da enti autorizzati (di regola le camere di
commercio). Tali raccolte di usi (ART.9) sono utili come prova certa dell’esistenza e vigenza dell’uso, poiché è
sempre possibile fornire prova contraria.
2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEGLI USI:
Diurnitas la consuetudine è quindi la ripetizione costante di un comportamento nel corso del tempo;
Opinio Juris ac necessitatis convinzione che quel comportamento abbia un senso giuridico.
EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
--> ENTRATA IN VIGORE
Affinché una legge entri in vigore è richiesto:
Approvazione da parte delle due camere
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (art. 73 Cost.)
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 73 Cost., ultimo comma)
- Decorso di un periodo di tempo, definito “vacatio legis” che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della
- legge e che di norma ha una durata di 15 giorni
La norma giuridica ricollega al verificarsi di una data fattispecie (un fatto o una serie di fatti) una certa conseguenza
giuridica (es: acquisto/perdita di un diritto, sorgere/estinguersi di un obbligo, …).
La fattispecie astrattamente descritta dalla norma determina la conseguenza giuridica prevista quando si verificano in
concreto i fatti astrattamente previsti da quella norma.
Quindi
la norma si applica alla fattispecie in essa descritta (in astratto) che si verifica (in concreto) successivamente alla sua
entrata in vigore. ->ART.11 – La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
ART. 15: ABROGAZIONE DELLA LEGGE
Una legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia.
Per abrogare una legge occorre sempre l’intervento di una nuova disposizione di pari valore gerarchico: una legge è
abrogata da una legge posteriore.
L’abrogazione può essere:
ESPRESSA, se la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore
- TACITA, se manca nella legge posteriore una dichiarazione formale
-
ART. 12: INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso se non quello palese inteso dal legislatore.
Per applicare è necessario prima interpretare e per interpretare bisogna:
1. INTERPETAZIONE LETTERALE prende in considerazione le parole nel loro ordine preciso, senza discostarsi dal
testo di essa
2. INTERPRETAZIONE TEOLOGICA = SECONDO LA VOLONTA’ DEL LEGISLATORE utile per capire quali fossero le
intenzioni del legislatore.
Si tratta dunque di due passaggi successivi:
1.interpretazione letterale ---> 2.individuazione della volontà del legislatore
Ma come si individua la volontà del legislatore (voluntas legis)? Mediante due criteri:
un primo criterio storico, che cerca l’intenzione del legislatore in base al momento storico in cui è stata emanata;
un secondo criterio sistematico, che fa riferimento alla collocazione della legge nell’intero sistema normativo odierno.
ANALOGIA
Nel momento in cui una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si va a vedere le disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si fa riferimento ai principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato. L’analogia può essere di due specie:
1. ANALOGIA LEGIS: il caso è disciplinato ricorrendo ad un’altra norma che regola un caso simile;
2. ANALOGIA IURIS: si ricorre quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico che
viene regolato ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Inoltre è possibile distinguere altri tipi di interpretazione, in base al soggetto da cui proviene:
1. INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE la disposizione è interpretata dal giudice
2. INTERPRETAZIONE DOTTRINALE viene raccolto materiale utile all’interpretazione delle varie disposizioni da
parte degli studiosi di diritto, al fine di mostrarne i vari significati
3. INTERPRETAZIONE AUTENTICA proviene dallo stesso legislatore, il quale emana apposite disposizioni per
chiarire il significato di altre preesistenti.
FATTI GIURIDICI sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo
naturale, anche in quello giuridico
Si distinguono in:
FATTI NATURALI = causati da eventi naturali, senza che vi sia la volontà dell’uomo. Es: un terremoto.
FATTI UMANI o ATTI GIURIDICI = sono posti in essere da un soggetto giuridico (che deve avere capacità di
intendere e di volere), come frutto di un’attività consapevole e volontaria.
Si distinguono a loro volta in:
ATTI LECITI = sono posti in essere in maniera conforme al diritto;
- ATTI ILLECITI = sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge, arrecando un danno ad un altro soggetto
- giuridico (che ha diritto al risarcimento del danno).
LEZ. 2: PERSONE FISICHE
= tutti gli esseri umani facenti parte della collettività
Alla persona fisica si ricollegano le nozioni di capacità giuridica e capacità d’agire.
CAPACITA’ è l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri
GIURIDICA
Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando la si acquista.
In particolare:
Si acquista dal momento della nascita
- È la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive e passive,
- attribuita a tutte le persone fisiche
Alcune posizioni giuridiche sono tutelate anche per il concepito (= soggetto non ancora nato) es: nel tema
- delle successioni, il concepito può avere capacità di succedere per causa di morte, per legge o testamento
Si estingue nel momento della morte
- Abbiamo detto che si perde con la morte, ma può essere importante stabilire nel caso in cui più persone
- muoiano nello stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo: l’art. 4 del codice civile prevede il caso di
commorienza, stabilendo che in questo caso le persone si considerano morte nello stesso momento
CAPACITA’ è l’attitudine a compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica
D’AGIRE
È definita dal codice civile nell’art. 2.
Si acquista con la maggiore età, ossia con il compimento dei 18 anni, ma certi atti sono validamente compiuti anche da
chi ha meno di 18 anni, come in questi casi:
MATRIMONIO il tribunale su istanza del minore, accertata la sua maturità psico – fisica e la fondatezza delle
- ragioni adottate, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni. Il minore si emancipa, in questo modo, assumendo limitata capacità
d’agire, e può compiere i seguenti atti:
1. Tutti gli atti di ordinaria amministrazione
2. Con l’assistenza del curatore può compiere atti di straordinaria amministrazione. Qualora dovesse
mancare un curatore, questi atti sono annullabili
LAVORO secondo l’opinione prevalente la capacità d’agire in materia di rapporti di lavoro si acquista a 15
- anni, purché non si tratti di lavori pesanti
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO AL DI FUORI DEL MATRIMONIO può essere fatto anche dai genitori che
- abbiano compiuto 16 anni d’età
LIMITI DELLA CAPACITA’ D’AGIRE = INCAPACITA’ LEGALE
Alcuni soggetti, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sono capaci di intendere e di volere
INTERDIZIONE
GIUDIZIALE LEGALE
È una pena accessoria prevista dal codice civile ad una
Pronunciata dal tribunale condanna definitiva, all’ergastolo o alla reclusione
E promossa da: superiore a 5 anni. Quindi:
Coniuge
- Ha funzione sanzionatoria
Parenti entro il 4° grado
- Pubblico ministero Colpisce soggetti perfettamente in grado di
- intendere e di volere
Presupposti:
Infermità di mente = grave tanto da impedire al È valida per tutti i negozi patrimoniali, ma non fa
- soggetto di esprimere la propria volontà perdere la capacità d’agire nei negozi di carattere
Abitualità di detta infermità personale.
- Incapacità del soggetto di provvedere ai propri
- Anche in questo caso viene nominato un TUTORE
interessi patrimoniali ed extrapatrimoniali
L’interdetto non può porre in essere atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione, per cui
il giudice nomina a suo carico un TUTORE, che
compierà i suddetti atti a nome dell’interdetto
L’interdizione impedisce al soggetto di compiere
negozi giuridici