Argomenti trattati
1 dicembre 2015
Introduzione:
- Fatti e atti giuridici
- Interpretazione della legge
- Diritto privato e codice civile
- Fonti del diritto
4 dicembre 2015
Persone fisiche:
- Capacità giuridica e capacità d’agire
- Incapacità: naturale e legale
- Diritti personalissimi
- Cenni sul codice della privacy
- Sede giuridica delle persone fisiche
- Cessazione della persona fisica: assenza, scomparsa, morte presunta
11 dicembre 2015
Persone giuridiche:
- Associazioni
- Fondazioni
- Comitati
- Cenni alle società
15 dicembre 2015
Beni e varie tipologie
Diritti reali:
- Proprietà
- Possesso
Diritti reali minori:
- Superficie
- Enfiteusi
- Usufrutto
- Uso e abitazione
- Servitù prediali
18 dicembre 2015
Obbligazioni
Contratti
Domande frequenti
- Conclusione del contratto
- Vendita e sue garanzie, vizi ed evizione
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione
- Appalto
- Contratti ad effetti reali
- Responsabilità patrimoniale
- Servitù
- Azione di rivendicazione
- Contratto a favore di terzi
- Pegno
- Superficie
- Azione surrogatoria
- Responsabilità extracontrattuale
- Risoluzione del contratto per inadempimento
- Responsabilità per attività pericolose
- Azioni possessorie
- Azioni petitorie
- Trascrizione
- Persone giuridiche
- Persone fisiche
Lez. 1: Introduzione al diritto privato
Diritto privato = insieme delle norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile è una legge. Venne adottato nel 1942. Si compone di 2969 articoli, articolati in 6 libri. Regola buona parte del diritto privato. Regola i rapporti tra i soggetti che sono su un piano di parità "ideale" (possono essere anche soggetto privato e pubblico).
6 libri del Codice Civile:
- Delle persone e della famiglia - Riguarda tutto ciò che ha a che fare con il soggetto agente, il quale vuole ottenere delle cose (oggetti) attraverso alcuni strumenti (regole del diritto privato). Es: contratto. Riguarda i soggetti, la famiglia (obblighi che sorgono con il matrimonio, educazione dei figli, obbligo di natura alimentare, ecc.), l'incapacità di certi soggetti.
- Delle successioni - Riguarda il tema relativo all'eredità (familiare o volontaria).
- Della proprietà - Riguarda i beni, i quali possono essere oggetto di proprietà o diritti minori. Regola inoltre i rapporti nel tempo e nello spazio, i confini, i litigi tra vicini. Sono compresi anche i beni di natura dinamica, come quelli utilizzati da aziende o che producono immissioni industriali. Regola la comproprietà di un determinato bene.
- Delle obbligazioni - Rappresenta il meccanismo con cui i soggetti agiscono sui beni (es: compravendita). Su queste obbligazioni vi sono svariate regole, come quelle di natura generale che obbligano chi ha stipulato un contratto a concluderlo. Regola i contratti non compresi nel Codice Civile (es: franchising). Regola i rapporti tra privati che non riescono a concludere al meglio un contratto.
- Del lavoro - Disciplina i tipi di società e la figura dell'imprenditore. Vige il "sistema delle novelle", secondo il quale il legislatore può creare nuove norme esterne al Codice Civile o modificare degli articoli.
- Della tutela dei diritti - Indica come agire e far rispettare i propri diritti e farsi difendere dallo stato. Regola la usucapione, la possessione acquisitiva e la decadenza.
Origine del Codice Civile: 1800: nasce l'idea di codificare le leggi, viene creato il Codice Napoleonico, il quale successivamente verrà applicato in numerosi paesi europei, tra cui l'Italia. 1942: viene promulgato in Italia il Codice Civile sulla base di quello francese, sotto forma di Codice Unico. Esso è: Una legge dello Stato Italiano. È suscettibile di abrogazione: le leggi successive possono abrogare articoli del codice oppure intere leggi.
Online i codici più aggiornati vengono pubblicati in internet su "ALTALEX". I nuovi codici usano generalmente una terminologia meno colta.
Preleggi disposizioni sulla legge in generale
Art. 1: Fonti del diritto
Nel nostro ordinamento vige il principio della gerarchia delle fonti che graficamente può essere rappresentato con una piramide, come segue:
- Costituzione -> La Costituzione è la legge fondamentale dello stato e può essere definita come "la legge delle leggi", nel senso che ad essa devono uniformarsi tutte le norme di grado inferiore. Quindi legge fondamentale dello Stato è la Costituzione e tutte le altre leggi o atti aventi forza di legge non devono essere in contrasto con le norme costituzionali.
- Leggi -> sono atti normativi posti in essere secondo le regole previste dalla Costituzione.
- Atti aventi forza di legge distinguiamo:
- Leggi ordinarie -> sono i provvedimenti approvati dal parlamento in seguito ad un procedimento disciplinato nella carta costituzionale.
