Capitolo 41: La conclusione del contratto
Le trattative
Per giungere alla stipulazione di un contratto spesso è necessario un periodo di trattative. Durante le trattative le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 c.c.). Se violano questo dovere, incorrono in un particolare tipo di responsabilità (responsabilità precontrattuale). In particolare trasgredisce l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, la parte che, avendo le trattative raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza un giustificato motivo: conseguentemente dovrà risarcire all’altra parte le spese che questa fosse stata indotta a sostenere e che non avrebbe affrontato se non avesse confidato nella stipulazione dell’accordo.
La colpa il contrahendo
Nell’ipotesi d’inadempimento di un contratto, viene leso l’interesse positivo all’osservanza del contratto, e quindi il risarcimento si commisura all’intero danno subìto dal contraente. Se non vengono osservati i doveri che la legge impone durante le trattative e negli altri casi di colpa in contrahendo, si viene a ledere l’interesse che la parte aveva, a non iniziare trattative che le hanno fatto perdere tempo e procurato delle spese (interesse negativo). Mentre nel caso di inadempimento del contratto è risarcibile l’intero danno derivante dall’inadempienza, il risarcimento dovuto in caso di culpa in contrahendo, di responsabilità precontrattuale, è limitato alle spese e alle perdite che siano strettamente dipendenti dalle trattative e al vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicata ad altre contrattazioni (lucro cessante).
Il momento perfezionativo del contratto
Proposta ed accettazione non costituiscono un negozio, ma sono elementi che precedono il perfezionamento del negozio e sono, perciò, denominati prenegoziali. Quando alla proposta segue l’accettazione, allora si ha l’accordo. Vari princìpi potrebbero essere adottati dal legislatore:
- Principio della dichiarazione (efficacia della volontà non appena dichiarata);
- Principio della spedizione (efficacia della volontà non appena trasmessa all’altra parte);
- Della ricezione (momento perfezionativo: quello nel quale l’altra parte riceve la dichiarazione di accettazione);
- Della cognizione (occorre che l’altra parte abbia conoscenza dell’accettazione). Perciò il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte (art.1326 c.c.).
Per dimostrare che il contratto si è perfezionato, è sufficiente dimostrare che la dichiarazione di accettazione sia pervenuta all’indirizzo del proponente (art.1335 c.c.). Spesso, peraltro, i contratti si concludono senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto: in tal caso l’accordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art.1327.1 c.c.). L’accettante deve dare, però, prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione (art.1327.2 c.c.).
Se poi si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (es. fideiussione), siccome in tal caso l’accettazione del destinatario della proposta si può agevolmente presumere, è sufficiente, per la perfezione del contratto, il contegno omissivo del destinatario il quale non respinga la proposta stessa, nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (art.1333 c.c.).
Revocabilità e intrasmissibilità della proposta
Il proponente, per impedire la conclusione del contratto, può revocare la proposta purché prima che gli sia giunta l’accettazione; mentre per la revoca dell’accettazione non è sufficiente che tale revoca sia stata emessa e trasmessa prima che l’accettazione giungesse a conoscenza del proponente, ma occorre altresì che la revoca dell’accettazione pervenga all’indirizzo di quest’ultimo prima che vi sia pervenuta l’accettazione. La proposta perde automaticamente efficacia se, prima che il contratto si sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace (intrasmissibilità della proposta).
Del pari perde efficacia l’accettazione se l’accettante muore o diventa incapace nell’intervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e l’arrivo di questa al proponente. Quest’ultimo può anche precludersi la facoltà di revoca, dichiarando che la proposta è irrevocabile. In tal caso una eventuale revoca che venisse successivamente comunicata al destinatario della proposta, sarebbe inefficace (proposta ferma), a meno che la revoca intervenga dopo scaduto il termine per il quale la proposta era stata dichiarata irrevocabile. Se la proposta irrevocabile non è accompagnata dalla indicazione della durata della irrevocabilità, questa si intende estesa per tutto il tempo ordinariamente necessario per la sua accettazione.
La proposta irrevocabile conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente (art.1329 c.c.), di modo che anche in tali ipotesi il destinatario della proposta potrebbe ancora perfezionare il contratto accettando l’offerta, purché l’accettazione giunga all’altra parte entro il termine di validità della proposta.
L'offerta al pubblico
L’offerta al pubblico (art.1336 c.c.) è valida benché indirizzata a destinatari indeterminati, purché contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’offerta al pubblico è revocabile come ogni altra proposta contrattuale. La revoca è efficace anche in confronto di chi, essendo in precedenza venuto a conoscenza dell’offerta, non sia invece venuto a conoscenza della revoca (art.1336.2 c.c.).
L'opzione
L’opzione (art.1331 c.c.) si ha quando il vincolo della irrevocabilità della proposta non consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente, ma ad un accordo stipulato tra le parti. Il vincolo derivante dall’opzione non può durare all’infinito e quindi, se non è stato fissato un termine di validità del vincolo, questo è stabilito dal giudice (art.1331.2 c.c.).
La prelazione
La prelazione è il diritto di essere preferito ad un altro soggetto, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un determinato contratto. Il soggetto passivo della prelazione non è obbligato a concludere tale contratto e conserva la sua piena libertà di decidere se, ad es. vendere o meno il bene oggetto della prelazione. La prelazione può essere volontaria, quando venga concessa con un accordo tra privati, o può essere legale, ricorrendo determinati presupposti, per finalità di interesse generale. La prelazione volontaria non è opponibile ai terzi ed ha quindi mera efficacia obbligatoria.
I contratti "standard" o per adesione
Di solito le imprese predispongono moduli contrattuali, nei quali inseriscono clausole uniformi e standardizzate (perciò si parla di contratti standard), e che il cliente non può discutere: o aderisce o rifiuta. È tuttavia necessario predisporre delle cautele a favore dell’aderente, ad evitare abusi ai suoi danni: si prevede:
- Che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili.