DIRITTO!
CAPITOLO 1- DIRITTO PRIVATO!
Diritto è!
• un sistema di regole per la soluzione di conflitti tra gli uomini (NO violenza) =>
realizzare un equilibrio stabile fra i diversi interessi in conflitto nella società.!
• la base della civiltà!
regole che mutano nel TEMPO (dall’antica società agricola a quella moderna società
industriale)/diversificano nello SPAZIO.!
L’osservazione del diritto è assicurata dalla minaccia delle sanzioni.!
Organizzazione giuridica serve a ordinare la società secondo il diritto.!
• autorità superiore che crea regole per la soluzione di conflitti!
• “ “ che applica regole per risolvere i conflitti!
• chi crea il diritto? 1.autorità nazionale (Stato)!
! ! ! ! 2.autorità sovranazionale (Comunità europea)!
! ! ! ! 3.autorità infrastatuali (regioni e enti locali)!
• chi crea il diritto? —> gli organi dello Stato (Parlamento e governo) !
! della Comunità europea (consiglio)!
! ! ! ! ! delle regioni e enti locali (consigli regionali, ! !
! ! ! ! ! ! ! ! provinciali,comunali)!
• chi applica il diritto? —> da un organo separato dallo Stato: autorità giudiziaria !
della Comunità E.: Corte di giustizia!
Legittimazione del diritto!
il diritto vige in un dato tempo e luogo perché accettato (anche se non da tutti) => la sua
legittimazione non è l’autorità ma il CONSENSO.!
Norma giuridica!
• è l’unità elementare del sistema del diritto!
• regola dei rapporti => rapporti giuridici —> sogg. passivo avente un dovere imposto da una norma!
! ! ! ! ! ! —> sogg. attivo nell’interesse del quale il dovere è imposto, !
! ! ! ! ! ! pretende dal primo l’osservanza del dovere!
• provviste di una sanzione!
• dotate di forza cogente (che lo stato applica)!
1
• l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una comunità all’interno di uno
sistema giuridico, es. lo Stato, è l’ORDINAMENTO GIURIDICO !
• norme applicabili in Italia!
• più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria: ISTITUTO!
• si rivolge a dei destinatari!
• ha due caratteristiche che la differenzia da altre norme: !
! ! ! GENERALE —> può essere applicata a un numero infinito di casi.!
! ! ! ASTRATTA —> riguarda una serie ipotetica di fatti!
• grado di generalità e astrattezza è + o - elevato:!
! ! * + elevate: ! quelle che si rivolgono a chiunque/qualunque fatto:!
! ! ! ! NORME DI DIRITTO COMUNE/GENERALE!
! ! * - elevate:! quelle con limitato grado di generalità e astrattezza => ! ! !
! ! delimitano i soggetti/fatti cui si riferiscono:!
! ! ! ! NORME DI DIRITTO SPECIALE!
• sono precostituite (sono create prima dell’insorgere del conflitto) => uniformità di
soluzione!
• il giudice risolve un conflitto già insorto con la SENTENZA (si rivolge a fatti e persone
determinati)!
• definisce una:FATTISPECIE è astratta —> confrontiamo con una fatt. concreta, se !
! ! ! ! ! ! coincidono si applica la disciplina.!
! ! ! ! concreta —> quello che succede!
! ! DISCIPLINA (applicabile alla fatt.): è la conseguenza!
!
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO=2 grandi sistemi di norme!
DIRITTO PRIVATO/DIRITTO COMUNE—> diritto che regola i rapporti tra i privati. !
! ! ! —> I suoi istituiti caratteristici (proprietà, contratto, responsabilità !
! ! ! civile, l’impresa) valgono sia per i privati che pubblici.!
DIRITTO PUBBLICO —> ! diritto che regola i rapporti tra stato o altro ente pubblico !
! ! ! ! (pubblica amministrazione se esercita le funzioni attribuite !
! ! ! ! dalle leggi) e privati. !
! ! ! —> riguarda quei rapporti ai quali lo Stato o altro ente pubblico !
! ! ! partecipano come enti dotati di sovranità. !
! ! ! —> protegge l’interesse generale della collettività!
! ! ! —> sistema di norme che regola i presupposti/forme/modi ! !
! ! ! d’esercizio della sovranità.!
2
! ! ! —> regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti autoritativi (basati
! ! ! sull’esercizio di poteri sovrani che lo Stato o altro ente pubblico !
! ! ! stabilisce con singoli individui o enti)!
