Diritto privato dei contratti.
1 LEZIONE. 12/03/21
Il diritto non è una scienza esatta, è una scienza per la quale si discute a seconda dei
punti di vista.
FONTI DEL DIRITTO, secondo una definizione di PRODUZIONE (fonti di produzione),
cioè ciò che genera la norma, ovvero un atto o un fatto. Questa è una definizione che non
può essere messa in discussione in quanto non c’è un orientamento che la definisce in un
modo e un altro orientamento che la definisce in un altro.
sono tutti gli atti o i fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre
Le fonti del diritto
norme giuridiche.
La NORMA non nasce tale, è il frutto di un interpretazione ed è il frutto di una
qualificazione.
La norma può derivare da:
1) Un atto, da una fonte atto,
2) Un fatto: la possiamo rinvenire interpretando o qualificando un fatto giuridico.
(Es. usi e consuetudini)
Strumenti di reperimento delle fonti atto in questo caso parliamo di:
FONTI DI COGNZIONE: strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione.
Es. fonti di cognizione ufficiali: gazzetta ufficiale (G.U), gazzetta ufficiale degli atti
comunitari dell’unione europea (G.U.C.E)
Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”.
Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un
periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso tale periodo, vigono la presunzione
di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla.
Fonti di cognizione non ufficiali. Possono essere fornite da soggetti pubblici o
privati. Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale. Es. banche dati
pubbliche/private/giuridiche.
FONTI STATALI - COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI.
La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti. La Costituzione è
una fonte rigida, non può essere facilmente modificabile. La prima parte non può
essere modificata in quanto contiene i principi fondanti il nostro ordinamento.
Principio di uguaglianza, salute, ambiente, istruzione, paesaggio etc. Diritti
inviolabili della persona. Non c’è atto parlamentare o iniziativa che possa attentare
a questi principi. Tutte le norme siano essere del gradino più alto o siano essere del
gradino più basso convergere e non contrastare con questi valori. La seconda
parte della costituzione può essere rivista, può essere posta in discussione e
modificata. Per farlo c’è bisogno di un procedimento articolato come la riforma del
titolo V, che regola le competenze tra stato e regioni.
Insieme alla costituzione abbiamo:
Leggi costituzionali: sono quelle leggi ad approvazione rafforzata, in quanto per la
loro promulgazione ed emanazione hanno bisogno di un procedimento ad hoc.
Procedimento diverso da quello delle leggi ordinarie, proprio per la loro importanza
perché vanno a integrare, modificare o non la costituzione.
La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione
della Costituzione. Procedura aggravata ex art.138. Procedimento un po’ più articolato,
Prevede dei quorum di deliberazione più ampi.
LIMITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Limiti espliciti: posto dalla Costituzione (art.139): “La forma repubblicana non
1) può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Limiti impliciti:
2)
Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (principio democratico, di
eguaglianza, della sovranità popolare, etc.)
Nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo.
Scendendo di grado ci troviamo difronte alle LEGGI STATALI: sono le leggi formali
ordinarie, ad esse sono equiparati gli atti aventi forza di legge.
La legge formale: Espressione massima dell’esercizio del potere legislativo che
compete al parlamento. E’ l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del
Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica (legge ordinaria o
legge costituzionale).
Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della
legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata
dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:
DECRETI LEGGISLATIVI:
1) è un atto avente forza di legge adottato dal Governo.
l’intervento
Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dal decreto legge perché
parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo
viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione da parte
del Parlamento. Art. 76 Cost.
DECRETI LEGGE:
2) è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento
giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e
urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 Cost. della Costituzione. Entra in vigore
immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori,
poiché i decreti legge perdono efficacia se il Parlamento stesso non li converte
in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. (Legge di conversione)
Fonti statali, il decreto legge
Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di
Assemblea
Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal
Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.
Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”.
Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge
il decreto.
DECRETI IN CASO DI GUERRA
3) DECRETI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
4) REFERENDUM ABROGATIVI
5)
Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le FONTI
PRIMARIE dell’ordinamento italiano.
