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LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’azione di rescissione può essere chiesta nel caso in cui il

La rescissione è l’azione che rende inefficace il contratto;

contratto presenti anomalie genetiche, ovvero risalenti al momento della sua stipula. Si può

chiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo e per lesione.

Per esperire un’azione di rescissione del contratto concluso in occorrono due

stato di pericolo

presupposti (art. 1447 c.c.):

lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei due contraenti o un’altra persona che ha spinto il

• contraente alla stipula;

l’iniquità delle condizioni.

Per esperire un’azione di rescissione di un contratto per si richiedono (art. 1448 c.c.):

lesione

una lesione ovvero una sproporzione tra le due prestazioni (la prestazione dovuta deve avere un

• valore più che doppio rispetto alla controprestazione) che deve valere fino al momento in cui la

domanda è proposta;

lo stato di bisogno della parte danneggiata, ovvero uno stato di disagio economico tale da

• incidere sulla corretta valutazione del contratto;

che l’altra parte abbia approfittato dello stato di bisogno.

L’azione di rescissione per lesione non è ammissibile riguardo ai contratto aleatori.

Il contraente contro cui è proposta un’azione di rescissione può evitarla eliminando la sproporzione

tra le due prestazioni.

La rescissione non ha efficacia retroattiva, e quindi non può pregiudicare i diritti acquisiti da terzi.

L’azione si in un anno dalla conclusione del contratto.

prescrive

(art. 2934 c.c. e ss) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare di un

Prescrizione:

diritto non lo esercita per il tempo determinato dalle legge. Di norma 10 anni, ma la legge può

disporre diversamente (art. 2946 c.c. e ss) per es:

In 5 anni: Indennità spettanti per cessazione rapporto di lavoro (art. 2948 c.c.)

• In 3 anni: Diritto dei prestatori di lavoro per retribuzioni corrisposte a periodi superiori al

• mese (art. 2956 c.c.);

In 1 anno: Diritto dei prestatori di lavoro per retribuzioni corrisposte a periodi non superiori

• al mese (art.2955 c.c.).

(art.2964 c.c. e ss) Perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato

Decadenza:

esercizio in un termine perentorio(contratto).

L’azione di risoluzione

Serve a sciogliere il rapporto contrattuale e fare come se non sia mai esistito; si hanno tre cause

principali di risoluzione: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva

onerosità. in un contratto a prestazioni corrispettive qualora

L’azione di risoluzione per inadempimento:

una delle parti risulti inadempiente, all’altra è concesso il diritto potestativo di agire per la

risoluzione o all’adempimento del contratto e la parte non inadempiente avrà il diritto di chiedere il

risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario

presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente

inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Una volta

accolta la domanda dal giudice, l’altra parte non potrà più operare per l’adempimento, salvo il

consenso della parte che si è rivolta al giudice; allo stesso modo la parte che ha fatto domanda di

risoluzione non potrà pretendere l’adempimento. La risoluzione non ha effetto retroattivo e le cose

date devono essere restituite. nei contratti a prestazioni corrispettive

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

l’impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera quindi l’altra parte

dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione del contratto (art. 1463 c.c.). Se la prestazione

diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione;

la risoluzione sarà parziale, ma se la parte residua non interessa la parte può recedere dal contratto

(art. 1464 c.c.).

Nel caso di perimento di merci durante il trasporto il destinatario è obbligato a pagare lo stesso il

corrispettivo in quanto il contratto si è perfezionato al momento del consenso e non della consegna.

ha luogo quando si verificano le tre condizioni (art. 1467

La risoluzione per eccessiva onerosità

c.c.):

il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l’esecuzione della

• prestazione;

in questo periodo sopravvenga un’eccessiva onerosità a carico di una della parti, che comporti un

• grave squilibrio tra le due prestazioni;

l’eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.

La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori. La risoluzione per

eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni.

Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l’eccessiva onerosità non da luogo alla

risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità.

può avvenire solo nei tre casi espressamente previsti dall’ordinamento :

La risoluzione di diritto le parti si accordano, al momento della stipula, per considerare

Clausola risolutiva espressa:

• risolto il contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o venga

adempiuta con ritardo (art. 1456 c.c.). La parte non inadempiente ha il diritto potestativo di

chiedere la risoluzione semplicemente comunicandolo all’altra parte. Dalla ricezione della

comunicazione il contratto si intende sciolto. Tale clausola stimola le parti a non ritardare.

qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva espressa, in caso di

Diffida ad adempiere:

• inadempimento, la parte non inadempiente può intimare per iscritto l’altro contraente ad

adempiere entro un termine non inferiore a 15 gg, dichiarando che, qualora non si verifichi

l’adempimento entro detto termine, il contratto sarà da considerare risolto (art. 1454 c.c.).

termine oltre il quale la prestazione diviene inutile (art. 1457 c.c.). Il

Termine essenziale:

• contratto si considera risolto allo scadere del termine, a meno che la parte interessata non

comunichi che ha interesse ad accettare un adempimento tardivo con una raccomandata entro tre

giorni dalla data fissata. (art. 1460 c.c.) Ciascuno dei contraenti si rifiuta di adempiere se

Eccezione di inadempimento:

l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. Il rifiuto dell’esecuzione non

deve essere contrario alla buona fede. qualora il patrimonio di una delle parti

Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti

sia divenuto tale da mettere in pericolo la sua prestazione, è concesso all’altra parte di sospendere

l’esecuzione della prestazione a questa dovuta (art. 161 c.c.), unica eccezione si ha se il credito è

garantito. è la clausola con cui si dispone che una parte, prima di opporre le

La clausola solve et repete

proprie eccezioni, è tenuta all’adempimento (art. 1462 c.c.). Tale clausola non ha effetto per le

eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto e può essere derogata dal giudice

qualora ricorrano gravi motivi.

Nullità ed Annullabilità

La (art. 1418 c.c.) determina il venir meno di tutti gli effetti da esso

nullità di un contratto

prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistere.

Il contratto è nullo:

1. quando è contrario a norme imperative;

2. quando difetta di uno dei requisiti essenziali indicati dall'articolo 1325 c.c.;

3. quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a

concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345

c.c.);

4. quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art.

1346 c.c.);

5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà

di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art.

17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di

un contratto).

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero

contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto

(art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le

clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e

può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è

soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di

ripetizione (1422 c.c.).

Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente

(art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti

di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che

esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (cosiddetta conversione

del contratto nullo, art. 1424 c.c.).

L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile

produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere

con successo l'azione di annullamento.

Casi di annullabilità:

1. Se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché

al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di

intendere o di volere, art. 1425 c.c.);

2. Se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro

contraente (art. 1428 c.c.);

3. Se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.);

4. Se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali

che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).

L'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla

legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può e

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Publisher
A.A. 2020-2021
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarapalmoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Zarro Mariacristina.