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LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’azione di rescissione può essere chiesta nel caso in cui il
La rescissione è l’azione che rende inefficace il contratto;
contratto presenti anomalie genetiche, ovvero risalenti al momento della sua stipula. Si può
chiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo e per lesione.
Per esperire un’azione di rescissione del contratto concluso in occorrono due
stato di pericolo
presupposti (art. 1447 c.c.):
lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei due contraenti o un’altra persona che ha spinto il
• contraente alla stipula;
l’iniquità delle condizioni.
•
Per esperire un’azione di rescissione di un contratto per si richiedono (art. 1448 c.c.):
lesione
una lesione ovvero una sproporzione tra le due prestazioni (la prestazione dovuta deve avere un
• valore più che doppio rispetto alla controprestazione) che deve valere fino al momento in cui la
domanda è proposta;
lo stato di bisogno della parte danneggiata, ovvero uno stato di disagio economico tale da
• incidere sulla corretta valutazione del contratto;
che l’altra parte abbia approfittato dello stato di bisogno.
•
L’azione di rescissione per lesione non è ammissibile riguardo ai contratto aleatori.
Il contraente contro cui è proposta un’azione di rescissione può evitarla eliminando la sproporzione
tra le due prestazioni.
La rescissione non ha efficacia retroattiva, e quindi non può pregiudicare i diritti acquisiti da terzi.
L’azione si in un anno dalla conclusione del contratto.
prescrive
(art. 2934 c.c. e ss) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare di un
Prescrizione:
diritto non lo esercita per il tempo determinato dalle legge. Di norma 10 anni, ma la legge può
disporre diversamente (art. 2946 c.c. e ss) per es:
In 5 anni: Indennità spettanti per cessazione rapporto di lavoro (art. 2948 c.c.)
• In 3 anni: Diritto dei prestatori di lavoro per retribuzioni corrisposte a periodi superiori al
• mese (art. 2956 c.c.);
In 1 anno: Diritto dei prestatori di lavoro per retribuzioni corrisposte a periodi non superiori
• al mese (art.2955 c.c.).
(art.2964 c.c. e ss) Perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato
Decadenza:
esercizio in un termine perentorio(contratto).
L’azione di risoluzione
Serve a sciogliere il rapporto contrattuale e fare come se non sia mai esistito; si hanno tre cause
principali di risoluzione: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva
onerosità. in un contratto a prestazioni corrispettive qualora
L’azione di risoluzione per inadempimento:
una delle parti risulti inadempiente, all’altra è concesso il diritto potestativo di agire per la
risoluzione o all’adempimento del contratto e la parte non inadempiente avrà il diritto di chiedere il
risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario
presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente
inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Una volta
accolta la domanda dal giudice, l’altra parte non potrà più operare per l’adempimento, salvo il
consenso della parte che si è rivolta al giudice; allo stesso modo la parte che ha fatto domanda di
risoluzione non potrà pretendere l’adempimento. La risoluzione non ha effetto retroattivo e le cose
date devono essere restituite. nei contratti a prestazioni corrispettive
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
l’impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera quindi l’altra parte
dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione del contratto (art. 1463 c.c.). Se la prestazione
diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione;
la risoluzione sarà parziale, ma se la parte residua non interessa la parte può recedere dal contratto
(art. 1464 c.c.).
Nel caso di perimento di merci durante il trasporto il destinatario è obbligato a pagare lo stesso il
corrispettivo in quanto il contratto si è perfezionato al momento del consenso e non della consegna.
ha luogo quando si verificano le tre condizioni (art. 1467
La risoluzione per eccessiva onerosità
c.c.):
il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l’esecuzione della
• prestazione;
in questo periodo sopravvenga un’eccessiva onerosità a carico di una della parti, che comporti un
• grave squilibrio tra le due prestazioni;
l’eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.
•
La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori. La risoluzione per
eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni.
Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l’eccessiva onerosità non da luogo alla
risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità.
può avvenire solo nei tre casi espressamente previsti dall’ordinamento :
La risoluzione di diritto le parti si accordano, al momento della stipula, per considerare
Clausola risolutiva espressa:
• risolto il contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o venga
adempiuta con ritardo (art. 1456 c.c.). La parte non inadempiente ha il diritto potestativo di
chiedere la risoluzione semplicemente comunicandolo all’altra parte. Dalla ricezione della
comunicazione il contratto si intende sciolto. Tale clausola stimola le parti a non ritardare.
qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva espressa, in caso di
Diffida ad adempiere:
• inadempimento, la parte non inadempiente può intimare per iscritto l’altro contraente ad
adempiere entro un termine non inferiore a 15 gg, dichiarando che, qualora non si verifichi
l’adempimento entro detto termine, il contratto sarà da considerare risolto (art. 1454 c.c.).
termine oltre il quale la prestazione diviene inutile (art. 1457 c.c.). Il
Termine essenziale:
• contratto si considera risolto allo scadere del termine, a meno che la parte interessata non
comunichi che ha interesse ad accettare un adempimento tardivo con una raccomandata entro tre
giorni dalla data fissata. (art. 1460 c.c.) Ciascuno dei contraenti si rifiuta di adempiere se
Eccezione di inadempimento:
l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. Il rifiuto dell’esecuzione non
deve essere contrario alla buona fede. qualora il patrimonio di una delle parti
Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti
sia divenuto tale da mettere in pericolo la sua prestazione, è concesso all’altra parte di sospendere
l’esecuzione della prestazione a questa dovuta (art. 161 c.c.), unica eccezione si ha se il credito è
garantito. è la clausola con cui si dispone che una parte, prima di opporre le
La clausola solve et repete
proprie eccezioni, è tenuta all’adempimento (art. 1462 c.c.). Tale clausola non ha effetto per le
eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto e può essere derogata dal giudice
qualora ricorrano gravi motivi.
Nullità ed Annullabilità
La (art. 1418 c.c.) determina il venir meno di tutti gli effetti da esso
nullità di un contratto
prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistere.
Il contratto è nullo:
1. quando è contrario a norme imperative;
2. quando difetta di uno dei requisiti essenziali indicati dall'articolo 1325 c.c.;
3. quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a
concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345
c.c.);
4. quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art.
1346 c.c.);
5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art.
17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di
un contratto).
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto
(art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e
può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è
soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di
ripetizione (1422 c.c.).
Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente
(art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti
di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che
esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (cosiddetta conversione
del contratto nullo, art. 1424 c.c.).
L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile
produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere
con successo l'azione di annullamento.
Casi di annullabilità:
1. Se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché
al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di
intendere o di volere, art. 1425 c.c.);
2. Se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro
contraente (art. 1428 c.c.);
3. Se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.);
4. Se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali
che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).
L'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla
legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può e