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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (art. 1325 c.c.)
a) ACCORDO
È l’elemento fondamentale del contratto, e consiste nell’incontro delle volontà delle parti,
che devono essere libere, coscienti e conformi tra loro;
Espresso: manifestato con parole (orali o scritte) o atti inequivoci;
Tacito: desumibile da comportamenti che rivelano volontà di aderire al contratto;
Formazione progressiva: passa attraverso fasi di trattativa, proposta e accettazione, ed è
regolata dal principio di buona fede;
Se una parte interrompe le trattative senza giustificato motivo, può incorrere
in responsabilità precontrattuale(art. 1337 c.c.);
La proposta può essere irrevocabile se così stabilito (art. 1329), mentre l'accettazione
tardiva ha effetto solo se il proponente la considera valida (art. 1330).
b) CAUSA
Funzione economico-sociale obiettiva del contratto, tipica del tipo contrattuale utilizzato;
Diversa dai motivi, che sono soggettivi e irrilevanti salvo siano comuni e illeciti (art. 1345
c.c.);
Causa in concreto: valorizzata in giurisprudenza nei contratti atipici o complessi;
Causa illecita: invalida il contratto anche se solo uno dei contraenti l'ha voluta (art. 1344
c.c.).
c) OGGETTO (art. 1346 c.c.)
Deve essere:
Possibile: escludendo le prestazioni materialmente o giuridicamente impossibili;
o Lecito: conforme a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
o Determinato o determinabile: tramite criteri oggettivi (quantità, qualità, relazione);
o
L’indeterminatezza può dar luogo a nullità se non colmabile.
d) FORMA
In linea generale è libera, salvo:
Forma ad substantiam: necessaria per la validità (es. donazione);
o Forma ad probationem: necessaria per la prova (es. mandato senza
o rappresentanza);
Forma convenzionale: pattuita dalle parti, ma rileva solo a fini probatori.
o ELEMENTI ACCIDENTALI
a) CONDIZIONE (art. 1353 c.c.)
Sospensiva: l’efficacia del contratto dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto; se
non si avvera, il contratto non produce effetti;
Risolutiva: il contratto produce subito effetti, ma questi cessano se l’evento previsto si
verifica;
Illecita: una condizione contraria alla legge o al buon costume rende nullo il contratto (art.
1354).
b) TERMINE (artt. 1185, 1355)
Indica il momento certo (iniziale o finale) da cui dipende l’efficacia del contratto;
Non ne compromette la validità, ma solo l’attivazione o la cessazione degli effetti.
c) MODO o ONERE (artt. 793 ss. c.c.)
Clausola tipica dei contratti a titolo gratuito (es. donazione);
Impone al beneficiario un obbligo accessorio che, se violato, può comportare la risoluzione
o la revoca dell’atto. CLAUSOLE ACCESSORIE
a) CLAUSOLA PENALE (art. 1382–1386)
Stabilisce in anticipo l’ammontare del danno da inadempimento;
Può essere sostitutiva o cumulativa rispetto al risarcimento ordinario;
Il giudice può ridurla d’ufficio se manifesta eccessività (art. 1384);
b) CAPARRA (art. 1385)
Confirmatoria: anticipazione su quanto dovuto, può essere trattenuta o restituita doppia;
Penitenziale: corrispettivo per il recesso;
Ha effetti sostanziali e probatori.
c) MULTA PENITENZIALE
Importo stabilito anticipatamente che una parte deve corrispondere se esercita il diritto di
recesso previsto nel contratto;
A differenza della clausola penale, non sanziona un inadempimento, ma remunera l'esercizio
lecito del recesso. INVALIDITÀ E INEFFICACIA
a) NULLITÀ (art. 1418)
Assoluta: comporta l’inefficacia originaria e totale del contratto; non può essere sanata, non
si prescrive e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
Ricorre quando mancano elementi essenziali, l’oggetto o la causa sono illeciti, oppure il
contratto viola norme imperative.
b) ANNULLABILITÀ (art. 1425 ss.)
Relativa: l’annullabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità; il contratto resta
efficace finché non viene annullato;
Causa: può derivare da incapacità legale di una parte o da vizi del consenso (errore, dolo,
violenza);
Convalida: il vizio può essere sanato con una manifestazione di volontà espressa o tacita da
parte del soggetto legittimato (art. 1444 c.c.)..
c) RESCISSIONE (artt. 1447–1448)
Per lesione: si verifica quando una parte ha ricevuto una prestazione inferiore alla metà del
valore di quella promessa, approfittando di uno stato di bisogno dell’altra parte;
Per pericolo attuale: riguarda contratti conclusi in condizioni di urgenza per evitare un
danno grave e imminente, accettando condizioni sfavorevoli;
La rescissione deve essere esercitata entro 1 anno dalla conclusione del contratto;
Non si applica ai contratti aleatori, dove il rischio fa parte dell’accordo.
d) INEFFICACIA
Si verifica quando un contratto, pur essendo valido, non produce effetti giuridici per
mancanza di un presupposto esterno o temporaneo;
Inefficacia sospensiva: il contratto resta in attesa di un evento (es. condizione sospensiva);
Inefficacia temporanea: impedisce effetti solo per un certo periodo (es. sospensione
cautelare);
Inefficacia per difetto di legittimazione: una parte non è autorizzata ad agire, rendendo il
contratto inoperante fino a sanatoria.