L’ITER LEGISLATIVO ORDINARIO
Le fasi di cui si compone l’iter legis sono:
L’iniziativa legislativa
La deliberazione delle Camere
La promulgazione della legge
L’iniziativa legislativa
Hanno diritto di iniziativa legislativa:
Il Governo (disegni di legge)
Ogni parlamentare
50.000 elettori
Ogni Consiglio regionale
Il CNEL
LA DELIBERAZIONE DELLE CAMERE
Tipi di procedimento
Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una
commissione parlamentare scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di
procedura:
PROCEDIMENTO ORDINARIO
PROCEDIMENTO MISTO
PROCEDIMENTO IN SEDE DELIBERANTE
IN SEDE REFERENTE
La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad
eventuali emendamenti.
Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme
agli emendamenti.
Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al
voto dell’altra Camera (navette)
IN SEDE REDIGENTE
Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed
emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale.
La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge.
IN SEDE DELIBERANTE
Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa:
il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione.
Non c’è dibattito e voto in Aula.
Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.
INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
PROMULGAZIONE: ad opera del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere
(per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge)
ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato.
Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi
nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a
promulgarla.
PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti normativi.
LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI
La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni
legislative.
Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa
acquisizione del potere legislativo tramite legge delega. Avente forza di legge vuol dire che
ha la stessa capacità della legge di resistere all’abrogazione, quindi nella gerarchia delle
fonti lo troviamo sullo stesso gradino della legge. Quindi è un atto del governo che
eccezionalmente esercita il potere legislativo (perché il governo ha potere esecutivo).
Le caratteristiche della legge delega sono:
Può essere conferita esclusivamente con legge formale,
Può essere conferita soltanto all’intero Governo e non ai singoli ministri,
Deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti necessari)
Procedimento del decreto legislativo:
Proposta del ministro competente,
Delibera del Consiglio dei ministri,
Emanazione del Presidente della Repubblica.
I DECRETI LEGGE NON CONVERTITI
In questo caso la disciplina viene meno, e i rapporti giuridici che da quella disciplina erano
regolati che fine fanno? Rimangono senza norme?
No! Per ovviare a questo problema, qualora non ci sia stata la conversione entro i 60
giorni, si procede o con:
Una legge sanatoria, quindi si sana e quindi si recupera quella disciplina che era
decaduta per effetto della scadenza del decreto legge senza conversione o
Il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in
materia (Art. 77 Cost.)
E’ vietata la reiterazione di un decreto legge, cioè non si può ad un decreto legge
scaduto utilizzare un altro decreto legge. E’ una pratica che è stata adottata in particolare
negli anni 80, ma che è stata poi cassata dalla Corte Costituzionale, in quanto provocava
una sorta di esautoramento del potere legislativo. Quindi si ebbe un accentramento del
potere normativo nelle mani del solo governo e con svuotamento sostanziale della
funzione legislativa affidata al parlamento. In casi particolari è possibile però effettuare una
sanatoria.
La L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di
una sola delle Camere
La sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di
mancata conversione
FONTI STATALI, I REGOLAMENTI PARLAMENTARI (sempre nello stesso gradino delle
fonti statali troviamo i regolamenti parlamentari)
I regolamenti parlamentari sono quelli che regolano le organizzazioni dei due rami del
parlamento. I regolamenti parlamentari Sono:
Fonti a competenza riservata
Fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione
disciplinare l’organizzazione di ciascuna
Hanno la riserva, ex art. 64 Cost. a
Camera, ivi compreso il procedimento legislativo.
Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo della loro legittimità
costituzionale.
Scendendo di gradino troviamo il REFEREDUM ABROGATIVO
E’ uno strumento di partecipazione diretta, cioè lo strumento attraverso il quale si ottiene
l’abrogazione di una certa disciplina. Viene definito strumento di partecipazione diretta
perché la decisione in ordine all’abrogazione di una normativa statale vigente passa nelle
popolo. E’ uno strumento privilegiato di democrazia diretta. È “un atto-fonte
mani del
dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (fonte primaria).
Scendendo abbiamo i REGOLAMENTI GOVERNATIVI / ESECUTIVI
Sono quegli atti che eseguono quanto stabilito dalla legge, quindi dal parlamento. Atti
sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle
leggi ordinarie per contenuto o per importanza.
Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.
