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La determinazione del contratto e le sue clausole

Nella determinazione del contratto non si deve tener conto soltanto delle clausole pattuite dalle parti. Là dove queste non abbiano disposto occorre provvedere alla integrazione del contratto (art.1374 c.c.), applicando le eventuali norme dispositive o gli usi o l'equità. Ma la legge interviene non solo con funzione integratrice della volontà privata, ma pure con funzione imperativa, che annulla ogni contraria pattuizione dei privati. Infine va ricordato che il principio fondamentale in tema di esecuzione del contratto, come in tema di interpretazione, deve essere il rispetto della buona fede (art.1375 c.c.).

I contratti ad effetti reali

Per quanto riguarda i contratti con effetti reali, è importante tener presente la regola che, in mancanza di accordo delle parti, fissa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà, per tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui la più importante è quella relativa al rischio per il

Esperimento fortuito della cosa. I principi fissati dalla legge sono:

  1. se si tratta di cosa determinata, la proprietà passa per effetto del consenso manifestato nelle forme di legge (art.1376 c.c.): se si tratta di immobili, basta che le parti abbiano firmato il contratto; se si tratta di mobili, basta che le parti abbiano raggiunto, anche verbalmente, l'accordo;
  2. se si tratta di cose determinate solo nel genere (cose generiche o fungibili), la proprietà si trasmette con l'individuazione delle cose mediante pesatura o misurazione (specificazione; art.1378 c.c.). Se l'oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose (ti vendo non tanto quintali di vino, ma tutto il vino della mia cantina), è chiaro che non c'è bisogno di individuazione: perciò la proprietà si trasmette per il semplice consenso (art.1377 c.c.).

Conflitti tra aventi diritto sullo stesso oggetto. Se una persona concede lo stesso diritto prima ad A e

poi con un successivo contratto a B, tra A e B, dovrebbe essere preferito colui a cui il diritto è stato concesso per primo. In ogni caso, il contraente che viene sacrificato ha diritto al risarcimento dei danni verso l'altra parte, la quale, attribuendo lo stesso diritto ad altri, ha violato il contratto. Se taluno, con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile non registrato, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso, è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (art. 1155 c.c.). Se il conflitto riguarda diritti reali ed alcuni diritti personali su beni immobili o mobili registrati, si applicano le regole della trascrizione. Se il diritto di utilizzare lo stesso bene è stato concesso a più persone, tra i vari aventi diritto è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa (art. 1380 c.c.); se nessuno ha conseguito tale godimento, si applica la regola generale: la

La preferenza spetta a colui che può dimostrare di aver concluso il contratto in data anteriore.

La clausola penale e la caparra

In caso di inadempimento, il creditore ha diritto, come sappiamo, ad essere risarcito dei danni subìti. Perciò le parti possono stabilire nel contratto una clausola con cui stabiliscono ex ante, quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente. In tal caso la parte inadempiente è tenuta a pagare la penale stabilita, senza che il creditore debba dare la prova di aver subìto effettivamente un danno di misura corrispondente: e perciò si dice che tale clausola penale contiene una liquidazione convenzionale anticipata del danno.

La penale può essere prevista sia per inadempimento assoluto dove il creditore, se pretende la penale, non può più pretendere la prestazione principale, che per il semplice ritardo dove può pretendere sia la penale che la

prestazione contrattualmente prevista (art.1383 c.c.). Se nello stabilire la penale le parti non hanno espressamente previsto la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, il creditore non può pretendere più di quanto non sia stabilito nella penale, nemmeno se il danno da lui subìto finisca poi col risultare maggiore. Le parti sono però libere di prevedere, nella clausola, che il creditore abbia il diritto di pretendere, oltre alla penale, anche il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, naturalmente purché dia la prova che il danno effettivamente subìto non era coperto da quanto stabilito a titolo di penale. Ma il giudice può ridurre l'ammontare della penale ove la ritenga eccessiva.