CONTRATTI PREPARATORI
a) Contratto preliminare (art. 1351 c.c.)
Accordo con cui le parti si obbligano a concludere un futuro contratto definitivo;
Deve contenere gli elementi essenziali del contratto futuro;
Può essere trascritto nei registri immobiliari per tutelare l’acquirente (art. 2645-bis c.c.);
In caso di inadempimento, è ammessa l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.).
b) Opzione (art. 1331 c.c.)
Atto con cui una parte si obbliga a mantenere ferma la propria proposta per un certo tempo;
L’altra parte può accettare o meno entro il termine stabilito;
Se è pattuito un corrispettivo, si parla di opzione onerosa.
c) Prelazione
Diritto di preferenza nella conclusione di un contratto a parità di condizioni;
Prelazione legale: prevista dalla legge (es. coeredi);
Prelazione convenzionale: nasce da un accordo;
In caso di violazione, il titolare della prelazione può chiedere il risarcimento o esercitare
il diritto di riscatto (retratto).
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
a) Per inadempimento (art. 1453 c.c.)
L'inadempimento deve essere grave e non di scarsa importanza;
Può essere dichiarata giudizialmente o avvenire di diritto:
Diffida ad adempiere (art. 1454): termine minimo 15 giorni per adempiere;
o Clausola risolutiva espressa (art. 1456): prevede in anticipo che determinati
o inadempimenti comportano risoluzione automatica;
Termine essenziale (art. 1457): se il termine è essenziale e viene superato, la
o risoluzione avviene automaticamente.
b) Per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.)
L’impossibilità deve essere oggettiva, definitiva e non imputabile al debitore; quindi la
prestazione diventa irrealizzabile e l’obbligazione si estingue.
Se la controprestazione è già stata eseguita, sorge l’obbligo di restituzione (effetto retroattivo).
c) Per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)
Riguarda contratti a esecuzione differita o continuata nel tempo;
Si verifica quando eventi straordinari e imprevedibili rendono la prestazione
eccessivamente onerosa per una parte;
La parte svantaggiata può chiedere la risoluzione, che può essere evitata se l’altra parte offre
una modifica equa del contratto.
SINALLAGMA CONTRATTUALE E STRUMENTI DI TUTELA
Il sinallagma è il nesso di corrispettività tra le prestazioni nei contratti a prestazioni corrispettive
(es. compravendita);
a) Art. 1186 c.c.
Il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente,
anche se era previsto un termine.
b) Art. 1460 c.c. – Eccezione d’inadempimento
Una parte può rifiutarsi di adempiere se l’altra non ha adempiuto o non offre garanzie;
Il rifiuto deve essere proporzionato e conforme a buona fede.
c) Art. 1461 c.c.
Una parte può sospendere l’esecuzione se, dopo il contratto, le condizioni patrimoniali
dell’altra si sono deteriorate al punto da mettere in pericolo il proprio diritto.
d) Art. 1453 c.c.
In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può scegliere tra:
Richiedere l’adempimento;
o Domandare la risoluzione con risarcimento del danno.
o PRESCRIZIONE E DECADENZA
Prescrizione (art. 2934 ss. c.c.)
Comporta l’estinzione del diritto per mancato esercizio entro un termine di legge;
Prescrizione ordinaria: 10 anni (art. 2946 c.c.);
Decorrenza: dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935);
Interruzione: un atto idoneo (es. richiesta scritta) azzera il termine (art. 2943);
Sospensione: il termine non decorre in presenza di particolari rapporti (es. tra genitore e
figlio minorenne);
Non è rilevabile d’ufficio, salvo diversa previsione.
Decadenza (art. 2964 ss. c.c.)
Perdita del diritto per mancato esercizio entro un termine perentorio fissato dalla legge o
dal contratto;
Non è interrotta né sospesa, salvo eccezioni specifiche;
Può essere legale (es. impugnazione per vizi) o convenzionale (pattuita dalle parti);
È rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Si verifica quando un contratto, pur essendo valido, non produce effetti giuridici per
mancanza di un presupposto esterno o temporaneo;
Inefficacia sospensiva: il contratto resta in attesa di un evento (es. condizione sospensiva);
Inefficacia temporanea: impedisce effetti solo per un certo periodo (es. sospensione
cautelare);
Inefficacia per difetto di legittimazione: una parte non è autorizzata ad agire, rendendo il
contratto inoperante fino a sanatoria.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
a) Formazione mediante proposta e accettazione (art. 1326 c.c.)
Il contratto si conclude quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta;
Se l’accettazione non giunge nei termini o modifica la proposta, è considerata una nuova
proposta;
Accettazione tacita possibile in alcuni casi (comportamenti concludenti);
Accettazione tardiva ha effetto solo se il proponente la considera efficace (art. 1330 c.c.).
b) Contratti reali e di adesione
Contratti reali: si perfezionano con la cons