Procedimento di emanazione di regolamenti governativi:
deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L’atto, a questo punto
emanati
è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei
Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tipologia di regolamenti:
regolamenti di esecuzione delle leggi (+ importante) (Ricordare)
regolamenti di attuazione (Ricordare)
regolamenti indipendenti
regolamenti di organizzazione
regolamenti delegificati
Sempre sullo stesso ramo abbiamo GLI STATUTI REGIONALI, si dividono in
disciplinati dall’art. 116 Cost.
1) Statuti speciali: Adottati con legge costituzionale ma
modificabili con legge regionale. Le modifiche agli Statuti speciali non sono
sottoponibili a referendum.
disciplinati dall’art.123 Cost.
2) Statuti ordinari: Ciascuna Regione si dota di un proprio
Statuto. Entro 3 mesi dalla pubblicazione, 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei
Consiglieri regionali può proporre un referendum.
Questi regolano i rapporti istituzionali a livello regionale.
LA LEGGE REGIONALE
È una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata
la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano.
dell’Art.117
Sono equiparate alle leggi statali. Ai sensi le regioni hanno una competenza
nel legiferare, infatti ci sono delle materie che sono di competenza esclusiva dello stato e
delle materie di competenza concorrente, cioè la competenza è ripartita tra stato e
regione. Lo stato pone la normativa di principio, la regione quella di dettaglio, cioè
completa una normativa già individuata a monte dallo stato.
Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà
legislativa residuale delle Regioni). Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari:
Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.
Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, mentre
oggi la scelta spetta agli Statuti.
La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra funzioni legislative e
funzioni regolamentari: il Governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva
competenza statale.
Il procedimento di formazione della legge regionale:
iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati
dagli Statuti
approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a
maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. È
previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente.
promulgazione: spetta al Presidente della Regione.
pubblicazione sul B.U.R.
Non come ultimo gradino ma comunque secondario, troviamo le FONTI DEGLI ENTI
LOCALI: Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province,
Stato quali componenti che “costituiscono (art.114).
delle Regioni e dello la Repubblica”
Rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali (anche Comuni e Province sono
regolano l’organizzazione
tenuti a dotarsi di uno Statuto). Nelle materie di loro competenza
dei rapporti pubblici e privati sui territori nei quali sono autorizzati a legiferare, in
particolare, per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
FONTI COMUNITARIE
La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie è che il diritto derivato o
comunitario è diverso dal diritto convenzionale. Per quanto riguarda il diritto derivato
dobbiamo menzionare gli atti vincolati:
I REGOLAMENTI CE: atti vincolanti nei rapporti verticali, una volta entrati in vigore
sono direttamente applicabili, contengono delle norme che vincolano i cittadini
europei. Non necessitano di un atto intermedio che li introduca nel nostro
ordinamento. Sono rivolti a tutti indistintamente
ai cittadini dell’UE,
LE DIRETTVE CE: non sono direttamente applicabili in quanto
la disciplina in essa contenuta necessita di essere completata con una normativa di
dettaglio adottata dagli stati membri. Sono vincolanti a livello orizzontale, quindi
sono rivolte agli stati membri, è compito degli stati membri introdurle
nell’ordinamento attraverso una legge di recepimento, legge che completerà la
normativa contenuta nella direttiva. La direttiva contiene una disciplina base, pone
degli obbiettivi che devono essere conseguiti e lascia agli stati membri di
personalizzare gli interventi. Nello stato italiano non sono previste delle sanzioni. Le
direttive hanno una scadenza.
ECCEZIONE → Direttive self-executing
DECISIONI CE: direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici.
Il diritto convenzionale è un diritto fittizio cioè quello frutto di un accordo istituzionale tra i
tra cui l’ultimo quello dell’UE di Lisbona. E’ un diritto
vari stati, quindi troviamo i trattati,
che deve conformarsi, o comunque non contrastare, con quanto statuito a livello pattizio.
DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE: Così denominate perché contenenti
una disciplina molto puntuale. Possono essere direttamente applicabili, quindi può
superare l’ostacolo del mancato recepimento, se la direttiva in questione è una direttiva
scaduta, dettagliata e sufficentemente precisa. Possono fondare la responsabilità dello
Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito
un danno. Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti
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