La caparra: il c.c. disciplina due tipi di caparra: la caparra confirmatoria (art.1385) e la caparra penitenziale (art.1386). Con la prima si provvede già a consegnare all'altra parte, nel momento stesso del perfezionamento dell'accordo,

una somma di danaro o una quantità di cose fungibili. La caparra, una volta eseguito il contratto, deve essere restituita o trattenuta a titolo di acconto sul prezzo. Ove, però, la parte che ha dato la caparra si rendesse inadempiente agli obblighi assunti, l'altra parte può scegliere se recedere dal contratto, trattenendo in tal caso definitivamente la caparra ricevuta o preferire la risoluzione del contratto. Ove inadempiente fosse invece la parte che ha ricevuto la caparra, è ovviamente la controparte a poter scegliere se recedere o meno dal contratto, ed in caso di recesso può pretendere il doppio di quanto aveva versato a titolo di caparra (art.2385.2.3 c.c.). In caso di caparra penitenziale, la somma versata a titolo di caparra ha solo la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso che le parti possono riservarsi ai sensi dell'art.1373 c.c.: vale a dire che chi ha versato la caparra può rinunciarvi ed il contratto è sciolto,

senza che la controparte possa pretendere altro (art.1386 c.c.). Parimenti chi ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto restituendo il doppio della caparra ricevuta.

Effetti del contratto di fronte ai terzi

Se ti prometto che un terzo assumerà il tuo debito o svolgerà una determinata attività a tuo favore, il terzo è naturalmente libero di compiere o meno quanto io ho promesso: obbligato sono soltanto io a persuadere il terzo a fare quanto ho promesso. Se il terzo non aderisce alle mie premure, l'unica conseguenza della promessa dell'obbligazione sarà che io dovrò indennizzare colui a cui ho fatto la promessa, anche quando mi sia adoperato con ogni mezzo per indurre il terzo (art.1381 c.c.)

Il contratto a favore del terzo

L'art.1411 c.c. ammette in via generale la figura del contratto con cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l'adempimento di un contratto, benché stipulato da altri.

subordinandone la validità soltanto alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche se solamente morale, all'attribuzione di tale vantaggio a terzi. Perché si abbia contratto a favore di terzi è indispensabile l'attribuzione al terzo della titolarità di un diritto a poter pretendere egli stesso e direttamente dall'obbligato, l'esecuzione della prestazione promessa: con la conseguenza che il terzo, occorrendo, potrà agire in giudizio contro l'obbligato, indipendentemente dalle iniziative e dal comportamento dello stipulante.

Figure particolari di contratti a favore del terzo sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, dal contratto di trasporto di cose, dall'accollo, dalla rendita vitalizia a favore del terzo.

La disciplina fondamentale a favore del terzo è:

  1. il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa, fin dal momento della stipulazione del contratto
asuo favore (art.1411.2 c.c.), ma questo acquisto non è definitivo perché non può negarsi al terzo la facoltà di rinunziare al beneficio: è giusto che anche lo stipulante possa revocare o modificare la stipulazione a favore del terzo. Solo quando il terzo, esercitando il potere attribuitogli dalla legge, dichiari di volerne approfittare, la facoltà di revoca o di modificazioni è preclusa (art.1411.3 c.c.): se però la prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante, la destinazione del beneficio non ha carattere definitivo e la revoca è sempre possibile, se lo stipulante non vi ha rinunziato (art.1412.1 c.c.); b) causa dell'acquisto del diritto a favore del terzo è il contratto a suo favore: perciò chi ha promesso la prestazione può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto. Capitolo 43: LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1 Rescissione del contratto concluso in

istato di pericolo

La rescissione del contratto può chiedersi a) perché è stato concluso in istato di pericolo; b) per lesione.

Per poter sperimentare l'azione di rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo occorrono i seguenti presupposti:

  1. lo stato di pericolo in cui uno dei contraenti o altra persona si trovava, al quale il contraente stesso ha voluto ovviare la conclusione del contratto. Deve ricorrere un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non è sufficiente un pericolo riguardante esclusivamente delle cose;
  2. l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere (richiesta di somma esorbitante per effettuare il salvataggio).

1 L'azione generale di rescissione per lesione

Il c.c. ha voluto offrire un rimedio contro i contratti sinallagmatici nei quali vi sia una sproporzione abnorme tra le due prestazioni e vi ha provveduto con un'azione di carattere generale, esperibile rispetto a

qualsiasi contratto. Si richiedono:
  1. la lesione, ossia una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra: la lesione deve essere tale che il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata, risulti superiore al doppio del valore della controprestazione (art. 1448.2 c.c.). La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta;
  2. lo stato di bisogno della parte danneggiata. Stato di bisogno significa difficoltà economica, tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre e da funzionare come motivo dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato. Lo stato di pericolo implica, invece, una situazione più grave;
  3. l'approfittamento dello stato di bisogno della parte danneggiata.
Il contraente contro cui è proposta l'azione di rescissione può evitarla eliminando lo squilibrio che ne costituisce il fondamento, cioè offrendo un

aumento della sua prestazione o, comunque, una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. La rescissione non ha efficacia retroattiva: perciò non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salva l'applicazione

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.