- Decreti legge -> sono emanati dal governo in caso straordinari di necessità ed urgenza; hanno valore di legge, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione (art. 77 Cost.).
- Decreti legislativi -> sono emanati dal governo in base ad una legge delega votata in Parlamento; hanno valore di legge ordinaria, ma devono essere rispettosi dei limiti posti dalla legge delega (art. 76).
- Regolamenti -> sono fonti di secondo grado emanati dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa. Hanno essenzialmente la funzione di rendere più agevole l'applicazione della legge, specificandola. Questi non possono contrastare né la costituzione, né le leggi, né gli atti aventi forza di legge.
- Usi (o consuetudine) -> sono regole di comportamento osservate dai consociati per un periodo di tempo in modo costante ed uniforme, nella convinzione di sottostare ad una regola di diritto. Gli usi sono espressamente indicati come fonti del diritto, dall'art.1 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre la loro efficacia è disciplinata nel successivo ART.8. Questi, infatti, possono essere:
- Secundum legem, se richiamati in una norma di legge;
- Praeter legem, se non richiamati dalla legge ma comunque fonte di diritto;
- Contra legem, se contrario ad una norma di legge o regolamento.
Gli usi sono solitamente pubblicati in raccolte ufficiali redatte da enti autorizzati (di regola le camere di commercio). Tali raccolte di usi (ART.9) sono utili come prova certa dell'esistenza e vigenza dell'uso, poiché è sempre possibile fornire prova contraria.
2 elementi fondamentali degli usi:
- Diurnitas - la consuetudine è quindi la ripetizione costante di un comportamento nel corso del tempo;
- Opinio Juris ac necessitatis - convinzione che quel comportamento abbia un senso giuridico.
Efficacia della legge nel tempo
Entrata in vigore
Affinché una legge entri in vigore è richiesto:
- Approvazione da parte delle due camere
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (art. 73 Cost.)
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 73 Cost., ultimo comma)
- Decorso di un periodo di tempo, definito "vacatio legis" che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge e che di norma ha una durata di 15 giorni
La norma giuridica ricollega al verificarsi di una data fattispecie (un fatto o una serie di fatti) una certa conseguenza giuridica (es: acquisto/perdita di un diritto, sorgere/estinguersi di un obbligo, ecc.). La fattispecie astrattamente descritta dalla norma determina la conseguenza giuridica prevista quando si verificano in concreto i fatti astrattamente previsti da quella norma. Quindi la norma si applica alla fattispecie in essa descritta (in astratto) che si verifica (in concreto) successivamente alla sua entrata in vigore.
Art.11 - La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Art. 15: Abrogazione della legge
Una legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l'efficacia. Per abrogare una legge occorre sempre l'intervento di una nuova disposizione di pari valore gerarchico: una legge è abrogata da una legge posteriore. L'abrogazione può essere:
- Espressa, se la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore
- Tacita, se manca nella legge posteriore una dichiarazione formale
Art. 12: Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso se non quello palese inteso dal legislatore. Per applicare è necessario prima interpretare e per interpretare bisogna:
- Interpretazione letterale - prende in considerazione le parole nel loro ordine preciso, senza discostarsi dal testo di essa
- Interpretazione teologica - secondo la volontà del legislatore utile per capire quali fossero le intenzioni del legislatore.
Si tratta dunque di due passaggi successivi: 1. interpretazione letterale ---> 2. individuazione della volontà del legislatore. Ma come si individua la volontà del legislatore (voluntas legis)? Mediante due criteri:
- Un primo criterio storico, che cerca l'intenzione del legislatore in base al momento storico in cui è stata emanata;
- Un secondo criterio sistematico, che fa riferimento alla collocazione della legge nell'intero sistema normativo odierno.
Analogia
Nel momento in cui una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si va a vedere le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. L'analogia può essere di due specie:
- Analogia legis: il caso è disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile;
- Analogia iuris: si ricorre quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico che viene regolato ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Inoltre è possibile distinguere altri tipi di interpretazione, in base al soggetto da cui proviene:
- Interpretazione giudiziale - la disposizione è interpretata dal giudice
- Interpretazione dottrinale - viene raccolto materiale utile all'interpretazione delle varie disposizioni da parte degli studiosi di diritto, al fine di mostrarne i vari significati
- Interpretazione autentica - proviene dallo stesso legislatore, il quale emana apposite disposizioni per chiarire il significato di altre preesistenti.
Fatti giuridici sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico. Si distinguono in:
- Fatti naturali = causati da eventi naturali, senza che vi sia la volontà dell’uomo. Es: un terremoto.
- Fatti umani o atti giuridici = sono posti in essere da un soggetto giuridico (che deve avere capacità di intendere e di volere), come frutto di un’attività consapevole e volontaria. Si distinguono a loro volta in:
- Atti leciti = sono posti in essere in maniera conforme al diritto;
- Atti illeciti = sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge, arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico (che ha diritto al risarcimento del danno).
