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LIBERTÀ AUTONOMIA CONTRATTUALE

Si parla di libertà autonomia contrattuale quando si afferma che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altro o contro la propria volontà.

Le principali libertà che derivano dalla autonomia contrattuale sono:

  • Libertà di scegliere fra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge
  • Libertà di determinare il contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla legge
  • Libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal codice civile o da altre leggi, ma ideati e praticati dal mondo degli affari (es. leasing, franchising)

I limiti imposti all'autonomia contrattuale di una delle parti sono a vantaggio dell'altra parte. Parliamo di contratti in serie, di massa, per adesione dove il contenuto è predeterminato dal contraente forte e l'altra parte non può trattare; le condizioni generali sono valide nei

confronti di tutti i contraenti. Per tutelare il consumatore (contraente debole) le clausole vessatorie (condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione) devono essere per iscritto. Le clausole aggiunte a penna prevalgono su quelle stampate. Vi è inoltre l'obbligo a contrarre che è un limite dell'autonomia contrattuale posto a carico del contraente forte: l'impresa in monopolio è obbligata a stipulare contratti con tutti e a garantire la parità di trattamento. Limiti imposti all'autonomia contrattuale di entrambe le parti: - Inserzione automatica quando la clausola contrattuale voluta dalle parti è contraria ad una norma imperativa: la clausola contrattuale è nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma imperativa. - Intervento dell'autorità pubblica quando lo Stato...

determina i prezzi dei beni a largo consumo (es. energia elettrica) o delle tariffe di determinati servizi pubblici (es. servizi telefonici). Le clausole contrattuali imposte dalla pubblica autorità sono automaticamente inserite nel contratto.

Il contenuto del contratto non è dunque solo il frutto dell'accordo delle parti, ma è risultante di una pluralità di componenti; le 4 fonti del regolamento contrattuale sono:

  1. Volontà espressa delle parti
  2. Legge
  3. Usi o consuetudini
  4. Equità

Usi ed equità assumono carattere suppletivo (valgono solo in mancanza della volontà espressa dalle parti o di disposizioni di legge).

Gli elementi essenziali del contratto sono quelli che devono necessariamente sussistere perché un contratto possa ritenersi esistente, in mancanza anche solo uno di essi, il contratto è NULLO:

  1. Accordo delle parti
  2. Causa
  3. Oggetto
  4. Forma

ACCORDO DELLE PARTI: è l'incontro tra due

Manifestazioni o dichiarazioni di volontà. La dichiarazione può avvenire in modo espresso (quando la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto o oralmente o con un qualsiasi altro segno) o tacito (mediante comportamenti, ad esempio con gesti: indicare).

L'accordo può raggiungersi in modo simultaneo o per fasi successive mediante scambio di proposta e accettazione: in questo caso avremmo la proposta (dichiarazione di volontà del soggetto che prende l'iniziativa di un contratto) e l'accettazione (dichiarazione di volontà del destinatario della proposta che si rivolge al proponente).

La proposta deve essere completa di tutti gli elementi (non deve lasciare dubbi sul contenuto).

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (= finché l'accettante non fa sapere che ha accettato la proposta, la proposta può essere revocata).

L'accettazione deve essere conforme alla proposta.

altrimenti vale come nuova proposta

L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (= la revoca avviene prima che il proponente sappia che l'accettante stava accettando)

Il contratto si conclude quando l'accettante fa sapere al proponente di avere accettato la proposta.

LA CAUSA:

2. è la funzione economico-sociale dell'atto di volontà, lo scopo oggettivo del contratto che deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Se la causa è illecita si ha la nullità del contratto. (es. Causa della vendita: scambio di cosa con prezzo).

La causa, che ha carattere oggettivo, va distinta dal motivo, cioè dalla ragione soggettiva dell'agire della persona.

La giurisprudenza esige la cosiddetta "expressio causae", cioè l'enunciazione esplicita della causa; richiesta anche per atti

di liberalità e si parla in quel caso di "causa donandi". La causa nei contratti a titolo oneroso, la causa si basa su uno scambio di prestazioni, mentre in quelli a titolo gratuito la prestazione di una delle parti non trova giustificazione in una controprestazione dell'altra parte, ma anche questi contratti hanno ciascuno una propria causa (es. causa della donazione: spirito di liberalità). I contratti tipici, proprio perché previsti e regolati dalla legge, hanno tutti una causa (causa tipica), mentre per i contratti atipici il giudice dovrà accertare se siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (causa atipica). Spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in unico contratto di più contratti tipici, si parla allora di causa mista. Nei contratti collegati non c'è un contratto unico ma una pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno un'autonoma.causa. I contratti astratti, cioè diretti a produrre effetti per sola volontà delle parti indipendentemente dalla esistenza di una causa, sono inammissibili. L'OGGETTO: 3. è la cosa, la prestazione o il diritto che viene trasferito per mezzo del contratto da una parte all'altra. Deve essere possibile materialmente e giuridicamente (es. no parti del corpo), lecito (senza contrasto con norme imperative, buon costume e ordine pubblico), determinato o determinabile (deve essere già identificato o comunque identificabile). LA FORMA: 4. è il modo mediante il quale le parti esprimono e manifestano la loro volontà. Esiste il principio di libertà della forma per cui le parti possono manifestare la loro volontà per iscritto, verbalmente o tacitamente. Fanno eccezione i contratti immobiliari: i contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili devono, a pena di nullità, essere conclusi per atto.

La forma scritta può consistere o in un atto pubblico o una scrittura privata o in una scrittura privata autenticata:

  • atto pubblico: è il documento redatto dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato
  • scrittura privata: consiste nel documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale
  • scrittura privata autenticata: può essere da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.

L'atto pubblico e la scrittura privata autenticata formano il titolo per la trascrizione del contratto nei registri Immobiliari.

L'atto pubblico è richiesto, a pena di nullità del contratto, solo in casi eccezionali; in questi casi si parla di forma solenne che è richiesta per esempio nella donazione.

La forma scritta è richiesta dalla legge per la validità del contratto. In mancanza della forma scritta il contratto è nullo.

In altri casi la legge richiede la forma scritta.

sulla sua forma definitiva. La minuta di contratto può essere utilizzata come base per la redazione del contratto definitivo. solo per la prova del contratto. In questi casi il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto.

contratto preliminare

Il contratto preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. La figura più diffusa è il preliminare di vendita dei punti, il trasferimento della proprietà si avrà solo quando le parti concluderanno il contratto definitivo. È utilizzato quindi dalle parti per assicurarsi l'una l'impegno dell'altra. Inoltre, prevede l'eventualità che una delle parti non adempie il preliminare, l'altra può rivolgersi al giudice ed ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligazione di contrattare. Il giudice emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

Altra figura è la minuta di contratto o lettera di intenti, dove le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non sulla sua forma definitiva. La minuta di contratto può essere utilizzata come base per la redazione del contratto definitivo.

ancora punti essenziali. In questo caso, se non si raggiunge il successivo accordo, i punti mancanti non si potranno fare ricorso e il contratto sarà nullo. Contratti con il consumatore: Nel codice del consumo ci sono nuove norme per una maggiore tutela delle esigenze di protezione del consumatore. Ci si riferisce al contratto che intercorre tra: - professionista: una persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale (cioè svolge un'attività non occasionalmente), conclude contratti aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. - consumatore: una persona fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi del professionista per utilizzarli a fini personali. È un contratto con il quale il contraente forte, cioè il professionista, può avvalersi della propria forza contrattuale per imporre al consumatore, cioè

fatta valere dalprof

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher landinachen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Riolfo Gianluca.