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Contratti a forma libera e solenni:
- forma libera: forma libera
- solenne: forma vincolata
Contratto consensuali e reali = perfezionamento (non c’entra l’efficacia)
- consensuali: si concludono solo con il consenso delle parti (Esempio:
vendita, locazione)
- reali: si concludono con il consenso ma è anche necessaria la consegna
del bene (Esempio: deposito, mutuo, comodato, donazione manuale (o di
modico valore)
La consegna nella vendita e nella locazione è un’obbligazione.
I contratti reali tendenzialmente non sono sinallagmatici
I contratti reali sono tendenzialmente unilaterali
I contratti consensuali e reali si distinguono in efficacia reale e in efficacia
obbligatoria:
- efficacia obbligatoria: fanno sorgere unicamente obbligazioni
- efficacia reale: non fanno sorgere solo obbligazioni ma anche
consentono il trasferimento, la costituzione, la modificazione, la
estinzione di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto.
Esempi:
La vendita -> contratto consensuale ad effetti/efficacia reali
Il comodato -> contratto reale ad efficacia obbligatoria
La locazione -> contratto consensuale ad efficacia obbligatoria
Il mutuo -> contratto reale ad efficacia reale
Il contratto costitutivo dell’ipoteca -> contratto reale ad efficacia reale
Il pegno -> contratto reale ad efficacia reale
Il deposito -> contratto reale ad efficacia obbligatoria
La donazione -> contratto reale se di modico valore
La donazione deve essere fatta per atto pubblico
I REQUISITI DEL CONTRATTO: elementi costitutivi del contratto (senza
uno di questi il contratto è nullo)
- l’accordo
- la causa
- l’oggetto
- la forma (a volte viene chiesta una forma ulteriore, che non è libera)
La forma è il modo in cui si manifesta la volontà
L’accordo: è la convergenza delle manifestazioni di volontà delle parti,
può attuarsi in:
- forma espressa:
a. mediante parole (orali o scritte)
b. mediante gesti (es: alzata di mano in un’asta)
- forma tacita:
l’accettazione deve prevenire al proponente nel termine stabilito da lui
se il destinatario della proposta non risponde la proposta perde di
efficacia
il silenzio nel nostro ordinamento non è mai significativo salvo eccezioni
Se l’accettazione non è conforme alla proposta essa vale come nuova
proposta
L’accettazione deve essere conforme, giungere per tempo e avere la
forma richiesta dal proponente oppure richiesta dalla legge per la
conclusione di quel contratto (in caso di forma ad substantiam)
Non quando si accetta il contratto
(l’accettazione non fa concludere il contratto)
Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha la conferma
dell’accettazione dall’altra parte, il momento è quello della cognizione
Principio della cognizione: quando il destinatario ne viene a conoscenza
1335 cc presunzione di conoscenza:
la proposta, l’accettazione e la loro revoca o ogni dichiarazione diretta a
persone determinate si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo
del destinatario. (a meno che il destinatario provi senza colpa di essere
stato impossibilitato ad averne notizia)
la PEC fa prova legale di essere arrivata a destinazione (non chi è che la
firma effettivamente)
con le raccomandate siamo certi che arrivano all’indirizzo
l’atto di intimazione ad adempiere è un’azione recettizio (e produce
effetti da quando giunge a conoscenza, dunque raccomandata e indirizzo)
gli atti recettizi sono unilaterali e producono effetti quando giungono a
conoscenza (quando cioè giungono all’indirizzo fisico ed elettronico del
destinatario)
la procura è un atto recettizio perché rivolta al rappresentato (e produce
effetti quando giunge a conoscenza)
non tutti gli atti unilaterali sono recettizi come il testamento
proposta e accettazione sono atti recettizi? Si, ed hanno una natura pre-
negoziale (non ci devono essere vizi della volontà, ci deve essere la
capacità di agire)
l’accettazione tardiva (o non conforme) può far nascere una nuova
proposta
due casi eccezionali (sono una deviazione rispetto alla regola della
formale accettazione)
- primo: esecuzione prima della risposta dell’accettante ->
perfezionamento mediante esecuzione (possibile solo se vi è una richiesta
del proponente o della natura dell’affare o secondo gli usi)
- secondo: 1333 cc -> la proposta di un contratto con obbligazioni del solo
proponente è irrevocabile
Comma 2 -> il destinatario rimane in silenzio e fa concludere il contratto
(io vi propongo una donazione, posso concluderlo con il 1333 cc? No,
perché la legge prevede una forma particolare per la donazione)
Legge speciale deroga legge generale (e quelle della forma particolare
sono speciali)
Proposta e accettazione possono essere revocate:
- la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (si
conclude quando chi ha fatto la proposta sia a conoscenza
dell’accettazione)
(il risarcimento deriva sempre da un fatto illecito, l’indennizzo è un
obbligo che nasce da un atto lecito)
[vedi articolo 1328 cc]
- l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a
conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Esistono delle proposte irrevocabili (art 1329 cc): Quando il proponente
l’ha dichiarata non revocabile (la proposta ferma è irrevocabile per un
certo periodo di tempo, se manca il certo tempo è revocabile anche se il
tempo è troppo lungo)
La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia
alla proposta (irrevocabile), salvo eccezioni (è un vincolo che ricade sugli
eredi)
NB: la proposta non irrevocabile cessa di esistere non vincola gli eredi.