Lez. 2: Persone fisiche
= tutti gli esseri umani facenti parte della collettività. Alla persona fisica si ricollegano le nozioni di capacità giuridica e capacità d’agire.
Capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri. Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando la si acquista. In particolare:
- Si acquista dal momento della nascita
- È la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, attribuita a tutte le persone fisiche
- Alcune posizioni giuridiche sono tutelate anche per il concepito (= soggetto non ancora nato) es: nel tema delle successioni, il concepito può avere capacità di succedere per causa di morte, per legge o testamento
- Si estingue nel momento della morte
Abbiamo detto che si perde con la morte, ma può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo: l'art. 4 del codice civile prevede il caso di commorienza, stabilendo che in questo caso le persone si considerano morte nello stesso momento.
Capacità d’agire è l'attitudine a compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica. È definita dal codice civile nell’art. 2. Si acquista con la maggiore età, ossia con il compimento dei 18 anni, ma certi atti sono validamente compiuti anche da chi ha meno di 18 anni, come in questi casi:
- Matrimonio - il tribunale su istanza del minore, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni adottate, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni. Il minore si emancipa, in questo modo, assumendo limitata capacità d’agire, e può compiere i seguenti atti:
- Tutti gli atti di ordinaria amministrazione
- Con l’assistenza del curatore può compiere atti di straordinaria amministrazione. Qualora dovesse mancare un curatore, questi atti sono annullabili
- Lavoro - secondo l’opinione prevalente la capacità d’agire in materia di rapporti di lavoro si acquista a 15 anni, purché non si tratti di lavori pesanti
- Riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio - può essere fatto anche dai genitori che abbiano compiuto 16 anni d’età
Limiti della capacità d’agire = incapacità legale
Alcuni soggetti, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sono capaci di intendere e di volere.
Interdizione giudiziale
- Pronunciata dal tribunale
- E promossa da:
- Coniuge
- Parenti entro il 4° grado
- Pubblico ministero
- Presupposti:
- Infermità di mente = grave tanto da impedire al soggetto di esprimere la propria volontà
- Abitualità di detta infermità
- Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi patrimoniali ed extrapatrimoniali
L’interdetto non può porre in essere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per cui il giudice nomina a suo carico un tutore, che compirà i suddetti atti a nome dell’interdetto. L’interdizione impedisce al soggetto di compiere negozi giuridici di natura personale (es: matrimonio, riconoscimento di un figlio naturale): in questo caso il tutore non può sostituirsi a lui. I negozi giuridici compiuti dall’interdetto sono annullabili. Ricordiamo infine che la dichiarazione di interdizione deve essere resa pubblica.
Interdizione legale
- È una pena accessoria prevista dal codice civile ad una condanna definitiva, all’ergastolo o alla reclusione superiore a 5 anni.
- Ha funzione sanzionatoria.
- Colpisce soggetti perfettamente in grado di intendere e di volere.
- È valida per tutti i negozi patrimoniali, ma non fa perdere la capacità d’agire nei negozi di carattere personale.
- Anche in questo caso viene nominato un tutore.
Inabilitazione è pronunciata con sentenza dal tribunale quando ricorrono, alternativamente all’interdizione, i seguenti presupposti:
- Infermità mentale non così grave = malattia che non priva il soggetto completamente della capacità di intendere e di volere
- Prodigalità = impulso patologico che spinge il soggetto allo sperpero di denaro, esponendo così la famiglia a gravi pregiudizi economici
- Abuso abituale di bevande alcooliche e di sostanze stupefacenti
- Sordità e cecità dalla nascita
In questo caso il tribunale nomina un curatore, che si affianca al soggetto per porre in essere atti di straordinaria amministrazione.
Incapacità naturale è la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria nel momento in cui si stipula un negozio giuridico. Si pensi alla persona che si trova temporaneamente incapace di intendere e di volere, perché sotto l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche. In questo caso il soggetto può contestare l’atto compiuto, se riconosce che nel momento in cui l’ha concluso ero in uno stato di incapacità di intendere e di volere: l’atto è quindi annullabile.
In merito ai negozio conclusi dall’incapace naturale dobbiamo però distinguere:
- Negozi unilaterali - Se ne deriva un grave pregiudizio al patrimonio del soggetto stesso, possono essere annullati dimostrando lo stato di incapacità naturale in cui si presentava il soggetto. Possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa
- Contratti - Per l’annullamento in questo caso è necessaria la malafede dell’altro contraente, capace di intendere e di volere, e lo stato di incapacità naturale del soggetto
Nota Bene: v’è differenza tra tutore e curatore. In particolare:
- Tutore = compie i vari atti in nome e per conto del soggetto interdetto;
- Curatore = non si sostituisce all’incapace, ma integra la volontà di quest’ultimo.
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