! ! ! —> sotto-sistemi: diritto costituzionale, amministrativo,penale, !
! ! ! processuale!
DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO!
D. OGGETTIVO —> norme giuridiche emanate dal legislatore, Stato(norme che
prescrivono agli individui dati comportamenti => prescrivendo OBBLIGHI e DIVIETI =>
impongono DOVERI)!
D. SOGGETTIVO —> pretesa di un soggetto volta a ottenere una determinata
prestazione ( che altri assumano un comportamento prescritto da una norma).!
! ! —> è un interesse protetto dal diritto ogg. => il sogg. portatore !
! ! ! dell’interesse protetto = sogg. titolare del diritto!
! ! —> sottocategoria D. ASSOLUTO:
—> diritti che sono riconosciuti a un sogg. nei !
! ! ! ! ! ! confronti di tutti. Tra i d. assoluti: D. REALI, assoluti sulle cose !
! ! ! ! ! ! (es. : d. proprietà), D. PERSONALITÀ, assoluti sulle persone. !
! ! ! ! ! ! (es.: d. alla vita).!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! es. : “diritto di proprietà”: diritto del propr. di escludere chiunque
! ! ! ! ! ! dalla utilizzazione della cosa che forma oggetto della sua !
! ! ! ! ! ! proprietà. il dovere di tutti di astenersi dalla utilizzazione della !
! ! ! ! ! ! cosa di proprietà altrui.!
! ! ! ! ! ! D. RELATIVO:
! ! ! ! ! —>! diritti che spettano ad un soggetto nei !
! ! ! ! ! ! confronti di una o più persone determinate o determinabili (es. :
! ! ! ! ! ! diritto al risarcimento del danno —> a chi ha subito il danno dei
! ! ! ! ! ! confronti di colui che ha commesso il fatto). Tra i d. relativi: D. di
! ! ! ! ! ! CREDITO, diritti ad una prestazione economica, D. di !
! ! ! ! ! ! FAMIGLIA, diritti reciproci fra i componenti della famiglia (es. : !
! ! ! ! ! ! d. alla riservatezza).!
es. art 2043 —> “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno. » è una norma che impone un dovere a un sogg. A: dovere di risarcire i
danni da lui scagionati al sogg. B. dovere impostogli negli interessi del sogg. B che ha subito il danno. il sogg. B
pretende l’osservanza da parte del sogg. A, del dovere imposto dalla norma => DIRITTO SOGGETTIVO.!
!
es. :”diritto di proprietà” in senso OGG. si fa riferimento alle norme del codice civile e altre leggi che regolano rapporto
fra uomini in possesso di cose => proprietà.!
! in senso SOGG. si fa riferimento all’insieme delle pretese che le norme riconoscono al
proprietario di una cosa nei confronti di ogni latro soggetto.!
!
SOGGEZIONE = quando una norma espone un sogg. a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui.!
POTERE = la situazione attiva correlativa a una soggezione. !
ONERE = comportamento che il soggetto è libero di osservare o non ma che deve osservare se vuole realizzare un
risultato.!
!
!
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FATTI GIURIDICI,A TTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI!
FATTO GIURIDICO = accadimento naturale/umano => effetto giuridico costitutivo, modificativo, estintivo di rapporti !
! ! ! ! ! ! giuridici.!
! ! ! ! ! —> può anche essere del tutto indipendente dall’opera dell’uomo!
! ! —> fatto umano (a volte) —> es. : la costituzione, modificazione, estinzione di un rapporto !
! ! ! ! ! giuridico è tale solo come effetto di un comportamento dell’uomo !
! ! ! ! ! VOLONTARIO E CONSAPEVOLE.!
! ! ! ! ! es. : FATTO DOLOSO O COLPOSO.!
! ! —> FATTI/ATTI LECITI —> conforme al diritto!
! ! —> FATTI/ATTI ILLECITI —> NON conforme al diritto!
! ! —> COMPORTAMENTI DISCREZIONALI —> soggetto è libero di compierlo!
! ! —> COMPORTAMENTI DOVUTI —> soggetto è obbligato a compierlo (es. : pagamento debito)!
Articolo 2047 esonera da responsabilità per fatto illecito, l’incapace di intendere e volere.!
ATTI GIURIDICI = sottocategoria dei fatti giuridici (N.B SOLO GIURIDICI)!
! ! —> atti destinati a produrre effetti giuridici.!
! ! —> art 2: perché possano produrre effetti è necessario—> capacità di intendere e volere!
! ! ! ! ! ! ! ! —> legale capacità di agire!
