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DECRETI LEGGE

Il decreto legge è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 Cost. della Costituzione. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti legge perdono efficacia se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. (Legge di conversione)

Fonti statali, il decreto legge:

  • Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di Assemblea
  • Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.
  • Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro 5 giorni".

Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.

DECRETI IN CASO DI GUERRA

3) DECRETI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

4) REFERENDUM ABROGATIVI

5) Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le FONTI PRIMARIE dell'ordinamento italiano.

L'ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

Le fasi di cui si compone l'iter legis sono:

- L'iniziativa legislativa

- La deliberazione delle Camere

- La promulgazione della legge

L'iniziativa legislativa

Hanno diritto di iniziativa legislativa:

- Il Governo (disegni di legge)

- Ogni parlamentare

- 50.000 elettori

- Ogni Consiglio regionale

- Il CNEL

LA DELIBERAZIONE DELLE CAMERE

Tipi di procedimento

Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una commissione parlamentare scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura:

- PROCEDIMENTO ORDINARIO

- PROCEDIMENTO

MISTO

PROCEDIMENTO IN SEDE DELIBERANTE

IN SEDE REFERENTE

La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e a eventuali emendamenti. Trasmette, poi, il testo finale all'Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti. Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell'altra Camera (navette)

IN SEDE REDIGENTE

Tale procedura punta a sgravare l'Aula dalla discussione e dall'approvazione di articoli e emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge.

IN SEDE DELIBERANTE

Alla commissione viene demandata l'intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione. Non c'è dibattito e voto in Aula. Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.

INTEGRAZIONE

DELL'EFFICACIA

PROMULGAZIONE: ad opera del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere

(per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l'obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato.

Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.

PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti normativi.

LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI

La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative.

Il decreto legislativo è quell'atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega. Avente forza di legge vuol dire che ha la stessa capacità della legge di resistere all'abrogazione.

quella disciplina che era stata prevista dal decreto legge non convertito, oppure  Con un decreto legislativo di ratifica, quindi si conferma e si rende definitiva quella disciplina prevista dal decreto legge non convertito. Entrambi i provvedimenti devono essere adottati entro un anno dalla scadenza dei 60 giorni. In conclusione, il decreto legge è uno strumento normativo adottato dal governo in casi di necessità e urgenza, che ha lo stesso valore di una legge. Tuttavia, per garantire il rispetto dei principi costituzionali, il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal suo emanazione. In caso contrario, si procede con una legge sanatoria o con un decreto legislativo di ratifica per garantire la validità delle norme contenute nel decreto legge non convertito.

Quella disciplina che era decaduta per effetto della scadenza del decreto legge senza conversione o

Il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (Art. 77 Cost.)

È vietata la reiterazione di un decreto legge, cioè non si può ad un decreto legge scaduto utilizzare un altro decreto legge. È una pratica che è stata adottata in particolare negli anni 80, ma che è stata poi cassata dalla Corte Costituzionale, in quanto provocava una sorta di esautoramento del potere legislativo. Quindi si ebbe un accentramento del potere normativo nelle mani del solo governo e con svuotamento sostanziale della funzione legislativa affidata al parlamento. In casi particolari è possibile però effettuare una sanatoria.

La L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di una sola delle Camere

La sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione

qualunque caso dimancata conversioneFONTI STATALI, I REGOLAMENTI PARLAMENTARI (sempre nello stesso gradino dellefonti statali troviamo i regolamenti parlamentari)

I regolamenti parlamentari sono quelli che regolano le organizzazioni dei due rami del
parlamento. I regolamenti parlamentari sono:

  • Fonti a competenza riservata
  • Fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione
  • disciplinare l'organizzazione di ciascuna

Hanno la riserva, ex art. 64 Cost. a
Camera, ivi compreso il procedimento legislativo.
Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo della loro legittimità
costituzionale.

Scendendo di gradino troviamo il REFEREDUM ABROGATIVO

È uno strumento di partecipazione diretta, cioè lo strumento attraverso il quale si ottiene
l'abrogazione di una certa disciplina. Viene definito strumento di partecipazione diretta
perché la decisione in ordine

All'abrogazione di una normativa statale vigente passa nelle mani del popolo. È uno strumento privilegiato di democrazia diretta. È "un atto-fonte del medesimo rango della legge ordinaria" (fonte primaria).

Scendendo abbiamo i REGOLAMENTI GOVERNATIVI / ESECUTIVI. Sono quegli atti che eseguono quanto stabilito dalla legge, quindi dal parlamento. Atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza. Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.

Procedimento di emanazione di regolamenti governativi:

  • deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
  • emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L'atto, a questo punto, è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tipologia di

regolamenti:

  • regolamenti di esecuzione delle leggi (importante) (Ricordare)
  • regolamenti di attuazione (Ricordare)
  • regolamenti indipendenti
  • regolamenti di organizzazione
  • regolamenti delegificati

Sempre sullo stesso ramo abbiamo GLI STATUTI REGIONALI, si dividono indisciplinati dall'art. 116 Cost.

  1. Statuti speciali: Adottati con legge costituzionale ma modificabili con legge regionale. Le modifiche agli Statuti speciali non sono sottoponibili a referendum.
  2. Statuti ordinari: Ciascuna Regione si dota di un proprio Statuto. Entro 3 mesi dalla pubblicazione, 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei Consiglieri regionali può proporre un referendum.

Questi regolano i rapporti istituzionali a livello regionale.

LA LEGGE REGIONALE è una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano.

dell'Art.117

Sono equiparate

alle leggi statali. Ai sensi le regioni hanno una competenza nel legiferare, infatti ci sono delle materie che sono di competenza esclusiva dello stato e delle materie di competenza concorrente, cioè la competenza è ripartita tra stato e regione. Lo stato pone la normativa di principio, la regione quella di dettaglio, cioè completa una normativa già individuata a monte dallo stato.

Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinate dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni). Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari: Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.

Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, mentre oggi la scelta spetta agli Statuti.

La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il Governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva competenza statale.

Il procedimentodi formazione della legge regionale:
  • iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati dagli Statuti
  • approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. È previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente.
  • promulgazione: spetta al Presidente della Regione.
  • pubblicazione sul B.U.R.
Non come ultimo gradino ma comunque secondario, troviamo le FONTI DEGLI ENTI LOCALI: Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato quali componenti che "costituiscono (art.114) la Repubblica".
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fede4581F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Nuccio Maria Rita.