Art 1336 cc: Offerta al pubblico:
Proposta in certam personam (proposta non diretta ad una persona
determinata ma al pubblico e la singola proposta vincola purché contenga
gli estremi/elementi essenziali del contratto)
Una proposta deve essere completa.
Distinzione tra elementi per la validità ed elementi per il suo
perfezionamento (del contratto)
Hai fini della trattativa è importante far emergere gli elementi essenziali
al fine del perfezionamento del contratto e non della validità.
L’offerta la pubblico vale come proposta ad esempio la vendita in negozio
Il negoziante può non vedere qualcosa in caso la persona si sia
comportato male (per uso)
Per acquistare devo pagare? No
L’offerta al pubblico è revocabile
Trattativa (art 1337 cc): periodo in cui si negozia, le parti si devono
comportare secondo buona fede oggettiva (lealtà, correttezza)
responsabilità contrattuale
C’è un rapporto preesistente tra le parti? (differenza tra responsabilità
precontrattuale ed extracontrattuale)
Per prendere posizioni su un argomento non rilevante al fine di prendere
una decisione
Il principio di buona fede crea obbligazioni? Si
La parte: (responsabilità precontrattuale)
L’obbligo di non ricevere ingiustificatamente dalle trattative
Obbligo di informare delle cause di invalidità del contratto e se non lo fa è
tenuto a risarcire il danno
Invito ad offrire se l’offerta al pubblico non è completa (ad esempio
manca il prezzo)
Contrattazione di massa (detta anche standard) -> cioè contratti che
hanno come destinatari soggetti indeterminati redatti per disciplinare in
modo uniforme una serie indistinta di rapporti negoziali (art 1341- 1342
cc)
Art 1341. [per condizioni intendiamo clausole]
l’altro contraente non ha possibilità di decidere prendere o lasciare
le condizioni generali di contratto non sono inserite nel documento (però
fanno parte del contratto) altrimenti non mi vincolerebbero
e si applicano anche se non le conosco perché potevo conoscerle in modo
diligente
Art 1342.
l’altro contraente non ha possibilità di decidere prendere o lasciare
Le clausole sono inserite nel documento
Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo se incompatibili
Per entrambi gli articoli valgono le clausole che non hanno effetto se non
approvate per iscritto
(motivo della doppia firma)
Clausole vessatorie Una clausola è la limitazione di responsabilità o
facoltà di sospendere o recedere il contratto
Clausole arbitrarie
Queste clausole sono tassative e devono essere accettate con doppia
firma per avere effetto
Sono vessatorie tutte quelle che creano squilibrio
Il prendere o lasciare non applica queste norme ma solo quando è rivolta
ha un pubblico indeterminato (non rivolta a te o a voi)
Con riguardo alla volontà ci sono:
Sono le cause di annullamento del contratto -> vizi del volere
Sono tre i vizi:
- ERRORE: falsa rappresentazione/conoscenza della realtà
Due tipi: (l’errore è autodeterminato)
Errore vizio: incide sul come si forma la volontà
Errore ostativo: cade invece sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione
la legge li considera allo stesso modo, non ci sono grandi differenze.
Essenziale e riconoscibile deve essere l’errore per provocare
l’annullamento del contratto
Art 1429 cc -> L’errore è essenziale quando cade sulla natura o
sull’oggetto del contratto (o cade sull’oggetto dell’identità della
prestazione)
Errore di diritto compro un terreno credo che sia edificabile invece è solo
ad uso agricolo
L’errore di calcolo non da luogo ad annullamento del contratto ma posso
rettificarlo (far notare il problema) (a meno che non diventi un errore
sulla quantità)
L’errore deve essere riconoscibile dall’altro contraente
Si richiede la riconoscibilità per tutelare l’affidamento dell’altro
contraente nella validità del contratto
- DOLO: inganno -> artifici o raggiri che inducono in errore uno dei
contraenti (anche il dolo è una forma di errore, l’errore è
eterodeterminato)
Il dolo deve essere (determinante) per l’annullamento del contratto (se il
dolo è incidente vuol dire che la parte avrebbe comunque concluso il
contratto una volta scoperto l’inganno ma a condizioni diverse)
Se il dolo proviene dalla controparte il contratto è annullabile
Se il dolo proviene da un terzo, il contratto è annullabile non solo
liberalmente ma solo se il dolo era noto all’altro contraente.
La reticenza (il non dire) io mi accorgo che siete in errore e non vi
correggo
- VIOLENZA: è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da
un terzo