! ! —> sono: —> DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ’ —> Il soggetto deve aver voluto il fatto e l’effetto.!
! ! ! es. : CONTRATTO = atto giuridico risultante dall’accordo di 2 o più parti => !!
! ! ! regolamento, estinzione, costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale.!
! ! ! —> DICHIARAZIONI DI SCIENZA—> soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto !
! ! ! giuridico.!
! ! ! es. : dichiarazione con la quale in creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del
! ! ! proprio credito.!
! ! ! Effetto= provare l’esistenza di fatti giuridici costitutivi o modificativi o estintivi di !
! ! ! rapporti.!
NEGOZIO GIURIDICO = Atto di autonomia privata diretto a uno scopo pratico e riconosciuto dall’ordinamento e !
! ! ritenuto meritevole di tutela, cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere
! ! e assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.!
! ! —> atti di volontà (=> atti giuridici)!
! ! —> nostro codice civile ha ignorato la categoria del negozio giuridico => ha regolato come categoria
! ! generale: CONTRATTO!
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CAPITOLO 2!
- LE FONTI DEL DIRITTO E
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE! ! ! ! ! !
FONTI DI PRODUZIONE ! ! ! ! ! FONTI DI COGNIZIONE!
—>modi di formazione delle norme g. !! —> testi che contengono le norme g. già formate !
! ! ! ! ! ! ! —> per conoscere una norma di legge !
! ! ! ! ! ! ! —> es. : la gazzetta ufficiale!
FONTI DEL D. NAZIONALE! ! ! FONTI DEL D. SOVRANAZIONALE!
—> basate sulla sovranità dello Stato ira.! ! —> basate sui poteri della Comunità E.!
! SISTEMA DELLE FONTI!
1) Il Trattato della Comunità e. e i regolamenti comunitari!
2) la Costituzione e le leggi costituzionali !
3) le leggi ordinarie dello Stato!
4) le leggi regionali!
5) i regolamenti!
6) gli usi!
GERARCHIA tra le norme giuridiche => le norme in fonti di grado superiore vincolano l’attività produttiva di
norme mediante fonti di grado inferiore, le quali, non possono produrre norme in contrasto con quelle già
formate da fonti di grado superiore => la illegittimità delle norme che risultano in contrasto.!
es. : le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione.!
i regolamenti non possono contrastare con le leggi ordinarie.!
COSTITUZIONE = legge fondamentale della Repubblica!
! ! —> costituzione rigida!
! ! —> è una legge che per essere modificata necessita un procedimento di revisione !
! ! costituzionale ( necessaria anche per le altre leggi costituzionali per le quali la ! !
! ! Costituzione formula una riserva di legge costituzionale => solo con la legge costituì. si !
! ! possono regolare determinate materie )!
! ! —> una norma di legge in contrasto con la Costituzione o altre leggi costituzionali —> !
! ! costituzionalmente illegittima. Chi può ritenerla tale è la CORTE COSTITUZIONALE !
! ! ( giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge !
! ! dello Stato e delle regioni)!
LEGGI ORDINARIE = procedimento di formazione di norme giuridiche !
! ! ! —> equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria: DECRETI LEGGE (
! ! ! che possono essere emanati solo in casi straordinari di necessità e urgenza e !
! ! ! perdono efficacia se entro 60 gg il parlamento non li converte in legge. ).!
LEGGI REGIONALI = portato dell’autonomia anche legislativa che la Costituzione riconosce alle regioni
nelle materie indicate nell’art 117!
REGOLAMENTI = fonte norma sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle !
! ! disposizioni di legge.!
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! ! —> emanati dal governo / altre autorità : regioni, provincie, comuni, Banca d’Italia, !
! ! Commissione nazionale e per le società e la borsa.!
! ! —> regolamenti governativi di esecuzione : emanati per regolare nei dettagli materie già !
! ! ! ! ! ! ! regolate dalla legge!
! ! —> regolamenti governativi indipendenti : emanati per regolare materie non regolate da !
! ! ! ! ! ! ! alcune leggi.!
USI / CONSUETUDINI = è il consueto modo di comportarsi degli operatori di un dato settore!
! ! =!fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche => consistono !
! ! ! nella pratica uniforme e costante di certi comportamenti + convinzione che i !
! ! ! comportamenti siano giuridicamente obbligatori.!
! ! ! —> PRASSI : non è uso come fonte di diritto!
! ! ! —> convinzione che un comportamento generalizzato sia ubbidienza a una non !
! ! ! scritta norma di diritto => un uso !
! ! ! ES. : dando la mancia ci si conforma a una pratica generalizzata MA si sa che !
! ! ! non si è obbligati.!
DIRITTO COMUNITARIO ! —> il TRATTATO istitutivo della Comunità europea!
! ! ! ! —> REGOLAMENTI emanati dal Consiglio della Comunità nelle materie !
! ! ! ! fissate dal trattato.!
EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO (CAP 2- PARAGRAFO 2)!
PUBBLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI nella Gazzetta ufficiale=> leggi e regolamenti diventano
obbligatori => entrano in vigore => diventano conoscibili MA in modo astratto (conoscibili solo attraverso la
pubblicazione).!
Le leggi cessano di avere efficacia ! —> 1)per una legge successiva!
! ! ! ! ! —> 2)per referendum popolare! ! !
! ! ! ! ! —> 3)sentenza di illegittimità costituzionale !
! ! in questi casi (1-2-3) si parla di abrogazione espressa.!
! ! ! ! ! —> incompatibilità con una nuova disposizione di legge!
! ! ! ! ! —> nuova legge => la precedente norma viene tacitamente !
! ! ! ! ! ! ! abrogata!
La legge non ha effetto retroattivo (è un precetto costituzionale solo per leggi penali => nex può essere
punito se non in forza di una legge che è entrata in vigore prima del fatto commesso)!
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE (CAPITOLO 2-PARAGRAFO 3)!
INTERPRETAZIONE —> operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati da legge. Deve
aderire al senso letterale delle parole e essere il più possibile corrispondente all’intenzione del legislatore.!
! ! ! —> I. LETTERALE: dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
! ! ! ! ! ! esse.!
! ! ! —> I. TELEOLOGICA : dall’intenzione del legislatore !
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=> la legge va interpretata alla lettura=> giudice deve attenersi al diritto=> non può interpretare
liberamente la legge.!
! ! ! —> ESTENSIVA: l’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore.!
! ! ! si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello !
! ! ! letterale. La legge dice meno di ciò che il legislatore voleva dire. ES. : “Tutti i !
! ! ! cittadini” dovrebbe spettare a tutti gli essere umani, non solo ai cittadini.!
! ! ! —> RESTRITTIVA: La legge utilizza una formula troppo ampia. Si da alle parole !
! ! ! un significato più ristretto di quello comune.!
! ! ! —> SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO: interpretazione effettuata in base ai
! ! ! principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della
! ! ! concorrenza.!
APPLICAZIONE ANALOGICA —> Ordinamento giuridico statuale deve essere COMPLETO => deve
essere in grado di dare una soluzione di ogni possibile conflitto che si genera fra coloro che vi sono
sottoposti. SE vi sono lacune => applicazione analogica del diritto. !
—> non può essere applicata a norme penali!
—> non può essere applicata a norme eccezionali (fanno eccezione a regole generali)!
Se il giudice: 1) non trova una norma che prevede il caso da risolver!
! 2) non trova norme relative a casi analoghi. !
! ! => decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. principi non !
! ! scritti che si ricavano per induzione da una pluralità di norme.!
!
CAPITOLO 3- LE PERSONE!
• l’uomo = persona/ soggetto di diritto identificato da un nome!
! = centro di imputazione o punto di riferimento di diritti e doveri.!
! ! —> stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi: DOMICILIO !
! ! che normalmente coincide con la RESIDENZA (luogo della dimora abituale
! ! della persona). DIMORA = luogo in cui la persona attualmente soggiorna !
! ! (es. : la seconda casa per il fine settimana). SOGGIORNO ( albergo)!
! ! ES. : una persona può svolgere la propria attività professionale in un !
! ! comune ( e avervi il domicilio ) e abitare in un altro (residenza)!
! ! Domicilio generale : sede principale degli affari di una persona!
! ! Domicilio speciale: la persona può eleggerlo coma atto scritto => ! !
! ! determinare atti o affari.!
!
- PERSONA —> 2 tipi —> FISICHE: 2 capacità —> Giuridica: Idoneità di un sogg. !
! ! ! ! ! ! ! di essere titolare di diritti e doveri.!
(esempio l’uomo)
! ! ! ! ! ! ! ! Capacità che assume CIASCUNO!
! ! ! ! ! ! ! ! quando nasce e perde quando muore.!
!
! ! ! ! ! ! ! ! E’ statica.
7
Una dichiarazione della nascita => atti di nascita => l’uf
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